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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2100/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2100/2020 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. AZ BARBARA, elettivamente domiciliato in C.F._2
Via Flaminia Conca 73 47923 Rimini Italia presso il difensore avv. AZ BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BOCCARDI ERCOLE e dell'avv. BOCCARDI MONICA P.IVA_1
( ) CORSO D'AUGUSTO 14 47900 RIMINI;
elettivamente domiciliato in C.F._3
Corso d'Augusto n. 14 47921 47921 Rimini presso il difensore avv. BOCCARDI ERCOLE
UC LL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPOLI C.F._4
VERONICA, elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 56 null 47923 Rimini presso il difensore avv. PEPOLI VERONICA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 16 AZ convenivano in giudizio UC LL e la
[...]
quali rispettivamente Controparte_1
proprietario/conducente e compagnia assicuratrice per la responsabilità civile dell'autovettura
Golf targata CT948LL, al fine di sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti in conseguenza del sinistro verificatosi a
Santarcangelo di Romagna in data 01/12/2018.
Esponevano, in particolare, gli attori che la sera del 01/12/2018, verso le ore 22.10,
[...]
percorreva, a bordo del motociclo Cagiva targato RSM K819 di proprietà di Parte_1
la Via Cupa con direzione di marcia monte-mare. Giunto in corrispondenza Parte_2 dell'accesso alla rotatoria Cupa/Santarcangiolese, egli si fermava in prossimità del dosso e delle strisce pedonali al fine di consentire l'attraversamento ad un pedone, quindi ripartiva immettendosi nella rotatoria stessa con direzione verso Via Celletta dell'Olio. Quando si trovava già nell'area della rotatoria egli veniva violentemente investito sul fianco sinistro, dal frontale dell'autovettura Golf targata CT948LL condotta dal proprietario CA OV, il quale proveniva dalla Via Gaetano Marini, ubicata a sinistra rispetto la direzione di marcia del con direzione Via Santarcangiolese. Parte_1
A causa dell'urto, l'attore riportava lesioni personali e danni al motociclo di proprietà di
Parte_2
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, la responsabilità del sinistro era da imputare in via esclusiva alla condotta di CA OV, il quale non aveva osservato gli obblighi imposti dal C.d.S., per aver tenuto una velocità di marcia eccessiva e per aver omesso di concedere la dovuta precedenza al motociclo.
Essi, quindi, a mezzo del proprio difensore, formalizzavano richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice dell'autovettura e, non ottenendo riscontro positivo, introducevano il presente giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Concludevano come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, in Composizione
Monocratica, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. OV CA nella determinazione del sinistro di cui è causa e conseguentemente condannarlo in solido con il suo ente assicuratore,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
ovvero ciascuno per il rispettivo titolo, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori alla persona e alle cose e di rispettiva spettanza, ivi compreso il danno biologico quale danno
pagina 2 di 16 permanente e danno da inabilità temporanea, il danno morale, patrimoniale e non e per le spese descritte in narrativa, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa ad istruttoria compiuta, oltre al rimborso delle spese di consulenza, interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria delle spese e del compenso di causa”.
2. Si costituiva nel presente giudizio la (da ora in avanti solo Controparte_1
), contestando integralmente la domanda svolta dagli attori sia in punto di an debeatur CP_1
sia in punto di quantum.
Quanto al primo profilo, la compagnia assicurativa sosteneva la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, dal momento che questi si era immesso nella rotatoria Parte_1
omettendo di concedere la precedenza all'autovettura di OV, come accertato dagli
Agenti di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Valmarecchia, che avevano eseguito i rilievi in seguito al sinistro e avevano sanzionato in solido con la proprietaria del Parte_1
motociclo per la violazione degli artt. 145 e 79 C.d.S. Parte_2
In ogni caso, la convenuta contestava la quantificazione del danno operata dagli attori, sia per quanto riguarda il danno alla persona lamentato da sia quanto al danno al veicolo di Parte_1
proprietà di Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Parte_2
3. Si costituiva in giudizio anche CA OV, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli attori e richiamando il contenuto della Relazione di sinistro stradale compilata dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti, secondo cui l'incidente si era così verificato: “Il Sig. conducente del veicolo B circolava su via Cupa con direzione di Parte_1
marcia monte- mare (discesa) giunto all'altezza dell'intersezione con la via Marini, impegnava la rotatoria indicata, senza dare la precedenza al veicolo “A” che era in circolazione su Viale
Marini all'interno della rotonda con direzione di marcia Santarcangelo- Torriana. L'urto avveniva nella corsia di marcia direzione Santarcangelo – Poggio Torriana e il motociclo assieme al conducente rovinavano sull'asfalto finendo la corsa a circa mt 15,90 dal veicolo A”.
In ogni caso, il convenuto contestava la quantificazione del danno operata dagli attori e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
4. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'ammissione di consulenze tecniche d'ufficio, medico – legale sulla persona dell'attore, con nomina del dott. e cinematica/estimativa dei danni riportati dal motociclo, con nomina Per_1
dell'ing. Per_2
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 25/09/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 16 5. Così riassunto lo svolgimento del processo, la causa deve essere considerata sufficientemente istruita, con conseguente rigetto dell'istanza di rimessione in istruttoria svolta anche in sede di precisazione delle conclusioni dalla difesa della . CP_1
In primo luogo, infatti, va rilevato che la compagnia assicurativa ha formulato richiesta di prova per interrogatorio formale e per testimoni in sede di comparsa di risposta, senza poi ribadire tali richieste né in sede di memorie istruttorie (non depositate), né in sede di udienza di ammissione delle prove, ove si è limitata a opporsi alle istanze avversarie, né nelle udienze successive, per poi reiterare l'istanza solo a istruttoria già esaurita, in sede di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, anche a prescindere dalla valutazione di tale comportamento processuale,
l'ammissione di tali mezzi istruttori appare superflua e non giustifica la rimessione della causa sul ruolo, tenuto conto della genericità dei capitoli formulati, che anche ove ammessi non consentirebbero di accertare più compiutamente la dinamica del sinistro, nonché del contenuto della Relazione di incidente stradale già presente in atti, ove gli Agenti di Polizia Municipale intervenuti hanno dato conto degli accertamenti effettuati e delle valutazioni svolte.
Non risulta necessaria nemmeno la chiamata a chiarimenti del CTU che ha svolto gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, né tanto meno la rinnovazione delle operazioni peritali, per le motivazioni che verranno meglio esposte in seguito.
6. In diritto occorre premettere che, in caso di scontro tra veicoli, viene in rilievo la presunzione di concorrente responsabilità, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Tale norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Si è, inoltre, chiarito che l'accertamento della colpa di uno dei due conducenti non è di per sé sufficiente al fine di ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo necessario verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 23431/2014). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di
pagina 4 di 16 responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr. Cass. n. 477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (in tal senso Cass. n. 4130/2017).
7. Tanto premesso, il Giudice ritiene che, nel caso di specie, nessuna delle parti abbia superato la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., non essendo né gli attori né i convenuti riusciti a dimostrare che il sinistro si sia verificato per responsabilità esclusiva o prevalente di uno dei due conducenti coinvolti.
