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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 348/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 348/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Umberto Parte_1 P.IVA_1
Menconi (CF: CodiceFiscale_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Antonio CP_1 P.IVA_2
Vasco Cariello (CF: APPELLATO C.F._2
avverso la sentenza n. 1028/2022 resa in pubblica udienza del 21.10.2022 con lettura del dispositivo dal Tribunale di Lucca -n. r.g. 4249/2019
CONCLUSIONI
In data 24.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Parte appellante insiste come in atto di citazione in appello ed in particolare perchè sia disposta l'integrazione e/o il rinnovo della CTU esperita nel corso del processo di primo grado” in atto di appello:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, con riferimento al rapporto di apercredito regolato dal c/c di corrispondenza n. 148093 (già 4685), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, per tutti i motivi esposti in premessa e previa rinnovazione della CTU: - ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o invalidità
e/o inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1482 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993 e degli artt.
2, 6 e 7 della delibera CICR del 09/02/2000, degli addebiti operati dalla Banca appellata in corso di rapporto a carico della correntista a titolo di capitalizzazione degli interessi, anche successivamente alla data del 4 Gennaio
2010, tenuto conto della nullità e/o inefficacia delle clausole contenute nel contratto sottoscritto in pari data e in quelli successivi;
per l'effetto,
DICHIARARE l'inefficacia della capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
- ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale o sostitutivo d'interesse, senza capitalizzazioni di interessi passivi, spese non dovute e commissioni di massimo scoperto;
-
DETERMINARE e CONDANNARE la convenuta banca, in persona del l.r. pro tempore, dedotto quanto già eventualmente corrisposto in forza della sentenza impugnata, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nella misura che risulterà provata o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali creditori sui saldi a credito, da capitalizzarsi annualmente, in favore dell'odierna istante, dalla data della messa in mora sino all'inizio del processo, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c..c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al dì dell'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze, oltre rimborsi generali e accessori di legge da liquidarsi in distrazione allo scrivente Procuratore che si dichiara antistatario.”
Per la parte appellata: “La scrivente difesa insiste nelle già precisate conclusioni e fa istanza alla S.V. per la fissazione di apposita udienza al fine di rassegnarle ritualmente, opponendosi a qualsiasi istanza, anche istruttoria, di parte avversa. Per comodità espositiva se ne ribadiscono i termini, ed esse sono da ritenersi qui ribadite e nuovamente richieste. Premesso ciò si chiede alla S.V.
1)preliminarmente al merito dell'impugnazione avversaria ed alla sua disamina, di ritenere la stessa carente dei requisiti di cui all'art. 342 C.p.c. e pertanto, ai sensi della ridetta disposizione di legge, di sancirne
l'inammissibilità, confermando la sentenza appellata e condannando controparte alle spese del giudizio di appello. 2)in subordinata ipotesi, di respingere nel merito ogni richiesta avversaria, nel merito ed in via istruttoria, confermando integralmente la sentenza appellata. Con vittoria di spese di secondo grado.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza nr. 1028/2022 resa in pubblica udienza del 21.10.2022 il
Tribunale di Lucca ha così deciso: “Il Tribunale condanna il al CP_1 pagamento, in favore de della somma di euro Parte_2
163.268,91, oltre interessi legali dalla mora al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 13.430, oltre spese vive, spese generali ed accessori per legge ed oltre le spese di ctu”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Parte_2 nei confronti di , con la quale la società deduceva - in Controparte_1 relazione al rapporto bancario di apercredito intrattenuto con Cassa di
Risparmio di Lucca s.p.a. (poi C.R. Lucca Pisa e Livorno s.p.a. ed ora
[...]
, avviato il 12 Febbraio 1999 con l'accensione del conto corrente CP_1
n. 4685 (poi n. 148093) estinto in data 8 Luglio 2019 - che, in assenza di valida pattuizione, l'istituto bancario aveva applicato capitalizzazioni degli interessi, commissioni di massimo scoperto, interessi superiori alla soglia dell'usura, costi non concordati e non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali;
chiedeva accertarsi la nullità/invalidità/inefficacia degli addebiti operati dalla banca, accertarsi l'esatto dare – avere, condannare la banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nella misura provata o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. e maggior danno.
Si costituiva la banca convenuta chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto al ricalcolo del saldo dare/avere, la decadenza dal diritto alla contestazione degli estratti conto,
l'infondatezza nel merito della pretesa.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu, decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello
[...]
