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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe DE TULLIO Presidente dott.ssa Massimo SENSALE Consigliere dott.ssa Francesca SICILIA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1302 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, presso cui per legge domicilia in Napoli, alla Via Diaz n. 11 C.F. (fax P.IVA_2
081/4979313, posta certificata: servizio Email_1 polisweb: ADS80030620639);
Attore in revocazione
E
(C.F.: ) rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._1
Esposito (C.F.: ), posta certificata: C.F._2
Email_2
Convenuto in revocazione pagina 1 di 9 Oggetto: revocazione del decreto ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del
18/01/2021, accoglimento n. cronol. 119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 12/2021 V.G., notificato in data
20.01.2021, con il quale è stato ingiunto all'amministrazione odierna attrice il pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi, oltre spese della procedura in favore di . CP_1
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa delle parti per l'udienza del 18.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
con ricorso presentato in data 5 gennaio 2021 chiedeva alla Corte di CP_1
Appello di Napoli l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio di primo grado introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 19 ottobre
2007 dinanzi al Tribunale di AN IA AP TE (rg 9644/2007), definito con sentenza n. 2217 pubblicata l'11 giugno 2014, avverso la quale veniva proposto appello conclusosi con sentenza n. 3102 pubblicata il 7 giugno 2019 (rg 570/2015).
Con decreto n. 119/2021 pubblicato il 18 gennaio 2021 la Corte d'Appello di Napoli
Sez. II si pronunciava nel procedimento camerale n.12/2021 V.G. avente ad oggetto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 accogliendo la domanda attorea dell'odierno resistente. Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Napoli Sez. II così si pronunciava:
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento Parte_1 senza dilazione in favore di della somma di € 2.000,00, oltre interessi CP_1 legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
condanna altresì il al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 parte ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed € 450,00 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avvocato Vincenzo
Esposito per anticipo fattone.” In particolare, il giudizio risultava di durata irragionevole per un periodo pari a 13 anni e 4 mesi.
Il predetto decreto di accoglimento, congiuntamente al proposto ricorso, veniva notificato al in data 20.01.2021. Parte_1
Per completezza espositiva, si rappresenta che con diverso ricorso, attraverso la pagina 2 di 9 difesa del medesimo procuratore, in qualità di altra convenuta del Parte_2 procedimento pocanzi esposto, chiedeva altresì alla Corte d'Appello equa riparazione per irragionevole durata del processo. La Corte d'Appello, in quel caso, accoglieva la domanda attorea e riconosceva all'istante euro 3200,00 ed avverso tale decreto, il
Ministero proponeva opposizione.
Tanto premesso, il inoltrava pec in data 04.02.2021 all'avv. Parte_1 Parte_1
, quale procuratore costituito del giudizio presupposto per l'originario CP_2 convenuto avv. chiedendo di essere messo al corrente dell'eventuale CP_3 notifica della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3201/2019 ai fini della decorrenza del termine breve, per poi inviare medesima richiesta all'avv. con pec del 9.2.2021, in quanto l'avv. asseriva di essere stato CP_3 CP_2 nominato esclusivamente come domiciliatario dell'avv. CP_3
In data 19.03.2021 l'avv. comunicava di aver notificato detta sentenza CP_3 all'avv. quale procuratore costituito di e in data CP_4 CP_1 Parte_2
10.06.2019. In data 22.3.2021 l'avv. trasmetteva prova della predetta CP_3 notifica. Con memoria integrativa depositata in data 23.3.2021 il Ministero della difesa attuale attore in revocatoria integrava la propria opposizione avverso il decreto emesso in favore di Zona . Pt_2
B. Giudizio d'appello.
Il con atto di citazione notificato a controparte in data Parte_1
23.3.2021 ha proposto revocazione ex art 395 n. 1 e 656 c.p.c. avverso il decreto ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del 18/01/2021, chiedendo all'adita Corte di
Appello: “revocare il decreto ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del 18/01/2021, accoglimento n. cronol. 119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 12/2021 V.G., notificato in data 20.01.2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche in considerazione che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. 90/2014, parte degli stessi è destinato all'erario ed al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni., salve le spese prenotate a debito che saranno liquidate dall'Ufficio che cura il campione.”