A tale conclusione si perviene alla luce delle conclusioni del CTU ing. il quale ha così Per_2 ricostruito la dinamica più probabile del sinistro: “In data 01/12/2018 alle ore 22:05 circa in località Santarcangelo di Romagna il Sig. alla guida del motociclo Cagiva Parte_1
Mito targato RSM K819 percorreva via Cupa con direzione monte-mare. Giunto in prossimità dell'intersezione con viale Marini (rotatoria) verosimilmente si arrestava in corrispondenza del passaggio pedonale situato circa 5,5 m prima della linea di immissione sulla rotatoria e poco dopo da lì verosimilmente ripartiva da fermo accelerando, con l'intenzione di immettersi in rotatoria e proseguire su via Celletta dell'Olio. Tale circostanza viene riferita dalla Parte in un momento successivo, e risulta compatibile con gli elementi in atti, tuttavia non è possibile
pagina 5 di 16 accertare se il motociclo si sia fermato o meno al passaggio pedonale. Risulta in ogni caso che la velocità del motociclo all'urto era bassa, compatibile con la fermata al passaggio pedonale oppure bassa per scelta. Indipendentemente da quest'ultima circostanza, il sig. si Parte_1
immetteva in rotatoria e percorreva circa 6,5 m all'interno della rotatoria in direzione di via
Celletta dell'Olio quando, alla velocità di circa 23 km/h giungeva improvvisamente a collisione con il veicolo GOLF GTI targato CT948LL condotto dal proprietario Sig. OV CA. Il
Sig. OV si era immesso in rotatoria provenendo da via Marini con direzione
Santarcangelo – Torriana ed aveva percorso circa 22,50 m all'interno della rotatoria ad una velocità di circa 60 km/h. Tale velocità è stata calcolata scegliendo i parametri tecnici come descritto nel testo della relazione e nella risposta alle osservazioni. L'urto si è verificato tra la parte anteriore della vettura Golf e il fianco sinistro del motociclo attoreo. In conseguenza dell'urto il motociclo e il relativo conducente sono stati spinti in direzione Torriana per circa
30 m oltre il punto d'urto dei quali gli ultimi 20,30 metri strisciando sull'asfalto. La vettura si arrestava 14,5 metri oltre il punto d'urto, in direzione Torriana. Dai calcoli riportati nella presente relazione, sulla base delle ipotesi di lavoro scelte, e confermate dopo avere risposto alle osservazioni delle Parti, risulta probabile che i due veicoli siano entrati in rotatoria approssimativamente in simultanea al netto delle approssimazioni di calcolo. Il veicolo del
Convenuto teneva una velocità superiore al limite vigente. Dal calcolo richiamato al punto 14 si rileva che nell'ipotesi di ingresso simultaneo in rotatoria, se la Golf avesse tenuto una velocità inferiore o uguale al limite di 50 km/h, l'incidente non si sarebbe verificato (…)”.
Quanto alla condotta di guida dei due conducenti coinvolti nel sinistro, il CTU ha osservato che:
“Dai calcoli riportati nella presente relazione risulta che l'Attore Sig. ha tenuto Parte_1
una velocità di circa 23 km/h, inferiore al limite di 30 km/h presente su via Cupa e inferiore al limite di 50 km/h rilevato dagli Agenti su viale Marini e sulla rotatoria. Il Convenuto Sig.
OV si muoveva a circa 60 km/h, velocità superiore al limite di 50 km/h imposto in loco.
Risulta pertanto che al conducente del veicolo sia possibile attribuire la violazione CP_3 dell'art. 142 del CdS comma 7 (…) Alla luce delle osservazioni e della risposta alle osservazioni stesse, lasciando all'Ill.mo Sig. Giudice ogni decisione sulla corretta interpretazione delle norme giuridiche, risulta che, in caso di ingresso simultaneo di due veicoli in rotatoria europea (con segnale di “dare precedenza” su ogni ramo di immissione) la precedenza sarebbe del veicolo più a sinistra, cioè la Golf del Sig. OV. Questo alla luce di una interpretazione della circolare del MIT prot. 6932/23.3.5 del 22/03/2017 (…)”.
Tali conclusioni devono essere condivise, in quanto ampiamente motivate, con riferimento sia pagina 6 di 16 agli accertamenti e ai calcoli eseguiti dal CTU, sia alle osservazioni delle parti, cui è stata data risposta argomentata.
Tutte le parti hanno proposto ricostruzioni alternative della dinamica del sinistro: gli attori sostengono che il motociclo condotto da avesse già impegnato la rotatoria e che sia Parte_1 stata l'autovettura a non concedere la precedenza, i convenuti affermano che sia stato il motociclo a non concedere la precedenza e a tagliare la strada alla autovettura.
La ricostruzione operata dai convenuti, tuttavia, non tiene conto del fatto che OV al momento dell'urto procedeva a velocità sensibilmente superiore rispetto al limite previsto
(velocità accertata di 60 Km/h a fronte del limite di 50 Km/h), che avrebbe comunque dovuto moderare in occasione dell'ingresso nella rotatoria. Egli con tale condotta ha violato l'art. 142
C.d.S., che prescrive i limiti di velocità sulle varie tipologie di strade, nonché l'art. 141, commi
1 e 3, C.d.S., che impone ai conducenti di “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. (…) In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Il conducente dell'autovettura, dunque, ha certamente posto in essere una condotta eziologicamente rilevante ai fini della causazione del sinistro, posto che lo scontro non si sarebbe verificato se egli avesse moderato la velocità, a prescindere dall'individuazione dell'esatto momento in cui i due veicoli hanno impegnato la rotatoria.
Dunque, se, alla luce dei predetti elementi, può affermarsi la responsabilità del conducente dell'autovettura, deve osservarsi, al contempo, che - così come già rilevato - il concreto accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non determina il superamento della presunzione posta dall'art. 2054 c.c. in tema di scontro tra veicoli, ma impone di valutare la condotta in concreto tenuta dall'altro conducente al fine di verificare se questi si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Ebbene, gli accertamenti e i rilievi compiuti dalla Polizia Municipale, nonché la ricostruzione della dinamica operata dal CTU, inducono ad escludere che il sinistro sia addebitabile alla pagina 7 di 16 esclusiva o prevalente responsabilità di OV, dovendo attribuirsi rilevanza eziologica anche alla condotta di che ha omesso di concedere la precedenza al momento Parte_1 dell'ingresso nella rotatoria e comunque non ha prestato la dovuta attenzione ai veicoli che si immettevano nella stessa.
In proposito, appare del tutto convincente la ricostruzione operata dal CTU, secondo cui l'ingresso dei due veicoli nella rotatoria è stato pressoché simultaneo, mentre è rimasta priva di riscontri l'affermazione di parte attrice, secondo cui il motociclo circolava già all'interno della rotatoria quando è sopraggiunta l'autovettura, non potendosi attribuire valore decisivo alle conclusioni della consulenza di parte allegata all'atto di citazione.
Ebbene, in tale contesto, essendo tutte le strade che immettevano alla rotatoria dotate del segnale verticale di obbligo di precedenza, si ritiene che spettasse al motociclo concedere la precedenza alla autovettura che si immetteva dalla strada posta alla sua sinistra. È evidente, infatti, che il veicolo proveniente dal ramo più a sinistra si immette per primo nel percorso della rotatoria e, pertanto, il conducente che si immette dal ramo successivo deve concedere la precedenza.
In ogni caso, la situazione imponeva a entrambi i conducenti di immettersi nella rotatoria con maggiore prudenza, essendo la presenza di altri veicoli del tutto visibile e prevedibile, sicché nessuno dei due può essere considerato esente da colpa.
Alla luce dell'istruttoria svolta, dunque, il sinistro deve attribuirsi a concorso paritario di colpa dei due conducenti coinvolti, non avendo nessuna delle parti vinto la presunzione di legge.
8. Da quanto sopra consegue l'affermazione della responsabilità del convenuto OV, quale proprietario e conducente dell'autovettura al momento del sinistro.
Inoltre, deve essere affermata anche la responsabilità solidale della , tenuta al CP_1
risarcimento ex art. 144 d.lgs. 209/2005 dei danni causati dal veicolo dalla stessa assicurato, la quale, peraltro, non ha svolto alcuna contestazione circa la sussistenza e la validità della copertura assicurativa.
Conseguentemente, i convenuti sono tenuti al risarcimento del danno a favore di parte attrice nella misura del 50%.
9. Circa i profili afferenti al quantum debeatur, occorre trattare in primo luogo del danno non patrimoniale subito dall'attore Parte_1
In sede di CTU medico –legale è stato accertato che in data 1.12.2018 Parte_1
risulta essere stato coinvolto in incidente stradale con traumatismo e diagnosi di Pronto
Soccorso in pari data di trauma da schiacciamento del piede sinistro con fratture multiple e
pagina 8 di 16 lussazione I dito;
sottoposto a ricovero in data 2.12.18 presso l'Ospedale di Rimini con analoga diagnosi e dimesso in data 8.1.19 con la diagnosi di dimissione di trauma da schiacciamento piede sinistro con frattura lussazione IF alluce e perdita di sostanza cutanea.
