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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/07/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. III co. c.p.c. nella causa promossa da:
, corrente in Feletto (TO) via dr. Paolo Avenati Bassi n. 20-22-24 (PI Parte_1
) in pers. Dell'amministratore Alessandro geom. con Studio in Favria via S. P.IVA_1 CP_1
Rocco n. 4, difeso delega a margine del ricorso introduttivo dall'Avv. Andrea Quinto Bertano del
Foro di Ivrea
-ricorrente- contro
nata a [...] il [...], e residente in Rivarolo Canavese (TO) Controparte_2 alla via Gobetti n°4 (C.F. ), e della sig.rina nata a C.F._1 Controparte_3
Milano (MI) il 15.09.2002 e residente in [...] (C.F.
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Massimo Pizzuti giusta separata ed C.F._2 allegata procura speciale ad litem
-resistenti-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Dichiarare tenuta e condannare , in proprio poiché legataria dell'usufrutto Controparte_2 vitalizio del de cuius nonché la sig.ina , res. in 10083 Rivarolo (TO) via Gobetti 4 CP_3 in qualità di nuda proprietaria ed erede del geo, , alla ripetizione della somma di Controparte_4 euro 71.795,68 consegnata al de cuius geom. , oltre interessi e rivalutazione Controparte_4 monetaria dal dovuto al saldo
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio IVA e CPA comprese.”
Per parte convenuta:
“che il Tribunale adito, in via preliminare, che venga dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio per i motivi di cui in atti, con vittoria di spese ed onorari.
In ogni caso, nel merito, piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via principale: respingere la domanda avversaria perché infondata, con vittoria di spese ed onorari di causa;
se ritenuti i presupposti, dichiarare e condannare la parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 Cpc.”
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ha evocato in Parte_2 giudizio avanti all'intestato Tribunale e la figlia (erede del defunto Controparte_2 CP_3 amministratore ), per ottenere la restituzione di € 71.795,68 somma indebitamente Controparte_4 sottratta dal de cuius durante la sua gestione condominiale.
A fondamento dell'azione promossa, parte ricorrente ha premesso in fatto le seguenti circostanze:
• Il geom. , ex amministratore del condominio, si è suicidato nel 2017. Controparte_4
• Con testamento del 2016, il geometra ha nominato erede universale la figlia minore CP_3
concedendo l'usufrutto vitalizio dei beni alla madre . La
[...] Controparte_2 successione è stata accettata con beneficio d'inventario.
• Durante l'espletamento del mandato di amministratore di condominio, il de cuius si è appropriato nel corso degli anni indebitamente di circa € 600.000,00 sottratti indebitamente dalle casse dei vari condomini amministrati e per quanto riguarda il Condominio ricorrente per l'ammontare di € 71.795,68; trattasi di somme che erano state versate dai condomini per spese condominiali (acqua, riscaldamento, utenze), ma non sono mai state utilizzate per tali fini.
• Nonostante le comunicazioni inviate, le resistenti convenute non hanno mai restituito al le somme sottratte. Parte_1
Si sono costituite tempestivamente in giudizio la sig.ra e la di lei figlia chiedendo Controparte_2 il rigetto dell'azione spiegata, in quanto infondata in fatto e in diritto e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel predetto scritto difensivo.
In particolare, la difesa di parte convenuta ha rimarcato come non vi fosse prova, sulla base della documentazione prodotta, degli ammanchi a carico del posto che non era Parte_2 stato dimostrato che tutti i condomini avessero provveduto a versare le spese condominiali, sicché non poteva dirsi provata l'indebita sottrazione a mani del de cuius.
Sotto distinto ma connesso profilo, la difesa di parte convenuta ha evidenziato come, in ogni caso, le condizioni di salute degli ultimi anni del sig. non gli avevano più consentito di operare CP_4 in autonomia (stante l'ingravescente malattia alla vista che lo aveva reso invalido al 100%) e questi aveva, quindi, affidato la gestione diretta dei vari Condomini alla sua collaboratrice CP_5 la quale utilizzava carte di credito, password e ogni dato confidenziale spendibile con gli Istituti di credito.
