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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 811/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. GATTOLIN SARA, elettivamente domiciliati come in atti
E
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. CAPUZZO SUSI, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri
e in Comune di Baone (PD) in data 17.09.1983, matrimonio Parte_1 Controparte_1
registrato nei registri del suindicato Comune- Anno 1983-Serie A-Parte II n. 15 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente la trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) in considerazione del divario reddituale tra i coniugi, dichiarare il sig. Parte_1
tenuto a corrispondere alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Controparte_1
€ 350,00 (trecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 3) Le parti all'interno degli accordi di divorzio si onerano di
1 procedere, avanti a notaio scelto dalle parti con esenzione da imposte tasse e tributi, con la divisione in due unità dell'immobile adibito a casa coniugale entro il 31.12.2027 sito in Baone (PD) via Dietro
Cero 2, catastalmente censita in Catasto dei Fabbricati Comune di Baone foglio 13 particella 265 sub 2 categoria a/2 classe 1 della consistenza di vani 9,5 della superficie catastale di mq 242 paino
t-1 , all'interno degli accordi di scioglimento e divisione della comunione legale con assegnazione della porzione identificata nell'elaborato planimetrico in area colorata in giallo alla signora CP_1
e della porzione identificata nell'allegato planimetrico in area colorata in azzurro al sig.
[...]
(doc.7 elaborato planimetrico;
doc. 08 visura catastale). Restano ferme e vincolanti le Parte_1
pattuizioni portate negli accordi di separazione in ordine alle porzioni di immobile assegnate a ciascuna parte nonché alle restanti clausole (doc. 04). Le parti concordano che le pratiche urbanistiche e l'atto notarile dovranno esser ultimate e definite entro il 31.12.2027. 4) Si ordini
l'annotazione dell'emananda sentenza presso il Comune ove il matrimonio risulta trascritto.
Mandare alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970. 5) Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27.2.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli in data Per_1
31.8.1984, e , in data 8.5.1996, entrambi economicamente autosufficienti. Per_2
Inoltre, hanno precisato che con decreto del 2.10.2021, il Tribunale di Rovigo ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni convenute all'udienza di comparizione personale tenutasi in data 1.10.2021.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
2 Con decreto del 5.3.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, fissato l'udienza di comparizione dei coniugi per la data del 28.3.2025 e assegnando alle parti termine sino alla predetta per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 28.3.2025, ha assegnato la causa in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'1.10.2021 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 2.10.2021 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In assenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in BAONE in data 17/09/1983 tra e trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di BAONE nell'anno 1983, Serie A, Parte II, n. 15;
3 RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2024
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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