TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg 2361/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in persona del dott. Luca Martinat
1 nel giudizio civile iscritto al ruolo generale n. 2361/2024 intercorrente fra:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Monticone e Simona Canola;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gino Danilo Grilli e Giuseppina Controparte_1
Venuti;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: appalto all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 21.01.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1
esponendo: 1) di aver sottoscritto in data 29.01.2025 con la convenuta Controparte_1
un contratto per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Torino, via Cravero n. 6;
2) che i lavori iniziavano e si concludevano con grande ritardo;
3) di aver ripetutamente contestato tanto i ritardi quanto i vizi delle opere (anche al DL arch. ); 4) di aver per questi Persona_1
motivi introdotto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con conseguente nomina da parte del
Tribunale del Ctu arch. , che determinava in € 1.500,00 i costi conseguenti alla Persona_2
mancata certificazione degli impianti, in € 6.384,04 i costi per l'eliminazione dei vizi, in € 11.950,00 la penale per il ritardo (€ 50,00 al giorno, come da previsione contrattuale), mentre non riconosceva il danno di € 5.100,00 derivante, secondo l'attore, dal minor valore dell'opera in conseguenza di vizi non eliminabili se non mediante il rifacimento integrale dei lavori;
5) di voler pertanto ottenere il risarcimento del danno riscontrato dal Ctu, oltre il danno di € 5.100,00 non riconosciuto dal perito, ed oltre il rimborso delle spese legali, di Ctp e di Ctu dell'Atp; 6) di voler altresì il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
2 - vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) che il ritardo nel completamento dei lavori era dipeso da problemi causati dalle ditte subappaltatrici e dall'esecuzione di opere extracapitolato;
2) l'insussistenza dei vizi;
3) la decadenza dalla garanzia dei vizi essendo i vizi diversi da quelli formalmente riconosciuti dalla convenuta (afferenti le tramezzature, i termosifoni e i collettori idraulici) palesi ed essendo il cantiere stato ric0nsegnato in data 09.05.2022 con accettazione dell'opera da parte del committente;
4) di non essere responsabile dei vizi discendenti dal progetto e di quelli conseguenti ad inidonee forniture dei materiali da parte dei fornitori;
5) che le certificazioni degli impianti dovevano essere rilasciate dal DL e non dalla resistente;
- rilevato che, ammesse alcune istanze di prova dedotte dalle parti ed acquisita l'Atp già svolta, il
Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 21.01.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che la domanda attorea sia fondata nei limiti di seguito espressi;
- che, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata da parte convenuta, non essendo riscontrabile nella fattispecie in esame alcuna accettazione dell'opera viziata da parte del committente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta secondo cui in data 09.05.2022, quando vennero consegnati i lavori, l'attore avrebbe accettato le opere al netto dei 3 vizi formalmente riconosciuti dal DL, come da doc. n. 9 di parte attrice
(redatto, per l'appunto dal DL);
- che al riguardo va premesso che ai fini dell'applicazione dell'art. 1667 c.c. la mera “presa in consegna dell'opera non va confusa con l'accettazione dell'opera e non implica rinunzia a far valere la garanzia quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera” (Cass., sez. II,
6.3.2007 n. 5131);
- che, infatti, l'accettazione, “rappresenta un atto di volontà vero e proprio, con il quale il committente dichiara di accogliere la prestazione e che produce effetti ben più importanti della mera ricezione, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità riconoscibili all'opera o il diritto al pagamento del prezzo. Ne consegue che incombe sull'appaltatore, trattandosi di effetti a lui favorevoli, l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera dopo essere stato
3 invitato e messo in grado di verificare” (Cass., sez. II, 3.2.1993 n. 1317), prova nel caso di specie non offerta, nulla avendo dedotto o documentato in merito parte convenuta;
- che, in effetti, l'atto di accettazione “esige che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa” (Cass., sez. I, 31.7.2017 n. 19019), gradimento insussistente nella fattispecie in esame posto che il committente ha manifestato ripetutamente per iscritto e verbalmente il proprio malcontento per la ristrutturazione non a regola d'arte commissionata a ancor Controparte_1
prima della consegna dell'opera avvenuta in data 09.05.2022, quando peraltro il DL riconosceva la presenza di 3 vizi, sottoscrivendo un documento che invece il committente non sottoscriveva;