Parte convenuta, ai fini di cui è causa, ha inoltre rammentato come dopo il decesso del geometra si fosse aperta una procedura di liquidazione dell'eredità ex art. 498 c.c. ove erano pervenute al
Notaio dichiarazioni di credito di vari condomini per l'ammontare complessivo di circa Per_1
300.000,00; tuttavia fra queste dichiarazioni non era pervenuta la certificazione di credito del e, in ogni caso, non vi era prova che di tali asseriti ammanchi fosse stato Parte_2 responsabile il TR, non essendovi a monte prova dei versamenti effettuati dai condomini sul c.c. del condominio o a mano dell'amministratore; respingendo dunque ogni domanda di restituzione promossa nei riguardi dell'erede convenuta e della di lei madre.
Alla prima udienza, tenutasi in data 28.02.2024, le parti hanno reiterato le rispettive istanze in atti e il giudice adìto, con provvedimento reso in data 12.03.2024, ha chiesto chiarimenti alle parti in relazione all'esito della procedura di liquidazione dell'eredità ex art. 498 c.c. appurando come la stessa non fosse stata mai completata.
La causa è stata poi istruita con ampia acquisizione documentale e CTU contabile in relazione alle profilate irregolarità di gestione, costituendi l'oggetto della domanda di restituzione.
All'udienza del 28.05.2025, tenutasi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno quindi precisato le conclusioni e il Giudice ha, poi, riservato il deposito del provvedimento nei successivi trenta giorni.
***
La controversia ha natura documentale e può essere decisa in punto di stretto diritto.
Occorre, in primo luogo, ribadire l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di conclusioni. Non è sufficiente, infatti, riportare le istanze istruttorie esclusivamente nelle conclusioni: il Giudice deve poter valutare i motivi che farebbero ritenere indispensabili, ai fini della decisione, le prove addotte dalle parti. Peraltro, non sono stati allegati elementi novitari, ragion per cui ci si si richiama al provvedimento del 24.05.2024 e del 08.12.2024 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Sempre in rito va, anzitutto, rigettata l'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo, il quale risulta ben delineato nel petitum e nella causa petendi, con allegazione puntuale dei fatti rilevanti di causa, consentendo al Giudice di comprenderne la portata.
Ciò posto l'azione è parzialmente fondata nei limiti appresso indicati.
Incontestata è, anzitutto, la qualifica di amministratore di condominio del geom. del Controparte_4 condominio fino alla sua morte, avvenuta il 16 giugno 2017. Parte_2
Risulta, inoltre, dal testamento pubblico in Notaio depositato in atti (doc. 1 fasc. Persona_2 convenute), che il geom. ha istituito la signora sua erede universale, CP_4 CP_3 legando l'usufrutto generale vitalizio, di tutti i suoi beni, alla signora . Controparte_2 Tanto premesso, lamenta il ricorrente che il geom. , nello svolgimento Parte_2 CP_4 dell'incarico conferitogli, non si sarebbe attenuto alle prescrizioni di legge che disciplinano i compiti e i doveri dell'amministratore, e nell'espletamento del suo mandato, si sarebbe appropriato indebitamente di € 71.795,68; ovvero somme consegnategli dai condomini per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie.
Dal canto suo, obietta la difesa di parte convenuta che non vi sia prova che effettivamente quelle somme fossero mai entrate nella contabilità del condominio (ovvero siano state versate sul c.c. da tutti i condomini diligentemente).
Tanto premesso, va innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento.
• Sulla natura del credito in relazione alla procedura di liquidazione dell'eredità ex art. 498 c.c.
