Articolo 495 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 494Articolo 496
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9 ottobre 2010
Art. 495. Capitano marittimo con funzioni di comandante militare 1. Se il capitano che si trova al comando della nave o del galleggiante e' ufficiale di vascello appartenente a una delle categorie in congedo, il Ministero della difesa puo' eccezionalmente affidargli le funzioni di comandante militare, richiamandolo in servizio attivo. In questo caso, l'indennita' di requisizione e' diminuita degli assegni, che in dipendenza del richiamo l'armatore non e' piu' tenuto a corrispondere al comandante della nave.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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