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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/09/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 126 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(avv. Nicola Greco) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione al decreto ingiuntivo n. 73/2023. Remunerazione del lavoro straordinario.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza ha parzialmente riconosciuto al dipendente regionale il compenso che aveva rivendicato in monitorio per il lavoro Controparte_1 straordinario che sosteneva di aver prestato negli anni dal 2011 al 2013 presso la sede provinciale della protezione civile. Ha perciò accolto, per quanto fondata, l'opposizione della al decreto ingiuntivo che il lavoratore aveva ottenuto per il Parte_1
Pag. 1 di 4 pagamento, a quel titolo, della complessiva somma di 22.830,03 euro. Il tribunale, più precisamente, ha escluso che la regione opponente avesse autorizzato lo svolgimento del lavoro straordinario che il ricorrente assumeva di aver svolto, salvo che nella misura risultante dai decreti di liquidazione dello straordinario per i soli anni 2011 e 2012 che la stessa regione ha elencato e prodotto, senza però dimostrare di aver corrisposto i relativi importi che l'opponente, dal canto suo, ha negato di aver percepito. Ha quindi condannato la a pagargli solo quegli importi, pari, nel complesso, a 8.299,06 PT euro e ha compensato tra le parti le spese di lite.
2. La impugna la decisione perché sostiene: PT
1) che il ricorrente avesse agito per rivendicare il compenso del lavoro straordinario prestato in periodi quasi del tutto diversi da quelli a cui si riferiscono i decreti di liquidazione che sono stati posti a fondamento della pronuncia di condanna impugnata.
Denuncia, di conseguenza, il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il tribunale;
2) che il compenso per lo straordinario rivendicato in monitorio in corrispondenza dei soli periodi che formano oggetto di quegli stessi decreti eccede il compenso già corrisposto al ricorrente con le buste paga che chiede di acquisire in appello perché indispensabili ai fini del decidere.
3. Nella contumacia dell'appellato, che non si è costituito benché sia stato ritualmente convenuto in questo grado del giudizio con atto notificato il 2.1.2024 al domicilio digitale del suo difensore, il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note dell'appellante e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
4. L'appello è fondato.
5. Innanzitutto, perché è vero, come sostiene la appellante, che il PT dipendente appellato aveva rivendicato in monitorio il compenso per il lavoro straordinario reso in periodi che, in larga parte, sono estranei a quelli in riferimento ai quali la medesima regione ha prodotto i decreti con cui ha riconosciuto lo straordinario effettivamente prestato (negli anni 2011 e 2012) e da remunerare.
6. Dal prospetto contabile allegato al ricorso per decreto ingiuntivo si evince, infatti, che la domanda del ricorrente aveva ad oggetto il lavoro straordinario prestato,
Pag. 2 di 4 nell'anno 2011, durante i mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre. Non si giustifica, quindi, la decisione del tribunale di accordargli il compenso per lo straordinario registrato nei decreti di impegno e liquidazione relativi, in quell'anno, al lavoro prestato nei mesi da gennaio a marzo e da luglio ad ottobre, che invece egli non aveva chiesto.
7. Altrettanto è a dirsi per l'anno 2012. In monitorio, infatti, il ricorrente aveva rivendicato il compenso per i mesi di marzo, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre. Sicché non si giustifica la decisione del tribunale di accordargli, sulla base delle risultanze dei decreti di impegno e liquidazione prodotti dalla regione, il compenso per lo straordinario prestato nei mesi di gennaio e febbraio di quell'anno, che, parimenti, egli non aveva chiesto.
8. Quanto invece al lavoro straordinario prestato dal ricorrente nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2011, che sono i soli per i quali c'è coincidenza tra i periodi oggetto di domanda e i periodi considerati in uno dei decreti posti a fondamento della decisione appellata (ossia nel decreto di impegno n. 14308/2012), ha ragione l'appellante ad eccepire che i relativi importi, quantificati in complessivi 1.203,36 euro, sono già stati corrisposti al ricorrente con la busta paga di ottobre del 2012.
8.1. In essa, per l'appunto, è espressamente ricompresa, tra le voci che compongono lo stipendio erogato, anche quella relativa allo “straordinario dal 1.4.2011 al 30.6.2011” per l'importo di 1.203,36 euro. Nella busta paga si rinviene l'indicazione della banca su cui lo stipendio è stato accreditato, del conto corrente del dipendente
(identificato con codice Iban) e della “data di valuta: 26.10.2012”.
8.2. La menzione in busta paga degli specifici dati relativi all'accredito, insieme alla retribuzione ordinaria, anche dell'anzidetto compenso per lavoro straordinario, valutata unitamente alla constatazione che il ricorrente non ha lamentato il mancato pagamento di alcuna busta paga e alla notoria circostanza che i prospetti paga dei dipendenti pubblici non vengono quietanzati1, inducono a presumere che lo stipendio di
Pag. 3 di 4 ottobre 2012 gli sia stato accreditato integralmente, così com'è quantificato nella relativa busta paga: con esso, dunque, egli ha percepito anche il ridetto compenso per il lavoro straordinario che ha prestato tra aprile e giugno del 2011.
9. La decisività della prova del pagamento, già eccepito in primo grado2, che si evince dal documento prodotto in appello ne impone l'acquisizione ai sensi dell'art. 437
c.p.c.3.
10. Ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, già decretata dal tribunale, ne consegue, in parziale in riforma della gravata sentenza, il rigetto della pretesa creditoria azionata dal ricorrente.
11. Le spese del doppio grado di giudizio si compensano tra le parti in coerenza con l'orientamento già espresso da questa Corte in controversie analoghe, reputandosi che la condotta degli uffici amministrativi regionali sia stata tale da ingenerare nel lavoratore il convincimento della fondatezza della sua pretesa retributiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla PT
, con ricorso depositato il 6.2.2020, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1782/23, pubblicata in data 8.11.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, parziale in riforma della gravata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta da;
Controparte_1
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 26/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vige in materia “il principio secondo cui il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie di una
P.A. non statale è quello ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, disponendo le norme di contabilità pubblica (artt. 96, 324 e 325 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, ora sostituiti dall'art. 185 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che il pagamento si effettui mediante mandati tratti su tali uffici (e ciò anche quando è previsto l'accreditamento delle somme dovute sul conto bancario o postale del creditore … giacché nella sede della tesoreria regionale si … si dispone l'accreditamento”) – Cass. 25016/2005. 2 Cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione: “al ricorrente risultano essere state corrisposte le seguenti somme (si vedano i decreti allegati in indice”): …” 3 Cass. 17196/2018: “Il pagamento costituisce eccezione in senso lato e dunque il giudice … deve rilevarlo anche d'ufficio quando esso risulti dalla documentazione ritualmente prodotta, in quanto la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire anche in appello … se essi siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, perché dotati di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 126 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(avv. Nicola Greco) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Opposizione al decreto ingiuntivo n. 73/2023. Remunerazione del lavoro straordinario.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza ha parzialmente riconosciuto al dipendente regionale il compenso che aveva rivendicato in monitorio per il lavoro Controparte_1 straordinario che sosteneva di aver prestato negli anni dal 2011 al 2013 presso la sede provinciale della protezione civile. Ha perciò accolto, per quanto fondata, l'opposizione della al decreto ingiuntivo che il lavoratore aveva ottenuto per il Parte_1
Pag. 1 di 4 pagamento, a quel titolo, della complessiva somma di 22.830,03 euro. Il tribunale, più precisamente, ha escluso che la regione opponente avesse autorizzato lo svolgimento del lavoro straordinario che il ricorrente assumeva di aver svolto, salvo che nella misura risultante dai decreti di liquidazione dello straordinario per i soli anni 2011 e 2012 che la stessa regione ha elencato e prodotto, senza però dimostrare di aver corrisposto i relativi importi che l'opponente, dal canto suo, ha negato di aver percepito. Ha quindi condannato la a pagargli solo quegli importi, pari, nel complesso, a 8.299,06 PT euro e ha compensato tra le parti le spese di lite.
2. La impugna la decisione perché sostiene: PT
1) che il ricorrente avesse agito per rivendicare il compenso del lavoro straordinario prestato in periodi quasi del tutto diversi da quelli a cui si riferiscono i decreti di liquidazione che sono stati posti a fondamento della pronuncia di condanna impugnata.
Denuncia, di conseguenza, il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il tribunale;
2) che il compenso per lo straordinario rivendicato in monitorio in corrispondenza dei soli periodi che formano oggetto di quegli stessi decreti eccede il compenso già corrisposto al ricorrente con le buste paga che chiede di acquisire in appello perché indispensabili ai fini del decidere.
3. Nella contumacia dell'appellato, che non si è costituito benché sia stato ritualmente convenuto in questo grado del giudizio con atto notificato il 2.1.2024 al domicilio digitale del suo difensore, il Collegio, disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note dell'appellante e ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
4. L'appello è fondato.
5. Innanzitutto, perché è vero, come sostiene la appellante, che il PT dipendente appellato aveva rivendicato in monitorio il compenso per il lavoro straordinario reso in periodi che, in larga parte, sono estranei a quelli in riferimento ai quali la medesima regione ha prodotto i decreti con cui ha riconosciuto lo straordinario effettivamente prestato (negli anni 2011 e 2012) e da remunerare.
6. Dal prospetto contabile allegato al ricorso per decreto ingiuntivo si evince, infatti, che la domanda del ricorrente aveva ad oggetto il lavoro straordinario prestato,
Pag. 2 di 4 nell'anno 2011, durante i mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre. Non si giustifica, quindi, la decisione del tribunale di accordargli il compenso per lo straordinario registrato nei decreti di impegno e liquidazione relativi, in quell'anno, al lavoro prestato nei mesi da gennaio a marzo e da luglio ad ottobre, che invece egli non aveva chiesto.
7. Altrettanto è a dirsi per l'anno 2012. In monitorio, infatti, il ricorrente aveva rivendicato il compenso per i mesi di marzo, giugno, luglio, ottobre, novembre e dicembre. Sicché non si giustifica la decisione del tribunale di accordargli, sulla base delle risultanze dei decreti di impegno e liquidazione prodotti dalla regione, il compenso per lo straordinario prestato nei mesi di gennaio e febbraio di quell'anno, che, parimenti, egli non aveva chiesto.
8. Quanto invece al lavoro straordinario prestato dal ricorrente nei mesi di aprile, maggio e giugno del 2011, che sono i soli per i quali c'è coincidenza tra i periodi oggetto di domanda e i periodi considerati in uno dei decreti posti a fondamento della decisione appellata (ossia nel decreto di impegno n. 14308/2012), ha ragione l'appellante ad eccepire che i relativi importi, quantificati in complessivi 1.203,36 euro, sono già stati corrisposti al ricorrente con la busta paga di ottobre del 2012.
8.1. In essa, per l'appunto, è espressamente ricompresa, tra le voci che compongono lo stipendio erogato, anche quella relativa allo “straordinario dal 1.4.2011 al 30.6.2011” per l'importo di 1.203,36 euro. Nella busta paga si rinviene l'indicazione della banca su cui lo stipendio è stato accreditato, del conto corrente del dipendente
(identificato con codice Iban) e della “data di valuta: 26.10.2012”.
8.2. La menzione in busta paga degli specifici dati relativi all'accredito, insieme alla retribuzione ordinaria, anche dell'anzidetto compenso per lavoro straordinario, valutata unitamente alla constatazione che il ricorrente non ha lamentato il mancato pagamento di alcuna busta paga e alla notoria circostanza che i prospetti paga dei dipendenti pubblici non vengono quietanzati1, inducono a presumere che lo stipendio di
Pag. 3 di 4 ottobre 2012 gli sia stato accreditato integralmente, così com'è quantificato nella relativa busta paga: con esso, dunque, egli ha percepito anche il ridetto compenso per il lavoro straordinario che ha prestato tra aprile e giugno del 2011.
9. La decisività della prova del pagamento, già eccepito in primo grado2, che si evince dal documento prodotto in appello ne impone l'acquisizione ai sensi dell'art. 437
c.p.c.3.
10. Ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, già decretata dal tribunale, ne consegue, in parziale in riforma della gravata sentenza, il rigetto della pretesa creditoria azionata dal ricorrente.
11. Le spese del doppio grado di giudizio si compensano tra le parti in coerenza con l'orientamento già espresso da questa Corte in controversie analoghe, reputandosi che la condotta degli uffici amministrativi regionali sia stata tale da ingenerare nel lavoratore il convincimento della fondatezza della sua pretesa retributiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla PT
, con ricorso depositato il 6.2.2020, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1782/23, pubblicata in data 8.11.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, parziale in riforma della gravata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta da;
Controparte_1
2. Conferma nel resto;
3. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 26/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
Pag. 4 di 4
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vige in materia “il principio secondo cui il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie di una
P.A. non statale è quello ove ha sede l'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, disponendo le norme di contabilità pubblica (artt. 96, 324 e 325 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, ora sostituiti dall'art. 185 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che il pagamento si effettui mediante mandati tratti su tali uffici (e ciò anche quando è previsto l'accreditamento delle somme dovute sul conto bancario o postale del creditore … giacché nella sede della tesoreria regionale si … si dispone l'accreditamento”) – Cass. 25016/2005. 2 Cfr. pag. 4 dell'atto di opposizione: “al ricorrente risultano essere state corrisposte le seguenti somme (si vedano i decreti allegati in indice”): …” 3 Cass. 17196/2018: “Il pagamento costituisce eccezione in senso lato e dunque il giudice … deve rilevarlo anche d'ufficio quando esso risulti dalla documentazione ritualmente prodotta, in quanto la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 c.p.c., può avvenire anche in appello … se essi siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, perché dotati di un grado di decisività e certezza tali che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia”.