Giova, anzitutto, chiarire che il credito di cui è causa è contestato posto che non risulta portato a compimento alcuna procedura di liquidazione dell'eredità ex art. 498 c.c., come chiarito espressamente dalle parti, ragion per cui: “In pendenza della procedura concorsuale di liquidazione dell'eredità beneficiata, i creditori del "de cuius" possono proporre contro l'erede (sia in sede ordinaria che monitoria) azioni di condanna od anche di mero accertamento dell'esistenza ed entità del loro credito, ancorché abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 cod. civ., stante l'autonomia e quindi la possibilità di coesistenza dei due procedimenti, poiché detta procedura di liquidazione vieta soltanto l'inizio di procedure esecutive individuali e la distribuzione del ricavato delle procedure in corso;
nè osta all'accertamento delle obbligazioni dei terzi la costituzione in fondo patrimoniale dei beni personali dell'erede.” Sez. 1, Sentenza n. 28749 del 03/12/2008 (Rv. 606065 - 01). (Cass. 4704/2001, Cass. 8104/2016; Cass. 23398/2022).
Del pari non può assumere alcun valore confessorio né in senso positivo, né in senso negativo la circostanza che fra i debiti dell'eredità non sia stato inserito (nella procedura di CP_4 inventario) anche il credito del dal momento che l'inserimento di detto Parte_2 credito e la relativa dichiarazione non ne cristallizza la portata rendendolo irretrattabile ma ha l'unico scopo di limitare, in termini prudenziali, la responsabilità degli eredi segnando il limite massimo entro il quale questi possono rispondere.
Peraltro, sotto diversa angolazione, occorre rammentare che l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, anche se il credito non è incluso nell'inventario, non comporta la perdita del diritto di riscuotere quel credito, ma ha delle conseguenze sul piano della responsabilità dell'erede.
L'erede dovrà rispondere dei debiti ereditari, anche se non inclusi nell'inventario, solo entro i limiti dell'attivo ereditario, indipendentemente dal fatto che il credito sia o meno presente nell'inventario stesso. (sull'argomento vedasi Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2012, n. 646/12 ove si afferma che la mancata inclusione del credito nell'inventario non preclude l'azione di accertamento, ma condiziona l'esecuzione.) Dalla documentazione prodotta si evince, in ogni caso, che il ha fatto Parte_2 pervenire al Notaio a dichiarazione di credito (doc. 5) ma, come è stato appurato, nel corso Per_1 del giudizio la procedura non si è mai conclusa (cfr. deposito del 09.04.2024).
Risulta dunque che il credito di cui è causa è contestato e gli eredi del de cuius sono chiamati a risponderne in ragione dell'ufficio che il loro defunto ha assunto quale amministratore di dovendo fornire la prova di un fatto estintivo, modificativo del diritto nei Parte_2 loro confronti azionato.
Sulla responsabilità dell'amministratore a titolo di mandatario e sull'onere probatorio
Ciò detto è bene ricordare che secondo la giurisprudenza consolidatasi in epoca anteriore alla riforma della disciplina codicistica del condominio, attuata con la L.11/12/2012 N.220, l'attività di amministratore integra un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condòmini, delle disposizioni sul mandato (Cfr. Cassaz. Civ. S.U. Sentenza n. 9148 del 08/04/2008).
La tesi è stata fatta propria dal legislatore che, nel riformulare l'art. 1129 cod.civ. -Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore- ha esplicitamente previsto all'ultimo comma, che: “Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV”. Da ciò consegue che, per gli aspetti dell'incarico non già appositamente disciplinati dall'art. 1129 cod. civ. e – di rimando a esso – dall‟art. 1130 cod. civ. - Attribuzioni dell'amministratore- trovano applicazione le norme sul contratto di mandato e, in particolare, quelle che impongono al mandatario di eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art.1710 cod.civ.) e gli vietano di eccedere i limiti del mandato ricevuto (art.1711 cod.civ.).