Cont
(di seguito solo o anche APPELLATA), proponendo gravame CP_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
PRIMO MOTIVO: violazione dell'art 6 della Delibera CICR del 9 Febbraio 2000.
Necessaria indicazione del T.A.E. oltre che del T.A.N.
Omessa indicazione del tasso degli interessi attivi e violazione della pari periodicità.
Ristoro integrale interessi anatocistici corrisposti.
SECONDO MOTIVO: omessa pronuncia sull' eccezione di mancata approvazione scritta specifica della clausola anatocistica contenuta nel contratto del 4
Gennaio 2010, violazione dell'art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000, inefficacia della stessa.
TERZO MOTIVO: errata statuizione di condanna della al pagamento della CP_2 somma di €. 163.268,91 “oltre interessi legali dalla mora al saldo”; applicazione art 1284 IV comma cod. civ. al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma parziale della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previo esperimento di nuova c.t.u.
Cont Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 C.p.c. ed ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 24.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc non è fondata. L'appellante ha indicato in modo chiaro le parti della sentenza impugnate, le norme asseritamente violate e le modifiche al provvedimento richieste, permettendo alla banca appellata di svolgere compiutamente le sue difese.
Nel merito:
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Parte appellante sostiene che il Tribunale ha errato escludendo dal ricalcolo degli interessi il periodo successivo al 4 gennaio 2010, perché ha ritenuto valida la clausola che prevedeva la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta in detto contratto: contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il tasso effettivo non dipende dalla misura degli interessi passivi “eventualmente maturati trimestralmente e via via capitalizzati”; è il risultato di un calcolo matematico che, prendendo come dato di base il T.A.N., lo incrementa tenuto conto degli effetti della capitalizzazione e deve sempre essere predeterminato ed esplicitato in contratto;
la sentenza ha violato l'art 6 della Delibera CICR del 9 Febbraio 2000 perché non essendo sufficiente l'indicazione del tasso nominale (T.A.N.), è necessaria anche l'indicazione del tasso effettivo (T.A.E.), la cui mancanza comporta la violazione del principio di trasparenza;
anche l'omessa indicazione del tasso degli interessi attivi rende invalida la pattuizione per violazione del principio di trasparenza e viene meno il requisito della pari periodicità; la correntista ha quindi diritto al ristoro di tutti gli interessi anatocistici corrisposti.
La Banca eccepisce che l'art. 6 della delibera del 9.2.2000 riserva l'inefficacia alla sola mancata approvazione “specifica e per iscritto” delle clausole anatocistiche e salva la pubblicazione in Gazzetta di cui all'art. 7 comma secondo della delibera, mentre non è prevista invalidità per la mancata indicazione del TAN degli interessi a credito né per la mancata specifica del TAE come distinto dal TAN. La circostanza che i tassi creditori effettivo e nominale appaiano uguali non dipende dall'assenza della capitalizzazione ma dal troncamento del risultato di calcolo a un certo decimale. L'indicazione del TAE comprendente gli effetti della capitalizzazione di cui all'art. 6 rientra negli obblighi informativi, la cui mancanza con riferimento agli interessi creditori non può costituire motivo di nullità dell'intera pattuizione.
Il Tribunale ha precisato che “Solo per completezza, occorre dare conto della tesi di parte attrice, secondo cui, in caso di capitalizzazione infrannuale, la banca avrebbe dovuto indicare il tasso effettivo e non solo nominale. Tale tesi
è infondata, dipendendo il tasso effettivo dai non prevedibili interessi passivi, solo eventualmente maturati trimestralmente e via via capitalizzati”.
Il Collegio rileva che secondo Cass. Civ. Ord. Sez. 1 Num. 10775 Anno 2024
“La disciplina delle clausole sull'anatocismo segue le decisioni di questa Corte che, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle clausole, perché non fondate su di un uso normativo,
e quindi in contrasto con l'art. 1283 c.c. (per tutte, Cass., sez. un., n.
21095/04) 2.1.- In questo contesto, la disciplina dell'anatocismo è stata dettata: - dall'art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col d.lgs. n. 342/99, […] - dall'art. 1 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, […] - dal successivo art. 2, […] - dall'art. 6 della medesima delibera, a norma del quale «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
3.- La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, dell'indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di essa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), che coincide, sul piano degli effetti, con l'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi -giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione- e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il richiamato art. 6.[…] 3.1.- Qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui
l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo. Va in conclusione fatta applicazione del principio (già enunciato da Cass. n. 4321/22) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.” Questa Corte in varie pronunzie ha avuto modo di precisare che l'eventuale indicazione nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera
CICR 9 febbraio 2000, quanto agli interessi creditori, di un TAE eventualmente coincidente con il TAN non è di per se indicativa di una mancata capitalizzazione trimestrale, in ipotesi espressamente prevista e riconosciuta ed emergente pure dagli estratti conto, ma può essere un effetto matematico correlato a tassi relativamente bassi, con conseguente incidenza su cifre decimali non riportate in contratto (vedi tra le altre Corte Appello Firenze, 15 novembre 2024 n. 1915; Corte Appello Firenze, 26 settembre 2024 n. 1628).
Nella fattispecie, tuttavia, nei contratti prodotti non si è in presenza (come nei precedenti da ultimo citati) di un TAE solo apparentemente coincidente con il
TAN per ragioni meramente matematiche correlate alle cifre decimali specificate, ma di una totale omissione di specificazione del tasso di interesse creditorio: nel contratto del 4 gennaio 2010 (“concessione di variazione di affidamento”) ed in quelli successivi è, infatti, indicata esclusivamente la
“periodicità di liquidazione delle competenze a credito”, ma non si rinviene alcuna previsione relativa agli interessi creditori, né per TAN che TAE (vedi contratto)
Le previsioni della CICR del 9 febbraio 2000 non risultano quindi rispettate.
La seconda censura alla sentenza impugnata, volta pure a contestare la validità della capitalizzazione trimestrale resta assorbita.
III La terza censura alla sentenza impugnata è fondata. sostiene che la statuizione di condanna della al pagamento Parte_1 CP_2 della somma di €. 163.268,91 “oltre interessi legali dalla mora al saldo” è errata, atteso che il mero interesse legale sulle somme a credito della correntista è dovuto dal giorno della messa in mora fino all'inizio del procedimento giudiziale, dopo di che gli interessi devono essere liquidati e calcolati ex art. 1284 comma 4 c.c., ovvero al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, introdotto dal D.Lgs. n. 231/2002, non avendo le parti convenzionalmente stabilito il tasso degli interessi creditori per la correntista.
La Banca evidenzia che le Sezioni Unite, con sentenza n. 12449/2024, hanno chiarito che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., se manca nel titolo giudiziale lo specifico accertamento della spettanza degli interessi secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
L'art. 1284 c.c. IV comma dispone: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 12449/2024 richiamata dalla Banca, hanno esaminato la problematica dell'interpretazione in sede di esecuzione forzata del titolo esecutivo contenente l'espressione “oltre interessi legali” senza ulteriori specificazioni;
atteso che “il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva”, hanno rilevato che: “La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi
(relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali […..]. Che l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio.[…] Se il titolo esecutivo
è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio“ ed hanno infine enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma
1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In applicazione di tali principi di diritto la statuizione del Tribunale, in assenza di specificazione, comporterebbe l'applicazione dei soli interessi ex art. 1284 comma 1, mentre dalla domanda giudiziale sono in effetti dovuto i maggiori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. (vedi Cass 03/01/2023, n.61: “il saggio
d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla , in forza CP_2 delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle”).
Infatti, a giudizio del Collegio, dal momento che il presente giudizio è di cognizione e sul punto è stato interposto appello deve trovare applicazione l'art. 1284 comma 4 c.c. per quanto concerne la misura degli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale. L'accoglimento dei motivi di impugnazione comporta un ulteriore attività istruttoria come da separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca nr. 1028/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del primo e terzo motivo di appello, assorbito il secondo, così provvede:
- dichiara il diritto di allo scorporo degli ulteriori interessi Parte_1 anatocistici dal 4.1.2010 al 10.12.2018;
- dichiara che sulle somme dovute in restituzione sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 dalla costituzione in mora sino alla domanda giudiziale e gli intessi ex art. 1284 comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo
- dispone la remissione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Spese al definitivo.
