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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5144 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 5914/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5914/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ET BA (C.F. ) e AT NT (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ET C.F._3
BA in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Giacomo Matteotti n. 31 attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. ), presso cui, ope legis, domicilia in P.IVA_2
Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 58 e
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3 difesa, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. ), P.IVA_2 presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 58 convenute-opposte OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Salerno la Parte_1 [...]
, nonché la , instando per l'accertamento della Controparte_1 Controparte_2 inesistenza del credito di € 26.418,84 (richiesto a titolo di sanzioni amministrative, oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti all'agente della riscossione), consacrato nella cartella di pagamento n. 10020200015740453001 - notificatale il 15.06.2022 – formata in base al ruolo n. 2020/1003273, emesso in seguito ad infrazioni al Codice della Strada- annualità 2016. Al riguardo, l'attrice deduceva la omessa notificazione dei verbali supposti alla cartella in parola e, in ogni caso, la illegittimità dei medesimi essendo decorso il termine fissato per la notifica di giorni 90 (da calcolarsi, come da copiosa giurisprudenza di settore, dalla assunta commessa violazione di norme del codice della strada, o, al più tardi, dalla intervenuta identificazione dei soggetti trasgressori, al lume dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Lamentava, altresì, la maturata prescrizione del credito posto a fondamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 28 della l.24.11.1981, n. 689 e dell'art. 209 del C.d.s. Con sentenza n. 1497/23, depositata il 02/05/2023, il Giudice di Pace di Salerno, rilevato che il credito complessivo oggetto di contestazione ammontava a somma eccedente il proprio limite di competenza per valore ex art. 7 c.p.c., dichiarava il proprio difetto di competenza per valore a conoscere della domanda formulata da Parte_1 assegnandole termine per la riassunzione innanzi al Tribunale, ritenuto competente ex artt. 27 e 480 c.p.c.. 1.2 Riassunto il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, con atto di citazione iscritto a ruolo e notificato in data 31.07.23 a cura di parte attrice, il contraddittorio si è formalizzato con la costituzione di entrambe le convenute. L' (di seguito ”) ha richiesto al Tribunale adito Controparte_3 CP_4 di “rigettare l'avversa azione siccome infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di lite e onorari”, dapprima evidenziando come non sia maturata alcuna prescrizione della pretesa in parola, ciò anche in virtù della sospensione della prescrizione operante ex lege in forza della normativa emergenziale da Covid 19; di poi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l' mero incaricato della esazione dei tributi e delle Controparte_5 entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, soggiungendo che per tale ragione non può neppure subire condanna alla refusione delle spese di lite, anzi dovrebbe essere tenuto indenne dalle spese sostenute per resistere all'avversa pretesa. La ha precisato, dal canto suo, che i verbali n.ri 678222728 e Controparte_2
678222826 del 20.07.2016, per il cui mancato pagamento è stata emessa la cartella opposta, sarebbero stati regolarmente notificati nell'immediatezza e su strada al conducente e alla attrice - obbligata in solido (giusta allegazione in atti), evidenziando anch'essa la mancata prescrizione della pretesa intimata al lume della proroga del termine di prescrizione ci cui alla normativa emergenziale in materia. All'esito della prima udienza di trattazione, sciolta la riserva ivi assunta, l'odierno giudicante richiedeva di ufficio alla Corte di Cassazione il regolamento di competenza in ordine alla presente controversia, ritenendo competente a conoscere dell'opposizione, "ratione materiae", il Giudice di pace, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011. La Suprema Corte, con ordinanza del 24.10.2024, in fascicolo il 01.10.2025, dichiarava inammissibile l'istanza di regolamento di competenza di ufficio, per cui la scrivente disponeva il prosieguo del giudizio che, alla udienza del 5.11.25 veniva assunto in decisione. 2. Così sunteggiati i punti dell'odierna cognizione, in limine litis il Tribunale, in virtù del principio della sequenzialità logica delle questioni giuridiche, ritiene necessario delibare con priorità sulla eccezione formulata dalla convenuta in punto di carenza di CP_4 legittimazione a contraddire: tale eccezione è, invero, infondata, non configurandosi innanzitutto, expressis verbis, un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario relativamente ai carichi iscritti al ruolo. Al riguardo, va evidenziato che l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99 dispone che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Infatti, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, affermato anche dalla pronuncia a Sezioni Unite del 25.7.2007 n. 16412, il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario per la riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due soggetti. Va, inoltre, ribadito che “la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 112/99, art. 39, è espressione di una facoltà riconosciuta all al fine di rendere edotto l'ente Controparte_6 creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Per tale ragione la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'agente della riscossione che intenda può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (cfr. Cass. 12/6/2019, n. 16685) e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass. Sez. 5, 3/4/2019, n. 9250, cit.)”. In applicazione di tale orientamento, si è affermato che (Cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (cfr. Cass. 8295/2018). Peraltro, di recente la giurisprudenza di legittimità - ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024 - ha ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Tra l'altro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Ebbene, venendo al caso in esame, si osserva che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dalla opponente nei riguardi sia dell'ente impositore ( ) e sia Controparte_2 del concessionario;
per tale via, l'attrice ha consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che fosse rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva in capo a ciascun convenuto sulla domanda attorea, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento delle cartelle potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. Alla luce di quanto esposto, quindi, non si ravvisa alcuna carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_7
2.1 Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter direttamente rilevare la inammissibilità della domanda posta da , tanto al lume del tessuto normativo e di legittimità su Parte_1 cui si innestano le opposizioni a cartelle esattoriali cui sono sottese sanzioni amministrative pecuniarie. Ebbene, è orientamento costante della Suprema Corte quello secondo il quale avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla notifica, ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del processo verbale di contestazione;
in questo caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass, Sez. III, Sentenza n. 1985 del 29/01/2014; Cass.,II Sez. Civ., 19 ottobre 2011, n. 21598). Qualora, invece, la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che intenda contestare l'esistenza del titolo esecutivo può contare sui seguenti rimedi (cfr Cass. 22 ottobre 2010, n. 21793): - opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'art. 615 c.p.c., quando oggetto della contestazione sono l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (pagamento della sanzione); - opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella e nelle forme ordinarie regolate dall'art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella. Ciò posto, la competenza territoriale del giudice chiamato a decidere sull'opposizione, si articolerà diversamente a seconda dei casi indicati. Proprio sulla riferita questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22080/2017, componendo un contrasto esistente in seno alla giurisprudenza della Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento». In altri termini, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione (nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S.), anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione c.d. recuperatoria ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 (ora d.lgs. n. 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento, è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini (sempre Cass., s.u., n. 22080 del 2017). Per quanto qui interessa, si rileva come la opponente abbia avanzato doglianza afferente all'omessa notifica dei verbali di accertamento da parte della e, quindi, Controparte_2 abbia invero evidenziato l'assenza di titoli giustificanti l'iscrizione a ruolo delle somme richieste con la cartella impugnata, eccependone, consequenzialmente, la non debenza per estinzione della pretesa (per mancanza di titoli, quindi): l'opposizione, dunque, è stata spiegata, in tutta evidenza in funzione “recuperatoria”, avendo la parte dedotto che la cartella esattoriale ricevuta costituiva il primo atto con il quale la opponente era venuta a conoscenza delle sanzioni irrogatele in ragione della omissione della notifica dei verbali di cui trattasi. In siffatti casi (id est in caso di opposizione recuperatoria), a mente dell'art. 6 del D. Lgs. 150/2011, l'opposizione si propone davanti al tribunale solo quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15,493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15,493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tutti gli altri casi l'opposizione si propone davanti al giudice di pace. Ebbene, il principio di diritto che viene in rilievo nella fattispecie in esame è il seguente: "allorquando l'ordinamento prevede che un titolo esecutivo stragiudiziale si formi sulla base di un procedimento e per scongiurare la sua formazione preveda un rimedio impugnatorio ed oppositivo assoggettandolo ad un termine (come nel caso di titolo conseguente alla mancata proposizione dell'opposizione a verbale di contestazione di sanzione amministrativa derivante dal codice della strada o dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione), la tutela del soggetto passivo del titolo che assuma di non aver potuto esperire quel rimedio per un vizio del procedimento di formazione del titolo stesso che non l'ha posto in condizione di acquisirne la conoscenza e di esperire il rimedio nel termine previsto (quale che sia la natura di tale vizio e, quindi, sia che si tratti di nullità, sia che si tratti di inesistenza dell'attività diretta a consentire l'acquisizione di conoscenza utile per l'esercizio del rimedio, sia che si tratti di assoluta mancanza di essa), deve esperirsi attraverso tale rimedio, il cui termine di esperimento decorre dal momento di tardiva acquisizione della conoscenza, e non invece con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, giacché la previsione