Ordinanza presidenziale 3 marzo 2023
Ordinanza presidenziale 13 novembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/06/2025, n. 12165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12165 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06420/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6420 del 2022, proposto da
AR UI LO, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Losi e AR Paola Gentili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del 5.6.2019, n. 0045132, ricevuto dalla ricorrente il 5.6.2019 (ed impugnato stragiudizialmente il 19.6.2019) risolutorio per collocamento a riposo disposto ex artt. 2, comma 5, D.L. 101/2013 e 24, D.L. 201/2011 senza preavviso dall''A.N.A.C. nei confronti della Sig.ra AR UI LO con decorrenza dal 1°.8.2019, con. Accertamento della nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dello stesso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché
per l’accertamento
- del diritto della Sig.ra LO alla reintegra nel posto di lavoro;
- del diritto della Sig.ra LO alla corresponsione dell''indennità di cui all''art. 63 del D. Lgs n. 165/2001, calcolata nella misura massima di 24 mensilità (o in quella diversa, maggiore o minore, o ritenuta di giustizia) e quindi, nella misura pari ad Euro 127.308,00 (o nella misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia), oltre ai relativi contributi assistenziali e previdenziali ed oltre agli interessi, e ad ogni altro o diverso discendente diritto dovuto per legge o contratto;
in subordine, per la condanna
dell''Autorità convenuta al pagamento in favore della Sig.ra LO di una indennità per il mancato preavviso, pari a 6 mesi di mensilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in riassunzione tempestivamente avanzato – a seguito di sentenza n. 10539/2021 del Tribunale ordinario di Roma, sez. lavoro, declaratoria del difetto di giurisdizione del g.o. – la sig.ra LO avversava il provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 45132 del 5 giugno 2019 con il quale ella era stata collocata a riposo, senza preavviso, con decorrenza 1° agosto 2019, in applicazione degli artt. 4, d.P.R. n. 1072/1973, 12, legge n. 70/1975, 24, d.l. n. 201/2011 e 2, comma 5, decreto-legge n. 101/2013, ritenendo detto collocamento illegittimo e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di un’indennità calcolata nella misura massima prevista dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.
In punto di fatto, ella premetteva:
- di essere stata dipendente della p.a. dal 20 luglio 1994 e, dal 1° gennaio 2015, di aver prestato servizio presso l’ANAC;
- in precedenza, di aver maturato significativi periodi assicurativi presso altre gestioni previdenziali che aveva provveduto a ricongiungere;
- che avrebbe maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 67° anno di età, ossia a partire dal 1° giugno 2020;
- che, invece, l’amministrazione, con la nota impugnata, la collocava a riposo, senza preavviso, a partire dal 1° agosto 2019;
- che tale determinazione sarebbe stata per essa lesiva sotto molteplici aspetti e, in particolare: i ) lo scarso preavviso concessole, non le avrebbe consentito di perfezionare il procedimento necessario ad ottenere tempestivamente la liquidazione della pensione; ii ) il collocamento anticipato a riposo non le avrebbe consentito di godere degli incrementi retributivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per l’effetto dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’ANAC; iii ) detta determinazione le avrebbe imposto di subire la rateizzazione in più anni del pagamento del trattamento di fine servizio mentre, ove essa avesse cessato successivamente il rapporto di lavoro, avrebbe potuto godere della sopravvenuta normativa, che ha previso il pagamento del trattamento di fine servizio entro 60 giorni dalla cessazione;
- di aver presentato memorie difensive con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato il 19 giugno 2019, riscontrate dall’amministrazione con nota del 28 giugno 2019 con cui, tuttavia, era stata ribadita la determinazione precedentemente assunta dall’Autorità;
- che, pertanto, essa adiva il g.o. che, con la sentenza sopra rammentata, declinava la propria giurisdizione in favore di questo Giudice;
- che ella, quindi, provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi a questo Tribunale.
In punto di diritto, ella avanzava un unico, articolato, motivo di censura con il quale deduceva quanto segue.
A seguito del processo riformatore in materia previdenziale intrapreso a far data dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 (conv., con modificazioni, in legge n. 133/2008) – e, ancor di più, per effetto delle modifiche sostanziali apportate dal decreto-legge n. 201/2011, conv., in legge n. 214/2011 e degli adeguamenti poi introdotti dal decreto-legge n. 101/2013, conv., in legge n. 125/2013 e dal decreto-legge n. 90/2014, conv., in legge n. 114/2014 – il quadro del collocamento a riposo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (in precedenza limitato alla sola ipotesi di collocamento a riposo prevista dall’art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973 al compimento del requisito anagrafico di 65 anni per i lavoratori che avessero maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia) che ne risulterebbe sarebbe il seguente:
- il dipendente pubblico che abbia superato il limite ordinamentale previsto per il settore di appartenenza (tuttora fissato in 65 anni come previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 1092/1973, a seguito della norma di interpretazione autentica recata dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 101/2013), dev’essere collocato obbligatoriamente a riposo al superamento del suddetto limite, sempreché abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia;
-- il dipendente che abbia maturato il requisito di anzianità contributiva utile per l’accesso al pensionamento c.d. anticipato (come rideterminato dall’articolo 24, commi 10 e 12, del D.L. n. 201/2011) – fissato nel 2019, per le donne, in 41 anni e 10 mesi di contribuzione – può essere collocato a riposo ma solo ai sensi dell’art. 72 del D.L. n- 112/2008 – come modificato dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/2014 – ovvero con obbligatorio preavviso di sei mesi e con motivazione che esplichi le “ esigenze organizzative ” e i “ criteri di scelta applicati ”, e comune “ senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi ”.
A dire della ricorrente, nel proprio caso, non sarebbero sussistiti i presupposti per il collocamento a riposo c.d. obbligatorio, posto che ella, al 1° agosto 2019, non aveva raggiuto il limite di 67 anni di età e, quindi, maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
Pertanto, sempre secondo la ricorrente, l’ANAC, per collocare a riposo la dipendente, avrebbe dovuto dare applicazione alle norme in materia di collocamento a riposo facoltativo, ovvero non solo dimostrare che la ricorrente avesse effettivamente maturato l’anzianità prevista per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, ma anche motivare espressamente il provvedimento risolutorio e concedere il preavviso obbligatorio di sei mesi.
In particolare, a giudizio della ricorrente, destituito di fondamento sarebbe l’argomento, impiegato dall’Autorità resistente, secondo cui il collocamento a riposo sarebbe stato imposto dall’aver ella conseguito il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e dalla circostanza che la deroga all’obbligo di cessazione del rapporto al raggiungimento dell’età ordinamentale sarebbe consentita solo nella fattispecie (evidentemente, non ritenuta sussistente nel caso concreto) di mancato raggiungimento dell’anzianità contributiva massima.
Tale asserzione sarebbe, a dire della ricorrente, infondata in quanto:
- le novelle legislative analizzate avrebbero soppresso l’istituto della pensione di anzianità;
- del pari, nell’ordinamento non risiederebbe più neppure il concetto di “massima anzianità contributiva” superata la quale il lavoratore non può più vedersi incrementare l’importo della pensione spettantegli giacché, con l’introduzione pro futuro del sistema di calcolo contributivo, la pensione continuerà ad incrementare nell’importo proporzionalmente agli anni in cui il rapporto di lavoro verrà proseguito;
- ugualmente infondata sarebbe, poi, l’asserzione secondo la quale il collocamento a riposo facoltativo previsto dall’art. 72 del D.L. n- 112/2008 – come modificato dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/2014 - si applicherebbe esclusivamente a quei lavoratori che non abbiano compiuto l’età ordinamentale, fissata nel caso di specie a 65 anni, e, quindi, non alla ricorrente, la quale, avendo superato tale età, dovrebbe essere obbligatoriamente collocata a riposo, e ciò in quanto l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/2014 non conterrebbe alcun riferimento al limite ordinamentale, “ limitandosi a collegare la facoltà di collocamento a riposo all’ipotesi in cui il lavoratore abbia maturato l’anzianità contributiva utile ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità di cui all’art. 24, D.L. n. 201/2011” (pag. 15 ricorso introduttivo);
- più in generale, poi, parte ricorrente contestava che gli adeguamenti operati dal legislatore abbiano condotto ad ampliare l’ambito di applicabilità dell’istituto del collocamento a riposo obbligatorio rispetto all’ambito di applicabilità previgente, ricomprendendo anche coloro che non abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma solo la pensione anticipata.
