Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3623 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter del
23.03.2025, promosso da
(C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._1
Calabria il 23.01.1975, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaella Romeo, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via del Torrione n. 65 ha eletto domicilio
E
(C.F.: ), nata a [...]_1 C.F._2
il 25.111976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Demetrio Fotia, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Argine
Destro Calopinace n.36, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.12.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
25.03.1995;
-considerato che con decreto del 12.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.02.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio Calabria il 25.03.1995; b) dal matrimonio sono nati i figli
(03.05.1995) economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
(14.04.1999) economicamente autosufficiente e (11.11.2008) Per_3
ancora minorenne;
c) con D.O. n. 125/2022, depositato in data 09.05.2022,
è stata dichiarata la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 21.04.2022;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale, risalente al 21.04.2022, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
13.01.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato il 18.12.2024 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Reggio Calabria il
25.03.1995 tra e il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, Atto N. 24 parte 1 u.1 – anno 1995, alle seguenti condizioni:
1.La figlia minore frequenta il terzo anno della scuola superiore Per_3
presso l'Istituto Magistrale “Tommaso Gullì”, distaccamento Marconi, sito in Reggio Calabria, Via Caserma n. 12. Verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, vivrà con collocazione prevalente con la madre nella casa coniugale ed il sig. avrà facoltà di visita Pt_1
libera e potrà tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desidererà nel rispetto della volontà, delle esigenze e degli impegni di studio e delle attività extrascolastiche della ragazza, anche con pernottamento presso l'abitazione in cui risiede. Parteciperà alle attività extrascolastiche della minore e collaborerà serenamente con la madre alla crescita ed all'educazione della ragazzina. trascorrerà ad anni alterni con i Per_3 genitori il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo, il giorno di
Natale o di Vigilia e il giorno di Capodanno o di vigilia. A prescindere dai giorni indicati, potrà stare con il padre o con la madre nei giorni della ricorrenza del compleanno e dell'onomastico di costoro;
nei giorni dei compleanni e degli onomastici della figlia i genitori si impegnano ad essere entrambi presenti. Anche le giornate festive diverse da quelle su indicate (Epifania, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno ecc.) verranno trascorse in maniera alternata con l'uno o l'altro genitore. Durante il periodo estivo il padre potrà trascorrere insieme alla figlia un periodo di 14 (quattordici) giorni consecutivi che saranno concordati dai genitori entro il mese di giugno di ogni anno. Le parti manifestano la comune disponibilità a variare, nell'interesse della figlia, le modalità di visita sopra indicate, sempre naturalmente previo accordo tra le stesse ed in funzione del mutamento delle esigenze di e della residenza dei genitori in regioni Per_3
distanti tra loro e si impegnano reciprocamente a promuovere e valorizzare le rispettive figure genitoriali e le figure parentali, favorendo il sereno sviluppo psico-fisico ed emotivo della minore, nonché
l'instaurazione di una significativa relazione affettiva con entrambi i genitori. Il figlio maggiorenne è economicamente Per_1
autosufficiente, e la figlia dal mese di ottobre c.a. ha ricevuto un Per_2
incarico annuale per l'insegnamento presso una scuola media di primo grado a Badia Polesine (Rovigo);
2.la casa familiare sita a Reggio Calabria viale Aldo Moro n. 22 sc. L. è di esclusiva proprietà della sig.ra e rimane a lei assegnata;
CP_1
3. il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne , la somma concordata verrà Per_3
corrisposta anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. I coniugi concordano che l'assegno unico erogato dall' per la minore venga corrisposto, come già accade, ad CP_2 Per_3
entrambi i genitori nella misura del 50%. I coniugi provvederanno ciascuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia e preventivamente concordate tra le parti. Detta contribuzione opererà secondo il prospetto di cui al Protocollo vigente in materia in codesto Tribunale che qui si riporta: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione e/o divorzi;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica, ecc.) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con l'obbligo rispetto – a tutte le tipologie di spesa straordinaria – in capo al genitore, a fronte di richiesta scritta dell'altro, di manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine allo scopo fissato;
con precisazione che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le somme dovute a titolo di contributo per le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio e preventivamente concordate verranno corrisposte al coniuge che ne ha anticipato l'intero importo o pro quota al figlio qualora sia egli stesso a doverle sostenere in prima persona per motivi logistici;
4. i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti sicchè non è dovuto il contributo al mantenimento del coniuge e nessuna richiesta economica avanzano l'uno verso l'altra avendo già regolato in precedenza tutti i loro rapporti. Oggi, il sig. vive a Pavia in via Caduti n. 245 in un'abitazione condotta in locazione Pt_1
e svolge con contratto a tempo indeterminato l'attività di operaio presso la
Mitsubishi. La sig.ra lavora con contratto a tempo determinato ed a CP_1
progetto come operatrice call center presso la società e ove Controparte_3
possibile svolge occasionalmente l'attività di istruttore musicale di fitness presso
Sporting Stelle del Sud;
5. la sig.ra è proprietaria dei seguenti beni: casa coniugale, ove vive il CP_1
nucleo familiare, già nella sua disponibilità; l'immobile sito in Reggio Calabria alla via Furnari n. 25, utilizzato dalla famiglia come deposito;
autovettura Ford
Fiesta targata DB064KM. Il sig. è proprietario dell'autovettura Peugeot Pt_1
308 targata FR120EF;
6. i coniugi null'altro hanno a che pretendere reciprocamente.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 08.04.2025
Il Giudice rel.
Dott. Flavio Tovani
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna