TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1021/2024 R.G., promosso da
nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 28/06/1989, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARIOLA
SALVATORE , che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
DI MILITELLO (ME) il 09/05/1991 con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: scioglimento matrimonio civile.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 2.10.2024, chiedeva che venisse Parte_2 pronunziato lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad AN (CT), in data
29.12.2009, con (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 del medesimo Comune all'atto n. 78, parte I, anno 2009).
La ricorrente allegava che dal matrimonio non erano nati figli e che con sentenza n.
3746/2023 Reg. Sent. (procedimento n. 2095/2019) pronunziata dal Tribunale di Catania,
1 pubblicata il 20.09.2023 e passata in giudicato, era stata pronunziata la separazione e che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra gli stessi.
Il resistente non si costituiva nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 26.3.2025, comparsa la ricorrente, non potendo procedersi al tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, e in assenza di provvedimenti provvisori da assumere, la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione udienza.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza passata in giudicato e allegata in atti.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e dell'assenza di riconciliazione tra i coniugi, nonché della mancata ripresa della convivenza e della mancata comparizione del resistente in questa sede, è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla pronuncia richiesta.
Le spese sono poste a carico del resistente e sono liquidate in dispositivo, secondo il valore minimo dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e ii., avuto riguardo al valore indeterminabile di bassa complessità della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta (assenza istruttoria)
P.Q.M
.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro , disattesa e respinta ogni contraria Parte_2 Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra i suddetti coniugi contratto ad
AN (CT) in data 29.12.2009 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto n. 78, parte I, anno 2009;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CT) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2 4. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 98,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 28.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 1021/2024 R.G., promosso da
nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 28/06/1989, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CARIOLA
SALVATORE , che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato a [...] Controparte_1 C.F._2
DI MILITELLO (ME) il 09/05/1991 con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: scioglimento matrimonio civile.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 2.10.2024, chiedeva che venisse Parte_2 pronunziato lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad AN (CT), in data
29.12.2009, con (trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile Controparte_1 del medesimo Comune all'atto n. 78, parte I, anno 2009).
La ricorrente allegava che dal matrimonio non erano nati figli e che con sentenza n.
3746/2023 Reg. Sent. (procedimento n. 2095/2019) pronunziata dal Tribunale di Catania,
1 pubblicata il 20.09.2023 e passata in giudicato, era stata pronunziata la separazione e che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra gli stessi.
Il resistente non si costituiva nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 26.3.2025, comparsa la ricorrente, non potendo procedersi al tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, e in assenza di provvedimenti provvisori da assumere, la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione udienza.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale, giusta sentenza passata in giudicato e allegata in atti.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e dell'assenza di riconciliazione tra i coniugi, nonché della mancata ripresa della convivenza e della mancata comparizione del resistente in questa sede, è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Ricorrono, dunque, tutti i presupposti di legge per farsi luogo alla pronuncia richiesta.
Le spese sono poste a carico del resistente e sono liquidate in dispositivo, secondo il valore minimo dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e ii., avuto riguardo al valore indeterminabile di bassa complessità della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta (assenza istruttoria)
P.Q.M
.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro , disattesa e respinta ogni contraria Parte_2 Controparte_1 istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra i suddetti coniugi contratto ad
AN (CT) in data 29.12.2009 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto n. 78, parte I, anno 2009;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (CT) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
2 4. condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 98,00 per spese ed € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 28.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3