In data 4.12.18 veniva sottoposto a fasciotomia plantare per sindrome compartimentale;
in data 10.12.18 ad intervento di revisione chirurgica e osteosintesi del 1° raggio della frattura
Con lussazione della e successive medicazioni avanzate con terapia a pressione negativa. Il quadro lesivo trova supporto nel referto dell'intervento predetto, nonché nei rilievi clinico obiettivi, negli accertamenti strumentali eseguiti: nel referto radiografico dell'1.12.18 della radiografia del piede sinistro (con rilievo di lussazione della falange distale del I dito con distacco di frammenti ossei dall'epifisi distale della falange prossimale e dall'epifisi prossimale della falange distale del I dito, frattura distacco di frammento osseo dall'epifisi distale della F2 del II dito e dall'epifisi prossimale della F3 del II dito, distacco di bratta ossea dall'epifisi prossimale della F3 del IV dito, irregolarità da frattura composta dell'apice del malleolo peroneale) e nel referto TC di caviglia/piede sx del 2.12.18 con rilievo di frattura composta del malleolo peroneale, frattura-distacco parcellare poco scomposta dello spigolo anterosuperiore del recesso anteriore del calcagno, frattura composta dell'estremo antero-inferiore del cuboide
e frattura-distacco un poco scomposta del corrispettivo margine basale sul versante mediale del IV metatatarso, frattura bipartita scomposta della testa della falange prossimale del I raggio con avulsione dei due frammenti dorsalizzati, alterazione della congruità articolare con sublussazione in valgo della falange ungueale, concomita frattura distacco alla base della falange ungueale sul versante esterno, frattura distacco scomposta a più frammenti della testa della falange intermedia del II raggio, concomitante frattura-distacco alla base ed all'apice della falange ungueale, frattura-distacco scomposto dell'apice della falange ungueale del III raggio e dello spigolo basale, frattura composta della testa della falange prossimale del V raggio, frattura composta in sinostosi falangea intermedia-distale del V raggio. Il giovane veniva sottoposto a ulteriore ricovero in data 8.1.19 presso l'ospedale di Cesena e dimesso in data 10.1.19 con la diagnosi di trauma da schiacciamento del piede sinistro con frattura lussazione IF alluce e perdita di sostanza cutanea, dopo copertura chirurgica della perdita di sostanza mediante innesti cutanei a medio spessore prelevati dalla coscia sinistra e ampliati a rete e sutura degli stessi. Sottoposto a nuovo ricovero presso l'ospedale di Rimini, in data
21.1.19 veniva rimosso il filo di K dal primo raggio e dimesso con la diagnosi di dimissione di trauma da schiacciamento piede sx con fratture multiple. Seguiva ulteriore iter clinico con rilievo algodistrofico, controlli clinico strumentali e terapia dermatologica e riabilitativa. Il
pagina 9 di 16 suddetto traumatismo, la dinamica dell'evento, dotato di sufficiente idoneità lesiva, e le evidenze cliniche emerse in occasione delle visite mediche effettuate e documentate, consentono di confermare i dati emersi nel corso della attuale visita e di dimostrarne la causalità con
l'evento in esame. In considerazione della documentazione esaminata, si ritiene possibile indicare la durata dell'ITT (invalidità temporanea totale) in 51 (cinquantuno) giorni, dell'ITP
(invalidità temporanea parziale) in periodi di ottanta (80) giorni al 75%, centodieci (110) al
50% e altrettanti centodieci (110) giorni al 25%. In base ai riscontri obiettivi raccolti in occasione della visita effettuata durante l'espletamento della consulenza tecnica, considerata la documentazione agli atti, si ritiene che attualmente sussistano postumi permanenti riconducibili agli esiti cicatriziali e algodisfunzionali di grave trauma di arto inferiore sinistro da schiacciamento (con rilievo TC di frattura composta del malleolo peroneale, frattura-distacco parcellare poco scomposta dello spigolo anterosuperiore del recesso anteriore del calcagno, frattura composta dell'estremo antero-inferiore del cuboide e frattura-distacco un poco scomposta del corrispettivo margine basale sul versante mediale del IV metatatarso, frattura bipartita scomposta della testa della falange prossimale del I raggio con avulsione dei due frammenti dorsalizzati, alterazione della congruità articolare con sublussazione in valgo della falange ungueale, concomitante frattura distacco alla base della falange ungueale sul versante esterno, frattura distacco scomposta a più frammenti della testa della falange intermedia del II raggio, concomitante frattura-distacco alla base ed all'apice della falange ungueale, frattura- distacco scomposto dell'apice della falange ungueale del III raggio e dello spigolo basale, frattura composta della testa della falange prossimale del V raggio, frattura composta in sinostosi falangea intermedia-distale del V raggio), trattato al livello del primo raggio chirurgicamente con osteosintesi con filo di K poi rimosso, complicato da sindrome compartimentale trattata con fasciotomia plantare e con perdita di sostanza trattata con innesto cutaneo prelevato da coscia omolaterale. Si ritiene pertanto di valutare la sussistenza di danno biologico, computabile nella misura del 16 (sedici)%, tenuto conto del riferimento in calce richiamato, comprensivo del danno estetico e con attendibile ripercussione sulla capacità lavorativa generica del ragazzo”.
Tali conclusioni devono essere condivise, in quanto congruamente motivate e prive di vizi logici.
10. In punto di quantum, la liquidazione del danno deve essere effettuata facendo applicazione delle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella versione del 2024, che ripropongono la rivisitazione grafica introdotta nella versione del 2021 a seguito degli pagina 10 di 16 orientamenti espressi della Corte di Cassazione.
È noto, infatti, che, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite dell'11/11/2008, le tabelle milanesi erano state rielaborate tenendo in considerazione anche il ristoro dovuto per la sofferenza morale soggettiva. Fino alla versione 2018, le Tabelle mostravano, dunque, una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Con la versione del 2021, così come in quella successiva del 2024, l'Osservatorio, prendendo atto dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità - che hanno nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale (o “da sofferenza soggettiva interiore”), distinguendola dal danno biologico/dinamico-relazionale – ha esplicitato in termini monetari la misura dell'aumento per la componente di sofferenza soggettiva.
In particolare, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (17 anni), le Tabelle prevedono, per un'invalidità permanente nella misura del 16%, un danno non patrimoniale risarcibile di € 64.719,00, di cui € 49.030,00 per il danno biologico e i restanti € 15.689,00 di incremento per sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va liquidato come segue:
Invalidità temporanea totale € 5.865,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 6.325,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 3.162,50
Totale danno biologico temporaneo € 22.252,50
11. Quanto alla richiesta di parte attrice di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica, occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una
pagina 11 di 16 compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (Cass., Sez. 3 -,
Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023). La Suprema Corte ha altresì puntualizzato che: “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico- fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico”
(Cass., . Sez. 3, Sentenza n. 17931 del 04/07/2019).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che al momento del sinistro aveva Parte_1
diciassette anni ed era studente liceale, mentre durante lo svolgimento della CTU era iscritto alla facoltà di scienze motorie di una università telematica.
Il CTU medico legale ha accertato che i postumi permanenti da lui riportati avranno una
“attendibile ripercussione sulla capacità lavorativa generica del ragazzo”. Su richiesta del
Giudice, il CTU ha integrato la propria risposta sul punto, precisando che: “…il quadro menomativo comporti dei riflessi sfavorevoli per future attività lavorative, che comportino stazione eretta e deambulazione prolungata, che, si ricorda, allo stato attuale, sono futuribili.
NON SI RITIENE infine quantificabile la stima della riduzione della capacità lavorativa generica…”.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che i postumi permanenti riportati da
[...]
anche considerata la facoltà universitaria da lui scelta (scienze motorie), avranno Parte_1
inevitabili ripercussioni sulla sua vita lavorativa, sia in termini di attività che non sarà in grado di svolgere, sia in termini di maggiore fatica nello svolgimento di mansioni che comportano la stazione eretta e la deambulazione prolungata, senza con questo privarlo della capacità di produrre reddito.
Sussistono, pertanto i presupposti per incrementare la liquidazione del danno biologico di una percentuale che si stima equo quantificare nel 20% rispetto a quanto previsto dalle tabelle milanesi, che pertanto sarà aumentato da € 49.030,00 a € 58.836,00.
12. Quanto alla richiesta di procedere a una ulteriore personalizzazione della liquidazione e di riconoscere il risarcimento del danno morale, occorre premettere che, con le note sentenze del pagina 12 di 16 11/11/2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Secondo l'orientamento inaugurato dalla Sezioni Unite, nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno biologico, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria la liquidazione automatica del danno morale e del danno esistenziale in termini percentuali rispetto al danno biologico.
Da tali affermazioni non discende che la sofferenza interiore e i danni alla sfera dinamico- relazionale causati dalla lesione alla salute non siano risarcibili, ma semplicemente che tali voci non possano essere liquidate più volte, utilizzando denominazioni diverse.
Spetta, pertanto, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza tutte le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore
(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Dalla disamina sopra svolta risulta evidente che la liquidazione secondo le Tabelle milanesi già comprende tale voce, essendo previsti valori monetari “medi”, corrispondenti alle conseguenze
“standard” della lesione, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, che possono essere aumentati laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
pagina 13 di 16 A partire dalla versione del 2021, come sopra si è accennato, le Tabelle milanesi hanno lasciato inalterati tali valori, salvo il loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, limitandosi a distinguere, dal punto di vista grafico, l'aumento in termini monetari per la componente di sofferenza soggettiva.
È indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenga già conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dal danneggiato.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato le ulteriori conseguenze negative, in termini di sofferenza e di danni alla sfera dinamico-relazionale, che sarebbero derivate a
[...]
a causa del sinistro, diverse da quelle già considerate nella liquidazione del danno da Parte_1
invalidità temporanea e permanente.
Segnatamente, alcune circostanze sono state rappresentate dall'attore tardivamente, solo in sede di comparsa conclusionale, e pertanto non possono essere prese in considerazione.
Quanto al danno estetico dovuto agli esiti cicatriziali, esso è stato già considerato dal CTU nella sua componente di danno biologico, mentre non sono state rappresentate le ulteriori conseguenze negative che tali cicatrici avrebbero comportato in termini di senso di vergogna, disagio o rinuncia ad attività del tempo libero, anche considerato che esse sono situate in una parte del corpo poco visibile come il piede.
In assenza di prova, dunque, null'altro deve essere riconosciuto all'attore a titolo di danno non patrimoniale, che va definitivamente quantificato nella somma di € 96.777,50.
13. Venendo al danno patrimoniale richiesto da il CTU ha riconosciuto spese Parte_1 giustificate per € 1.276,00, comprensive della somma di € 976,00 sostenuta per redazione della perizia medico legale, che deve essere ricompresa nel novero delle spese processuali. Le spese mediche risarcibili devono essere, dunque, limitate a € 300,00, posto che il CTU ha evidentemente escluso, con valutazione condivisibile, le ricevute non intestate all'attore (v. doc.
29-46 fasc. parte attrice). A tale importo deve aggiungersi la somma di € 69,30 per spese di rilascio di copia della cartella clinica (doc. 49-50), nonché € 30,00 per spese di rilascio di copia del rapporto della Polizia Municipale (doc. 52).
All'attore non può essere riconosciuto, infine, il rimborso delle spese scolastiche sostenute nell'anno in cui si è verificato il sinistro, poiché egli all'epoca era studente liceale e avrebbe comunque dovuto sostenere le spese di iscrizione scolastica, a prescindere dalle assenze dovute pagina 14 di 16 a causa delle lesioni riportate, che, a quanto consta, non gli hanno impedito di essere promosso alla classe successiva.
14. Venendo ora alla domanda proposta da ella ha chiesto il risarcimento dei danni Parte_2
materiali occorsi al motociclo di sua proprietà, quantificati in € 2.500,00, oltre a spese di €
231,80 per soccorso stradale e deposito.
In proposito il CTU ing. ha osservato: “Anno di immatricolazione:2004. Chilometri al Per_2 momento dell'incidente: 35.186 come da contachilometri. Stato generale visibile: molto buono
(al netto dei danni da incidente). DANNI DIRETTI In atti di parte Attrice al doc 55 è depositata una dichiarazione del concessionario HONDA di Serravalle relativa al valore ante sinistro del motociclo attoreo del 2004. La stima è di € 2.500,00. Da una verifica Parte_3
effettuata oggi, rilevando che sul libero mercato si trovano motocicli analoghi, dello stesso anno di immatricolazione, a prezzi molto superiori a quello indicato nel documento 55, considerato l'aumento medio del valore dell'usato negli ultimi anni non inferiore al 30% rispetto agli anni precedenti, si ritiene che la stima in atti sia del tutto condivisibile e rappresenti molto bene il valore ante sinistro del mezzo attoreo. Attesa l'entità delle deformazioni e dei danni subìti dal mezzo appare corretto quantificare il costo di riparazione del danno come valore ante sinistro”.
All'esito dell'istruttoria svolta, l'importo di € 2.500,00 richiesto da parte attrice deve essere riconosciuto, in quanto corrispondente al presumibile valore del mezzo prima del sinistro, che, alla luce delle conclusioni del CTU, non poteva essere riparato se non con un esborso almeno pari al suo valore di mercato. A tale importo occorre aggiungere la spesa documentata di €
231,80 per soccorso stradale e deposito del motociclo per tredici giorni (doc. 56 fasc. attore).
15. In conclusione, pertanto, il danno subito da parte attrice deve essere complessivamente liquidato in € 97.176,80 per e in € 2.731,80 per da ridurre al 50% in Parte_1 Parte_2 ragione del riconosciuto concorso di colpa, per un importo totale di € 48.588,40 per Parte_1
e di € 1.365,90 per Pt_2
16. Su tali importi andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
pagina 15 di 16 17. Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo dovuto titolo di risarcimento del danno, al netto del riconosciuto concorso di colpa (scaglione da € 26.001 a €
52.000), con applicazione dell'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/2014, e devono essere poste a carico dei convenuti in ragione della prevalente soccombenza.
Tra le spese processuali rientrano anche le spese documentate dall'attore per i propri CTP, pari a € 976,00 per il dott. ed € 1.682,00 per il p.i. Per_3 Per_4
Le spese di CTU, liquidate con appositi decreti, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento della domanda, in ragione di quanto espresso in motivazione, accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti nella misura del 50% per l'evento dannoso oggetto di causa e, per l'effetto, li condanna in solido al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, che si liquidano in € 48.588,40 per e € 1.365,90 per oltre Parte_1 Parte_2
rivalutazione monetaria e interessi come da motivazione;
2. Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.658,00 per CTP, € 662,88 per spese ed € 9.139,20 per compensi professionali, oltre a spese generali, I.v.a. e C.p.a. ai sensi di legge;
3. Pone le spese di CTU, già liquidate, a carico dei convenuti;
4. Dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Rimini, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2100/2020 promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. AZ BARBARA, elettivamente domiciliato in C.F._2
Via Flaminia Conca 73 47923 Rimini Italia presso il difensore avv. AZ BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BOCCARDI ERCOLE e dell'avv. BOCCARDI MONICA P.IVA_1
( ) CORSO D'AUGUSTO 14 47900 RIMINI;
elettivamente domiciliato in C.F._3
Corso d'Augusto n. 14 47921 47921 Rimini presso il difensore avv. BOCCARDI ERCOLE
UC LL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPOLI C.F._4
VERONICA, elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 56 null 47923 Rimini presso il difensore avv. PEPOLI VERONICA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 16 AZ convenivano in giudizio UC LL e la
[...]
quali rispettivamente Controparte_1
proprietario/conducente e compagnia assicuratrice per la responsabilità civile dell'autovettura
Golf targata CT948LL, al fine di sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti in conseguenza del sinistro verificatosi a
Santarcangelo di Romagna in data 01/12/2018.
