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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
- Sezione Civile -
Il Giudice, dott.ssa Federica Emanuela Lipari, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.3.2025; visto il ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e (avv. Vincenzo Sammartano) avverso
[...] Parte_5 Parte_6 CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, (avv. Carlo Verticale e avv. Simona Dinetta).
[...]
OSSERVA
Con ricorso ex artt. 669-bis e 700 cpc, depositato il 4.3.2025, Parte_1 Parte_2
, e hanno evocato
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 in giudizio la chiedendo al Tribunale di “ordinare l'immediata cancellazione di tutte le CP_1 segnalazioni negative e/o “a sofferenza” effettuate dalla resistente in danno di ciascuno dei CP_1 ricorrenti sia nei SIC che nella Centrale di Rischi della Banca d'Italia”.
A sostegno della domanda cautelare invocata i ricorrenti hanno rappresentato:
- di aver sottoscritto, presso i rispettivi domicili, tramite incaricati di zona, uno o più contratti di vendita con le società Parte_7
(che prevedevano la vendita di uno o più beni in abbinamento a 36 vaucher
[...] mensili, di valore quasi pari all'importo di una rata, sotto forma di punti fedeltà) con contestuale sottoscrizione del contratto di finanziamento con la CP_1
- che i beni acquistati avrebbero un valore di mercato inferiore rispetto a quello complessivo del finanziamento e che la ragione che ha spinto i consumatori alla sottoscrizione dei detti contratti era sostanzialmente insita nella possibilità di aver integralmente restituito l'importo corrisposto mediante i vaucher emessi;
- che, tuttavia, a partire dal mese di luglio del 2022, le società convenzionate avrebbero interrotto l'erogazione dei vaucher e che, di conseguenza, i ricorrenti hanno formalizzato diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. alla società venditrici
[...]
Parte_8
- che, persistendo grave inadempimento delle predette società, hanno inviato raccomandata a/r alla con espressa dichiarazione di avvalersi della clausola CP_1 ex art. 12, comma 3, del contratto di finanaziamento, con conseguente risoluzione di diritto, chiedendo la restituzione delle somme già corrisposte;
- che la società resistente, ritenendo infondate le risoluzioni dei contratti di finanziamento accessori ai contratti di vendita sottoscritti da ricorrenti, ha segnalato i ritardi ed il passaggio a sofferenza sul SIC nonché segnalato tutti i ricorrenti alla
Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
In punto di diritto, i ricorrenti hanno dedotto la ricorrenza del fumus boni iuris alla base del provvedimento cautelare invocato, deducendo che le suddette segnalazioni a sofferenza sarebbero avvenute illegittimamente, senza alcuna previa indagine sulla situazione patrimoniale dei ricorrenti – tutti solvibili, come dimostrerebbero le dichiarazioni dei redditi allegate - nonché senza valutare che il mancato pagamento delle rate, nel caso di specie, costituirebbe atto volontario connesso alla formale contestazione del credito, peraltro non manifestamente infondata.
Con riguardo al periculum in mora, i ricorrenti hanno evidenziato che la segnalazione “a sofferenza” nei SIC e presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sarebbe idonea a generare un pregiudizio imminente ed irreparabile, determinando l'impossibilità di accedere al sistema bancario/finanziario, con possibili ripercussioni negative sulla situazione patrimoniale dei soggetti censiti a sofferenza, soprattutto ove questi esercitino attività imprenditoriale.
Con memoria di costituzione del 25.3.2025, si è costituita in giudizio la CP_1 contestando la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare, e sostenendo la legittimità della propria condotta contrattuale, a fronte di una regolare sottoscrizione dei contratti di finanziamento e dell'incontestato inadempimento dei ricorrenti i quali, del tutto arbitrariamente, avrebbero interrotto il pagamento delle rate mensili del finanziamento acceso con la – ad oggi, in tesi, perfettamente valido ed CP_1 efficace - che ha consentito loro di godere dei beni acquistati dalle società convenzionate.
