TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 936/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 936/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TORELLO MARZIA CONCETTA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. CORRADI CARLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/12/2017 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in SILVI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03/06/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SILVI il 27/12/2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
SILVI, nell'anno 2017 atto numero 20 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 03/06/2025:
pagina 2 di 5 1) Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al mantenimento di se medesimo;
con la firma del presente atto i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni rapporto patrimoniale già in sede di separazione, e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione ad eccezione di quanto in seguito pattuito per il mantenimento della figlia minore;
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e continuerà ad avere Per_1 collocazione abitativa presso la madre in Montesilvano (PE) alla Via Grecia n° 2/b salvo quanto concordato ai successivi punti 4 e 5) sia con riferimento alla collocazione abitativa che al diritto di visita paterno;
il padre eserciterà il diritto di visita, in via alternata, due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola fino ad ora di cena compresa h. 20,30) oppure un pomeriggio infrasettimanale (dall'uscita di scuola fino ad ora di cena compresa h. 20,30) ed il fine settimana dal venerdì h.
17,30 alla domenica h. 15,00; ricorrenze, festività e compleanno della bambina secondo il criterio dell'alternanza.
3) Il Sig. verserà per il mantenimento della figlia la complessiva somma di € CP_1
250,00= (euroduecento/00) mensili che sarà corrisposta entro il giorno primo di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Pescara, per la medesima minore, saranno sostenute in misura del 50% a carico di ciascun coniuge;
anche l'assegno unico universale Inps sarà diviso ed incassato al 50% tra i ricorrenti;
4) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente atto concordano che la minore da luglio 2025 avrà residenza e collocazione abitativa con la mamma in Per_1
Svizzera - St. Moritz alla Via Giovanni Segantini n°1; la madre, a sua cura e spese, si occuperà di garantire il diritto di visita del padre nelle numerose pause del calendario scolastico svizzero accompagnando la bambina a Montesilvano (PE), ove continuerà
a risiedere il Sig. , previa comunicazione anticipata in favore del padre CP_1
pagina 3 di 5 almeno una settimana prima. Nelle dette occasioni, di seguito specificate, la Sig.ra si stabilirà in Pescara alla Via Lago Maggiore n°9 presso l'abitazione della Pt_1 sorella e della madre;
la bambina starà presso il Persona_2 Persona_3 padre compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo. Sempre nei periodi in cui la minore starà con il padre lo stesso potrà portarla dai nonni paterni in Puglia, ad Apricena.
La minore frequenterà, a partire dall'anno scolastico 2025/2026 la scuola “Grevas” in St Moritz alla Via Da Scoula 6 osservando il seguente calendario per l'anno scolastico 2025 /2026:
Inizio scuola: 11 agosto 2025
Vacanze autunnali: dal 06.10.2025 al 17.10.2025 (ripresa scuola lunedì 20.10.2025)
Vacanze di Natale: dal 22.12.2025 al 02.01.2026 (ripresa scuola lunedì 05.01.2026)
Vacanze di Primavera: dal 01.03.2026 al 06.03.2026 (ripresa lunedì 09.03.2026)
Vacanze di Maggio: dal 04.05.2025 la 25.05.2026 (ripresa martedì 26.03.2026)
Vacanze estive: dal 06.07.2026 al 07.08.2026
Resta inteso che i ricorrenti potranno accordarsi anche qualora il padre voglia recarsi a trovare la bambina in St. Moritz previo adeguato avviso alla madre di almeno una settimana.
5) Entrambi i genitori potranno parlare al telefono con la bambina quando la stessa è con il padre o con la madre, senza interferire nelle reciproche occupazioni di vita quotidiana e personale;
previo reciproco avviso con un messaggio telefonico ed in caso di disponibilità nei termini sopra specificati entrambi i ricorrenti potranno effettuare videochiamate alla minore quando quest'ultima è con l'altro genitore.
6) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi.
pagina 4 di 5 7) Le parti dichiarano di prestare il consenso per il rinnovo del passaporto e della carta di identità della figlia minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 936/2025 V.G., promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TORELLO MARZIA CONCETTA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. CORRADI CARLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 27/12/2017 avevano contratto matrimonio con
[...] rito civile, in SILVI.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03/06/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue: Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SILVI il 27/12/2017, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
SILVI, nell'anno 2017 atto numero 20 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 03/06/2025:
pagina 2 di 5 1) Ciascuno dei coniugi provvederà personalmente al mantenimento di se medesimo;
con la firma del presente atto i coniugi dichiarano reciprocamente di essere economicamente autosufficienti, di avere definito ogni rapporto patrimoniale già in sede di separazione, e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione ad eccezione di quanto in seguito pattuito per il mantenimento della figlia minore;
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e continuerà ad avere Per_1 collocazione abitativa presso la madre in Montesilvano (PE) alla Via Grecia n° 2/b salvo quanto concordato ai successivi punti 4 e 5) sia con riferimento alla collocazione abitativa che al diritto di visita paterno;
il padre eserciterà il diritto di visita, in via alternata, due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita di scuola fino ad ora di cena compresa h. 20,30) oppure un pomeriggio infrasettimanale (dall'uscita di scuola fino ad ora di cena compresa h. 20,30) ed il fine settimana dal venerdì h.
17,30 alla domenica h. 15,00; ricorrenze, festività e compleanno della bambina secondo il criterio dell'alternanza.
3) Il Sig. verserà per il mantenimento della figlia la complessiva somma di € CP_1
250,00= (euroduecento/00) mensili che sarà corrisposta entro il giorno primo di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Pescara, per la medesima minore, saranno sostenute in misura del 50% a carico di ciascun coniuge;
anche l'assegno unico universale Inps sarà diviso ed incassato al 50% tra i ricorrenti;
4) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente atto concordano che la minore da luglio 2025 avrà residenza e collocazione abitativa con la mamma in Per_1
Svizzera - St. Moritz alla Via Giovanni Segantini n°1; la madre, a sua cura e spese, si occuperà di garantire il diritto di visita del padre nelle numerose pause del calendario scolastico svizzero accompagnando la bambina a Montesilvano (PE), ove continuerà
a risiedere il Sig. , previa comunicazione anticipata in favore del padre CP_1
pagina 3 di 5 almeno una settimana prima. Nelle dette occasioni, di seguito specificate, la Sig.ra si stabilirà in Pescara alla Via Lago Maggiore n°9 presso l'abitazione della Pt_1 sorella e della madre;
la bambina starà presso il Persona_2 Persona_3 padre compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo. Sempre nei periodi in cui la minore starà con il padre lo stesso potrà portarla dai nonni paterni in Puglia, ad Apricena.
La minore frequenterà, a partire dall'anno scolastico 2025/2026 la scuola “Grevas” in St Moritz alla Via Da Scoula 6 osservando il seguente calendario per l'anno scolastico 2025 /2026:
Inizio scuola: 11 agosto 2025
Vacanze autunnali: dal 06.10.2025 al 17.10.2025 (ripresa scuola lunedì 20.10.2025)
Vacanze di Natale: dal 22.12.2025 al 02.01.2026 (ripresa scuola lunedì 05.01.2026)
Vacanze di Primavera: dal 01.03.2026 al 06.03.2026 (ripresa lunedì 09.03.2026)
Vacanze di Maggio: dal 04.05.2025 la 25.05.2026 (ripresa martedì 26.03.2026)
Vacanze estive: dal 06.07.2026 al 07.08.2026
Resta inteso che i ricorrenti potranno accordarsi anche qualora il padre voglia recarsi a trovare la bambina in St. Moritz previo adeguato avviso alla madre di almeno una settimana.
5) Entrambi i genitori potranno parlare al telefono con la bambina quando la stessa è con il padre o con la madre, senza interferire nelle reciproche occupazioni di vita quotidiana e personale;
previo reciproco avviso con un messaggio telefonico ed in caso di disponibilità nei termini sopra specificati entrambi i ricorrenti potranno effettuare videochiamate alla minore quando quest'ultima è con l'altro genitore.
6) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia minore con ciascuno di essi.
pagina 4 di 5 7) Le parti dichiarano di prestare il consenso per il rinnovo del passaporto e della carta di identità della figlia minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SILVI per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/07/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5