Esponevano, in particolare, gli attori che la sera del 01/12/2018, verso le ore 22.10,
[...]
percorreva, a bordo del motociclo Cagiva targato RSM K819 di proprietà di Parte_1
la Via Cupa con direzione di marcia monte-mare. Giunto in corrispondenza Parte_2 dell'accesso alla rotatoria Cupa/Santarcangiolese, egli si fermava in prossimità del dosso e delle strisce pedonali al fine di consentire l'attraversamento ad un pedone, quindi ripartiva immettendosi nella rotatoria stessa con direzione verso Via Celletta dell'Olio. Quando si trovava già nell'area della rotatoria egli veniva violentemente investito sul fianco sinistro, dal frontale dell'autovettura Golf targata CT948LL condotta dal proprietario CA OV, il quale proveniva dalla Via Gaetano Marini, ubicata a sinistra rispetto la direzione di marcia del con direzione Via Santarcangiolese. Parte_1
A causa dell'urto, l'attore riportava lesioni personali e danni al motociclo di proprietà di
Parte_2
Secondo la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, la responsabilità del sinistro era da imputare in via esclusiva alla condotta di CA OV, il quale non aveva osservato gli obblighi imposti dal C.d.S., per aver tenuto una velocità di marcia eccessiva e per aver omesso di concedere la dovuta precedenza al motociclo.
Essi, quindi, a mezzo del proprio difensore, formalizzavano richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice dell'autovettura e, non ottenendo riscontro positivo, introducevano il presente giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Concludevano come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, in Composizione
Monocratica, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. OV CA nella determinazione del sinistro di cui è causa e conseguentemente condannarlo in solido con il suo ente assicuratore,
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2
ovvero ciascuno per il rispettivo titolo, al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori alla persona e alle cose e di rispettiva spettanza, ivi compreso il danno biologico quale danno
pagina 2 di 16 permanente e danno da inabilità temporanea, il danno morale, patrimoniale e non e per le spese descritte in narrativa, il tutto nella misura che sarà accertata in corso di causa ad istruttoria compiuta, oltre al rimborso delle spese di consulenza, interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo. Con vittoria delle spese e del compenso di causa”.
2. Si costituiva nel presente giudizio la (da ora in avanti solo Controparte_1
), contestando integralmente la domanda svolta dagli attori sia in punto di an debeatur CP_1
sia in punto di quantum.
Quanto al primo profilo, la compagnia assicurativa sosteneva la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, dal momento che questi si era immesso nella rotatoria Parte_1
omettendo di concedere la precedenza all'autovettura di OV, come accertato dagli
Agenti di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Valmarecchia, che avevano eseguito i rilievi in seguito al sinistro e avevano sanzionato in solido con la proprietaria del Parte_1
motociclo per la violazione degli artt. 145 e 79 C.d.S. Parte_2
In ogni caso, la convenuta contestava la quantificazione del danno operata dagli attori, sia per quanto riguarda il danno alla persona lamentato da sia quanto al danno al veicolo di Parte_1
proprietà di Concludeva chiedendo il rigetto della domanda. Parte_2
3. Si costituiva in giudizio anche CA OV, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli attori e richiamando il contenuto della Relazione di sinistro stradale compilata dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti, secondo cui l'incidente si era così verificato: “Il Sig. conducente del veicolo B circolava su via Cupa con direzione di Parte_1
marcia monte- mare (discesa) giunto all'altezza dell'intersezione con la via Marini, impegnava la rotatoria indicata, senza dare la precedenza al veicolo “A” che era in circolazione su Viale
Marini all'interno della rotonda con direzione di marcia Santarcangelo- Torriana. L'urto avveniva nella corsia di marcia direzione Santarcangelo – Poggio Torriana e il motociclo assieme al conducente rovinavano sull'asfalto finendo la corsa a circa mt 15,90 dal veicolo A”.
In ogni caso, il convenuto contestava la quantificazione del danno operata dagli attori e concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
4. Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'ammissione di consulenze tecniche d'ufficio, medico – legale sulla persona dell'attore, con nomina del dott. e cinematica/estimativa dei danni riportati dal motociclo, con nomina Per_1
dell'ing. Per_2
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 25/09/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 16 5. Così riassunto lo svolgimento del processo, la causa deve essere considerata sufficientemente istruita, con conseguente rigetto dell'istanza di rimessione in istruttoria svolta anche in sede di precisazione delle conclusioni dalla difesa della . CP_1
In primo luogo, infatti, va rilevato che la compagnia assicurativa ha formulato richiesta di prova per interrogatorio formale e per testimoni in sede di comparsa di risposta, senza poi ribadire tali richieste né in sede di memorie istruttorie (non depositate), né in sede di udienza di ammissione delle prove, ove si è limitata a opporsi alle istanze avversarie, né nelle udienze successive, per poi reiterare l'istanza solo a istruttoria già esaurita, in sede di precisazione delle conclusioni.
In ogni caso, anche a prescindere dalla valutazione di tale comportamento processuale,
l'ammissione di tali mezzi istruttori appare superflua e non giustifica la rimessione della causa sul ruolo, tenuto conto della genericità dei capitoli formulati, che anche ove ammessi non consentirebbero di accertare più compiutamente la dinamica del sinistro, nonché del contenuto della Relazione di incidente stradale già presente in atti, ove gli Agenti di Polizia Municipale intervenuti hanno dato conto degli accertamenti effettuati e delle valutazioni svolte.
Non risulta necessaria nemmeno la chiamata a chiarimenti del CTU che ha svolto gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, né tanto meno la rinnovazione delle operazioni peritali, per le motivazioni che verranno meglio esposte in seguito.
6. In diritto occorre premettere che, in caso di scontro tra veicoli, viene in rilievo la presunzione di concorrente responsabilità, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., secondo il quale “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli”.
Tale norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro (sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti).
Si è, inoltre, chiarito che l'accertamento della colpa di uno dei due conducenti non è di per sé sufficiente al fine di ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo necessario verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. 23431/2014). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di
pagina 4 di 16 responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso” (cfr. Cass. n. 477/2003).
Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (in tal senso Cass. n. 4130/2017).
7. Tanto premesso, il Giudice ritiene che, nel caso di specie, nessuna delle parti abbia superato la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., non essendo né gli attori né i convenuti riusciti a dimostrare che il sinistro si sia verificato per responsabilità esclusiva o prevalente di uno dei due conducenti coinvolti.
A tale conclusione si perviene alla luce delle conclusioni del CTU ing. il quale ha così Per_2 ricostruito la dinamica più probabile del sinistro: “In data 01/12/2018 alle ore 22:05 circa in località Santarcangelo di Romagna il Sig. alla guida del motociclo Cagiva Parte_1
Mito targato RSM K819 percorreva via Cupa con direzione monte-mare. Giunto in prossimità dell'intersezione con viale Marini (rotatoria) verosimilmente si arrestava in corrispondenza del passaggio pedonale situato circa 5,5 m prima della linea di immissione sulla rotatoria e poco dopo da lì verosimilmente ripartiva da fermo accelerando, con l'intenzione di immettersi in rotatoria e proseguire su via Celletta dell'Olio. Tale circostanza viene riferita dalla Parte in un momento successivo, e risulta compatibile con gli elementi in atti, tuttavia non è possibile
pagina 5 di 16 accertare se il motociclo si sia fermato o meno al passaggio pedonale. Risulta in ogni caso che la velocità del motociclo all'urto era bassa, compatibile con la fermata al passaggio pedonale oppure bassa per scelta. Indipendentemente da quest'ultima circostanza, il sig. si Parte_1
immetteva in rotatoria e percorreva circa 6,5 m all'interno della rotatoria in direzione di via
Celletta dell'Olio quando, alla velocità di circa 23 km/h giungeva improvvisamente a collisione con il veicolo GOLF GTI targato CT948LL condotto dal proprietario Sig. OV CA. Il
Sig. OV si era immesso in rotatoria provenendo da via Marini con direzione
Santarcangelo – Torriana ed aveva percorso circa 22,50 m all'interno della rotatoria ad una velocità di circa 60 km/h. Tale velocità è stata calcolata scegliendo i parametri tecnici come descritto nel testo della relazione e nella risposta alle osservazioni. L'urto si è verificato tra la parte anteriore della vettura Golf e il fianco sinistro del motociclo attoreo. In conseguenza dell'urto il motociclo e il relativo conducente sono stati spinti in direzione Torriana per circa
30 m oltre il punto d'urto dei quali gli ultimi 20,30 metri strisciando sull'asfalto. La vettura si arrestava 14,5 metri oltre il punto d'urto, in direzione Torriana. Dai calcoli riportati nella presente relazione, sulla base delle ipotesi di lavoro scelte, e confermate dopo avere risposto alle osservazioni delle Parti, risulta probabile che i due veicoli siano entrati in rotatoria approssimativamente in simultanea al netto delle approssimazioni di calcolo. Il veicolo del
Convenuto teneva una velocità superiore al limite vigente. Dal calcolo richiamato al punto 14 si rileva che nell'ipotesi di ingresso simultaneo in rotatoria, se la Golf avesse tenuto una velocità inferiore o uguale al limite di 50 km/h, l'incidente non si sarebbe verificato (…)”.
