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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/02/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19640/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in P.ZZA PRINCIPE Parte_1 C.F._1
EUGENIO, 8 10098 RIVOLI presso lo studio dell'avv. GROSSO SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) – in atto integrale di matrimonio , CP_1 C.F._2 CP_1
, , -elettivamente domiciliato in VIA MERCANTINI 5 TORINO Pt_2 Pt_3 Per_1 presso lo studio dell'avv.ti DIONISIO GIOVANNI e FABIO DEORSOLA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte dell'11.2.2025 presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e (in atto integrale di matrimonio , Parte_1 CP_1 CP_1
, , ) contraevano matrimonio con rito concordatario in BELGIRATE il Pt_2 Pt_3 Per_1
14/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BELGIRATE (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio non sono nati figli. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 23/1/2017 con nulla osta in data 6/2/2017.
Con ricorso depositato il 06/11/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata dichiarando altresì la indipendenza economica dei coniugi.
Con comparsa depositata il 13/1/2025 si è costituito e ha condiviso le domande di CP_1 parte ricorrente.
Con istanza del 29/1/2025 i difensori rappresentavano la volontà delle parti di addivenire ad una cessazione degli effetti civili congiunta pertanto domandavano disporsi udienza a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Il giudice relatore accoglieva l'istanza è fissava termine ex art. 127 ter cpc.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in atto integrale di matrimonio , , Parte_1 CP_1 CP_1 Pt_2
, ) i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Pt_3 Per_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELGIRATE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1)le parti sono economicamente autosufficienti e che mancano, dunque, i presupposti in fatto e in diritto per la previsione di qualsivoglia assegno divorzile o qualsivoglia altra contribuzione economica collegata al pregresso matrimonio.
2) le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma 8 Legge Professionale Forense
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/02/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19640/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in P.ZZA PRINCIPE Parte_1 C.F._1
EUGENIO, 8 10098 RIVOLI presso lo studio dell'avv. GROSSO SILVIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) – in atto integrale di matrimonio , CP_1 C.F._2 CP_1
, , -elettivamente domiciliato in VIA MERCANTINI 5 TORINO Pt_2 Pt_3 Per_1 presso lo studio dell'avv.ti DIONISIO GIOVANNI e FABIO DEORSOLA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte dell'11.2.2025 presentate congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e (in atto integrale di matrimonio , Parte_1 CP_1 CP_1
, , ) contraevano matrimonio con rito concordatario in BELGIRATE il Pt_2 Pt_3 Per_1
14/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BELGIRATE (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio non sono nati figli. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 23/1/2017 con nulla osta in data 6/2/2017.
Con ricorso depositato il 06/11/2024 ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata dichiarando altresì la indipendenza economica dei coniugi.
Con comparsa depositata il 13/1/2025 si è costituito e ha condiviso le domande di CP_1 parte ricorrente.
Con istanza del 29/1/2025 i difensori rappresentavano la volontà delle parti di addivenire ad una cessazione degli effetti civili congiunta pertanto domandavano disporsi udienza a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Il giudice relatore accoglieva l'istanza è fissava termine ex art. 127 ter cpc.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in atto integrale di matrimonio , , Parte_1 CP_1 CP_1 Pt_2
, ) i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Pt_3 Per_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELGIRATE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1)le parti sono economicamente autosufficienti e che mancano, dunque, i presupposti in fatto e in diritto per la previsione di qualsivoglia assegno divorzile o qualsivoglia altra contribuzione economica collegata al pregresso matrimonio.
2) le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma 8 Legge Professionale Forense
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/02/2025.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.