Va ancora evidenziato che l‟art.1129 cod. civ. prescrive, tra l'altro, che “L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale
o bancario, intestato al condominio;
ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini (…)
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
(…)
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
L‟art.1130 cod.civ. prescrive che: “L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: (…)
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. (…) Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
(…)”
Va, in ultimo, rilevato che, ai sensi dell‟art.1218 c.c (Responsabilità del debitore): “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, si osserva, quanto al riparto dell'onere della prova, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” Cass. civ. S.U.
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Cass.civ. Sez. 1, Sentenza n. 22361 del 25/10/2007.
Giova ancora ammentare che, nel caso di specie, il decesso del sig. ha fatto sì che il CP_4 rapporto di mandato si estinguesse e che eventuali crediti per presunte irregolarità dovessero essere fatti valere nei confronti degli eredi.
Nel caso di specie, ove parte ricorrente contesta la regolarità della gestione dell'amministratore, deducendo specifici profili di inadempimento, sarebbe stato onere di parte convenuta -ovvero degli eredi dell'amministratore, fornire la prova della corretta gestione, ovvero di aver tenuto una regolare contabilità, di aver utilizzato i fondi depositati nel c./c. per il pagamento dei CP_6 debiti condominiali, di aver puntualmente registrato ogni singolo incasso e ogni singolo esborso, fornendo altresì la relativa adeguata documentazione giustificativa ecc.
Ciò chiarito all'esito della CTU contabile espletata è stato appurato che effettivamente talune somme giacenti sul c.c. del siano uscite dal conto corrente con singoli prelievi, senza Parte_1 una plausibile e razionale spiegazione, creando confusione fra due patrimoni distinti, oltre che una gestione disordinata della contabilità.
In realtà, la CTU ha avanzato talune riserve evidenziando come la documentazione prodotta a corredo non fosse “possibile verificare né la correttezza di tali insoluti, in assenza dei precedenti rendiconti condominiali della gestione “ ”, né attribuirli ad attività distrattive CP_4 dell'amministratore piuttosto che a mancati regolari pagamenti dei condomini a favore del conto condominiale che potrebbero aver generato, di conseguenza, l'inadempienza del . “ Parte_1
Tuttavia, la risposta al quesito del CTU è stata ricavata dall'unico dato certo ovvero dall'analisi del doc.6, costituito dagli estratti conto del n.102869228 intestato al “ CP_7 Controparte_8
[
del periodo 01.01.2015 – 26.06.2017. Dalla disamina dell'estratto conto, il CTU ha verificato che emergono bonifici effettuati dal conto del condominio con beneficiario “ ” per complessivi euro 45.261,20, come Controparte_4 dettagliatamente riportato nel prospetto riepilogativo allegato (All.4 perizia), di cui:
1) Euro 25.990,00 con causale “Prelievo per pagamento fatture ”; Persona_3
2) Euro 4.861,20 con causale “Prelievo per pagamento fatture e/o bollette”
3) Euro 14.410,00 con causali generiche “Prelievo per pagamento spese consuntivo”
In sintesi, il CTU ha verificato esservi stati prelievi per Euro 45.261,20.
Sempre dal carteggio in atti il CTU ha poi verificato: “ in relazione ai pagamenti aventi ad oggetto
“pagamento fatture ” che dalla scheda contabile della ditta inviata al geom. Persona_3 CP_1
(doc.3, copia all.2), non emergono fatture insolute precedenti a quella emessa in data 22.02.2016; pertanto è possibile ipotizzare che quantomeno i pagamenti effettati prima di tale data con causale
“Prelievo per pagamento fatture ”, pari a complessivi euro 17.600,00, siano Persona_3 effettivamente stati destinati al pagamento di fatture pregresse di tale fornitore. “
Pertanto, il CTU ha concluso asserendo che: “Dall'esame degli estratti conto in atti sono emersi bonifici dal conto del Condominio a quello del geom. tra il 01.01.2015 ed il 26.06.2017 CP_4 per complessivi 45.261,20 euro, con le causali riepilogate al punto precedente e dettagliatamente riportate nel citato prospetto allegato. Tale prassi, costituita dal teorico pagamento di fatture del
dal conto personale dell'amministratore con successivo (o preventivo) bonifico/prelievo Parte_2
a rimborso, certamente costituisce una gestione contabile non ordinata e regolare dei conti condominiali, ma nella sostanza non può dimostrare, da sola, un effettivo pregiudizio patrimoniale subito dal . Inoltre, quantomeno per i bonifici aventi come causale “Pagamento fatture Parte_2
” effettuati nel 2015, per un ammontare complessivo di euro 17.600,00, è possibile Persona_3 ipotizzare l'effettiva destinazione a tale fornitore vista l'assenza di fatture insolute precedenti al
22.02.2016.
