Sentenza breve 30 maggio 2025
Decreto collegiale 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/05/2025, n. 10584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10584 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10584/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5658 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Cellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera del 12.2.2025 emessa dalla Commissione Centrale ex art. 10 D.L. n. 8/1991 presso il Ministero dell'Interno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- preliminarmente, quanto all’istanza formulata dall’amministrazione resistente, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta di riunione del presente giudizio con quello iscritto al n. r.g. -OMISSIS-, ciò per ragioni di economia processuale, posto che “ La riunione dei ricorsi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell’art. 70 c.p.a. e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell’economicità e della speditezza dei giudizi ” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 3463/2024);
- parte ricorrente impugna la delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 d.l. 8/1991 in data 12.2.2025, notificata il 10.03.2025, con la quale è stato disposto “ di revocare parzialmente la precedente delibera del 20.11.2024 nella parte in cui dispone la capitalizzazione nella misura del biennio ”;
- tale atto è dipeso dalla circostanza che il Servizio Centrale di Protezione (d’ora in poi SCP) con nota del 10.12.2024 ha rappresentato la sussistenza di debiti maturati presso l’Erario per un importo di 192.831,88, di cui euro 179.650,54 derivanti da spese di giustizia, somme queste ultime per le quali è stata prospettata la possibilità di avanzare istanza di remissione del debito innanzi al Tribunale di sorveglianza;
- col ricorso in esame è stata eccepito che l’atto sarebbe viziato, dato che non sarebbe stato considerato dall’amministrazione, né che il LI ha già proposto un’istanza di remissione del debito all’Autorità competente, né che vi è stato un errore nella determinazione della somma spettante per il biennio; inoltre, la delibera impugnata, secondo parte ricorrente, andrebbe, altresì, annullata per aver escluso l’erogazione della capitalizzazione in ragione del fatto che la somma da erogare verrebbe assorbita dai debiti erariali (“ la delibera va anche annullata perché a pag. 2 della stessa si ritiene che non sussistano i presupposti per erogare la capitalizzazione del biennio, in quanto completamente assorbiti dai debiti residui a quelli verso l’Erario ”);
- la c.d. capitalizzazione costituisce un beneficio che la Commissione centrale ha la facoltà di riconoscere, all’atto della fuoriuscita dal circuito tutorio, allo scopo di favorire il reinserimento sociale, economico e lavorativo delle persone che sono state sottoposte al programma speciale di protezione;
- secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale è connotata da discrezionalità nell’ an e nel quantum (in questo senso Cons. Stato n. 6081/19, Cons. Stato n. 1714/19; TAR Lazio Roma n. 5764/2020);
- la Commissione può non procedere all’erogazione della capitalizzazione o disporre la revoca della stessa, sia quando emergono fatti o comportamenti incompatibili con il reinserimento sociale, sia quando il progetto si presenta, in sede di attuazione, diverso da quello autorizzato dalla Commissione; in definitiva, il reinserimento sociale costituisce l’unico parametro normativo sulla base del quale valutare la concessione o meno della c.d. capitalizzazione;
- alla luce di quanto indicato, l’amministrazione non può condizionare l’erogazione del beneficio alla positiva formulazione di un’istanza di remissione del debito e/o alla previa stipula, da parte del collaboratore, di un accordo con l’Agenzia delle entrate per la restituzione rateale del debito verso l’Erario, trattandosi di finalità non previste dalla normativa vigente; in proposito, come chiarito di recente in altra vicenda analoga (cfr. TAR Lazio, sez. I ter, sent. n. 9573/2025), l’impostazione dell’amministrazione non risulta giustificata nemmeno dall’art. 48 bis d.p.r. n 602/73 secondo cui “ le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 165/2001, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ”; la norma citata, unitamente alla normativa secondaria di attuazione (decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40), non prevede alcun potere dell’amministrazione di condizionare l’erogazione di benefici economici alla previa estinzione dei debiti tributari, limitandosi a prescrivere un obbligo di informazione, da parte delle amministrazioni, all’ente di riscossione (Equitalia s.p.a. ed i soggetti che hanno sostituito tale ente);
- quanto fin qui evidenziato, induce il Collegio a ritenere il ricorso fondato, nello specifico nella parte in cui è stata censurata l’esclusione dell’erogazione della capitalizzazione per il fatto che la somma da erogare verrebbe assorbita dai debiti erariali, posto che tale motivazione è illegittima, in quanto non coerente con il quadro normativo vigente;
- il ricorso, pertanto, è accolto e, di conseguenza, la delibera del 12.2.2025 deve essere annullata nella parte in cui concerne la capitalizzazione, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in sede di riedizione del procedimento;
- le spese di lite, alla luce della novità della questione giuridica oggetto di causa, vanno compensate ad eccezione del contributo unificato il cui importo deve essere definitivamente posto a carico del Ministero dell’interno.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la delibera del 12.2.2025 nei limiti di quanto indicato in motivazione, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
2) compensa le spese di lite ad eccezione del contributo unificato che il Ministero dell’interno deve restituire alla parte ricorrente, qualora da questa anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.