Quanto alla condotta di guida dei due conducenti coinvolti nel sinistro, il CTU ha osservato che:
“Dai calcoli riportati nella presente relazione risulta che l'Attore Sig. ha tenuto Parte_1
una velocità di circa 23 km/h, inferiore al limite di 30 km/h presente su via Cupa e inferiore al limite di 50 km/h rilevato dagli Agenti su viale Marini e sulla rotatoria. Il Convenuto Sig.
OV si muoveva a circa 60 km/h, velocità superiore al limite di 50 km/h imposto in loco.
Risulta pertanto che al conducente del veicolo sia possibile attribuire la violazione CP_3 dell'art. 142 del CdS comma 7 (…) Alla luce delle osservazioni e della risposta alle osservazioni stesse, lasciando all'Ill.mo Sig. Giudice ogni decisione sulla corretta interpretazione delle norme giuridiche, risulta che, in caso di ingresso simultaneo di due veicoli in rotatoria europea (con segnale di “dare precedenza” su ogni ramo di immissione) la precedenza sarebbe del veicolo più a sinistra, cioè la Golf del Sig. OV. Questo alla luce di una interpretazione della circolare del MIT prot. 6932/23.3.5 del 22/03/2017 (…)”.
Tali conclusioni devono essere condivise, in quanto ampiamente motivate, con riferimento sia pagina 6 di 16 agli accertamenti e ai calcoli eseguiti dal CTU, sia alle osservazioni delle parti, cui è stata data risposta argomentata.
Tutte le parti hanno proposto ricostruzioni alternative della dinamica del sinistro: gli attori sostengono che il motociclo condotto da avesse già impegnato la rotatoria e che sia Parte_1 stata l'autovettura a non concedere la precedenza, i convenuti affermano che sia stato il motociclo a non concedere la precedenza e a tagliare la strada alla autovettura.
La ricostruzione operata dai convenuti, tuttavia, non tiene conto del fatto che OV al momento dell'urto procedeva a velocità sensibilmente superiore rispetto al limite previsto
(velocità accertata di 60 Km/h a fronte del limite di 50 Km/h), che avrebbe comunque dovuto moderare in occasione dell'ingresso nella rotatoria. Egli con tale condotta ha violato l'art. 142
C.d.S., che prescrive i limiti di velocità sulle varie tipologie di strade, nonché l'art. 141, commi
1 e 3, C.d.S., che impone ai conducenti di “regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. (…) In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
Il conducente dell'autovettura, dunque, ha certamente posto in essere una condotta eziologicamente rilevante ai fini della causazione del sinistro, posto che lo scontro non si sarebbe verificato se egli avesse moderato la velocità, a prescindere dall'individuazione dell'esatto momento in cui i due veicoli hanno impegnato la rotatoria.
Dunque, se, alla luce dei predetti elementi, può affermarsi la responsabilità del conducente dell'autovettura, deve osservarsi, al contempo, che - così come già rilevato - il concreto accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non determina il superamento della presunzione posta dall'art. 2054 c.c. in tema di scontro tra veicoli, ma impone di valutare la condotta in concreto tenuta dall'altro conducente al fine di verificare se questi si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
Ebbene, gli accertamenti e i rilievi compiuti dalla Polizia Municipale, nonché la ricostruzione della dinamica operata dal CTU, inducono ad escludere che il sinistro sia addebitabile alla pagina 7 di 16 esclusiva o prevalente responsabilità di OV, dovendo attribuirsi rilevanza eziologica anche alla condotta di che ha omesso di concedere la precedenza al momento Parte_1 dell'ingresso nella rotatoria e comunque non ha prestato la dovuta attenzione ai veicoli che si immettevano nella stessa.
In proposito, appare del tutto convincente la ricostruzione operata dal CTU, secondo cui l'ingresso dei due veicoli nella rotatoria è stato pressoché simultaneo, mentre è rimasta priva di riscontri l'affermazione di parte attrice, secondo cui il motociclo circolava già all'interno della rotatoria quando è sopraggiunta l'autovettura, non potendosi attribuire valore decisivo alle conclusioni della consulenza di parte allegata all'atto di citazione.
Ebbene, in tale contesto, essendo tutte le strade che immettevano alla rotatoria dotate del segnale verticale di obbligo di precedenza, si ritiene che spettasse al motociclo concedere la precedenza alla autovettura che si immetteva dalla strada posta alla sua sinistra. È evidente, infatti, che il veicolo proveniente dal ramo più a sinistra si immette per primo nel percorso della rotatoria e, pertanto, il conducente che si immette dal ramo successivo deve concedere la precedenza.
In ogni caso, la situazione imponeva a entrambi i conducenti di immettersi nella rotatoria con maggiore prudenza, essendo la presenza di altri veicoli del tutto visibile e prevedibile, sicché nessuno dei due può essere considerato esente da colpa.
Alla luce dell'istruttoria svolta, dunque, il sinistro deve attribuirsi a concorso paritario di colpa dei due conducenti coinvolti, non avendo nessuna delle parti vinto la presunzione di legge.
8. Da quanto sopra consegue l'affermazione della responsabilità del convenuto OV, quale proprietario e conducente dell'autovettura al momento del sinistro.
Inoltre, deve essere affermata anche la responsabilità solidale della , tenuta al CP_1
risarcimento ex art. 144 d.lgs. 209/2005 dei danni causati dal veicolo dalla stessa assicurato, la quale, peraltro, non ha svolto alcuna contestazione circa la sussistenza e la validità della copertura assicurativa.
Conseguentemente, i convenuti sono tenuti al risarcimento del danno a favore di parte attrice nella misura del 50%.
9. Circa i profili afferenti al quantum debeatur, occorre trattare in primo luogo del danno non patrimoniale subito dall'attore Parte_1
In sede di CTU medico –legale è stato accertato che in data 1.12.2018 Parte_1
risulta essere stato coinvolto in incidente stradale con traumatismo e diagnosi di Pronto
Soccorso in pari data di trauma da schiacciamento del piede sinistro con fratture multiple e
pagina 8 di 16 lussazione I dito;
sottoposto a ricovero in data 2.12.18 presso l'Ospedale di Rimini con analoga diagnosi e dimesso in data 8.1.19 con la diagnosi di dimissione di trauma da schiacciamento piede sinistro con frattura lussazione IF alluce e perdita di sostanza cutanea.
In data 4.12.18 veniva sottoposto a fasciotomia plantare per sindrome compartimentale;
in data 10.12.18 ad intervento di revisione chirurgica e osteosintesi del 1° raggio della frattura
Con lussazione della e successive medicazioni avanzate con terapia a pressione negativa. Il quadro lesivo trova supporto nel referto dell'intervento predetto, nonché nei rilievi clinico obiettivi, negli accertamenti strumentali eseguiti: nel referto radiografico dell'1.12.18 della radiografia del piede sinistro (con rilievo di lussazione della falange distale del I dito con distacco di frammenti ossei dall'epifisi distale della falange prossimale e dall'epifisi prossimale della falange distale del I dito, frattura distacco di frammento osseo dall'epifisi distale della F2 del II dito e dall'epifisi prossimale della F3 del II dito, distacco di bratta ossea dall'epifisi prossimale della F3 del IV dito, irregolarità da frattura composta dell'apice del malleolo peroneale) e nel referto TC di caviglia/piede sx del 2.12.18 con rilievo di frattura composta del malleolo peroneale, frattura-distacco parcellare poco scomposta dello spigolo anterosuperiore del recesso anteriore del calcagno, frattura composta dell'estremo antero-inferiore del cuboide
e frattura-distacco un poco scomposta del corrispettivo margine basale sul versante mediale del IV metatatarso, frattura bipartita scomposta della testa della falange prossimale del I raggio con avulsione dei due frammenti dorsalizzati, alterazione della congruità articolare con sublussazione in valgo della falange ungueale, concomita frattura distacco alla base della falange ungueale sul versante esterno, frattura distacco scomposta a più frammenti della testa della falange intermedia del II raggio, concomitante frattura-distacco alla base ed all'apice della falange ungueale, frattura-distacco scomposto dell'apice della falange ungueale del III raggio e dello spigolo basale, frattura composta della testa della falange prossimale del V raggio, frattura composta in sinostosi falangea intermedia-distale del V raggio. Il giovane veniva sottoposto a ulteriore ricovero in data 8.1.19 presso l'ospedale di Cesena e dimesso in data 10.1.19 con la diagnosi di trauma da schiacciamento del piede sinistro con frattura lussazione IF alluce e perdita di sostanza cutanea, dopo copertura chirurgica della perdita di sostanza mediante innesti cutanei a medio spessore prelevati dalla coscia sinistra e ampliati a rete e sutura degli stessi. Sottoposto a nuovo ricovero presso l'ospedale di Rimini, in data
21.1.19 veniva rimosso il filo di K dal primo raggio e dimesso con la diagnosi di dimissione di trauma da schiacciamento piede sx con fratture multiple. Seguiva ulteriore iter clinico con rilievo algodistrofico, controlli clinico strumentali e terapia dermatologica e riabilitativa. Il
pagina 9 di 16 suddetto traumatismo, la dinamica dell'evento, dotato di sufficiente idoneità lesiva, e le evidenze cliniche emerse in occasione delle visite mediche effettuate e documentate, consentono di confermare i dati emersi nel corso della attuale visita e di dimostrarne la causalità con
l'evento in esame. In considerazione della documentazione esaminata, si ritiene possibile indicare la durata dell'ITT (invalidità temporanea totale) in 51 (cinquantuno) giorni, dell'ITP
(invalidità temporanea parziale) in periodi di ottanta (80) giorni al 75%, centodieci (110) al
50% e altrettanti centodieci (110) giorni al 25%. In base ai riscontri obiettivi raccolti in occasione della visita effettuata durante l'espletamento della consulenza tecnica, considerata la documentazione agli atti, si ritiene che attualmente sussistano postumi permanenti riconducibili agli esiti cicatriziali e algodisfunzionali di grave trauma di arto inferiore sinistro da schiacciamento (con rilievo TC di frattura composta del malleolo peroneale, frattura-distacco parcellare poco scomposta dello spigolo anterosuperiore del recesso anteriore del calcagno, frattura composta dell'estremo antero-inferiore del cuboide e frattura-distacco un poco scomposta del corrispettivo margine basale sul versante mediale del IV metatatarso, frattura bipartita scomposta della testa della falange prossimale del I raggio con avulsione dei due frammenti dorsalizzati, alterazione della congruità articolare con sublussazione in valgo della falange ungueale, concomitante frattura distacco alla base della falange ungueale sul versante esterno, frattura distacco scomposta a più frammenti della testa della falange intermedia del II raggio, concomitante frattura-distacco alla base ed all'apice della falange ungueale, frattura- distacco scomposto dell'apice della falange ungueale del III raggio e dello spigolo basale, frattura composta della testa della falange prossimale del V raggio, frattura composta in sinostosi falangea intermedia-distale del V raggio), trattato al livello del primo raggio chirurgicamente con osteosintesi con filo di K poi rimosso, complicato da sindrome compartimentale trattata con fasciotomia plantare e con perdita di sostanza trattata con innesto cutaneo prelevato da coscia omolaterale. Si ritiene pertanto di valutare la sussistenza di danno biologico, computabile nella misura del 16 (sedici)%, tenuto conto del riferimento in calce richiamato, comprensivo del danno estetico e con attendibile ripercussione sulla capacità lavorativa generica del ragazzo”.
Tali conclusioni devono essere condivise, in quanto congruamente motivate e prive di vizi logici.
10. In punto di quantum, la liquidazione del danno deve essere effettuata facendo applicazione delle tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nella versione del 2024, che ripropongono la rivisitazione grafica introdotta nella versione del 2021 a seguito degli pagina 10 di 16 orientamenti espressi della Corte di Cassazione.
È noto, infatti, che, a seguito delle sentenze delle Sezioni Unite dell'11/11/2008, le tabelle milanesi erano state rielaborate tenendo in considerazione anche il ristoro dovuto per la sofferenza morale soggettiva. Fino alla versione 2018, le Tabelle mostravano, dunque, una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Con la versione del 2021, così come in quella successiva del 2024, l'Osservatorio, prendendo atto dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità - che hanno nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale (o “da sofferenza soggettiva interiore”), distinguendola dal danno biologico/dinamico-relazionale – ha esplicitato in termini monetari la misura dell'aumento per la componente di sofferenza soggettiva.
In particolare, considerata l'età del danneggiato al momento del fatto (17 anni), le Tabelle prevedono, per un'invalidità permanente nella misura del 16%, un danno non patrimoniale risarcibile di € 64.719,00, di cui € 49.030,00 per il danno biologico e i restanti € 15.689,00 di incremento per sofferenza soggettiva.
Il danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea va liquidato come segue:
Invalidità temporanea totale € 5.865,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 6.325,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 3.162,50
Totale danno biologico temporaneo € 22.252,50
11. Quanto alla richiesta di parte attrice di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa generica, occorre premettere che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una
pagina 11 di 16 compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (Cass., Sez. 3 -,
Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023). La Suprema Corte ha altresì puntualizzato che: “In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 25%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico- fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico”
(Cass., . Sez. 3, Sentenza n. 17931 del 04/07/2019).
Nel caso di specie, dagli atti risulta che al momento del sinistro aveva Parte_1
diciassette anni ed era studente liceale, mentre durante lo svolgimento della CTU era iscritto alla facoltà di scienze motorie di una università telematica.
Il CTU medico legale ha accertato che i postumi permanenti da lui riportati avranno una
“attendibile ripercussione sulla capacità lavorativa generica del ragazzo”. Su richiesta del
Giudice, il CTU ha integrato la propria risposta sul punto, precisando che: “…il quadro menomativo comporti dei riflessi sfavorevoli per future attività lavorative, che comportino stazione eretta e deambulazione prolungata, che, si ricorda, allo stato attuale, sono futuribili.
NON SI RITIENE infine quantificabile la stima della riduzione della capacità lavorativa generica…”.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che i postumi permanenti riportati da
[...]
anche considerata la facoltà universitaria da lui scelta (scienze motorie), avranno Parte_1
inevitabili ripercussioni sulla sua vita lavorativa, sia in termini di attività che non sarà in grado di svolgere, sia in termini di maggiore fatica nello svolgimento di mansioni che comportano la stazione eretta e la deambulazione prolungata, senza con questo privarlo della capacità di produrre reddito.
Sussistono, pertanto i presupposti per incrementare la liquidazione del danno biologico di una percentuale che si stima equo quantificare nel 20% rispetto a quanto previsto dalle tabelle milanesi, che pertanto sarà aumentato da € 49.030,00 a € 58.836,00.