Firenze, Camera di consiglio del 21.01.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 348/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Umberto Parte_1 P.IVA_1
Menconi (CF: CodiceFiscale_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Antonio CP_1 P.IVA_2
Vasco Cariello (CF: APPELLATO C.F._2
avverso la sentenza n. 1028/2022 resa in pubblica udienza del 21.10.2022 con lettura del dispositivo dal Tribunale di Lucca -n. r.g. 4249/2019
CONCLUSIONI
In data 24.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Parte appellante insiste come in atto di citazione in appello ed in particolare perchè sia disposta l'integrazione e/o il rinnovo della CTU esperita nel corso del processo di primo grado” in atto di appello:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, con riferimento al rapporto di apercredito regolato dal c/c di corrispondenza n. 148093 (già 4685), oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, per tutti i motivi esposti in premessa e previa rinnovazione della CTU: - ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e/o invalidità
e/o inefficacia, per violazione degli artt. 1283 e 1482 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993 e degli artt.
2, 6 e 7 della delibera CICR del 09/02/2000, degli addebiti operati dalla Banca appellata in corso di rapporto a carico della correntista a titolo di capitalizzazione degli interessi, anche successivamente alla data del 4 Gennaio
2010, tenuto conto della nullità e/o inefficacia delle clausole contenute nel contratto sottoscritto in pari data e in quelli successivi;
per l'effetto,
DICHIARARE l'inefficacia della capitalizzazione di interessi ai rapporti in esame;
- ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale o sostitutivo d'interesse, senza capitalizzazioni di interessi passivi, spese non dovute e commissioni di massimo scoperto;
-
DETERMINARE e CONDANNARE la convenuta banca, in persona del l.r. pro tempore, dedotto quanto già eventualmente corrisposto in forza della sentenza impugnata, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nella misura che risulterà provata o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali creditori sui saldi a credito, da capitalizzarsi annualmente, in favore dell'odierna istante, dalla data della messa in mora sino all'inizio del processo, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c..c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale fino al dì dell'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e competenze, oltre rimborsi generali e accessori di legge da liquidarsi in distrazione allo scrivente Procuratore che si dichiara antistatario.”
Per la parte appellata: “La scrivente difesa insiste nelle già precisate conclusioni e fa istanza alla S.V. per la fissazione di apposita udienza al fine di rassegnarle ritualmente, opponendosi a qualsiasi istanza, anche istruttoria, di parte avversa. Per comodità espositiva se ne ribadiscono i termini, ed esse sono da ritenersi qui ribadite e nuovamente richieste. Premesso ciò si chiede alla S.V.
1)preliminarmente al merito dell'impugnazione avversaria ed alla sua disamina, di ritenere la stessa carente dei requisiti di cui all'art. 342 C.p.c. e pertanto, ai sensi della ridetta disposizione di legge, di sancirne
l'inammissibilità, confermando la sentenza appellata e condannando controparte alle spese del giudizio di appello. 2)in subordinata ipotesi, di respingere nel merito ogni richiesta avversaria, nel merito ed in via istruttoria, confermando integralmente la sentenza appellata. Con vittoria di spese di secondo grado.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza nr. 1028/2022 resa in pubblica udienza del 21.10.2022 il
Tribunale di Lucca ha così deciso: “Il Tribunale condanna il al CP_1 pagamento, in favore de della somma di euro Parte_2
163.268,91, oltre interessi legali dalla mora al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 13.430, oltre spese vive, spese generali ed accessori per legge ed oltre le spese di ctu”.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda proposta da Parte_2 nei confronti di , con la quale la società deduceva - in Controparte_1 relazione al rapporto bancario di apercredito intrattenuto con Cassa di
Risparmio di Lucca s.p.a. (poi C.R. Lucca Pisa e Livorno s.p.a. ed ora
[...]
, avviato il 12 Febbraio 1999 con l'accensione del conto corrente CP_1
n. 4685 (poi n. 148093) estinto in data 8 Luglio 2019 - che, in assenza di valida pattuizione, l'istituto bancario aveva applicato capitalizzazioni degli interessi, commissioni di massimo scoperto, interessi superiori alla soglia dell'usura, costi non concordati e non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali;
chiedeva accertarsi la nullità/invalidità/inefficacia degli addebiti operati dalla banca, accertarsi l'esatto dare – avere, condannare la banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse nella misura provata o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. e maggior danno.
Si costituiva la banca convenuta chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto al ricalcolo del saldo dare/avere, la decadenza dal diritto alla contestazione degli estratti conto,
l'infondatezza nel merito della pretesa.
La causa veniva istruita con prove documentali e ctu, decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello
[...]
Cont
(di seguito solo o anche APPELLATA), proponendo gravame CP_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
PRIMO MOTIVO: violazione dell'art 6 della Delibera CICR del 9 Febbraio 2000.
Necessaria indicazione del T.A.E. oltre che del T.A.N.
Omessa indicazione del tasso degli interessi attivi e violazione della pari periodicità.
Ristoro integrale interessi anatocistici corrisposti.
SECONDO MOTIVO: omessa pronuncia sull' eccezione di mancata approvazione scritta specifica della clausola anatocistica contenuta nel contratto del 4
Gennaio 2010, violazione dell'art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000, inefficacia della stessa.
TERZO MOTIVO: errata statuizione di condanna della al pagamento della CP_2 somma di €. 163.268,91 “oltre interessi legali dalla mora al saldo”; applicazione art 1284 IV comma cod. civ. al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma parziale della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previo esperimento di nuova c.t.u.
Cont Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 C.p.c. ed ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 24.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello è fondato e va accolto.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc non è fondata. L'appellante ha indicato in modo chiaro le parti della sentenza impugnate, le norme asseritamente violate e le modifiche al provvedimento richieste, permettendo alla banca appellata di svolgere compiutamente le sue difese.
Nel merito:
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Parte appellante sostiene che il Tribunale ha errato escludendo dal ricalcolo degli interessi il periodo successivo al 4 gennaio 2010, perché ha ritenuto valida la clausola che prevedeva la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta in detto contratto: contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il tasso effettivo non dipende dalla misura degli interessi passivi “eventualmente maturati trimestralmente e via via capitalizzati”; è il risultato di un calcolo matematico che, prendendo come dato di base il T.A.N., lo incrementa tenuto conto degli effetti della capitalizzazione e deve sempre essere predeterminato ed esplicitato in contratto;
la sentenza ha violato l'art 6 della Delibera CICR del 9 Febbraio 2000 perché non essendo sufficiente l'indicazione del tasso nominale (T.A.N.), è necessaria anche l'indicazione del tasso effettivo (T.A.E.), la cui mancanza comporta la violazione del principio di trasparenza;
anche l'omessa indicazione del tasso degli interessi attivi rende invalida la pattuizione per violazione del principio di trasparenza e viene meno il requisito della pari periodicità; la correntista ha quindi diritto al ristoro di tutti gli interessi anatocistici corrisposti.
La Banca eccepisce che l'art. 6 della delibera del 9.2.2000 riserva l'inefficacia alla sola mancata approvazione “specifica e per iscritto” delle clausole anatocistiche e salva la pubblicazione in Gazzetta di cui all'art. 7 comma secondo della delibera, mentre non è prevista invalidità per la mancata indicazione del TAN degli interessi a credito né per la mancata specifica del TAE come distinto dal TAN. La circostanza che i tassi creditori effettivo e nominale appaiano uguali non dipende dall'assenza della capitalizzazione ma dal troncamento del risultato di calcolo a un certo decimale. L'indicazione del TAE comprendente gli effetti della capitalizzazione di cui all'art. 6 rientra negli obblighi informativi, la cui mancanza con riferimento agli interessi creditori non può costituire motivo di nullità dell'intera pattuizione.
Il Tribunale ha precisato che “Solo per completezza, occorre dare conto della tesi di parte attrice, secondo cui, in caso di capitalizzazione infrannuale, la banca avrebbe dovuto indicare il tasso effettivo e non solo nominale. Tale tesi
è infondata, dipendendo il tasso effettivo dai non prevedibili interessi passivi, solo eventualmente maturati trimestralmente e via via capitalizzati”.
Il Collegio rileva che secondo Cass. Civ. Ord. Sez. 1 Num. 10775 Anno 2024
“La disciplina delle clausole sull'anatocismo segue le decisioni di questa Corte che, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle clausole, perché non fondate su di un uso normativo,
e quindi in contrasto con l'art. 1283 c.c. (per tutte, Cass., sez. un., n.
21095/04) 2.1.- In questo contesto, la disciplina dell'anatocismo è stata dettata: - dall'art. 120, comma 2, t.u.b., nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col d.lgs. n. 342/99, […] - dall'art. 1 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, […] - dal successivo art. 2, […] - dall'art. 6 della medesima delibera, a norma del quale «I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto».
3.- La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, dell'indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto di essa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), che coincide, sul piano degli effetti, con l'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato, rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi -giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione- e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il richiamato art. 6.[…] 3.1.- Qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui
l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo. Va in conclusione fatta applicazione del principio (già enunciato da Cass. n. 4321/22) secondo cui la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 2 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della stessa delibera secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.” Questa Corte in varie pronunzie ha avuto modo di precisare che l'eventuale indicazione nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera
CICR 9 febbraio 2000, quanto agli interessi creditori, di un TAE eventualmente coincidente con il TAN non è di per se indicativa di una mancata capitalizzazione trimestrale, in ipotesi espressamente prevista e riconosciuta ed emergente pure dagli estratti conto, ma può essere un effetto matematico correlato a tassi relativamente bassi, con conseguente incidenza su cifre decimali non riportate in contratto (vedi tra le altre Corte Appello Firenze, 15 novembre 2024 n. 1915; Corte Appello Firenze, 26 settembre 2024 n. 1628).
Nella fattispecie, tuttavia, nei contratti prodotti non si è in presenza (come nei precedenti da ultimo citati) di un TAE solo apparentemente coincidente con il
TAN per ragioni meramente matematiche correlate alle cifre decimali specificate, ma di una totale omissione di specificazione del tasso di interesse creditorio: nel contratto del 4 gennaio 2010 (“concessione di variazione di affidamento”) ed in quelli successivi è, infatti, indicata esclusivamente la
“periodicità di liquidazione delle competenze a credito”, ma non si rinviene alcuna previsione relativa agli interessi creditori, né per TAN che TAE (vedi contratto)
Le previsioni della CICR del 9 febbraio 2000 non risultano quindi rispettate.
La seconda censura alla sentenza impugnata, volta pure a contestare la validità della capitalizzazione trimestrale resta assorbita.
III La terza censura alla sentenza impugnata è fondata. sostiene che la statuizione di condanna della al pagamento Parte_1 CP_2 della somma di €. 163.268,91 “oltre interessi legali dalla mora al saldo” è errata, atteso che il mero interesse legale sulle somme a credito della correntista è dovuto dal giorno della messa in mora fino all'inizio del procedimento giudiziale, dopo di che gli interessi devono essere liquidati e calcolati ex art. 1284 comma 4 c.c., ovvero al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, introdotto dal D.Lgs. n. 231/2002, non avendo le parti convenzionalmente stabilito il tasso degli interessi creditori per la correntista.
La Banca evidenzia che le Sezioni Unite, con sentenza n. 12449/2024, hanno chiarito che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ., se manca nel titolo giudiziale lo specifico accertamento della spettanza degli interessi secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
L'art. 1284 c.c. IV comma dispone: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Le Sezioni Unite, nella pronuncia n. 12449/2024 richiamata dalla Banca, hanno esaminato la problematica dell'interpretazione in sede di esecuzione forzata del titolo esecutivo contenente l'espressione “oltre interessi legali” senza ulteriori specificazioni;
atteso che “il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva”, hanno rilevato che: “La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi
(relativa perché contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4. Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali […..]. Che l'obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio.[…] Se il titolo esecutivo
è silente, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo, ma deve affidarsi al rimedio impugnatorio“ ed hanno infine enunciato il seguente principio di diritto: “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma
1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In applicazione di tali principi di diritto la statuizione del Tribunale, in assenza di specificazione, comporterebbe l'applicazione dei soli interessi ex art. 1284 comma 1, mentre dalla domanda giudiziale sono in effetti dovuto i maggiori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. (vedi Cass 03/01/2023, n.61: “il saggio
d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla , in forza CP_2 delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle”).
Infatti, a giudizio del Collegio, dal momento che il presente giudizio è di cognizione e sul punto è stato interposto appello deve trovare applicazione l'art. 1284 comma 4 c.c. per quanto concerne la misura degli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale. L'accoglimento dei motivi di impugnazione comporta un ulteriore attività istruttoria come da separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca nr. 1028/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del primo e terzo motivo di appello, assorbito il secondo, così provvede:
- dichiara il diritto di allo scorporo degli ulteriori interessi Parte_1 anatocistici dal 4.1.2010 al 10.12.2018;
- dichiara che sulle somme dovute in restituzione sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 dalla costituzione in mora sino alla domanda giudiziale e gli intessi ex art. 1284 comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo
- dispone la remissione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Spese al definitivo.
Firenze, Camera di consiglio del 21.01.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.