A tale esito interpretativo si opporrebbe, secondo la parte privata, la ratio degli interventi normativi in questione, la quale, viceversa – in ragione degli effetti derivanti dall’eliminazione del concetto dell’anzianità contributiva massima e dall’introduzione pro futuro del sistema di calcolo contributivo – avrebbe inteso rendere più stringente il ricorso all’ipotesi di collocamento a riposo in caso di mero conseguimento del diritto alla pensione anticipata, imponendo la sussistenza di determinate ragioni e di specifici obblighi motivazionali;
- ove poi si sposasse la tesi dell’Autorità resistente - secondo cui l’Amministrazione sarebbe obbligata a recedere dal rapporto di lavoro tutte le volte in cui il pubblico impiegato, superata l’età ordinamentale, abbia indifferentemente conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia od il diritto alla pensione anticipata – secondo la ricorrente si determinerebbe un’irragionevole discriminazione lesiva dell’art. 3 Cost. in quanto, prevedendo il collocamento a riposo obbligatorio per tutti coloro che, superata l’età ordinamentale, abbiano maturato il diritto alla pensione anticipata ma non il diritto alla pensione di vecchiaia, si produrrebbe: i ) un trattamento deteriore rispetto ai colleghi che, raggiunto il limite ordinamentale, non avessero maturato i requisiti per la pensione anticipata, che quindi rimarrebbero in servizio sino al 67° anno di età; ii ) una riduzione dell’importo della pensione rispetto ai colleghi collocati a riposo al 67° anno di età, in ragione dell’interruzione dell’incremento del montante contributivo;
- secondo la ricorrente, quindi, si imporrebbe un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in questione che escluda il collocamento a riposo obbligatorio per quei dipendenti pubblici che, come ella, al raggiungimento del limite ordinamentale non abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, pur avendo raggiunto quelli per la pensione anticipata;
- diversamente, ove tale interpretazione non fosse possibile, la ricorrente instava per la proposizione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 5, del D.L. n. 90/2014 e dell’art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013, in relazione all’art. 3 Cost.;
- del pari, la suddetta irragionevole discriminazione appariva lesiva, secondo la ricorrente, della Direttiva 2000/70/CE, la quale vieterebbe di sopprimere il diritto alla conservazione del posto di lavoro solamente sulla base dell’età, anticipando ingiustificatamente il recesso dal rapporto di lavoro;
- pertanto, ove non si fosse ritenuto di accogliere l’interpretazione prospettata, la ricorrente instava per il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiedendo al Giudice unionale di esprimersi in ordine alla compatibilità della normativa interna con la Direttiva da ultimo citata e con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
L’ANAC si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, con ordinanza presidenziale del 3 marzo 2023, l’Autorità resistente veniva onerata di depositare una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in giudizio.
L’ordine istruttorio – ribadito con successiva ordinanza del 13 novembre 2024 – veniva infine adempiuto con deposito documentale del 20 gennaio 2025.
Con esso l’ANAC prendeva anche posizione sulle contestazioni ex adverso formulate ribadendo, con il conforto di circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione versate in atti e di pronunciamenti della giurisprudenza costituzionale, come le norme sopravvenute abbiano imposto alle amministrazioni pubbliche di collocare a riposo, al raggiungimento del limite ordinamentale, non solamente quei dipendenti che abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, ma anche coloro i quali (come la ricorrente) abbiano acquisito il diritto alla pensione anticipata, con la sola eccezione di quei lavoratori che, raggiunto il limite ordinamentale, non abbiano ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, i quali potrebbero proseguire nel rapporto di servizio al solo scopo di completare il periodo minimo previsto dalla legge per il conseguimento di tale diritto.