Con unico motivo di gravame, il in veste di attore in Parte_1 revocazione ha ravvisato un comportamento doloso ex art. 395 n.1 c.p.c. in capo pagina 3 di 9 all'odierno resistente, che ometteva di dichiarare l'avvenuta notifica della sentenza n.3201/2019 in data 10.06.2019; notifica non conoscibile dal Parte_1
in quanto non era parte processuale del predetto giudizio. Ed invero, ha
[...] dedotto il che dall'esame della documentazione trasmessa dall'avv. Parte_1
con messaggio di posta elettronica certificata del 19-22.3.2021 è emerso CP_3 incontestabilmente che ha omesso di dichiarare che in data CP_1
10.6.2019 l'avv aveva notificato la sentenza n.3201/2019 all'Avv. Salvatore CP_3
Sorice, quale procuratore e difensore costituito di e . Parte_2 CP_1
Ha sostenuto, poi, che ha inteso conseguire l'indennizzo per CP_1
l'irragionevole durata del processo pur essendo decaduto dai termini, poiché, ai sensi dell'art. 4 L.89/2001 la domanda di riparazione può essere proposta entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. Ebbene essendo stata iscritta al ruolo la domanda di equa riparazione in data 5.1.2021 ed atteso che il termine dei sei mesi dalla definitività del giudizio presupposto (10.7.2019) coincideva con il 10.2.2020 tale domanda è tardiva.
Si è costituito nel presente giudizio di revocazione con comparsa di costituzione e risposta chiedendo: “1) rigettare la domanda proposta in quanto CP_1 tardiva, inammissibile, infondata per tutti i motivi esposti in premessa;
2) confermare il Decreto impugnato e per l'effetto condannare il al Parte_1 pagamento in favore del sig. della somma di € 2.000,00; 3) condannare CP_1
l'attore al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Secondo il convenuto in revocazione, innanzitutto, è impropriamente utilizzata la norma di cui all'art. 395 n.1 c.p.c. e di conseguenza va considerata la domanda proposta inammissibile, in quanto, il dolo richiesto per tale istituto processuale è quello ostativo dei diritti di difesa e del contraddittorio e non quello sull'opportunità di opporsi nei termini, come utilizzato dall'istante, tanto più che questi, era a conoscenza del presunto dolo già in data 4.2.2021. Ha aggiunto, poi, il convenuto che la prova documentale, avente ad oggetto la pregressa notifica ai fini della decorrenza del termine breve, posta a fondamento della domanda, viola l'art. 52 del
D.L. 90/2014 che con l'inserimento del comma 9 bis all'art. 16 bis del D.L.
179/2012 ha previsto un potere certificatorio ben limitato e non di carattere pagina 4 di 9 generale. Tale potere si limita agli atti contenuti nel fascicolo telematico o trasmessi dagli uffici giudiziari non contemplando l'attività di notifica in sé. Peraltro, la notifica in esame sarebbe stata indirizzata ad un avvocato diverso dall'odierno difensore sicché la sola notifica non proverebbe che la parte fosse a conoscenza della stessa e abbia agito dolosamente. Ed ancora, la notifica della citazione in data 23.3.2021 è tardiva quindi successiva allo spirare del termine perentorio per proporre sia l'ordinaria impugnazione sia il presente gravame poiché l'istante era a conoscenza del dolo sin dal 4.2.2021.
In ordine alla domanda di indennizzo, il convenuto ha sottolineato la tempestività del deposito in quanto la sentenza definitiva richiamata, ha trattato azioni autonome tra il convenuto e i terzi chiamati in causa, tra cui quella di regresso, per i quali la pronuncia non è definitiva. Le domande di regresso, dunque, erano soggette al termine lungo di impugnazione (1 anno e 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza) sicché il ricorso ex L.89/2001 poteva essere depositato sino al 26.5.2021 ed essendo stato depositato il 15.1.2021 lo stesso era considerarsi tempestivo. In ultimo, sostiene che non essendovi stata alcuna censura sulla somma liquidata dalla Corte d'Appello tale punto deve ritenersi incontestato.
