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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 22.5.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Tirana (Albania), rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Taglia, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Synej (Albania) , rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Taglia, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Kavaje
(Albania) in data 31.12.2007
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 22.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e ciascuno di essi sarà libero di vivere scegliendo una propria residenza, fermi restando gli obblighi di legge;
2) La casa coniugale sita a Piacenza in Via Pietro da Noceto n. 7, di proprietà esclusiva del signor con tutti gli arredi, mobili e CP_1
pertinenze, resterà assegnata al medesimo e la signora che Parte_1
2 ha già reperito altro luogo ove trasferirsi, provvederà a spostare la propria residenza entro il 30 giugno 2025;
3) I figli minori e vengono affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione coniugale, sita a Piacenza in Via Pietro da Noceto n. 7 ed assegnata al padre signor e con facoltà della madre di vedere e tenere CP_1
con sé i figli stabilmente e secondo un ciclo settimanale fra i coniugi, così
distribuito:
- la madre potrà tenere con sé i figli minori e nel corso di due Per_1 Per_2
pomeriggi infrasettimanali individuati nel martedì e giovedì, dalle ore
16.30 fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
- la madre in alternanza con il padre potrà tenere con sé i figli e Per_1 Per_2
nei fine settimana dal sabato indicativamente alle ore 12.00 quando li preleverà da scuola e/o dalla casa del padre fino alla domenica alle ore
21.00 quando li riaccompagnerà presso la casa del padre;
4) i coniugi, previo accordo e nell'esclusivo interesse dei figli minori,
potranno derogare e/o modificare in qualsiasi momento al piano orario e giornaliero di cui al precedente punto 3);
5) Per quanto riguarda le feste, ognuno dei genitori terrà con sé i figli minori nelle vacanze natalizie e pasquali applicando il principio dell'alternanza di cui al precedente punto 3), con l'unica eccezione dei giorni della Vigilia di Natale e di e viceversa l'anno successivo. Lo stesso principio verrà applicato anche per il capodanno, l'epifania, pasqua e pasquetta.
3 In ogni caso i genitori si impegnano a tenere sempre in considerazione le richieste e le abitudini di e Per_1 Per_2
6) Durante il periodo estivo, i figli potranno trascorrere due settimane,
anche non consecutive, con ciascun genitore, previo accordo dei coniugi sulle date. I periodi di vacanza dovranno essere reciprocamente comunicati con congruo anticipo in modo da consentire ad entrambi di programmare i propri impegni estivi. Nel restante periodo estivo si applicherà l'ordinario calendario settimanale.
7) La signora non verserà al signor alcun Parte_1 CP_1
contributo per il mantenimento dei figli e limitandosi a Per_1 Per_2
sostenere tutte le spese di mantenimento necessarie nei periodi in cui gli stessi saranno con la medesima ed acconsentendo altresì che l'assegno unico, possa essere richiesto ed integralmente incassato dal signor CP_1
il quale ultimo usufruirà altresì delle detrazioni fiscali per i figli
[...]
nella misura del 100%.
8) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche e delle spese culturali, sportive e ludiche (come previste dalle linee guida del CNF) che si rendessero necessarie per i figli minori, sempre previa decisione condivisa e presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del genitore che avrà anticipato l'importo.
9) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e,
pertanto, rinunciano reciprocamente alla formulazione di richiesta inerente la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
4 10) I coniugi dichiarano di aver già suddiviso tutti i beni acquistati durante il matrimonio, i regali di nozze e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere reciprocamente a tale titolo.
11) Le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente le autorizzazioni che fossero necessarie per ottenere il passaporto per recarsi all'estero per motivi di lavoro, turistici o di cure, nonché il permesso di richiedere e/o rinnovare il passaporto anche per i figli minori.
12) I ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, salva l'esecuzione degli accordi di cui sopra.
13) Le spese di giudizio sono esclusivamente a carico del signor CP_1
“
[...]