- che, in effetti, il committente, nei giorni successivi alla consegna (entro 60 giorni dalla consegna) così come nei giorni precedenti, effettuava numerosissime denunce dei vizi al DL come ai rappresentanti di , come dimostrato dai documenti prodotti;
Controparte_1
- che anche le prove orali assunte hanno ampiamente confermato come i vizi furono numerose volte denunciati ancor prima della consegna dei lavori;
- che, infatti, la teste (DL nell'ultima fase dei lavori) ha dichiarato che le furono Testimone_1
denunciati i vizi (da lei pure riscontrati): “Confermo che nel periodo indicato il dott. i ha Pt_1
riferito dei vizi di cui al capo che sono stati poi anche riscontrati da me. Infatti, alcuni di questi vizi li ho anche riportati nella scheda di chiusura del cantiere che ho firmato a mio nome, ed era proprio datata 9 maggio 2022 e dichiaravo che i clienti erano entrati in possesso dell'immobile, quindi dal 9 maggio era dichiarato chiuso il cantiere in quanto abitato, avevo riportato i vizi perché avrebbero successivamente dovuto essere risolti. Confermo di aver rilevato personalmente i vizi relativi alle murature, alle piastrelle del bagno, le coperture dei vani collettori, e delle murature all'ingresso. Tra i vizi elencati nel capo ricordo anche le fessurazioni nelle pareti e nei soffitti in cartongesso, l'errato tracciamento della muratura fra l'ingresso-salone living ed il ripostiglio, la stuccatura incompleta ed il taglio errato degli zoccolini a pavimento, la posa non complanare e distaccata rispetto al muro delle piastrelle di rivestimento del bagno padronale, la posa errata della porta di accesso dello stesso e del doccione della relativa doccia. Preciso che alcuni di questi vizi non sono stati riportati nella scheda di chiusura del cantiere in quanto, essendo la casa abitata, sarebbe stato troppo invasivo provvedere al ripristino degli stessi”;
- che, inoltre, la teste confermava anche che in data 09 e 10 maggio 2022 (ovvero contestualmente alla consegna delle opere) il committente ribadiva la contestazione dei vizi, sicché, evidentemente, alcuna accettazione dei vizi può ritenersi sussistente;
4 - che, inoltre, la teste dichiarava che la dichiarazione di ultimazione lavori di cui al doc. n. 9 non era stata concordata con il committente, ma da lei redatta unilateralmente su richiesta di un responsabile di , essendo stata lei invece a pretendere di inserire nella Controparte_1
dichiarazione la sussistenza di 3 vizi (mentre gli altri non sono stati da lei dichiarati perché gli interventi per la loro rimozione sarebbero stati troppo invasivi): è evidente, pertanto, che l'attore mai ha accettato l'opera viziata, avendo al contrario sempre denunciato i vizi, ancor prima della consegna dell'opera, e che il certificato di consegna lavori indicava solamente i vizi che
[...]
avrebbe potuto eliminare senza eccessiva difficoltà, mentre quelli più rilevanti CP_1
neppure erano stati indicati;
- che, infatti, il verbale di consegna del 09.05.2022 in realtà non è un verbale di consegna, ma un documento redatto 2 mesi dopo dal DL su richiesta di senza consulto con il Controparte_1
committente: è evidente, pertanto, che esso non può valere come accettazione dei lavori;
- che, infine, la teste ha dichiarato che, sebbene la nomina a DL provenisse formalmente dal committente, in realtà essa era stata scelta dalla società convenuta, cui si rapportava, sicché le denunce a lei operate vanno considerate dal punto di vista sostanziale denunce a
[...]
; CP_1
- che analoga testimonianza è stata resa dal teste , già dipendente dal 2017 della Tes_2
convenuta, che ha dichiarato che “Ricordo che ci sono state molte comunicazioni del dott. Pt_1
sia a me che all'arch che l'arch . Preciso che l'arch non aveva Per_3 Persona_1 Persona_1
potere decisionale, infatti anche se formalmente era direttore dei lavori, doveva portare aventi il cantiere, ma non poteva bloccare i lavori, poteva solo riportare a le doglianze. Controparte_1
L'arch aveva riportato a me tali doglianze, in quanto all'epoca il mio ruolo era quello Persona_1
di store manager e l'arch. lavorava nel mio team. Io poi riportavo al direttore Persona_1
commerciale, l'arch che era l'unico che aveva potere decisionale in merito. Ricordo che il dott Per_3
i aveva fatto una telefonata con l'indicazione precisa e puntuale di tutti i vizi, al momento Pt_1
ricordo solo quelli relativi agli aspetti murari, le porte, i serramenti, le fessurazioni dei muri e i vizi sulla pavimentazione”;
- che, inoltre, il teste ha pure aggiunto che “La politica di Facile era di Tes_2 CP_1
non permettere al cliente di scegliere il professionista e ciò almeno nel momento in cui io ho lavorato per loro e ho conosciuto il dott. Quindi è stata a proporre la Pt_1 Controparte_1
collaborazione con l'arch , che comunque è una professionista molto capace”; Persona_4
5 - che, dunque, il DL era sostanzialmente persona di fiducia di Persona_1 [...]