Con ordinanza del 25.11.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2022 poi differita al 18.3.2025.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa delle parti per l'udienza del 18.3.2025, nel rifarsi agli scritti difensivi introduttivamente prodotti, hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione. Quindi, con ordinanza datata al 25.3.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data
26.3.2025), riferita all'udienza del 18.3.2025 a trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini (60+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISONE
Va premessa l'ammissibilità in astratto della revocazione proposta ex art. 395 c.p.c. avverso il decreto ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del 18/01/2021, accoglimento n. cronol. 119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 12/2021 V.G., essendo la revocazione -secondo l'orientamento costante emerso in sede di giurisprudenza di legittimità- proponibile avverso i pagina 5 di 9 provvedimenti che hanno contenuto decisorio, pur non avendo la forma di sentenza
(cfr. Cass. civ, 27.1.77 n.911; Cass.
3.11.16 n. 22308; Cass. S.U.24.1.13 n. 1709).
Passando all'esame dell'impugnazione per revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, nn.1- 656 c.p.c. dal , la Corte ritiene che la stessa non Parte_1 meriti accoglimento essendo infondata in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposte.
Deve, invero, ritenersi che il motivo di gravame inerente l'omissione da parte del ricorrente nel procedimento VG n.12/2021 volto ad ottenere l'indennizzo per violazione della durata ragionevole del processo ex lege 89/2021 nel dichiarare l'avvenuta notifica della sentenza n.3201/2019 in data 10.06.2019 da parte dell'avv all'Avv. Salvatore Sorice, quale procuratore e difensore costituito di CP_3 Pt_2
e è privo di pregio non potendo ritenersi che tale dedotta
[...] CP_1 omissione integri il dolo revocatorio ai sensi dell'art. 395 n.1 c.p.c. nell'accezione emersa in sede di giurisprudenza di legittimità, atteso che il non produrre un documento (nella specie la intervenuta notifica della sentenza sopra indicata) non determina una macchinosa e fraudolenta prospettazione di situazione diversa da quella reale, considerato peraltro che la verifica della tempestività della domanda rientra nei poteri officiosi dell'organo giurisdizionale indipendentemente dalla prospettazione di parte.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale.
Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire pagina 6 di 9 all'accertamento della verità (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/09/2008, n. 23866; cfr. anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/06/2022, n. 19302; Sez. I, Ord., 28/04/2022, n. 13391).
In altri termini, il comportamento processuale di una delle parti, anche se censurabile sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e di probità imposti dall'art. 88 c.p.c., può essere assunto nel concetto di dolo processuale revocatorio soltanto se si sia risolto in un'attività positiva soggettivamente ed oggettivamente diretta a paralizzare, o a sviare, la difesa dell'avversario, e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, e non sia consistita in un'omissione di attività processuale, la quale trovi giustificazione nel principio nemo tenetur edere contra se.
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n.
1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento (cfr. ( cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31211 del 21/10/2022; Cass. civ. Sez. 1 - , Sez. 3 -
, Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021).
Al che consegue che il silenzio su fatti sfavorevoli alla parte interessata, la mancata produzione, o la mancata menzione di un documento favorevole all'altra parte, il fatto di giovarsi di una situazione di minorata difesa, in cui l'altra parte possa trovarsi per cause non imputabili ad un fatto positivo dell'avversario, non possano integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
26/05/2023, n. 14712).
Per le motivazioni sopra esposte, deve essere rigettata la revocazione proposta da nei confronti di , avverso il decreto Parte_1 CP_1 ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del 18/01/2021, accoglimento n. cronol.
119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G.
12/2021 V.G..
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'attore in revocazione e vanno poste pagina 7 di 9 a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200.
Nulla viene disposto quanto alla attestazione di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attore in revocazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13, atteso che “Lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo” (cfr. Cassazione civile, sezione V, n. 29860/2020; Cass.civ.