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
5 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
6 La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Kavaje (Albania) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . , anno , parte ).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 22.5.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Tirana (Albania), rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Taglia, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Synej (Albania) , rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Taglia, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Kavaje
(Albania) in data 31.12.2007
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 22.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco e ciascuno di essi sarà libero di vivere scegliendo una propria residenza, fermi restando gli obblighi di legge;
2) La casa coniugale sita a Piacenza in Via Pietro da Noceto n. 7, di proprietà esclusiva del signor con tutti gli arredi, mobili e CP_1
pertinenze, resterà assegnata al medesimo e la signora che Parte_1
2 ha già reperito altro luogo ove trasferirsi, provvederà a spostare la propria residenza entro il 30 giugno 2025;
3) I figli minori e vengono affidati congiuntamente Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione coniugale, sita a Piacenza in Via Pietro da Noceto n. 7 ed assegnata al padre signor e con facoltà della madre di vedere e tenere CP_1
con sé i figli stabilmente e secondo un ciclo settimanale fra i coniugi, così
distribuito:
- la madre potrà tenere con sé i figli minori e nel corso di due Per_1 Per_2
pomeriggi infrasettimanali individuati nel martedì e giovedì, dalle ore
16.30 fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso l'abitazione paterna;
- la madre in alternanza con il padre potrà tenere con sé i figli e Per_1 Per_2
nei fine settimana dal sabato indicativamente alle ore 12.00 quando li preleverà da scuola e/o dalla casa del padre fino alla domenica alle ore
21.00 quando li riaccompagnerà presso la casa del padre;
4) i coniugi, previo accordo e nell'esclusivo interesse dei figli minori,
potranno derogare e/o modificare in qualsiasi momento al piano orario e giornaliero di cui al precedente punto 3);
5) Per quanto riguarda le feste, ognuno dei genitori terrà con sé i figli minori nelle vacanze natalizie e pasquali applicando il principio dell'alternanza di cui al precedente punto 3), con l'unica eccezione dei giorni della Vigilia di Natale e di e viceversa l'anno successivo. Lo stesso principio verrà applicato anche per il capodanno, l'epifania, pasqua e pasquetta.
3 In ogni caso i genitori si impegnano a tenere sempre in considerazione le richieste e le abitudini di e Per_1 Per_2
6) Durante il periodo estivo, i figli potranno trascorrere due settimane,
anche non consecutive, con ciascun genitore, previo accordo dei coniugi sulle date. I periodi di vacanza dovranno essere reciprocamente comunicati con congruo anticipo in modo da consentire ad entrambi di programmare i propri impegni estivi. Nel restante periodo estivo si applicherà l'ordinario calendario settimanale.
7) La signora non verserà al signor alcun Parte_1 CP_1
contributo per il mantenimento dei figli e limitandosi a Per_1 Per_2
sostenere tutte le spese di mantenimento necessarie nei periodi in cui gli stessi saranno con la medesima ed acconsentendo altresì che l'assegno unico, possa essere richiesto ed integralmente incassato dal signor CP_1
il quale ultimo usufruirà altresì delle detrazioni fiscali per i figli
[...]
nella misura del 100%.
8) I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche e delle spese culturali, sportive e ludiche (come previste dalle linee guida del CNF) che si rendessero necessarie per i figli minori, sempre previa decisione condivisa e presentazione di idonea documentazione giustificativa da parte del genitore che avrà anticipato l'importo.
9) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente indipendenti e,
pertanto, rinunciano reciprocamente alla formulazione di richiesta inerente la corresponsione dell'assegno di mantenimento.
4 10) I coniugi dichiarano di aver già suddiviso tutti i beni acquistati durante il matrimonio, i regali di nozze e di non aver, pertanto, più nulla a pretendere reciprocamente a tale titolo.
11) Le parti si impegnano a rilasciarsi reciprocamente le autorizzazioni che fossero necessarie per ottenere il passaporto per recarsi all'estero per motivi di lavoro, turistici o di cure, nonché il permesso di richiedere e/o rinnovare il passaporto anche per i figli minori.
12) I ricorrenti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo, salva l'esecuzione degli accordi di cui sopra.
13) Le spese di giudizio sono esclusivamente a carico del signor CP_1
“
[...]
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della
5 convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
6 La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Kavaje (Albania) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . , anno , parte ).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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