Pertanto, sulla base degli estratti conto e dei documenti in atti le irregolarità contabili riscontrate nella gestione potrebbero aver causato al Condominio un pregiudizio patrimoniale di CP_4 euro 27.661,20 (45.261,20 – 17.600,00) senza tuttavia poter collegare tali ammanchi direttamente ad alcuna delle fatture/bollette insolute azionate dal condominio ed allegate al ricorso introduttivo come doc.3.
Alla luce delle risultanze contabili, non può affermarsi tuttavia -in assenza di comprovata documentazione- che l'importo di Euro 17.600,00 sia stato destinato dal TR al pagamento del creditore . Di per sé la mera supposizione che non esistano fatture insolute Parte_3 anteriori al 22.02.2016 non vale a significare, come ipotizzato velatamente dal CTU, che i prelievi effettuati dal c.c. corrente del condominio siano stati poi destinati al pagamento del surriferito creditore, la mera indicazione di una causale di prelievo non vale a significare né ad imprimere a quell'operazione bancaria un significato diverso da quello che ha assunto. Per sconfessare tale fatto sarebbe stato onere di parte convenuta dimostrare che il de cuius avesse effettuato i pagamenti, con debite quietanze, per l'ammontare prelevato. Ma ciò non è occorso.
Inoltre, la mancanza di consuntivi e di bilanci per le annualità di riferimento 2015-2016-2017 è stato proprio generata da una gestione disordinata e irregolare della contabilità tenuta dal
TR , e l'assenza della predetta documentazione (che avrebbe dovuto essere CP_4 invece scrupolosamente conservata dall'amministratore sino al mandato uscente) non può andare a detrimento e danno della stessa parte, gravando il Condominio di un onere probatorio eccessivamente gravoso.
Non appare, infine, dirimente la circostanza fattuale riportata dalla difesa delle resistenti per cui il geometra, negli ultimi anni, divenuto ipovedente, avesse affidato le credenziali per operare in autonomia alla sua collaboratrice, gettando ombre sostanzialmente sulla stessa collaboratrice, la quale avrebbe commesso le profilate irregolarità contabili. E' evidente che la gestione delegata della contabilità e l'utilizzo di dispositivo elettronico per effettuare pagamenti e/o prelievi in capo ad un collaboratore non manda esente (anche ove dimostrato) da responsabilità il TR, il quale ha comunque il compito di vigiliare attentamente sulle condotte dei propri sottoposti, rispondendone per eventuali errori e/o condotte distrattive da questi compiute.
Le conclusioni cui perviene il CTU appaiono quindi condivisibili laddove evidenzia prelievi per Euro
45.261,20 senza giustificazione e tale somma (in assenza di diversa allegazione) deve essere restituita al ricorrente. Parte_1
In particolare, il CTU ha evidenziato che la somma di Euro 45.261,20 risulta “uscita” dal c.c. del
Condominio senza giustificativo alcuno reale, né vi è evidenza che sia stata utilizzata dall'allora amministratore per “onorare” le bollette delle utenze intestate al Condominio.
Giova evidenziare che il CTU ha precisato che, ovviamente, non è stato possibile collegare gli ammanchi ad alcuna delle fatture/bollette insolute azionate dal condominio ed allegate al ricorso introduttivo come doc.3, nel senso che appunto non è stato possibile appurare che il TR abbia impiegato l'importo dianzi indicato per onorare le bollette di cui al doc. 3, ritenendo dunque presuntivamente esistente un'indebita appropriazione.
Orbene a fronte di tali allegazioni precise e congruenti (che, ovviamente, partono da un dato certo, ovvero l'esistenza di quelle somme già sul c.c. del ) sarebbe spettato a Parte_2 parte resistente fornire prova dell'esatto adempimento e del corretto espletamento del mandato da parte del TR . Tuttavia, tale prova non è stata fornita. CP_4
Conclusivamente, dunque, sulla somma in sorte capitale vanno altresì calcolati rivalutazione monetaria secondo l‟indice ISTAT e interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata anno per anno (Cass.civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) a decorrere dall'ultima operazione effettuata dal defunto amministratore sul c./c. fino al soddisfo (Cassaz.civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. CP_6
1627 del 19/01/2022). • Sulla qualità di erede di e di legataria della sig.ra CP_3 Controparte_2
Ciò posto, , nella qualità di erede del defunto amministratore Geom. , e CP_3 CP_4 nel limite ovviamente della capienza del patrimonio del de cuius, avendo la stessa accettato l'eredità con beneficio di inventario (come si evince dalla documentazione di cui è causa doc. 3) deve essere chiamata a risarcire il Condominio del danno subito a causa dell'operato del
TR, come sopra liquidato.
La sig.ra è stata nominata erede testamentaria e la stessa ovviamente risponderà CP_3 dei debiti del de cuius nei limiti della capienza del patrimonio ereditato, come accertato con l'eredità con beneficio di inventario.
Deve essere, invece, esclusa la qualifica di erede in capo alla sig.ra , la quale Controparte_2 non è stata nominata espressamente erede universale e risulta solo destinataria di un legato di usufrutto vitalizio di tutti i beni del geometra;
disposizione che, ad avviso dello scrivente Giudice, deve essere intesa quale legato, ancorché involga l'integralità dei beni, valendo sostanzialmente come legato in conto di legittima. (non sono indicati altri beni in favore della moglie, pur legittimaria).
In questo senso si rammenta che anche recentemente la Suprema Corte ha chiarito che: “Il soggetto a cui il testatore attribuisce l'usufrutto non ha qualità di erede. L'attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto – ancorché generale – sul patrimonio relitto non conferisce al beneficiario la qualità di erede, perché egli non succede in tal caso nell'universum ius del de cuius.
Al riguardo è irrilevante che accanto all'usufrutto generale sia assegnata la piena proprietà di alcuni beni, ancorché indicati per categorie e non in maniera specifica, atteso che una tale attribuzione non è idonea a determinare una institutio ex certa re ex articolo 588 Cc. “(Corte di
IO – Sezione II civile – Sentenza 15-28 novembre 2023 n. 33011; Cass., sez. II, 26 gennaio 2010, n. 1557; Cass., 15 febbraio 1979, n. 986; Trib. Bologna, 6 ottobre 2008.)
Ed ancora: “La disposizione testamentaria che attribuisca l'usufrutto generale del patrimonio del defunto è da qualificare come legato (in conto di legittima, se il testamento non dispone diversamente); se, tuttavia, oltre a disporre l'usufrutto, il testatore effettui altre attribuzioni di porzioni del proprio patrimonio, l'usufruttuario deve essere qualificato come erede. (cfr.
IO civile sez. II, 31/05/2018, n.13868.)
E' ben sì vero che la stessa disposizione avrebbe potuto essere letta (invocando, appunto, l'istituto ex art. 588 c.c.) come istituzione di erede universale, tuttavia, l'esegesi di cui in parola costituisce pur sempre un'eccezione rispetto al criterio interpretativo generale, derivandone che nei casi dubbi l'attribuzione di singoli beni deve essere qualificata come legato (Trib. Savona, 1° agosto 2019;
App. Venezia, 23 novembre 2017).
Pertanto, pur non essendoci una risposta univoca e chiara in astratto (quale criterio discretivo tra erede e legatario nell'incertezza della formula lessicale usata dal testatore) è da ritenere che, nella specie, non esistano indici da cui ricavare una diversa volontà del testatore tale per cui lo stesso avesse, in realtà, voluto istituire erede universale anche la moglie.
Tanto si può fondatamente argomentare tenuto conto che se il testatore, uomo avvezzo al mestiere, TR, e certo conoscitore della materia, avesse voluto nominare erede anche la moglie ben avrebbe potuto farlo, esplicitamente, scegliendo la stessa dizione chiara “erede universale” utilizzata per la figlia minore.
Concludendo, dunque, la domanda di parte ricorrente va accolta nei riguardi di per CP_3
l'ammontare di Euro 45.261,20, mentre graverà sull'usufruttuaria nei limiti del valore del legato.
In ultimo, giova evidenziare che non si pone, ad avviso di questo Giudice, un problema di eventuale conflitto di giudicato (relativo alla sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea n. 1170/2022in data 21.11.2022 su analogo caso) posto che benché la citata pronuncia abbia aderito ad un orientamento risalente della IO (qualificando, quindi, espressamente erede anche la sig.ra ) non vi è stata, nella specie, una sostanziale pronuncia accertativa della qualifica CP_2 di erede della , né vi è stata domanda esplicita su questo profilo. CP_2
Si ritiene, dunque, che l'interpretazione in obiter dictum di una disposizione testamentaria in seno alla citata pronuncia non abbia comportato giudicato esplicito e/o implicito sul punto.
In proposito, si richiama il principio affermato da Cass. civ., Sez. Unite, ord. 11 gennaio 2019, n.
543, secondo cui il giudicato implicito può formarsi solo su questioni che costituiscono presupposto logico necessario di una decisione passata in giudicato, ma non si forma su questioni che non siano state oggetto di un capo autonomo e impugnabile. Peraltro, la mancata impugnazione di una statuizione non equivale automaticamente a giudicato implicito, se non ricorrono i presupposti di autonomia e necessarietà logica. Nel caso in scrutinio non vi è un capo autonomo sulla qualità di erede;
non vi è stata una domanda esplicita sul punto e l'eventuale valutazione è contenuta solo in obiter dictum.
La domanda va, dunque, accolta nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite, assorbita la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti resistenti, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei valori prossimi ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (aggiornati al
D.M. 147/2022), nel limite dell'accolto, tenuto conto delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento e dell'effettiva attività processuale svoltasi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti soccombenti, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante RG n. 3282/2023 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte ricorrente , con sede in Feletto Parte_1
(TO) via dr. Paolo Avenati Bassi n. 20-22-24 (PI ) in persona dell'amministratore di P.IVA_1 Condominio e, per l'effetto, DICHIARA TENUTA e CONDANNA , C.F. Controparte_2
, in proprio poiché legataria dell'usufrutto vitalizio del de cuius nonché C.F._1
, , in qualità di nuda proprietaria ed erede con Controparte_3 C.F._2 beneficio di inventario del geometra , alla ripetizione della somma di euro 45.261,20 Controparte_4 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
CONDANNA le resistenti, (C.F. ), e Controparte_2 C.F._1 [...]
, (C.F. ), in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite CP_3 C.F._2 nei riguardi di parte ricorrente , corr. In 10080 Feletto (TO) via dr. Paolo Parte_1
Avenati Bassi n. 20-22-24 (PI alla rifusione delle spese di lite nei riguardi di parte P.IVA_1 ricorrente che liquida in euro 6.000,00 ai sensi del D.M. 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022) oltre 15% per spese forf., oltre IVA e CPA e successive occorrende come per legge.
PONE le spese di CTU definitivamente a carico delle resistenti (C.F. Controparte_2
), e (C.F. ) C.F._1 Controparte_3 C.F._2
Così deciso in Ivrea, 07.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)