TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 6981/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/11/2024,
da con il patrocinio dell'avv. PANETTA GIOVANNA, e Parte_1
con il patrocinio dell'avv. CAERAN MIRCO Parte_2
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
17.01.2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
15.01.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 6981/2024 :
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
, n. a TREVISO (TV) il 13/10/1985, e C.F._1 Parte_2
(CF: ), n. a MONTEBELLUNA (TV) il 24/08/1981 , che C.F._2
hanno contratto matrimonio il 01.05.2010 a PAESE (TV), atto trascritto al n. 9, parte II, Serie A, anno 2010, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. L'abitazione coniugale sita in Volpago del Montello (TV), via Cal
Trevigiana n. 104, viene assegnata alla GN con Parte_1
tutti gli arredi e corredi ivi presenti, in relazione alla prevista prevalente permanenza delle figlie minori presso la madre. Le minori manterranno la stessa residenza anagrafica della madre. I beni strettamente personali del sig. ancora presenti presso la Pt_2
casa famigliare, come da lista inviata e concordata tra le parti,
saranno riconsegnati al marito con le modalità che i coniugi si impegnano a determinare.
3. I coniugi concordano che le spese di manutenzione straordinaria dell'abitazione saranno a carico di entrambi per la quota del 50 %
ciascuno, come previsto per legge. I coniugi si impegnano a concordare tali spese prima di assumerle, salve le situazioni di forza maggiore.
4. Le figlie vengono affidate in via condivisa ad entrambi i coniugi, che concorderanno il progetto educativo e formativo e collaboreranno per la sua attuazione, oltre che nei compiti di mantenimento e cura delle minori.
5. Le figlie minori vengono collocate prevalentemente presso la madre nell'abitazione coniugale, ma entrambi i genitori manterranno con loro una frequentazione assidua, cercando di essere presenti quantomeno attraverso telefonate e/o in altri modi via via concordati nei giorni in cui non potranno incontrarle personalmente.
6. I tempi e le modalità di permanenza delle figlie con ciascun genitore seguiranno il seguente calendario, nel rispetto degli impegni relazionali e scolastici delle stesse nonché compatibilmente con le esigenze lavorative e personali dei genitori:
A. Periodo infrasettimanale e fine settimana:
e trascorreranno con il padre non collocatario un Per_1 Per_2
fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera, con l'inserimento del pernottamento, una volta che il sig. avrà Pt_2
reperito una collocazione abitativa stabile. Il padre andrà a prendere le figlie il sabato mattina all'uscita da scuola o presso la casa materna alle ore 08,00 e le riaccompagnerà a casa della madre la domenica entro le ore 21.00.
Trascorreranno con il padre, altresì, due giorni infrasettimanali:
il lunedì e il giovedì, con prelievo da parte del padre delle figlie presso la casa materna verso le ore 18,00 (o comunque quando il padre riuscirà ad arrivare, una volta terminato il lavoro) oppure presso il luogo (palestra/piscina) dove le figlie attualmente praticano sport, con riaccompagnamento a casa della madre, dopo la cena, entro le ore 21.15.
Esclusivamente durante il periodo estivo, i giorni in cui il padre avrà le figlie con sé potrà accompagnarle dalla madre entro le ore
22.00.
Previo accordo con la madre, il padre avrà facoltà di incontrare le figlie anche in altre occasioni durante la settimana.
B. Festività natalizie e pasquali, vacanze estive:
I coniugi di anno in anno si alterneranno le vacanze natalizie,
alternando i periodi dal 25 dicembre al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 6 gennaio. Il primo anno (2024) staranno con la madre il primo periodo.
I coniugi di anno in anno si alterneranno le vacanze pasquali,
alternando i periodi dal giovedì alla domenica e dal lunedì al martedì. Il primo anno (2025) staranno con il padre il primo periodo.
I giorni di festività principali (ad esempio Natale, Vigilia di
Natale, Primo dell'Anno, Epifania, Pasqua) le figlie trascorreranno parte della giornata con il padre e parte con la madre, in modo da poter consentire di far visita alle famiglie di origine di entrambi.
I genitori si impegneranno a concordare con anticipo gli orari per tale alternanza.
I genitori terranno con sé le figlie per due settimane d'estate,
anche non consecutive, nel rispetto dei loro impegni. Il periodo di vacanze estive sarà concordato entro il 31 maggio di ciascun anno,
salvo altre necessità. Nel caso fosse impossibile trovare un accordo sarà la sig.ra negli anni dispari ed il sig. negli Pt_1 Pt_2 anni pari a decidere il proprio periodo e l'altro genitore si adeguerà alle scelte del primo, rispettando gli impegni delle minori.
C. Altre festività: Per tutte le altre festività (25 aprile, 1°
maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ecc.) se cadono all'interno della settimana nei giorni di lunedì o venerdì possono aggiungersi al weekend dei genitori, in caso contrario le festività verranno alternate.
Rimane inteso che nei periodi di vacanza naturalmente sarà sospesa l'alternanza prevista al punto A, ma saranno mantenuti i contatti telefonici.
Per quanto non previsto nel presente ricorso con riferimento al rapporto genitori-figlie i coniugi si impegnano a concordare una soluzione nell'interesse delle minori.
D. Il regime di visita sopra indicato potrà essere di volta in volta modificato dai coniugi di comune accordo fra loro anche in ragione delle specifiche esigenze ed impegni delle minori, nonché delle esigenze lavorative dei genitori. Così come se le figlie lo richiederanno espressamente, compatibilmente con le loro specifiche esigenze ed impegni, il padre, esclusivamente durante il periodo scolastico, quando la madre è al lavoro, potrà concordare con loro di tenerle con sé anche il sabato nel week end non di sua spettanza,
con riaccompagnamento a casa della madre.
7. Considerati la situazione reddituale e la prevalente permanenza delle minori presso la madre, il sig. si impegna a Pt_2
contribuire al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di euro 500,00 (Euro
cinquecento/00) (€ 250,00 per figlia), da pagarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese sul conto corrente personale della sig.ra , noto al sig. Si dà atto che Pt_1 Pt_2 il sig. da luglio 2024 sta provvedendo al pagamento di tale Pt_2
assegno. I coniugi concordano che tale assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat a partire dal settembre 2026.
8. I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie, come previste da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale (doc. 8:
Protocollo sottoscritto dai coniugi).
Ciascun genitore comunicherà una volta al mese (cumulando tutte le spese sostenute nel corso del mese) via e-mail o via messaggio telefonico (whatsapp) all'altro il conteggio delle spese anticipate ed, ove richiesto, esibirà pezza giustificativa: entro i 10 giorni successivi il genitore che, operate le opportune compensazioni,
risulterà debitore provvederà a rimborsare quanto dovuto a conguaglio.
9. I coniugi concordano che l'assegno unico universale ed ogni altra eventuale provvidenza economica spettanti per le figlie minori siano percepite interamente dalla madre, impegnandosi entrambi i genitori a mettersi a tale fine a disposizione la documentazione necessaria,
a firmare la relativa modulistica e a recarsi eventualmente presso il patronato che li affiancherà nella relativa domanda. Fin tanto che l' non provvederà a versare direttamente l'assegno unico nel CP_1
conto della GN , il sig. provvederà entro 10 giorni Pt_1 Pt_2
dal ricevimento ad accreditare mensilmente alla moglie mediante bonifico bancario quanto percepito a tale titolo.
10. I coniugi concordano che la eventuale pubblicazione di immagini riguardanti genitore e le minori su piattaforme social, sia previamente concordata tra i genitori delle minori;
11. I coniugi concordano che la rata mensile del mutuo per l'acquisto della casa familiare da loro contratto con Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. pari alla somma mensile di circa € 310,00, con scadenza al 30/31 di ogni mese, verrà pagata ogni mese da entrambi per la quota del 50 % ciascuno.
12. I coniugi concordano che la rata mensile del finanziamento contratto dal sig. per l'acquisto dell'auto di proprietà Pt_2
esclusiva di quest'ultimo venga pagata interamente dallo stesso.
13. I coniugi concordano che l'auto Hyundai Tucson, di proprietà del sig. , rimarrà in uso esclusivo allo stesso e che l'auto Pt_2
Hyundai I20, di proprietà della GN , rimarrà in uso Pt_1
esclusivo alla stessa.
14. I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento per sé.
15. Con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione di carattere economico tra gli stessi esistente e di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo.
16. Le parti prestano il consenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio per sé e per le minori.
17. Entrambi i genitori si impegnano ad introdurre con la doverosa gradualità eventuali terze persone nella vita delle figlie.
18. Qualora i genitori non riescano, per concomitanti impegni lavorativi, ad andare a prendere personalmente le figlie all'uscita di scuola o a eventuali centri estivi, gli stessi concordano di delegare a ciò persone di propria fiducia reciproca.
19. Spese e compensi professionali interamente compensati.” - dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PAESE (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
Il presidente relatore dott.ssa Susanna Menegazzi