14860/2022).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di revocazione proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso il decreto ex lege 89/2001 Repert. n. CP_1
263/2021 del 18/01/2021, accoglimento n. cronol. 119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 12/2021 V.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la revocazione proposta da nei confronti di Parte_1
, avverso il decreto ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del CP_1
18/01/2021, Accoglimento n. cronol. 119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 12/2021 V.G.;
pagina 8 di 9 2) condanna il al pagamento delle spese processuali Parte_1 del grado in favore di , che si liquidano in complessivi € 1.800,00 CP_1 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 26.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe DE TULLIO Presidente dott.ssa Massimo SENSALE Consigliere dott.ssa Francesca SICILIA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 1302 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, presso cui per legge domicilia in Napoli, alla Via Diaz n. 11 C.F. (fax P.IVA_2
081/4979313, posta certificata: servizio Email_1 polisweb: ADS80030620639);
Attore in revocazione
E
(C.F.: ) rapp.to e difeso dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._1
Esposito (C.F.: ), posta certificata: C.F._2
Email_2
Convenuto in revocazione pagina 1 di 9 Oggetto: revocazione del decreto ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del
18/01/2021, accoglimento n. cronol. 119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 12/2021 V.G., notificato in data
20.01.2021, con il quale è stato ingiunto all'amministrazione odierna attrice il pagamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi, oltre spese della procedura in favore di . CP_1
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa delle parti per l'udienza del 18.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
con ricorso presentato in data 5 gennaio 2021 chiedeva alla Corte di CP_1
Appello di Napoli l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio di primo grado introdotto con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 19 ottobre
2007 dinanzi al Tribunale di AN IA AP TE (rg 9644/2007), definito con sentenza n. 2217 pubblicata l'11 giugno 2014, avverso la quale veniva proposto appello conclusosi con sentenza n. 3102 pubblicata il 7 giugno 2019 (rg 570/2015).
Con decreto n. 119/2021 pubblicato il 18 gennaio 2021 la Corte d'Appello di Napoli
Sez. II si pronunciava nel procedimento camerale n.12/2021 V.G. avente ad oggetto l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 accogliendo la domanda attorea dell'odierno resistente. Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Napoli Sez. II così si pronunciava:
“Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento Parte_1 senza dilazione in favore di della somma di € 2.000,00, oltre interessi CP_1 legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
condanna altresì il al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 parte ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed € 450,00 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avvocato Vincenzo
Esposito per anticipo fattone.” In particolare, il giudizio risultava di durata irragionevole per un periodo pari a 13 anni e 4 mesi.
Il predetto decreto di accoglimento, congiuntamente al proposto ricorso, veniva notificato al in data 20.01.2021. Parte_1
Per completezza espositiva, si rappresenta che con diverso ricorso, attraverso la pagina 2 di 9 difesa del medesimo procuratore, in qualità di altra convenuta del Parte_2 procedimento pocanzi esposto, chiedeva altresì alla Corte d'Appello equa riparazione per irragionevole durata del processo. La Corte d'Appello, in quel caso, accoglieva la domanda attorea e riconosceva all'istante euro 3200,00 ed avverso tale decreto, il
Ministero proponeva opposizione.
Tanto premesso, il inoltrava pec in data 04.02.2021 all'avv. Parte_1 Parte_1
, quale procuratore costituito del giudizio presupposto per l'originario CP_2 convenuto avv. chiedendo di essere messo al corrente dell'eventuale CP_3 notifica della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 3201/2019 ai fini della decorrenza del termine breve, per poi inviare medesima richiesta all'avv. con pec del 9.2.2021, in quanto l'avv. asseriva di essere stato CP_3 CP_2 nominato esclusivamente come domiciliatario dell'avv. CP_3
In data 19.03.2021 l'avv. comunicava di aver notificato detta sentenza CP_3 all'avv. quale procuratore costituito di e in data CP_4 CP_1 Parte_2
10.06.2019. In data 22.3.2021 l'avv. trasmetteva prova della predetta CP_3 notifica. Con memoria integrativa depositata in data 23.3.2021 il Ministero della difesa attuale attore in revocatoria integrava la propria opposizione avverso il decreto emesso in favore di Zona . Pt_2
B. Giudizio d'appello.
Il con atto di citazione notificato a controparte in data Parte_1
23.3.2021 ha proposto revocazione ex art 395 n. 1 e 656 c.p.c. avverso il decreto ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del 18/01/2021, chiedendo all'adita Corte di
Appello: “revocare il decreto ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del 18/01/2021, accoglimento n. cronol. 119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 12/2021 V.G., notificato in data 20.01.2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche in considerazione che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. 90/2014, parte degli stessi è destinato all'erario ed al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni., salve le spese prenotate a debito che saranno liquidate dall'Ufficio che cura il campione.”
Con unico motivo di gravame, il in veste di attore in Parte_1 revocazione ha ravvisato un comportamento doloso ex art. 395 n.1 c.p.c. in capo pagina 3 di 9 all'odierno resistente, che ometteva di dichiarare l'avvenuta notifica della sentenza n.3201/2019 in data 10.06.2019; notifica non conoscibile dal Parte_1
in quanto non era parte processuale del predetto giudizio. Ed invero, ha
[...] dedotto il che dall'esame della documentazione trasmessa dall'avv. Parte_1
con messaggio di posta elettronica certificata del 19-22.3.2021 è emerso CP_3 incontestabilmente che ha omesso di dichiarare che in data CP_1
10.6.2019 l'avv aveva notificato la sentenza n.3201/2019 all'Avv. Salvatore CP_3
Sorice, quale procuratore e difensore costituito di e . Parte_2 CP_1
Ha sostenuto, poi, che ha inteso conseguire l'indennizzo per CP_1
l'irragionevole durata del processo pur essendo decaduto dai termini, poiché, ai sensi dell'art. 4 L.89/2001 la domanda di riparazione può essere proposta entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. Ebbene essendo stata iscritta al ruolo la domanda di equa riparazione in data 5.1.2021 ed atteso che il termine dei sei mesi dalla definitività del giudizio presupposto (10.7.2019) coincideva con il 10.2.2020 tale domanda è tardiva.
Si è costituito nel presente giudizio di revocazione con comparsa di costituzione e risposta chiedendo: “1) rigettare la domanda proposta in quanto CP_1 tardiva, inammissibile, infondata per tutti i motivi esposti in premessa;
2) confermare il Decreto impugnato e per l'effetto condannare il al Parte_1 pagamento in favore del sig. della somma di € 2.000,00; 3) condannare CP_1
l'attore al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Secondo il convenuto in revocazione, innanzitutto, è impropriamente utilizzata la norma di cui all'art. 395 n.1 c.p.c. e di conseguenza va considerata la domanda proposta inammissibile, in quanto, il dolo richiesto per tale istituto processuale è quello ostativo dei diritti di difesa e del contraddittorio e non quello sull'opportunità di opporsi nei termini, come utilizzato dall'istante, tanto più che questi, era a conoscenza del presunto dolo già in data 4.2.2021. Ha aggiunto, poi, il convenuto che la prova documentale, avente ad oggetto la pregressa notifica ai fini della decorrenza del termine breve, posta a fondamento della domanda, viola l'art. 52 del
D.L. 90/2014 che con l'inserimento del comma 9 bis all'art. 16 bis del D.L.
179/2012 ha previsto un potere certificatorio ben limitato e non di carattere pagina 4 di 9 generale. Tale potere si limita agli atti contenuti nel fascicolo telematico o trasmessi dagli uffici giudiziari non contemplando l'attività di notifica in sé. Peraltro, la notifica in esame sarebbe stata indirizzata ad un avvocato diverso dall'odierno difensore sicché la sola notifica non proverebbe che la parte fosse a conoscenza della stessa e abbia agito dolosamente. Ed ancora, la notifica della citazione in data 23.3.2021 è tardiva quindi successiva allo spirare del termine perentorio per proporre sia l'ordinaria impugnazione sia il presente gravame poiché l'istante era a conoscenza del dolo sin dal 4.2.2021.
In ordine alla domanda di indennizzo, il convenuto ha sottolineato la tempestività del deposito in quanto la sentenza definitiva richiamata, ha trattato azioni autonome tra il convenuto e i terzi chiamati in causa, tra cui quella di regresso, per i quali la pronuncia non è definitiva. Le domande di regresso, dunque, erano soggette al termine lungo di impugnazione (1 anno e 45 giorni dalla pubblicazione della sentenza) sicché il ricorso ex L.89/2001 poteva essere depositato sino al 26.5.2021 ed essendo stato depositato il 15.1.2021 lo stesso era considerarsi tempestivo. In ultimo, sostiene che non essendovi stata alcuna censura sulla somma liquidata dalla Corte d'Appello tale punto deve ritenersi incontestato.
Con ordinanza del 25.11.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2022 poi differita al 18.3.2025.