12. Quanto alla richiesta di procedere a una ulteriore personalizzazione della liquidazione e di riconoscere il risarcimento del danno morale, occorre premettere che, con le note sentenze del pagina 12 di 16 11/11/2008, le Sezioni Unite hanno affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, le formule “danno morale” e “danno esistenziale” non individuano autonome sottocategorie di danno, ma descrivono alcuni tipi di pregiudizio, costituiti, il primo, dalla sofferenza soggettiva e, il secondo, dalla compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate dal soggetto.
Secondo l'orientamento inaugurato dalla Sezioni Unite, nelle ipotesi di lesione del diritto alla salute, tali effetti dannosi costituiscono già una componente del danno biologico, sub species di danno da invalidità permanente e temporanea, con la conseguenza che deve essere considerata un'inammissibile duplicazione risarcitoria la liquidazione automatica del danno morale e del danno esistenziale in termini percentuali rispetto al danno biologico.
Da tali affermazioni non discende che la sofferenza interiore e i danni alla sfera dinamico- relazionale causati dalla lesione alla salute non siano risarcibili, ma semplicemente che tali voci non possano essere liquidate più volte, utilizzando denominazioni diverse.
Spetta, pertanto, al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza tutte le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
A quanto sopra occorre aggiungere che anche la più recente giurisprudenza di legittimità, se ha nuovamente attribuito una propria autonomia alla categoria del danno morale, distinguendola dal danno biologico, ha comunque sempre richiesto che tale danno fosse dedotto e provato dalla parte che ne invoca il risarcimento (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4878 del 19/02/2019: In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del "danno biologico", quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un'ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore
(c.d. danno morale, "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione).
Dalla disamina sopra svolta risulta evidente che la liquidazione secondo le Tabelle milanesi già comprende tale voce, essendo previsti valori monetari “medi”, corrispondenti alle conseguenze
“standard” della lesione, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, che possono essere aumentati laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato.
pagina 13 di 16 A partire dalla versione del 2021, come sopra si è accennato, le Tabelle milanesi hanno lasciato inalterati tali valori, salvo il loro aggiornamento secondo gli indici ISTAT, limitandosi a distinguere, dal punto di vista grafico, l'aumento in termini monetari per la componente di sofferenza soggettiva.
È indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenga già conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dal danneggiato.
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato le ulteriori conseguenze negative, in termini di sofferenza e di danni alla sfera dinamico-relazionale, che sarebbero derivate a
[...]
a causa del sinistro, diverse da quelle già considerate nella liquidazione del danno da Parte_1
invalidità temporanea e permanente.
Segnatamente, alcune circostanze sono state rappresentate dall'attore tardivamente, solo in sede di comparsa conclusionale, e pertanto non possono essere prese in considerazione.
Quanto al danno estetico dovuto agli esiti cicatriziali, esso è stato già considerato dal CTU nella sua componente di danno biologico, mentre non sono state rappresentate le ulteriori conseguenze negative che tali cicatrici avrebbero comportato in termini di senso di vergogna, disagio o rinuncia ad attività del tempo libero, anche considerato che esse sono situate in una parte del corpo poco visibile come il piede.
In assenza di prova, dunque, null'altro deve essere riconosciuto all'attore a titolo di danno non patrimoniale, che va definitivamente quantificato nella somma di € 96.777,50.
13. Venendo al danno patrimoniale richiesto da il CTU ha riconosciuto spese Parte_1 giustificate per € 1.276,00, comprensive della somma di € 976,00 sostenuta per redazione della perizia medico legale, che deve essere ricompresa nel novero delle spese processuali. Le spese mediche risarcibili devono essere, dunque, limitate a € 300,00, posto che il CTU ha evidentemente escluso, con valutazione condivisibile, le ricevute non intestate all'attore (v. doc.
29-46 fasc. parte attrice). A tale importo deve aggiungersi la somma di € 69,30 per spese di rilascio di copia della cartella clinica (doc. 49-50), nonché € 30,00 per spese di rilascio di copia del rapporto della Polizia Municipale (doc. 52).
All'attore non può essere riconosciuto, infine, il rimborso delle spese scolastiche sostenute nell'anno in cui si è verificato il sinistro, poiché egli all'epoca era studente liceale e avrebbe comunque dovuto sostenere le spese di iscrizione scolastica, a prescindere dalle assenze dovute pagina 14 di 16 a causa delle lesioni riportate, che, a quanto consta, non gli hanno impedito di essere promosso alla classe successiva.
14. Venendo ora alla domanda proposta da ella ha chiesto il risarcimento dei danni Parte_2
materiali occorsi al motociclo di sua proprietà, quantificati in € 2.500,00, oltre a spese di €
231,80 per soccorso stradale e deposito.
In proposito il CTU ing. ha osservato: “Anno di immatricolazione:2004. Chilometri al Per_2 momento dell'incidente: 35.186 come da contachilometri. Stato generale visibile: molto buono
(al netto dei danni da incidente). DANNI DIRETTI In atti di parte Attrice al doc 55 è depositata una dichiarazione del concessionario HONDA di Serravalle relativa al valore ante sinistro del motociclo attoreo del 2004. La stima è di € 2.500,00. Da una verifica Parte_3
effettuata oggi, rilevando che sul libero mercato si trovano motocicli analoghi, dello stesso anno di immatricolazione, a prezzi molto superiori a quello indicato nel documento 55, considerato l'aumento medio del valore dell'usato negli ultimi anni non inferiore al 30% rispetto agli anni precedenti, si ritiene che la stima in atti sia del tutto condivisibile e rappresenti molto bene il valore ante sinistro del mezzo attoreo. Attesa l'entità delle deformazioni e dei danni subìti dal mezzo appare corretto quantificare il costo di riparazione del danno come valore ante sinistro”.
All'esito dell'istruttoria svolta, l'importo di € 2.500,00 richiesto da parte attrice deve essere riconosciuto, in quanto corrispondente al presumibile valore del mezzo prima del sinistro, che, alla luce delle conclusioni del CTU, non poteva essere riparato se non con un esborso almeno pari al suo valore di mercato. A tale importo occorre aggiungere la spesa documentata di €
231,80 per soccorso stradale e deposito del motociclo per tredici giorni (doc. 56 fasc. attore).
15. In conclusione, pertanto, il danno subito da parte attrice deve essere complessivamente liquidato in € 97.176,80 per e in € 2.731,80 per da ridurre al 50% in Parte_1 Parte_2 ragione del riconosciuto concorso di colpa, per un importo totale di € 48.588,40 per Parte_1
e di € 1.365,90 per Pt_2
16. Su tali importi andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro ovvero dall'esborso (cfr. in termini Cass. SU 1712/95) fino alla presente decisione.
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
pagina 15 di 16 17. Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo dovuto titolo di risarcimento del danno, al netto del riconosciuto concorso di colpa (scaglione da € 26.001 a €
52.000), con applicazione dell'aumento ex art. 4, comma 2, DM 55/2014, e devono essere poste a carico dei convenuti in ragione della prevalente soccombenza.
Tra le spese processuali rientrano anche le spese documentate dall'attore per i propri CTP, pari a € 976,00 per il dott. ed € 1.682,00 per il p.i. Per_3 Per_4
Le spese di CTU, liquidate con appositi decreti, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento della domanda, in ragione di quanto espresso in motivazione, accerta e dichiara la responsabilità dei convenuti nella misura del 50% per l'evento dannoso oggetto di causa e, per l'effetto, li condanna in solido al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, che si liquidano in € 48.588,40 per e € 1.365,90 per oltre Parte_1 Parte_2
rivalutazione monetaria e interessi come da motivazione;
2. Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.658,00 per CTP, € 662,88 per spese ed € 9.139,20 per compensi professionali, oltre a spese generali, I.v.a. e C.p.a. ai sensi di legge;
3. Pone le spese di CTU, già liquidate, a carico dei convenuti;
4. Dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Rimini, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito
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