di un apposito rimedio impediente la formazione del titolo assoggettato ad un termine integra un'azione tipica che rende il titolo non più contestabile se non si reagisca nel detto termine, quando si è messi in condizione di farlo. Ne segue che nella specie tale principio preclude di esperire l'opposizione all'esecuzione a chi assuma di avere appreso solo dalla notifica della cartella esattoriale di essere stato destinatario di verbali di contestazione di violazioni del codice della strada determinative delle sanzioni iscritte a ruolo, dovendo egli esperire l'opposizione cognitiva alla pretesa sanzionatoria nel termine di legge all'uopo previsto". “Se si reputasse altrimenti e gli si consentisse invece di dolersi con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, che non è assoggettato a termini, egli verrebbe a passare da una situazione di pregiudizio, quella derivante dall'irritualità del procedimento di formazione, ad una di vantaggio, che lo porrebbe nella condizione di poter contestare la formazione del titolo senza una limitazione temporale”(cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, n.16282). Nel caso di specie l'opponente ha eccepito, in via principale, proprio la mancata notifica dei verbali di accertamento menzionati, ciò al fine di recuperare, dopo la notifica della cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui sosteneva di non essersi potuta avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dei medesimi verbali. Detta ultima ragione risulta da sola sufficiente a sorreggere la decisione: dovendosi il procedimento svolgere nelle forme previste dalla L. n. 689 del 1981 e qualificandosi la domanda ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011 avverso l'omessa notifica dei verbali irrogativi della sanzione sottesi alla cartella opposta, la stessa si sarebbe dovuta proporre entro 30 giorni da computarsi dalla data di notifica della cartella (15.06.2022) e, dunque, entro il 15.07.2022 invece che in data 31.07.2023 (effettiva data di notifica dell'opposizione evincibile dagli allegati in atti). Di talché, l'azione spiegata da è Parte_1 inammissibile. 3. Circa il governo delle spese, tenuto conto del rilievo ex officio della questione in rito risolutiva della controversia, il Tribunale stima equo compensarle tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 5914/2023, promossa da contro Parte_1 [...]
e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rapp.ti p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
- spese compensate. Così deciso in Salerno, 16.12.25 Il Giudice Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5914/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ET BA (C.F. ) e AT NT (C.F. C.F._2
, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ET C.F._3
BA in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Giacomo Matteotti n. 31 attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. ), presso cui, ope legis, domicilia in P.IVA_2
Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 58 e
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_3 difesa, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F. ), P.IVA_2 presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele n. 58 convenute-opposte OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.)
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Salerno la Parte_1 [...]
, nonché la , instando per l'accertamento della Controparte_1 Controparte_2 inesistenza del credito di € 26.418,84 (richiesto a titolo di sanzioni amministrative, oneri di riscossione e diritti di notifica spettanti all'agente della riscossione), consacrato nella cartella di pagamento n. 10020200015740453001 - notificatale il 15.06.2022 – formata in base al ruolo n. 2020/1003273, emesso in seguito ad infrazioni al Codice della Strada- annualità 2016. Al riguardo, l'attrice deduceva la omessa notificazione dei verbali supposti alla cartella in parola e, in ogni caso, la illegittimità dei medesimi essendo decorso il termine fissato per la notifica di giorni 90 (da calcolarsi, come da copiosa giurisprudenza di settore, dalla assunta commessa violazione di norme del codice della strada, o, al più tardi, dalla intervenuta identificazione dei soggetti trasgressori, al lume dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Lamentava, altresì, la maturata prescrizione del credito posto a fondamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 28 della l.24.11.1981, n. 689 e dell'art. 209 del C.d.s. Con sentenza n. 1497/23, depositata il 02/05/2023, il Giudice di Pace di Salerno, rilevato che il credito complessivo oggetto di contestazione ammontava a somma eccedente il proprio limite di competenza per valore ex art. 7 c.p.c., dichiarava il proprio difetto di competenza per valore a conoscere della domanda formulata da Parte_1 assegnandole termine per la riassunzione innanzi al Tribunale, ritenuto competente ex artt. 27 e 480 c.p.c.. 1.2 Riassunto il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, con atto di citazione iscritto a ruolo e notificato in data 31.07.23 a cura di parte attrice, il contraddittorio si è formalizzato con la costituzione di entrambe le convenute. L' (di seguito ”) ha richiesto al Tribunale adito Controparte_3 CP_4 di “rigettare l'avversa azione siccome infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese di lite e onorari”, dapprima evidenziando come non sia maturata alcuna prescrizione della pretesa in parola, ciò anche in virtù della sospensione della prescrizione operante ex lege in forza della normativa emergenziale da Covid 19; di poi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l' mero incaricato della esazione dei tributi e delle Controparte_5 entrate iscritte nei ruoli resi esecutivi, soggiungendo che per tale ragione non può neppure subire condanna alla refusione delle spese di lite, anzi dovrebbe essere tenuto indenne dalle spese sostenute per resistere all'avversa pretesa. La ha precisato, dal canto suo, che i verbali n.ri 678222728 e Controparte_2