, per quanto formalmente nominata da sicché le denunce a lei riportate CP_1 Pt_1
sono perfettamente valide ai fini della mancata maturazione della decadenza, per quanto la circostanza non sia decisiva;
- che, infatti, riferiva a (dipendente della convenuta) le denunce dei Persona_1 Tes_2
vizi, sicché esse pervenivano immediatamente nella sfera di conoscenza della resistente, che così aveva organizzato il proprio modus operandi;
- che, inoltre, lo stesso (dipendente di ) riceveva personalmente Tes_2 Controparte_1
le denunce dal committente, tutte antecedenti alla consegna dell'immobile nel mese di maggio
2022 posto che ha cessato di lavorare per la convenuta nel mese di aprile 2022: la Tes_2
denuncia, dunque, è tempestiva anche sotto tale profilo;
- che, infine, anche i testi figli dell'attore) hanno confermato Testimone_3 Testimone_4
le denunce dei vizi da parte del padre ancor prima della consegna delle opere e subito dopo, avendo essi ricordato pure una denuncia del padre effettuata con il telefono contestualmente alla consegna dei lavori all'arch. dirigente responsabile della convenuta: non è dunque Per_3
veritiera l'affermazione della convenuta secondo cui il giorno della consegna dei lavori il committente nulla contestò, essendo anzi vero il contrario, avendo egli telefonato al dirigente responsabile di Controparte_1
- che, infine, deve pure considerarsi la mancata partecipazione senza giustificato motivo del legale rappresentante della convenuta all'udienza in cui avrebbe dovuto rendere l'interpello sui capi avversari ammessi relativi alla tempestività delle denunce dei vizi, sicché anche per questa ragione ex art. 232 c.p.c. l'eccezione di decadenza dalla garanzia dei vizi va rigettata;
- che, invece, quanto alla sussistenza dei vizi va detto che, non contestata l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle opere da parte della convenuta, per la valutazione della fondatezza della domanda attorea è stata disposta Atp a cura dell'arch. , il cui elaborato è Per_2
stato acquisito a questo giudizio ed ad esso il Tribunale integralmente si richiama anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di
6 fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266;
Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485);
- che, quindi, ritiene il Tribunale che la perizia sia del tutto condivisibile laddove ha ravvisato la responsabilità della convenuta al riguardo dovendosi premettere che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020);
- che, infatti, “l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020);
- che, quindi, venendo ad esaminare le singole richieste risarcitorie dell'attore, va detto in primo luogo che i costi per le mancate certificazioni (€ 1.500,00) ricadono indubbiamente sulla convenuta e non certo sul DL (come sostenuto dalla difesa di ) posto che, in via Controparte_1
generale, le certificazioni vanno fornite dalle imprese che hanno eseguito gli impianti, mentre nello specifico tale obbligo è stato pure espressamente ribadito dall'art. 11 del contratto di appalto;
7 - che, in secondo luogo, tutti i vizi denunciati dall'attore dipendono da un'esecuzione delle lavorazioni non a regola d'arte (pag. 14 Ctu), sicché l'impresa costruttrice non può che esserne ritenuta responsabile, non essendo infatti i vizi imputabili al progettista o al DL (ed in ogni caso l'eventuale corresponsabilità del progettista o del DL non elide la responsabilità dell'appaltatore, come prescritto dalla giurisprudenza sopra citata), con conseguente costo per la loro eliminazione di € 5.355,04 + Iva al 10%, per un totale di € 5.890,54;
- che, ancora, il danno da errata fornitura dei termosifoni (€ 1.013,00) è imputabile alla convenuta avendo essa deciso quali termosifoni ordinare, ragion per cui non rilevano le cause di esonero della responsabilità rispetto alle condotte dei fornitori di cui agli artt. 14 e 15 del contratto di appalto, in quanto nel caso di specie il danno è conseguente ad una scelta errata dell'appaltatore e non del fornitore, e lo stesso vale per le altre forniture non eseguite, posto che il committente non può essere ritenuto obbligato a pagare forniture non eseguite;
- che, in effetti, il responsabile della convenuta arch. con email del 05.07.2022 (doc. n. 6 Per_3
parte attrice) riconosceva l'esistenza del vizio e prometteva di risolverlo pur non essendo di esclusiva responsabilità di : ma affermare che la responsabilità della convenuta Controparte_1
non era esclusiva implica logicamente il riconoscimento della responsabilità della stessa convenuta (eventualmente in concorso con altro soggetto non identificato)!
- che anche la penale da ritardo nella conclusione dei lavori è addebitale alla convenuta nella misura accertata dal Ctu in quanto le due scusanti addotte dalla convenuta per il ritardo sono giuridicamente irrilevanti;
- che, infatti, l'asserita modificazione dei lavori con conseguente allungamento dei tempi di esecuzione non è stata in alcun modo documentata e provata dall'impresa, posto che i documenti di supporto da essa prodotti (doc. 4 e 5) concernono asseverazioni fiscali (peraltro dall'importo minimo di circa € 1.000,00), sicché, evidentemente, il rilascio di alcune asseverazioni fiscali in più non ha certo determinato un allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori;
- che, invece, il ritardo di 40 giorni per l'operatività in cantiere di un'altra ditta e quello di 20 per la mancata consegna dei condizionatori sono circostanze del tutto generiche ed in ogni caso non provate anche in relazione alle valutazioni espresse dalla Ctu, ragion per cui la penale deve essere determinata nella misura indicata dal Ctu, pari ad € 11.950,00, dovendosi pure chiarire che il committente non ha chiesto il danno derivante dalle spese di locazione sostenute per un altro alloggio durante i lavori, essendosi limitato a chiedere il pagamento della penale;
8 - che, invece, ad avviso del Tribunale non è risarcibile, come già indicato dal Ctu, quello che l'attore definisce “un danno irrecuperabile in quanto generalizzato per difetti di posa piastrelle, zoccolini, cartongesso, rasatura e decorazioni muri eliminabili unicamente con il rifacimento totale dei lavori strada ovviamente non percorribile e quantificabile in una % minimo del 10% sull'importo totale dei lavori pari a quindi € 5.100,00”, posto che detta voce di danno rappresenta, sostanzialmente, una duplicazione dei danni già riconosciuti dalla perizia;
- che, pertanto, il danno risarcibile ammonta ad € 8.403,58 (1.500,00 + 1.013,00 + 5.890,54), oltre alla penale da ritardo di € 11.950,00;
- che sulla penale da ritardo, essendo un'obbligazione di valuta, vanno conteggiati i soli interessi al tasso legale con decorrenza dalla costituzione in mora (29.07.2022 come da doc. n. 10 di parte attrice) al saldo effettivo, mentre il tasso di interesse sarà quello di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. sino alla data della domanda giudiziale, da quando il tasso sarà quello di cui al quarto comma;
- che, invece, sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, ancorché di natura contrattuale (Cass., Sez. II, 04/10/1999, n. 11021), trattandosi di obbligazione di valore vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dalla data della messa in mora
(sempre il 29.07.2022) in quanto dette voci “costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass., Sez. III, 07/07/2009,
n. 15928);
- che, infatti, la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass. 17-9-2003 n. 13666; Cass. 18-12-
1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6-11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-1998 n. 8364; Cass.
25-9-1997 n. 9396), mentre gli interessi compensativi maturano automaticamente sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno essendo il corrispettivo per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione, a prescindere dalla liquidità o esigibilità del credito (Cass.
10884/2007), con spiccata funzione equitativa;
9 - che il tasso degli interessi compensativi viene equitativamente (Cass. 17-2-1995 n. 1712) determinato in quello legale (art. 1284 c.c., comma primo), mentre la rivalutazione è determinata secondo gli indici Istat dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati;
- che successivamente alla presente sentenza, il debito risarcitorio, ormai definitivamente liquidato, diviene di valuta, sicché su di esso matureranno solamente gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo;
- che, invece, le spese di Ctu e di Ctp (nonché il contributo unificato del giudizio di Atp) non sono voci di danno (come prospettato da parte attrice), ma esborsi da rimborsare in base al principio di soccombenza;
- che, infatti, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate” (Cass. civ., Sez. III, 16/06/1990, n. 6056), mentre “la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (Cass. civ., Sez. I,
25/03/2003, n. 4357; Cass. civ., 29/06/1985, n. 3897), principi perfettamente applicabili nella fattispecie in esame, non essendo in contestazione fra le parti l'attività svolta dal professionista incaricato dall'attore;
- che, invece, le spese della Ctu sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni a carico esclusivo della convenuta in quanto complessivamente soccombente, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass., Sez. II,
30/12/2009, n. 28094), con diritto dell'attore di ottenere la ripetizione dalla convenuta di quanto già da lui pagato al Ctu;
- che le spese di lite seguono la soccombenza complessiva della convenuta, venendo liquidate in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione sino ad € 26.000,00 in applicazione del criterio del decisum) sia per il presente giudizio che per l'ATP (per il quale si applicano i criteri previsti per l'istruzione preventiva);
10 - che, infine, deve essere accolta la domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c., terzo comma;
- che, infatti, (sul punto Cass., sez. II, 21/11/2017, n. 27623) “la condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale
l'aver agito o resistito pretestuosamente”;
- che, in altre parole, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018);
- che nel caso di specie ritiene il Tribunale che la condotta processuale della convenuta
(compresa quella serbata in sede di Atp) connoti di temerarietà la difesa in giudizio per aver la convenuta negato l'esistenza della denuncia dei vizi (obbligando il Tribunale a procedere con istruttoria orale, che ha confermato l'assunto dell'attore), per aver negato che il DL era a lei sostanzialmente riconducibile e per aver rifiutato ogni proposta transattiva in sede di Atp, in tal modo allontanando la definizione della presente controversia;
11 - che, pertanto, la condotta processuale deve essere sanzionata ex art. 96 c.p.c., terzo comma, con il riconoscimento via equitativa alla convenuta di una somma pari alla metà delle spese legali riconosciute alla convenuta stessa (sulla misura del danno parametrato alle spese legali:
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17902 del 4 luglio 2019), oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma (trattandosi di obbligazione di valore gli interessi devono essere riconosciuti d'ufficio: Cassazione civile, sez. un., 30/10/2008, n. 26008), con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- che, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c. comporta altresì la condanna di Controparte_1
a pagare a favore della la somma di € 500,00, come prescritto
[...] Controparte_2
dall'art. 96 c.p.c., ultimo comma:
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Condanna a pagare a favore di a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
del danno la somma di € 8.403,58, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della messa in mora
(29.07.2022) alla data della presente sentenza, quando, sulla somma costì ottenuta, decorreranno gli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.
a pagare a favore di a titolo di penale la CP_3 Controparte_1 Parte_1
somma di € 11.950,00, oltre interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dal 29.07.2022 alla data della domanda giudiziale, ed al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Condanna a pagare a favore di ex art. 96 c.p.c., terzo Controparte_1 Parte_1
comma, la somma di € 2.538,50, oltre interessi legali al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284
c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Condanna a pagare a favore della la somma di Controparte_1 Controparte_2
€ 500,00.
12 Pone definitivamente le spese di Ctu dell'Atp, come già liquidate, a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste a carico esclusivo di
[...]
con conseguente diritto per di ottenere dalla convenuta Controparte_1 Parte_1 [...]
la ripetizione di quanto già pagato al Ctu, e per l'effetto Condanna Controparte_1 [...]
a rimborsare quanto da questi pagato al Ctu dell'Atp. Controparte_1 Parte_1
Condanna a rimborsare le spese di lite a favore di relative Controparte_1 Parte_1
al giudizio di ATP, spese che liquida in € 2.337,00 a titolo di compenso ed in € 286,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende.
Condanna a rimborsare le spese di lite del presente giudizio a favore di Controparte_1
, spese che liquida in € 5.077,00 a titolo di compenso ed in € 545,00 a titolo di Parte_1
esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende ed oltre € 2.404,24 a titolo di rimborso delle spese di Ctp.
Torino, 21.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
13
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in persona del dott. Luca Martinat
1 nel giudizio civile iscritto al ruolo generale n. 2361/2024 intercorrente fra:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Monticone e Simona Canola;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gino Danilo Grilli e Giuseppina Controparte_1
Venuti;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: appalto all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 21.01.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in giudizio Parte_1
esponendo: 1) di aver sottoscritto in data 29.01.2025 con la convenuta Controparte_1
un contratto per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Torino, via Cravero n. 6;
2) che i lavori iniziavano e si concludevano con grande ritardo;
3) di aver ripetutamente contestato tanto i ritardi quanto i vizi delle opere (anche al DL arch. ); 4) di aver per questi Persona_1
motivi introdotto un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., con conseguente nomina da parte del
Tribunale del Ctu arch. , che determinava in € 1.500,00 i costi conseguenti alla Persona_2
mancata certificazione degli impianti, in € 6.384,04 i costi per l'eliminazione dei vizi, in € 11.950,00 la penale per il ritardo (€ 50,00 al giorno, come da previsione contrattuale), mentre non riconosceva il danno di € 5.100,00 derivante, secondo l'attore, dal minor valore dell'opera in conseguenza di vizi non eliminabili se non mediante il rifacimento integrale dei lavori;
5) di voler pertanto ottenere il risarcimento del danno riscontrato dal Ctu, oltre il danno di € 5.100,00 non riconosciuto dal perito, ed oltre il rimborso delle spese legali, di Ctp e di Ctu dell'Atp; 6) di voler altresì il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
2 - vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) che il ritardo nel completamento dei lavori era dipeso da problemi causati dalle ditte subappaltatrici e dall'esecuzione di opere extracapitolato;
2) l'insussistenza dei vizi;
3) la decadenza dalla garanzia dei vizi essendo i vizi diversi da quelli formalmente riconosciuti dalla convenuta (afferenti le tramezzature, i termosifoni e i collettori idraulici) palesi ed essendo il cantiere stato ric0nsegnato in data 09.05.2022 con accettazione dell'opera da parte del committente;
4) di non essere responsabile dei vizi discendenti dal progetto e di quelli conseguenti ad inidonee forniture dei materiali da parte dei fornitori;
5) che le certificazioni degli impianti dovevano essere rilasciate dal DL e non dalla resistente;
- rilevato che, ammesse alcune istanze di prova dedotte dalle parti ed acquisita l'Atp già svolta, il
Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 21.01.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che la domanda attorea sia fondata nei limiti di seguito espressi;
- che, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata da parte convenuta, non essendo riscontrabile nella fattispecie in esame alcuna accettazione dell'opera viziata da parte del committente, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta secondo cui in data 09.05.2022, quando vennero consegnati i lavori, l'attore avrebbe accettato le opere al netto dei 3 vizi formalmente riconosciuti dal DL, come da doc. n. 9 di parte attrice
(redatto, per l'appunto dal DL);
- che al riguardo va premesso che ai fini dell'applicazione dell'art. 1667 c.c. la mera “presa in consegna dell'opera non va confusa con l'accettazione dell'opera e non implica rinunzia a far valere la garanzia quando sia seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera” (Cass., sez. II,
6.3.2007 n. 5131);
- che, infatti, l'accettazione, “rappresenta un atto di volontà vero e proprio, con il quale il committente dichiara di accogliere la prestazione e che produce effetti ben più importanti della mera ricezione, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità riconoscibili all'opera o il diritto al pagamento del prezzo. Ne consegue che incombe sull'appaltatore, trattandosi di effetti a lui favorevoli, l'onere di provare che il committente ha accettato l'opera dopo essere stato
3 invitato e messo in grado di verificare” (Cass., sez. II, 3.2.1993 n. 1317), prova nel caso di specie non offerta, nulla avendo dedotto o documentato in merito parte convenuta;
- che, in effetti, l'atto di accettazione “esige che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa” (Cass., sez. I, 31.7.2017 n. 19019), gradimento insussistente nella fattispecie in esame posto che il committente ha manifestato ripetutamente per iscritto e verbalmente il proprio malcontento per la ristrutturazione non a regola d'arte commissionata a ancor Controparte_1
prima della consegna dell'opera avvenuta in data 09.05.2022, quando peraltro il DL riconosceva la presenza di 3 vizi, sottoscrivendo un documento che invece il committente non sottoscriveva;
- che, in effetti, il committente, nei giorni successivi alla consegna (entro 60 giorni dalla consegna) così come nei giorni precedenti, effettuava numerosissime denunce dei vizi al DL come ai rappresentanti di , come dimostrato dai documenti prodotti;
Controparte_1
- che anche le prove orali assunte hanno ampiamente confermato come i vizi furono numerose volte denunciati ancor prima della consegna dei lavori;
- che, infatti, la teste (DL nell'ultima fase dei lavori) ha dichiarato che le furono Testimone_1
denunciati i vizi (da lei pure riscontrati): “Confermo che nel periodo indicato il dott. i ha Pt_1
riferito dei vizi di cui al capo che sono stati poi anche riscontrati da me. Infatti, alcuni di questi vizi li ho anche riportati nella scheda di chiusura del cantiere che ho firmato a mio nome, ed era proprio datata 9 maggio 2022 e dichiaravo che i clienti erano entrati in possesso dell'immobile, quindi dal 9 maggio era dichiarato chiuso il cantiere in quanto abitato, avevo riportato i vizi perché avrebbero successivamente dovuto essere risolti. Confermo di aver rilevato personalmente i vizi relativi alle murature, alle piastrelle del bagno, le coperture dei vani collettori, e delle murature all'ingresso. Tra i vizi elencati nel capo ricordo anche le fessurazioni nelle pareti e nei soffitti in cartongesso, l'errato tracciamento della muratura fra l'ingresso-salone living ed il ripostiglio, la stuccatura incompleta ed il taglio errato degli zoccolini a pavimento, la posa non complanare e distaccata rispetto al muro delle piastrelle di rivestimento del bagno padronale, la posa errata della porta di accesso dello stesso e del doccione della relativa doccia. Preciso che alcuni di questi vizi non sono stati riportati nella scheda di chiusura del cantiere in quanto, essendo la casa abitata, sarebbe stato troppo invasivo provvedere al ripristino degli stessi”;
- che, inoltre, la teste confermava anche che in data 09 e 10 maggio 2022 (ovvero contestualmente alla consegna delle opere) il committente ribadiva la contestazione dei vizi, sicché, evidentemente, alcuna accettazione dei vizi può ritenersi sussistente;
4 - che, inoltre, la teste dichiarava che la dichiarazione di ultimazione lavori di cui al doc. n. 9 non era stata concordata con il committente, ma da lei redatta unilateralmente su richiesta di un responsabile di , essendo stata lei invece a pretendere di inserire nella Controparte_1
dichiarazione la sussistenza di 3 vizi (mentre gli altri non sono stati da lei dichiarati perché gli interventi per la loro rimozione sarebbero stati troppo invasivi): è evidente, pertanto, che l'attore mai ha accettato l'opera viziata, avendo al contrario sempre denunciato i vizi, ancor prima della consegna dell'opera, e che il certificato di consegna lavori indicava solamente i vizi che
[...]
avrebbe potuto eliminare senza eccessiva difficoltà, mentre quelli più rilevanti CP_1
neppure erano stati indicati;
- che, infatti, il verbale di consegna del 09.05.2022 in realtà non è un verbale di consegna, ma un documento redatto 2 mesi dopo dal DL su richiesta di senza consulto con il Controparte_1
committente: è evidente, pertanto, che esso non può valere come accettazione dei lavori;
- che, infine, la teste ha dichiarato che, sebbene la nomina a DL provenisse formalmente dal committente, in realtà essa era stata scelta dalla società convenuta, cui si rapportava, sicché le denunce a lei operate vanno considerate dal punto di vista sostanziale denunce a
[...]
; CP_1
- che analoga testimonianza è stata resa dal teste , già dipendente dal 2017 della Tes_2
convenuta, che ha dichiarato che “Ricordo che ci sono state molte comunicazioni del dott. Pt_1
sia a me che all'arch che l'arch . Preciso che l'arch non aveva Per_3 Persona_1 Persona_1
potere decisionale, infatti anche se formalmente era direttore dei lavori, doveva portare aventi il cantiere, ma non poteva bloccare i lavori, poteva solo riportare a le doglianze. Controparte_1
L'arch aveva riportato a me tali doglianze, in quanto all'epoca il mio ruolo era quello Persona_1
di store manager e l'arch. lavorava nel mio team. Io poi riportavo al direttore Persona_1
commerciale, l'arch che era l'unico che aveva potere decisionale in merito. Ricordo che il dott Per_3
i aveva fatto una telefonata con l'indicazione precisa e puntuale di tutti i vizi, al momento Pt_1
ricordo solo quelli relativi agli aspetti murari, le porte, i serramenti, le fessurazioni dei muri e i vizi sulla pavimentazione”;
- che, inoltre, il teste ha pure aggiunto che “La politica di Facile era di Tes_2 CP_1
non permettere al cliente di scegliere il professionista e ciò almeno nel momento in cui io ho lavorato per loro e ho conosciuto il dott. Quindi è stata a proporre la Pt_1 Controparte_1
collaborazione con l'arch , che comunque è una professionista molto capace”; Persona_4
5 - che, dunque, il DL era sostanzialmente persona di fiducia di Persona_1 [...]
, per quanto formalmente nominata da sicché le denunce a lei riportate CP_1 Pt_1
sono perfettamente valide ai fini della mancata maturazione della decadenza, per quanto la circostanza non sia decisiva;
- che, infatti, riferiva a (dipendente della convenuta) le denunce dei Persona_1 Tes_2
vizi, sicché esse pervenivano immediatamente nella sfera di conoscenza della resistente, che così aveva organizzato il proprio modus operandi;
- che, inoltre, lo stesso (dipendente di ) riceveva personalmente Tes_2 Controparte_1
le denunce dal committente, tutte antecedenti alla consegna dell'immobile nel mese di maggio
2022 posto che ha cessato di lavorare per la convenuta nel mese di aprile 2022: la Tes_2
denuncia, dunque, è tempestiva anche sotto tale profilo;
- che, infine, anche i testi figli dell'attore) hanno confermato Testimone_3 Testimone_4
le denunce dei vizi da parte del padre ancor prima della consegna delle opere e subito dopo, avendo essi ricordato pure una denuncia del padre effettuata con il telefono contestualmente alla consegna dei lavori all'arch. dirigente responsabile della convenuta: non è dunque Per_3
veritiera l'affermazione della convenuta secondo cui il giorno della consegna dei lavori il committente nulla contestò, essendo anzi vero il contrario, avendo egli telefonato al dirigente responsabile di Controparte_1
- che, infine, deve pure considerarsi la mancata partecipazione senza giustificato motivo del legale rappresentante della convenuta all'udienza in cui avrebbe dovuto rendere l'interpello sui capi avversari ammessi relativi alla tempestività delle denunce dei vizi, sicché anche per questa ragione ex art. 232 c.p.c. l'eccezione di decadenza dalla garanzia dei vizi va rigettata;
- che, invece, quanto alla sussistenza dei vizi va detto che, non contestata l'esistenza del rapporto contrattuale e l'esecuzione delle opere da parte della convenuta, per la valutazione della fondatezza della domanda attorea è stata disposta Atp a cura dell'arch. , il cui elaborato è Per_2
stato acquisito a questo giudizio ed ad esso il Tribunale integralmente si richiama anche sotto il profilo delle controdeduzioni alle consulenze di parte in conformità al noto orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di
6 fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte;
le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.” (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266;
Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485);
- che, quindi, ritiene il Tribunale che la perizia sia del tutto condivisibile laddove ha ravvisato la responsabilità della convenuta al riguardo dovendosi premettere che “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020);
- che, infatti, “l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017 e Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020);
- che, quindi, venendo ad esaminare le singole richieste risarcitorie dell'attore, va detto in primo luogo che i costi per le mancate certificazioni (€ 1.500,00) ricadono indubbiamente sulla convenuta e non certo sul DL (come sostenuto dalla difesa di ) posto che, in via Controparte_1
generale, le certificazioni vanno fornite dalle imprese che hanno eseguito gli impianti, mentre nello specifico tale obbligo è stato pure espressamente ribadito dall'art. 11 del contratto di appalto;
7 - che, in secondo luogo, tutti i vizi denunciati dall'attore dipendono da un'esecuzione delle lavorazioni non a regola d'arte (pag. 14 Ctu), sicché l'impresa costruttrice non può che esserne ritenuta responsabile, non essendo infatti i vizi imputabili al progettista o al DL (ed in ogni caso l'eventuale corresponsabilità del progettista o del DL non elide la responsabilità dell'appaltatore, come prescritto dalla giurisprudenza sopra citata), con conseguente costo per la loro eliminazione di € 5.355,04 + Iva al 10%, per un totale di € 5.890,54;
- che, ancora, il danno da errata fornitura dei termosifoni (€ 1.013,00) è imputabile alla convenuta avendo essa deciso quali termosifoni ordinare, ragion per cui non rilevano le cause di esonero della responsabilità rispetto alle condotte dei fornitori di cui agli artt. 14 e 15 del contratto di appalto, in quanto nel caso di specie il danno è conseguente ad una scelta errata dell'appaltatore e non del fornitore, e lo stesso vale per le altre forniture non eseguite, posto che il committente non può essere ritenuto obbligato a pagare forniture non eseguite;
- che, in effetti, il responsabile della convenuta arch. con email del 05.07.2022 (doc. n. 6 Per_3
parte attrice) riconosceva l'esistenza del vizio e prometteva di risolverlo pur non essendo di esclusiva responsabilità di : ma affermare che la responsabilità della convenuta Controparte_1
non era esclusiva implica logicamente il riconoscimento della responsabilità della stessa convenuta (eventualmente in concorso con altro soggetto non identificato)!
- che anche la penale da ritardo nella conclusione dei lavori è addebitale alla convenuta nella misura accertata dal Ctu in quanto le due scusanti addotte dalla convenuta per il ritardo sono giuridicamente irrilevanti;
- che, infatti, l'asserita modificazione dei lavori con conseguente allungamento dei tempi di esecuzione non è stata in alcun modo documentata e provata dall'impresa, posto che i documenti di supporto da essa prodotti (doc. 4 e 5) concernono asseverazioni fiscali (peraltro dall'importo minimo di circa € 1.000,00), sicché, evidentemente, il rilascio di alcune asseverazioni fiscali in più non ha certo determinato un allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori;
- che, invece, il ritardo di 40 giorni per l'operatività in cantiere di un'altra ditta e quello di 20 per la mancata consegna dei condizionatori sono circostanze del tutto generiche ed in ogni caso non provate anche in relazione alle valutazioni espresse dalla Ctu, ragion per cui la penale deve essere determinata nella misura indicata dal Ctu, pari ad € 11.950,00, dovendosi pure chiarire che il committente non ha chiesto il danno derivante dalle spese di locazione sostenute per un altro alloggio durante i lavori, essendosi limitato a chiedere il pagamento della penale;
8 - che, invece, ad avviso del Tribunale non è risarcibile, come già indicato dal Ctu, quello che l'attore definisce “un danno irrecuperabile in quanto generalizzato per difetti di posa piastrelle, zoccolini, cartongesso, rasatura e decorazioni muri eliminabili unicamente con il rifacimento totale dei lavori strada ovviamente non percorribile e quantificabile in una % minimo del 10% sull'importo totale dei lavori pari a quindi € 5.100,00”, posto che detta voce di danno rappresenta, sostanzialmente, una duplicazione dei danni già riconosciuti dalla perizia;
- che, pertanto, il danno risarcibile ammonta ad € 8.403,58 (1.500,00 + 1.013,00 + 5.890,54), oltre alla penale da ritardo di € 11.950,00;
- che sulla penale da ritardo, essendo un'obbligazione di valuta, vanno conteggiati i soli interessi al tasso legale con decorrenza dalla costituzione in mora (29.07.2022 come da doc. n. 10 di parte attrice) al saldo effettivo, mentre il tasso di interesse sarà quello di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. sino alla data della domanda giudiziale, da quando il tasso sarà quello di cui al quarto comma;
- che, invece, sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, ancorché di natura contrattuale (Cass., Sez. II, 04/10/1999, n. 11021), trattandosi di obbligazione di valore vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dalla data della messa in mora
(sempre il 29.07.2022) in quanto dette voci “costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi” (Cass., Sez. III, 07/07/2009,
n. 15928);
- che, infatti, la rivalutazione non rappresenta un accessorio del credito (al contrario degli interessi legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca del danno e, per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass. 17-9-2003 n. 13666; Cass. 18-12-
1998 n. 12686; Cass. 2-12-1998 n. 12234; Cass. 6-11-1998 n. 11190; Cass. 24-8-1998 n. 8364; Cass.
25-9-1997 n. 9396), mentre gli interessi compensativi maturano automaticamente sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno essendo il corrispettivo per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione, a prescindere dalla liquidità o esigibilità del credito (Cass.
10884/2007), con spiccata funzione equitativa;
9 - che il tasso degli interessi compensativi viene equitativamente (Cass. 17-2-1995 n. 1712) determinato in quello legale (art. 1284 c.c., comma primo), mentre la rivalutazione è determinata secondo gli indici Istat dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati;
- che successivamente alla presente sentenza, il debito risarcitorio, ormai definitivamente liquidato, diviene di valuta, sicché su di esso matureranno solamente gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma primo;
- che, invece, le spese di Ctu e di Ctp (nonché il contributo unificato del giudizio di Atp) non sono voci di danno (come prospettato da parte attrice), ma esborsi da rimborsare in base al principio di soccombenza;
- che, infatti, “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate” (Cass. civ., Sez. III, 16/06/1990, n. 6056), mentre “la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (Cass. civ., Sez. I,
25/03/2003, n. 4357; Cass. civ., 29/06/1985, n. 3897), principi perfettamente applicabili nella fattispecie in esame, non essendo in contestazione fra le parti l'attività svolta dal professionista incaricato dall'attore;
- che, invece, le spese della Ctu sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni a carico esclusivo della convenuta in quanto complessivamente soccombente, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass., Sez. II,
30/12/2009, n. 28094), con diritto dell'attore di ottenere la ripetizione dalla convenuta di quanto già da lui pagato al Ctu;
- che le spese di lite seguono la soccombenza complessiva della convenuta, venendo liquidate in conformità ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione sino ad € 26.000,00 in applicazione del criterio del decisum) sia per il presente giudizio che per l'ATP (per il quale si applicano i criteri previsti per l'istruzione preventiva);
10 - che, infine, deve essere accolta la domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c., terzo comma;
- che, infatti, (sul punto Cass., sez. II, 21/11/2017, n. 27623) “la condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale
l'aver agito o resistito pretestuosamente”;
- che, in altre parole, “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018);
- che nel caso di specie ritiene il Tribunale che la condotta processuale della convenuta
(compresa quella serbata in sede di Atp) connoti di temerarietà la difesa in giudizio per aver la convenuta negato l'esistenza della denuncia dei vizi (obbligando il Tribunale a procedere con istruttoria orale, che ha confermato l'assunto dell'attore), per aver negato che il DL era a lei sostanzialmente riconducibile e per aver rifiutato ogni proposta transattiva in sede di Atp, in tal modo allontanando la definizione della presente controversia;
11 - che, pertanto, la condotta processuale deve essere sanzionata ex art. 96 c.p.c., terzo comma, con il riconoscimento via equitativa alla convenuta di una somma pari alla metà delle spese legali riconosciute alla convenuta stessa (sulla misura del danno parametrato alle spese legali:
Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 17902 del 4 luglio 2019), oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma (trattandosi di obbligazione di valore gli interessi devono essere riconosciuti d'ufficio: Cassazione civile, sez. un., 30/10/2008, n. 26008), con decorrenza dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- che, infine, la condanna ex art. 96 c.p.c. comporta altresì la condanna di Controparte_1
a pagare a favore della la somma di € 500,00, come prescritto
[...] Controparte_2
dall'art. 96 c.p.c., ultimo comma:
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Condanna a pagare a favore di a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
del danno la somma di € 8.403,58, oltre rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della messa in mora
(29.07.2022) alla data della presente sentenza, quando, sulla somma costì ottenuta, decorreranno gli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.
a pagare a favore di a titolo di penale la CP_3 Controparte_1 Parte_1
somma di € 11.950,00, oltre interessi al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dal 29.07.2022 alla data della domanda giudiziale, ed al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. con decorrenza dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Condanna a pagare a favore di ex art. 96 c.p.c., terzo Controparte_1 Parte_1
comma, la somma di € 2.538,50, oltre interessi legali al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284
c.c. dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Condanna a pagare a favore della la somma di Controparte_1 Controparte_2
€ 500,00.
12 Pone definitivamente le spese di Ctu dell'Atp, come già liquidate, a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste a carico esclusivo di
[...]
con conseguente diritto per di ottenere dalla convenuta Controparte_1 Parte_1 [...]
la ripetizione di quanto già pagato al Ctu, e per l'effetto Condanna Controparte_1 [...]
a rimborsare quanto da questi pagato al Ctu dell'Atp. Controparte_1 Parte_1
Condanna a rimborsare le spese di lite a favore di relative Controparte_1 Parte_1
al giudizio di ATP, spese che liquida in € 2.337,00 a titolo di compenso ed in € 286,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende.
Condanna a rimborsare le spese di lite del presente giudizio a favore di Controparte_1
, spese che liquida in € 5.077,00 a titolo di compenso ed in € 545,00 a titolo di Parte_1
esposti, oltre contributo forfetario al 15%, Cpa ed Iva come per legge e successive occorrende ed oltre € 2.404,24 a titolo di rimborso delle spese di Ctp.
Torino, 21.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
13