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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 3946/2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Eugenio Targa C.F._2 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
adottante e adottanda
con l'intervento del
Pubblico Ministero
oggetto: adozione di maggiorenni
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 16-10-2024 , nata a [...] Parte_1
(PD) il 12-2-1944, e , nata a [...] il [...], hanno Parte_2 chiesto che sia pronunciata l'adozione di quest'ultima da parte della , Pt_1 vedova e priva di discendenti.
Le ricorrenti hanno esposto che la , figlia di Pt_2 Persona_1
e di (la prima irreperibile e il secondo deceduto il Persona_2
2-5-2022), fu ospitata sin dalla più tenera età presso l'abitazione dei coniugi e venuto a mancare nel 2018, a seguito del disastro Parte_1 Persona_3 che colpì la centrale atomica di Chernobyl. In particolare, le ricorrenti hanno dedotto che a partire dall'estate del 1994 ebbe inizio una assidua frequentazione fra l'adottanda e la famiglia della AN durante il periodo delle vacanze scolastiche estive. Hanno altresì precisato che dall'anno 2002, a seguito del raggiungimento della maggiore età e del completamento del ciclo di studi superiori, la si è stabilita definitivamente in Italia presso la casa della Pt_2
e del di lei coniuge e nell'aprile del 2008 ha contratto matrimonio con Pt_1
fissando la residenza coniugale a Cernusco sul Naviglio (MI), Persona_4 ove attualmente risiede con i tre figli e il marito.
1 Con decreto del 21-10-2024 il Presidente ha fissato l'udienza del 3-12-2024 per la comparizione dell'adottante e dell'adottanda, nonché dei soggetti indicati all'art. 297 c.c., assegnando a parte ricorrente termine sino al 2-11-2024, per la notifica del ricorso e del decreto.
Con successivo decreto del 29-10-2024 l'udienza di comparizione delle parti è stata rinviata all'1-4-2025, al fine di consentire il perfezionamento delle notifiche.
All'udienza sopra indicata sono comparse le ricorrenti e il coniuge dell'adottanda,
Persona_4
Il Presidente, preso atto del consenso espresso dall'adottante e dall'adottanda e dall'assenso manifestato dal coniuge della stessa, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
In diritto – Preliminare è l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, posto che l'art. 291 c.c. permette l'adozione alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, in quanto è Parte_1 nata il [...] e l'adottanda il 28-11-1984, cosicché sussiste tra loro una differenza di età di oltre diciotto anni.
Va anzitutto riconosciuta la pienezza e la validità del consenso all'adozione espresso all'udienza dell'1-4-2025 dall'adottante e dall'adottanda e dell'assenso del coniuge di quest'ultima ex art. 297 c.c., posto che è Persona_4 comparso all'udienza sopra indicata per esprimere il proprio assenso all'adozione.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 c.c., hanno fatto riferimento al rapporto che le lega e rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso affettivo, di accudimento, cura e solidarietà che perdura fra le stesse da trent'anni, dato che
è stata accolta sin da quando aveva 9 anni da , Parte_2 Parte_1 durante il periodo delle vacanze estive, e da costei accudita e considerata alla stregua di una figlia (“Conosco da luglio 1994, quando è venuta Parte_2 ospite a casa mia dopo il disastro di Chernobyl perché una famiglia aveva rinunciato ad accogliere uno dei bambini. Nel corso del tempo è venuta Pt_2 ogni anno per due mesi in Italia e mio marito ed io andavamo una volta all'anno a trovarla a Tula. Gli anni dell'università sono stati trascorsi da in Italia a Pt_2
2 casa nostra. Il nostro rapporto affettivo è sempre stato profondo e nel corso del tempo è diventato quasi di tipo filiale.”).
Sussiste indubbiamente il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., che ricorre quando l'interesse di questo trova un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006).
Essendo state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 312, n. 1), c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., e non avendo il Pubblico Ministero formulato alcuna opposizione, può farsi luogo all'adozione.
Come richiesto dall'adottante e dall'adottanda, il cognome “ ” dovrà Pt_1 essere posposto al cognome ” (cfr. Corte Cost. n. 135/2023, secondo cui Pt_2
l'adottato maggiore d'età può aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 3946/2024 R.V.G., promossa da
[...]
e da con l'intervento del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara l'adozione da parte di , nata a [...] Parte_1 il 12-2-1944, di , nata a [...] il [...]; Parte_2
- dispone che il cognome dell'adottante (“ ”) sia posposto al cognome Pt_1 dell'adottata (“ ”); Pt_2
- dispone che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda ad ogni conseguente adempimento;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Rovigo, il 1° aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
nella causa civile 3946/2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambe rappresentate e difese dall'avv. Eugenio Targa C.F._2 con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura allegata al ricorso;
adottante e adottanda
con l'intervento del
Pubblico Ministero
oggetto: adozione di maggiorenni
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 16-10-2024 , nata a [...] Parte_1
(PD) il 12-2-1944, e , nata a [...] il [...], hanno Parte_2 chiesto che sia pronunciata l'adozione di quest'ultima da parte della , Pt_1 vedova e priva di discendenti.