Alle deduzioni avversarie replicava, con memoria conclusionale, parte ricorrente, insistendo per l’accoglimento del gravame proposto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 giugno 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover operare una sintetica ricostruzione del quadro normativo incidente sulla fattispecie oggetto di giudizio, la quale si concentrerà esclusivamente sull’ipotesi del collocamento a riposo c.d. obbligatorio tralasciano, in quanto da ritenersi non rilevante nel caso di specie, la previsione normativa (istitutiva del collocamento a riposo c.d. facoltativo) di cui all’art. 72, comma 11 del D.L. n. 112/2008.
A tal proposito, si osserva quanto segue.
L’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 prevede che “Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età”.
L’entrata in vigore, invece, del D.L. n. 201/2011 (c.d. “riforma Fornero”) ha comportato:
- da una parte l’innalzamento per tutti i lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni, con successivi adeguamenti in ragione degli incrementi dell’aspettativa di vita;
- dall’altra (comma 10), ha eliminato la pensione di anzianità sostituendola con la pensione anticipata e fissando, quale requisito, la maturazione di un’anzianità contributiva dei 41 anni e 10 mesi per le donne .
L’art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013 (norma ora abrogata ma pienamente vigente al tempo dei fatti di causa) ha distinto tra lavoratori pubblici e privati prevedendo che “per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia” e, soprattutto, che detto limite ordinamentale “costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione ”.
Ciò premesso, osserva ancora il Collegio come, sin dal 1991 la giurisprudenza costituzionale (con la sentenza n. 282 di quell’anno) abbia chiarito che “non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità per il personale in questione che al compimento del 65° anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto", posto che “la facoltà in questione va riconosciuta - ai fini del rispetto dell'invocato precetto costituzionale - soltanto per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione ”.
A parere del Collegio, la lettura del disposto normativo recato dall’art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013 – per come lumeggiato anche dalla giurisprudenza costituzionale sopra citata e da quella di legittimità (e, ancora una volta, costituzionale) che verrà menzionata in prosieguo - sia chiara e non si presti all’interpretazione propugnata da parte ricorrente, imponendo esso, al raggiungimento del limite di età ordinamentale, la cessazione del rapporto di lavoro a tutti quei dipendenti che abbiano conseguito i requisiti minimi per l’accesso al trattamento previdenziale, senza che venga in rilievo alcuna distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata .
Anzi, proprio il precedente costituzionale sopra citato induce a ritenere che il collocamento a riposo obbligatorio costituisca un principio generale, mentre il mantenimento in servizio sia l’eccezione, richiesta per rispettare il precetto fissato dall’art. 38 Cost. e, come tale, contenuta entro stretti limiti inestensibili in via interpretativa, di talché ad esso non si possa derogare allorché, come nel caso di specie, la ricorrente abbia maturato, al raggiungimento del 65° anno di età, i requisiti per la pensione anticipata.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, il Collegio ritiene di dover far riferimento al precedente costituito dalla pronuncia della Cass. Civ., sez. lavoro, ord. n. 29183 del 12.11.2024 , ove si legge che: “ è ben nota e tuttora significativa la diversità esistente fra limite di età ordinamentale, ovverosia il limite che la normativa fissa per ciascuna P.A. rispetto al mantenimento al lavoro dei propri dipendenti, in ragione dell'età anagrafica e limite di età che dà accesso alla pensione di vecchiaia;
il legislatore, proprio in ragione di tale diversità è intervenuto a disciplinare l'interferenza fra i due limiti ed ha previsto che il limite ordinamentale può essere derogato solo qualora la sua applicazione priverebbe il dipendente del diritto alla pensione, in tal caso dovendosi consentire la prosecuzione del rapporto, fino al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dall'ordinamento, al fine di consentire l'utile accesso a pensione;
4.1 in particolare, ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D.L. n. 201 del 2011 cit., primo periodo "per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima ... la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi"; il secondo periodo del medesimo comma 4 prevede che "il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settantanni" e rispetto a tale previsione, l'art. 2, co. 5, del D.L. n. 101 del 2013 cit., ha stabilito che "l'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione";
quest'ultima norma è chiara nel prevedere che la P.A. è tenuta a far cessare il rapporto una volta raggiunto il limite ordinamentale per essa stabilito e che solo l'impossibilità, per effetto della mancata prosecuzione, di conseguire il diritto a pensione consente il superamento di quello stesso limite;
la precisazione contenuta espressamente nella norma, per cui quello che rileva è il diritto a pensione conseguito "a qualsiasi titolo", porta a concludere che la preesistenza di una pensione sia essa stessa ragione ostativa alla prosecuzione del rapporto oltre il limite ordinamentale;
d'altra parte, è evidente che la previsione dell'art. 2, co. 5, cit., sia essa norma di reale portata interpretativa o sia essa norma in realtà innovativa, risponde ad una ben precisa politica che coniuga il risparmio della spesa pensionistica (rispetto al trattamento ulteriore usufruibile con la prosecuzione dell'attività di lavoro oltre il limite ordinamentale ed al fine di accedere alla pensione di vecchiaia) e di governo degli effetti dell'età - in senso qui di "svecchiamento" - sull'impiego pubblico (in modo da limitare il permanere in servizio, se non per quanto strettamente necessario, del personale di età più avanzata ed in coerenza con quanto desumibile dalla legislazione in tema di limiti al trattenimento in servizio su richiesta dal lavoratore - art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, come nel tempo modificato e, poi, art. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 - e di risoluzione del rapporto per il raggiungimento della massima anzianità contributiva - art. 72, co. 11, D.L. n. 72 del 2008, conv. con mod. in legge n. 133 del 2008, anch'esso nelle sue varie versioni evolutesi nel tempo) ;
non a caso, Corte Costituzionale 10 giugno 2016, n. 133 ha efficacemente sintetizzato come "l'eliminazione del trattenimento in servizio ha portato a compimento un percorso già avviato, per agevolare, nel tempo, il ricambio generazionale e consentire un risparmio di spesa ... in attuazione dei principi di buon andamento e efficienza dell'amministrazione, ... in linea con l'evoluzione normativa e con la giurisprudenza della Corte di giustizia (ex plurimis, sentenza 7 giugno 2005, in causa C-17/03, VEMW e altri contro Directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energiea)";
una lettura complessiva dei dati testuali e sistematici non rende dunque possibili interpretazioni diverse di quell'inciso sul rilievo da attribuire al conseguimento "a qualsiasi titolo" del diritto a pensione;
è altresì corretto il rilievo per cui la previsione normativa non collide con il dettato costituzionale ed in particolare con l'art. 38 Cost.;
Corte Costituzionale 6 marzo 2013, n. 33, nel prendere atto che il conseguimento del minimo pensionistico è strettamente connesso a quello dei limiti di età, ha precisato che "la previsione di questi ultimi è rimessa "al legislatore nella sua più ampia discrezionalità" (sentenza n. 195 del 2000) e quest'ultima può incontrare vincoli - sotto il profilo costituzionale - solo in relazione all'obiettivo di conseguire il minimo della pensione, attraverso lo strumento della deroga ai limiti di età ordinari previsti per ciascuna categoria di dipendente pubblico" ed ha aggiunto che "mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il raggiungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori ( ex plurimis , sentenza n. 227 del 1997)";
se ne desume, dunque, che la preesistenza di un trattamento pensionistico, legittimamente è posta dal legislatore come ostacolo alla prosecuzione del rapporto oltre i limiti di età ordinamentali ”.
In definitiva, quindi, la decisione assunta dall’ANAC di collocare a riposo la ricorrente al compimento del 65° anno di età e, quindi, al raggiungimento del limite ordinamentale previsto anche per i dipendenti di quell’Autorità, purché fosse maturato il diritto al conseguimento della pensione anticipata, costituisce decisione conforme a diritto.
I precedenti giurisprudenziali costituzionali sopra menzionati (che hanno già ravvisato nella previsione dell’art. 2, comma 5, del D.L. n. 101/2013 un ragionevole punto di compromesso tra valori contrapposti ma costituzionalmente protetti) allontanano quindi la rilevanza e la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità prospettato, in via subordinata, da parte ricorrente ed escludono, inoltre, una disparità di trattamento suscettibile di vulnerare il primato delle fonti eurounitarie per sanare la quale sottoporre, come pure richiesto – sempre in via subordinata – dalla ricorrente, la questione all’interpretazione della Corte di Giustizia UE.
Conclusivamente, il gravame proposto va respinto perché infondato.
La complessità della questione giustifica, comunque, la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO