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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6367/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Assunta Lombardo che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento, handicap grave – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 12 marzo 2021 , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici in favore delle persone con handicap grave – recte disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato secondo la nuova terminologia introdotta dall'art. 4 d.lgs. n. 62/2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 1023/2021 r.g.).
Nella resistenza dell' , contumace l' Messina veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva il CP_2 CP_3
suddetto requisito. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 12 dicembre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione e nella condanna dell' al pagamento della stessa. CP_2
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte CP_1
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi
“extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n.
31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Poliartrosi. Cardiopatia ipertensiva. Diabete mellito di tipo II. Pregressa neoplasia mammaria sin. già trattata chirurgicamente e con radioterapia.
Deterioramento Mentale di grado grave con incapacità a svolgere le normali mansioni quotidiane” precisando che “La ricorrente si trova dunque complessivamente in una di quelle situazioni nelle quali oltre che essere già compromessa o annullata la capacità lavorativa dell'individuo il complesso delle infermità poste in diagnosi sono in grado di compromettere l'autonomia della persona non solo in rapporto alla vita di relazione ma anche alla vita fisiologica (pulizia e cura della persona, confezione ed assunzione dei pasti, ecc.) e di relazione
(rapporti interpersonali), tale da ridurla in una condizione per la quale non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Dalla visita psichiatrica effettuata con valutazione psicodiagnostica emerge che la ricorrente presenta
“Deterioramento Mentale di grado grave con incapacità a svolgere le normali mansioni quotidiane”. Tenuto conto che allo stato sussiste grave deterioramento delle funzioni psichiche superiori, si ritiene che la ricorrente non possa gestirsi in maniera autonoma e corretta negli atti quotidiani della vita e che necessiti di essere assistita costantemente da una persona. Le infermità poste in diagnosi, valutate nel loro complesso e tenuto conto delle considerazioni medico-legali sopra esposte, consentono di poter dichiarare che alla ricorrente possa esserle riconosciuto il diritto alla indennità di accompagnamento perché soggetto non in grado di compiere i più significativi atti quotidiani della vita e bisognevole di assistenza continua a decorrere dal 01-10-2023 ed inoltre le si può riconoscere i benefici della L.104/92 art.3 c.3 perché la stessa si trova nella situazione di handicap grave essendo persona che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella relazionale.”
L'accertamento effettuato dal dr persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua Per_1
e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non risulta specificamente contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.. 4.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza è giusto compensare per ¾ le spese delle due fasi processuali, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, applicando i minimi per la semplicità, in 966 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c; vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate CP_1
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento Parte_1
e dei benefici in favore delle persone con handicap grave, ora affette da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, dal 1 ottobre 2023;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e a rimborsare a parte ricorrente 1/4 delle altre spese CP_1
processuali, liquidato in complessivi 966 euro, oltre spese generali, iva e cpa, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, compensandole per il resto.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Tot