Con note di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa delle parti per l'udienza del 18.3.2025, nel rifarsi agli scritti difensivi introduttivamente prodotti, hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione. Quindi, con ordinanza datata al 25.3.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data
26.3.2025), riferita all'udienza del 18.3.2025 a trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini (60+ 20) ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISONE
Va premessa l'ammissibilità in astratto della revocazione proposta ex art. 395 c.p.c. avverso il decreto ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del 18/01/2021, accoglimento n. cronol. 119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 12/2021 V.G., essendo la revocazione -secondo l'orientamento costante emerso in sede di giurisprudenza di legittimità- proponibile avverso i pagina 5 di 9 provvedimenti che hanno contenuto decisorio, pur non avendo la forma di sentenza
(cfr. Cass. civ, 27.1.77 n.911; Cass.
3.11.16 n. 22308; Cass. S.U.24.1.13 n. 1709).
Passando all'esame dell'impugnazione per revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, nn.1- 656 c.p.c. dal , la Corte ritiene che la stessa non Parte_1 meriti accoglimento essendo infondata in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposte.
Deve, invero, ritenersi che il motivo di gravame inerente l'omissione da parte del ricorrente nel procedimento VG n.12/2021 volto ad ottenere l'indennizzo per violazione della durata ragionevole del processo ex lege 89/2021 nel dichiarare l'avvenuta notifica della sentenza n.3201/2019 in data 10.06.2019 da parte dell'avv all'Avv. Salvatore Sorice, quale procuratore e difensore costituito di CP_3 Pt_2
e è privo di pregio non potendo ritenersi che tale dedotta
[...] CP_1 omissione integri il dolo revocatorio ai sensi dell'art. 395 n.1 c.p.c. nell'accezione emersa in sede di giurisprudenza di legittimità, atteso che il non produrre un documento (nella specie la intervenuta notifica della sentenza sopra indicata) non determina una macchinosa e fraudolenta prospettazione di situazione diversa da quella reale, considerato peraltro che la verifica della tempestività della domanda rientra nei poteri officiosi dell'organo giurisdizionale indipendentemente dalla prospettazione di parte.
Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale.
Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire pagina 6 di 9 all'accertamento della verità (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/09/2008, n. 23866; cfr. anche
Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/06/2022, n. 19302; Sez. I, Ord., 28/04/2022, n. 13391).
In altri termini, il comportamento processuale di una delle parti, anche se censurabile sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e di probità imposti dall'art. 88 c.p.c., può essere assunto nel concetto di dolo processuale revocatorio soltanto se si sia risolto in un'attività positiva soggettivamente ed oggettivamente diretta a paralizzare, o a sviare, la difesa dell'avversario, e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, e non sia consistita in un'omissione di attività processuale, la quale trovi giustificazione nel principio nemo tenetur edere contra se.
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n.
1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento (cfr. ( cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31211 del 21/10/2022; Cass. civ. Sez. 1 - , Sez. 3 -
, Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021).
Al che consegue che il silenzio su fatti sfavorevoli alla parte interessata, la mancata produzione, o la mancata menzione di un documento favorevole all'altra parte, il fatto di giovarsi di una situazione di minorata difesa, in cui l'altra parte possa trovarsi per cause non imputabili ad un fatto positivo dell'avversario, non possano integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord.,
26/05/2023, n. 14712).
Per le motivazioni sopra esposte, deve essere rigettata la revocazione proposta da nei confronti di , avverso il decreto Parte_1 CP_1 ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del 18/01/2021, accoglimento n. cronol.
119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G.
12/2021 V.G..
D. Le spese processuali
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'attore in revocazione e vanno poste pagina 7 di 9 a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche
Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200.
Nulla viene disposto quanto alla attestazione di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attore in revocazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13, atteso che “Lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo” (cfr. Cassazione civile, sezione V, n. 29860/2020; Cass.civ.
14860/2022).
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di revocazione proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso il decreto ex lege 89/2001 Repert. n. CP_1
263/2021 del 18/01/2021, accoglimento n. cronol. 119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 12/2021 V.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la revocazione proposta da nei confronti di Parte_1
, avverso il decreto ex lege 89/2001 Repert. n. 263/2021 del CP_1
18/01/2021, Accoglimento n. cronol. 119/2021 del 18/01/2021, reso nel procedimento camerale iscritto al n. R.G. 12/2021 V.G.;
pagina 8 di 9 2) condanna il al pagamento delle spese processuali Parte_1 del grado in favore di , che si liquidano in complessivi € 1.800,00 CP_1 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 26.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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