Le ricorrenti hanno esposto che la , figlia di Pt_2 Persona_1
e di (la prima irreperibile e il secondo deceduto il Persona_2
2-5-2022), fu ospitata sin dalla più tenera età presso l'abitazione dei coniugi e venuto a mancare nel 2018, a seguito del disastro Parte_1 Persona_3 che colpì la centrale atomica di Chernobyl. In particolare, le ricorrenti hanno dedotto che a partire dall'estate del 1994 ebbe inizio una assidua frequentazione fra l'adottanda e la famiglia della AN durante il periodo delle vacanze scolastiche estive. Hanno altresì precisato che dall'anno 2002, a seguito del raggiungimento della maggiore età e del completamento del ciclo di studi superiori, la si è stabilita definitivamente in Italia presso la casa della Pt_2
e del di lei coniuge e nell'aprile del 2008 ha contratto matrimonio con Pt_1
fissando la residenza coniugale a Cernusco sul Naviglio (MI), Persona_4 ove attualmente risiede con i tre figli e il marito.
1 Con decreto del 21-10-2024 il Presidente ha fissato l'udienza del 3-12-2024 per la comparizione dell'adottante e dell'adottanda, nonché dei soggetti indicati all'art. 297 c.c., assegnando a parte ricorrente termine sino al 2-11-2024, per la notifica del ricorso e del decreto.
Con successivo decreto del 29-10-2024 l'udienza di comparizione delle parti è stata rinviata all'1-4-2025, al fine di consentire il perfezionamento delle notifiche.
All'udienza sopra indicata sono comparse le ricorrenti e il coniuge dell'adottanda,
Persona_4
Il Presidente, preso atto del consenso espresso dall'adottante e dall'adottanda e dall'assenso manifestato dal coniuge della stessa, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
In diritto – Preliminare è l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, posto che l'art. 291 c.c. permette l'adozione alle persone che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.
Nel caso in esame tale requisito risulta rispettato, in quanto è Parte_1 nata il [...] e l'adottanda il 28-11-1984, cosicché sussiste tra loro una differenza di età di oltre diciotto anni.
Va anzitutto riconosciuta la pienezza e la validità del consenso all'adozione espresso all'udienza dell'1-4-2025 dall'adottante e dall'adottanda e dell'assenso del coniuge di quest'ultima ex art. 297 c.c., posto che è Persona_4 comparso all'udienza sopra indicata per esprimere il proprio assenso all'adozione.
Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
L'adottante e l'adottanda, nell'esprimere il proprio incondizionato consenso ex art. 296 c.c., hanno fatto riferimento al rapporto che le lega e rispetto al quale la richiesta di adozione è stata formalizzata al termine di un percorso affettivo, di accudimento, cura e solidarietà che perdura fra le stesse da trent'anni, dato che
è stata accolta sin da quando aveva 9 anni da , Parte_2 Parte_1 durante il periodo delle vacanze estive, e da costei accudita e considerata alla stregua di una figlia (“Conosco da luglio 1994, quando è venuta Parte_2 ospite a casa mia dopo il disastro di Chernobyl perché una famiglia aveva rinunciato ad accogliere uno dei bambini. Nel corso del tempo è venuta Pt_2 ogni anno per due mesi in Italia e mio marito ed io andavamo una volta all'anno a trovarla a Tula. Gli anni dell'università sono stati trascorsi da in Italia a Pt_2
2 casa nostra. Il nostro rapporto affettivo è sempre stato profondo e nel corso del tempo è diventato quasi di tipo filiale.”).
Sussiste indubbiamente il presupposto della convenienza per l'adottando di cui all'art. 312 n. 2) c.c., che ricorre quando l'interesse di questo trova un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n. 2426/2006).
Essendo state adempiute tutte le condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 312, n. 1), c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., e non avendo il Pubblico Ministero formulato alcuna opposizione, può farsi luogo all'adozione.
Come richiesto dall'adottante e dall'adottanda, il cognome “ ” dovrà Pt_1 essere posposto al cognome ” (cfr. Corte Cost. n. 135/2023, secondo cui Pt_2
l'adottato maggiore d'età può aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi).
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 3946/2024 R.V.G., promossa da
[...]
e da con l'intervento del Pubblico Ministero, Pt_1 Parte_2
- dichiara l'adozione da parte di , nata a [...] Parte_1 il 12-2-1944, di , nata a [...] il [...]; Parte_2
- dispone che il cognome dell'adottante (“ ”) sia posposto al cognome Pt_1 dell'adottata (“ ”); Pt_2
- dispone che l'Ufficiale di Stato Civile competente provveda ad ogni conseguente adempimento;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.;
- nulla sulle spese.
Così deciso a Rovigo, il 1° aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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