678222826 del 20.07.2016, per il cui mancato pagamento è stata emessa la cartella opposta, sarebbero stati regolarmente notificati nell'immediatezza e su strada al conducente e alla attrice - obbligata in solido (giusta allegazione in atti), evidenziando anch'essa la mancata prescrizione della pretesa intimata al lume della proroga del termine di prescrizione ci cui alla normativa emergenziale in materia. All'esito della prima udienza di trattazione, sciolta la riserva ivi assunta, l'odierno giudicante richiedeva di ufficio alla Corte di Cassazione il regolamento di competenza in ordine alla presente controversia, ritenendo competente a conoscere dell'opposizione, "ratione materiae", il Giudice di pace, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 150 del 2011. La Suprema Corte, con ordinanza del 24.10.2024, in fascicolo il 01.10.2025, dichiarava inammissibile l'istanza di regolamento di competenza di ufficio, per cui la scrivente disponeva il prosieguo del giudizio che, alla udienza del 5.11.25 veniva assunto in decisione. 2. Così sunteggiati i punti dell'odierna cognizione, in limine litis il Tribunale, in virtù del principio della sequenzialità logica delle questioni giuridiche, ritiene necessario delibare con priorità sulla eccezione formulata dalla convenuta in punto di carenza di CP_4 legittimazione a contraddire: tale eccezione è, invero, infondata, non configurandosi innanzitutto, expressis verbis, un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario relativamente ai carichi iscritti al ruolo. Al riguardo, va evidenziato che l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99 dispone che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Infatti, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità, affermato anche dalla pronuncia a Sezioni Unite del 25.7.2007 n. 16412, il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal Concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario per la riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario tra i due soggetti. Va, inoltre, ribadito che “la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 112/99, art. 39, è espressione di una facoltà riconosciuta all al fine di rendere edotto l'ente Controparte_6 creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili. Per tale ragione la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'agente della riscossione che intenda può avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice (cfr. Cass. 12/6/2019, n. 16685) e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass. Sez. 5, 3/4/2019, n. 9250, cit.)”. In applicazione di tale orientamento, si è affermato che (Cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (cfr. Cass. 8295/2018). Peraltro, di recente la giurisprudenza di legittimità - ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024 - ha ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Tra l'altro, non può sottacersi come il fenomeno di scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva, in caso di riscossione a mezzo ruolo, sia previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, per il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre sia agevole da individuare per l'intimato, né sia sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore. Ebbene, venendo al caso in esame, si osserva che il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dalla opponente nei riguardi sia dell'ente impositore ( ) e sia Controparte_2 del concessionario;
per tale via, l'attrice ha consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che fosse rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva in capo a ciascun convenuto sulla domanda attorea, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento delle cartelle potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. Alla luce di quanto esposto, quindi, non si ravvisa alcuna carenza di legittimazione passiva in capo all' . Controparte_7
2.1 Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter direttamente rilevare la inammissibilità della domanda posta da , tanto al lume del tessuto normativo e di legittimità su Parte_1 cui si innestano le opposizioni a cartelle esattoriali cui sono sottese sanzioni amministrative pecuniarie. Ebbene, è orientamento costante della Suprema Corte quello secondo il quale avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla notifica, ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del processo verbale di contestazione;
in questo caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (Cass, Sez. III, Sentenza n. 1985 del 29/01/2014; Cass.,II Sez. Civ., 19 ottobre 2011, n. 21598). Qualora, invece, la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che intenda contestare l'esistenza del titolo esecutivo può contare sui seguenti rimedi (cfr Cass. 22 ottobre 2010, n. 21793): - opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'art. 615 c.p.c., quando oggetto della contestazione sono l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (pagamento della sanzione); - opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella e nelle forme ordinarie regolate dall'art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella. Ciò posto, la competenza territoriale del giudice chiamato a decidere sull'opposizione, si articolerà diversamente a seconda dei casi indicati. Proprio sulla riferita questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22080/2017, componendo un contrasto esistente in seno alla giurisprudenza della Corte, hanno affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento». In altri termini, la contestazione dell'omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione (nel termine di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S.), anche se introdotta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione c.d. recuperatoria ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981 (ora d.lgs. n. 150/2011), e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall'ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo l'interessato, che non abbia avuto conoscenza del procedimento, è ammesso allorquando riceva quella conoscenza, imponendosi una sua automatica rimessione in termini (sempre Cass., s.u., n. 22080 del 2017). Per quanto qui interessa, si rileva come la opponente abbia avanzato doglianza afferente all'omessa notifica dei verbali di accertamento da parte della e, quindi, Controparte_2 abbia invero evidenziato l'assenza di titoli giustificanti l'iscrizione a ruolo delle somme richieste con la cartella impugnata, eccependone, consequenzialmente, la non debenza per estinzione della pretesa (per mancanza di titoli, quindi): l'opposizione, dunque, è stata spiegata, in tutta evidenza in funzione “recuperatoria”, avendo la parte dedotto che la cartella esattoriale ricevuta costituiva il primo atto con il quale la opponente era venuta a conoscenza delle sanzioni irrogatele in ragione della omissione della notifica dei verbali di cui trattasi. In siffatti casi (id est in caso di opposizione recuperatoria), a mente dell'art. 6 del D. Lgs. 150/2011, l'opposizione si propone davanti al tribunale solo quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15,493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15,493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tutti gli altri casi l'opposizione si propone davanti al giudice di pace. Ebbene, il principio di diritto che viene in rilievo nella fattispecie in esame è il seguente: "allorquando l'ordinamento prevede che un titolo esecutivo stragiudiziale si formi sulla base di un procedimento e per scongiurare la sua formazione preveda un rimedio impugnatorio ed oppositivo assoggettandolo ad un termine (come nel caso di titolo conseguente alla mancata proposizione dell'opposizione a verbale di contestazione di sanzione amministrativa derivante dal codice della strada o dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione), la tutela del soggetto passivo del titolo che assuma di non aver potuto esperire quel rimedio per un vizio del procedimento di formazione del titolo stesso che non l'ha posto in condizione di acquisirne la conoscenza e di esperire il rimedio nel termine previsto (quale che sia la natura di tale vizio e, quindi, sia che si tratti di nullità, sia che si tratti di inesistenza dell'attività diretta a consentire l'acquisizione di conoscenza utile per l'esercizio del rimedio, sia che si tratti di assoluta mancanza di essa), deve esperirsi attraverso tale rimedio, il cui termine di esperimento decorre dal momento di tardiva acquisizione della conoscenza, e non invece con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, giacché la previsione di un apposito rimedio impediente la formazione del titolo assoggettato ad un termine integra un'azione tipica che rende il titolo non più contestabile se non si reagisca nel detto termine, quando si è messi in condizione di farlo. Ne segue che nella specie tale principio preclude di esperire l'opposizione all'esecuzione a chi assuma di avere appreso solo dalla notifica della cartella esattoriale di essere stato destinatario di verbali di contestazione di violazioni del codice della strada determinative delle sanzioni iscritte a ruolo, dovendo egli esperire l'opposizione cognitiva alla pretesa sanzionatoria nel termine di legge all'uopo previsto". “Se si reputasse altrimenti e gli si consentisse invece di dolersi con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, che non è assoggettato a termini, egli verrebbe a passare da una situazione di pregiudizio, quella derivante dall'irritualità del procedimento di formazione, ad una di vantaggio, che lo porrebbe nella condizione di poter contestare la formazione del titolo senza una limitazione temporale”(cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2016, n.16282). Nel caso di specie l'opponente ha eccepito, in via principale, proprio la mancata notifica dei verbali di accertamento menzionati, ciò al fine di recuperare, dopo la notifica della cartella esattoriale, il momento di garanzia di cui sosteneva di non essersi potuta avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dei medesimi verbali. Detta ultima ragione risulta da sola sufficiente a sorreggere la decisione: dovendosi il procedimento svolgere nelle forme previste dalla L. n. 689 del 1981 e qualificandosi la domanda ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 150 del 2011 avverso l'omessa notifica dei verbali irrogativi della sanzione sottesi alla cartella opposta, la stessa si sarebbe dovuta proporre entro 30 giorni da computarsi dalla data di notifica della cartella (15.06.2022) e, dunque, entro il 15.07.2022 invece che in data 31.07.2023 (effettiva data di notifica dell'opposizione evincibile dagli allegati in atti). Di talché, l'azione spiegata da è Parte_1 inammissibile. 3. Circa il governo delle spese, tenuto conto del rilievo ex officio della questione in rito risolutiva della controversia, il Tribunale stima equo compensarle tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 5914/2023, promossa da contro Parte_1 [...]
e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rapp.ti p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara l'opposizione inammissibile;
- spese compensate. Così deciso in Salerno, 16.12.25 Il Giudice Dott.ssa Alessia PECORARO