Articolo 36 della Legge 3 febbraio 1963, n. 529
Articolo 35Articolo 37
Versione
11 maggio 1963
Art. 36.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1952-53 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1952-53
(articolo 32)......................... L. 9.754.704.816 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 34) L. 1.104.506.242 -
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Residui passivi al 30 giugno 193... L. 8.869.210.058 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963