La resistente, denunciando la serialità dei ricorsi presentati, ha sostenuto la legittimità del proprio operato sottolineando la propria estraneità rispetto alle obbligazioni assunte dalle società convenzionate, in ordine alle quali nemmeno si profilerebbe alcun grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione invocata dai consumatori;
ha, inoltre, evidenziato le differenze esistenti tra la disciplina applicabile alla segnalazione nei SIC
(Sistemi di Informazione creditizia) – rispetto alla quale non risulterebbe necessaria alcuna verifica sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, bastando il mero riscontro di un ritardo nei pagamenti - e quella valevole per la segnalazione presso la Centrale Rischi di Banca
d'Italia, sostenendone la piena legittimità e regolarità, anche perché pacificamente precedute da regolare preavviso ai clienti e perché indimostrata sarebbe la buona fede di questi ultimi rispetto all'eccepito rifiuto ad adempiere.
La argomentando anche in ordine alla radicale assenza del requisito del periculum CP_1 in mora, ha dunque chiesto l'integrale rigetto del ricorso, col favore delle spese di lite. All'udienza del 25.3.2025, le parti hanno insistito nei rispettivi scritti difensivi, contestando le difese avversarie.
*****
Va premesso che il sistema d'informazione creditizia conosce vari tipi di banche dati ed archivi, diversi tra loro per la natura dell'interesse sotteso, l'oggetto dell'informazione contenuta e il tipo di valutazione che l'operatore responsabile effettua, oltre che per le modalità organizzative ed i vari livelli di accessibilità della banca dati ai terzi.
La Centrale Rischi della Banca d'Italia (istituita con delibera del CICR 16 maggio 1962 nella vigenza della legge bancaria del 1936 contenuta nel R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375) è oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB).
La C.R. costituisce un sistema informativo di matrice pubblica avente ad oggetto l'indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie e persegue l'interesse pubblico di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulta moroso in relazione a finanziamenti di una certa entità (almeno euro 30.000,00) oppure che, nonostante la regolarità dei pagamenti, questi risulti già gravato da un'esposizione debitoria alquanto rilevante (sempre almeno euro 30.000,00). L'obiettivo della
CR presso la Banca d'Italia consiste nel migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzando la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzando così la stabilità finanziaria del sistema creditizio medesimo. La Centrale Rischi persegue, dunque, l'interesse pubblico di tutela della stabilità del sistema creditizio e l'iscrizione risponde ad esigenze conoscitive del mercato finanziario, tanto che, oltre che al soggetto interessato, i dati sono accessibili solo agli intermediari, agli organi giudiziari e di polizia, nonché alle istituzioni.
È al riguardo orientamento consolidato quella in base al quale, ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza laddove si riscontri, a carico del debitore, una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza (così Cass. 15609/2014, Cass. 23093/13,
21428/07).
Presupposto della segnalazione non è, dunque, l'esistenza del credito in sé, e neppure, per converso, uno stato di insolvenza conclamata, ma la ragionevole ed oggettiva opinione che il credito non possa essere soddisfatto in tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza di elementi sintomatici dell'inadempimento cronico. Anche recentemente,
Cass. 15 dicembre 2020 n.28635 ha chiarito che “ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza
o irrecuperabilità”.
In definitiva, l'intermediario ha l'onere di apprezzare la situazione finanziaria del cliente nella sua interezza (“complessiva situazione”), evitando ogni forma di automatismo nella segnalazione al verificarsi di un ritardo o, peggio ancora, di una contestazione delle ragioni di credito e prescindendo dalla singola specifica probabilità di perdita valutata dall'intermediario. L'intermediario segnalante, quindi, non può limitarsi a valutare il singolo rapporto critico, ma deve estendere l'indagine sul cliente, guardando a dati come eventuali iniziative giudiziarie di terzi, capacità produttiva e reddituale del soggetto a rischio, situazione del mercato, esposizione complessiva verso il sistema evincibile dalla stessa Centrale Rischi, anche in comparazione con il tipo e la dimensione dell'attività del soggetto esposto.
Rispetto a tale segnalazione, la società resistente non ha allegato, né tantomeno provato, di avere effettuato una valutazione della situazione economico-finanziaria degli odierni ricorrenti al momento della segnalazione, e quindi dell'avvenuto riscontro di una “situazione di sofferenza” secondo i criteri suesposti, con la conseguenza che la loro segnalazione nella
Centrale Rischi della Banca d'Italia deve ritenersi illegittima, certamente ricorrendo nel caso di specie il requisito del fumus boni iuris, e ciò tanto più che a fronte del modesto importo dei finanziamenti erogati (ben al di sotto della soglia degli € 30.000) e dalle condizioni reddituali dei ricorrenti come rappresentate in seno al ricorso cautelare.
La domanda cautelare va, ora vagliata con riguardo alle segnalazioni eseguite dalla CP_1
Pa presso le c.d. , ovvero Società di informazioni creditizie.
I sistemi informativi gestiti da privati, come quelli gestiti dalla Crif o dalla Cerved, funzionano su base volontaria fra i partecipanti, e risultano assoggettati al rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali, nonché al “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, emanato con Provvedimento del Garante della Privacy n. 8 del
2004. Pa Tale provvedimento detta specifiche e puntuali regole che i “partecipanti” al devono rispettare affinché tali segnalazioni si profilino legittime e complete, ed in grado di correttamente fotografare lo stato e lo sviluppo oggettivo del singolo rapporto creditizio, prescindendo comunque – come correttamente rilevato da – dalla preventiva CP_1 valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente.
In particolare, l'iscrizione in SIC (quale CRIF) per un debito “in sofferenza” può dirsi illegittima se inveritiera o se non preceduta dalla comunicazione circa l'imminente registrazione dei ritardi di pagamento da parte dell'intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato (ex art. 4, comma 7 del Codice citato oltre che ex art. 125 T.U.B.), nella fattispecie pacificamente eseguita dalla odierna resistente (oltre che provata per tabulas).
Tuttavia, la iscrizione nel registro Sic delle posizioni degli odierni ricorrenti non appare correttamente effettuata da parte della in quanto non rispondente alla complessiva CP_1 fattispecie concreta, in cui la mancata corresponsione delle rate del finanziamento da parte dei clienti si riconnette, non già ad uno stato di insolvenza o di volontaria sottrazione all'obbligo di pagamento, bensì alla eccepita risoluzione del contratto di finanziamento per effetto dell'inadempimento del venditore rispetto all'obbligo di emissione dei voucher (in conformità a quanto previsto dall'art. 12 co. 3 del contratto di finanziamento).
Ciò tanto più che a fronte della specifica previsione contemplata dall'art. 9 co. 6 del Codice deontologico citato che contempla espressamente l'ipotesi in cui il consumatore abbia effettuato delle contestazioni relative ad inadempimenti del venditore/fornitore dei beni o Pa servizi, prevedendo che in questi casi, anche su richiesta dello stesso partecipante al , si proceda ad una specifica iscrizione e annotazione della esistenza della contestazione operata dal cliente in corrispondenza dei dati relativi al rapporto.
In definitiva, sulla scorta di un sommario vaglio tipico della presente fase, pare assistita da adeguato fumus anche la pretesa inerente alla segnalazione a sofferenza operata presso la Crif, posto che la relativa iscrizione non appare legittimamente eseguita poiché inesatta e non rispondente alla effettiva situazione verificatasi nella fattispecie: la società finanziaria, già Pa prima di procedere alla trasmissione delle informazioni al , era consapevole della intervenuta volontà dei ricorrenti di avvalersi della clausola di risoluzione del contratto, sicché
– in conformità alle regole poste dal Garante – avrebbe dovuto provvedere alla corretta iscrizione della posizione degli odierni ricorrenti.
Pure sussistente deve ritenersi l'ulteriore requisito del periculum in mora, e ciò in quanto, a parte l'incidenza negativa della segnalazione sulla reputazione di chi ne sia oggetto, non può non rilevarsi come l'impossibilità di accedere al credito abbia una ricaduta notevole su diversi aspetti della vita anche dei soggetti che non esercitano un'attività imprenditoriale: al soggetto segnalato a sofferenza viene richiesto il rientro di tutti i finanziamenti, mutui, fidi in essere, anche quelli pagati regolarmente;
inoltre, al soggetto esposto a sofferenza viene negato l'accesso al credito, anche per cifre di modesta entità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: - ordina a in persona del legale rappresentante pro tempore, di CP_1 provvedere alla cancellazione delle segnalazioni effettuate nella Centrale di Rischi Pa della Banca d'Italia e nel nei confronti dei ricorrenti;
- condanna lla rifusione in favore dei ricorrente delle spese di lite nella CP_1 misura di € 2.202,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario
Trapani, 16.4.25
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari