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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), quale titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1
(P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE LIUZZO per procura in P.IVA_1 atti
ATTORE
E
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUCIO CONCETTO
FRESTA per procura in atti
- CONVENUTA –
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2020 , nella sua qualità di Parte_1 titolare della omonima ditta, conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e pagina 1 di 6 forniture in favore della convenuta per l'ammontare complessivo di € 124.538,88, dell'esistenza del suo credito di € 19.680,88 o del diverso importo ritenuto di giustizia nei confronti della convenuta e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della predetta somma.
A sostegno delle domande l'attore allegava: di avere stipulato, con la convenuta, il contratto di appalto del 30.10.2015, avente ad oggetto i lavori ivi analiticamente indicati, per il corrispettivo di € 101.430,00, lavori poi modificati con la esclusione di talune voci e l'aggiunta di altre, per un totale di € 124.538,88, di cui aveva ricevuto solo la somma di € 104.858,00, restando creditore della differenza.
Si costituiva in giudizio contestando le domande. Controparte_1
La convenuta dichiarava che l'importo dei lavori oggetto del contratto di appalto era pari a
€ 100.430,00, mentre l'importo dei lavori “extra” era stato ridotto alla somma di € 11.361,49.
A suo dire, computando le somme versate, l'importo residuo a suo carico non avrebbe potuto superare la somma residua di € 6.933,49. Rappresentava che le parti avevano deciso di transigere ogni questione individuando, a saldo e stralcio, il residuo importo dovuto per i lavori eseguiti dall'attore in € 104.858.00, già pagati dalla società. A tal fine richiamava il riconoscimento operato dall'attore in data 4.6.2019, doc. 11, e la dichiarazione di aver ricevuto il saldo di tutto quanto preteso, doc. 12.
Evidenziava che il si era espressamente obbligato a fornire a favore della Pt_1 due anni di assistenza a costo zero, esclusi eventuali ricambi, che i Controparte_1 lavori indicati al punto H dell'atto di citazione erano necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, e già pagati, e che comunque taluni di essi apparivano come una duplicazione.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 8.2.2023 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 28.10.2023 veniva inizialmente ammessa la prova orale, poi revocata all'udienza del 19.2.2024, alla quale la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.10.2024.
pagina 2 di 6 A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, nelle more subentrato nella titolarità del ruolo, e impegnato nella sua riorganizzazione, la causa veniva rinviata, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2.4.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'attore ha agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo delle opere extra appalto indicate in citazione.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
La convenuta, dal canto suo, ha escluso di dover versare ulteriori importi all'attore, affermando l'intervenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo e contestando talune fatture emesse dall'attore in quanto concernenti duplicazioni di lavori già fatturati o inclusi nel corrispettivo dell'appalto, che contemplava anche la manutenzione degli impianti.
Il titolo è in atti e non risulta contestato dalla convenuta;
quest'ultima non ha neppure contestato che l'attore abbia eseguito delle opere extra contratto.
Oggetto di contestazione tra le parti è, piuttosto, l'esistenza di una eventuale transazione, affermata dalla convenuta, e il conseguente integrale pagamento, da parte di quest'ultima, del corrispettivo così pattuito.
A sostegno dell'esistenza della transazione la convenuta ha depositato uno scambio di email
(doc. 11, allegato alla comparsa di costituzione), da cui, tuttavia, non emerge l'intervenuta conclusione di un accordo transattivo.
pagina 3 di 6 Invero, nell'email del 19/3/2019 la ha chiesto al Controparte_1 Pt_1
l'emissione di una nota di credito, a saldo e stralcio, di € 10.000,00; il 4.6.2019 ha, poi, chiesto al l'emissione di una nota di credito, a saldo e stralcio, di € 13.080,88; a detta email il Pt_1 ha risposto affermando di dover emettere una nota di credito per € 5.000,00. Pt_1
In ragione di ciò non risulta concluso alcun accordo, emergendo delle sostanziali differenze tra le richieste della convenuta e le risposte dell'attore.
Correttamente non si è proceduto con la prova orale, alla luce della previsione contenuta nell'art. 1967 c.c. (cfr. C. Cass., n. 15471/2025: La transazione deve essere provata per iscritto (art.
1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni).
Quanto alla rilevanza probatoria del doc. 12 depositato dalla convenuta, recante la copia fotostatica di due assegni emessi in favore dell'attore, con la dicitura in calce “saldo per ricevuto” e la firma del si osserva che l'attore ha disconosciuto di avere apposto la Pt_1 propria firma sulla pagina indicata. Ha, altresì, contestato che la stessa potesse valere come quietanza liberatoria in relazione all'intero rapporto oggetto di causa, potendo riguardare al più le somme portate dagli assegni ivi riprodotti.
La convenuta non ha chiesto la verificazione del documento;
in ogni caso, lo stesso potrebbe assumere rilevanza solo con riguardo alla ricezione della somma complessiva di €
3.000,00 - € 1.500,00 per ciascun assegno - da parte dell'attore, che non ha contestato la circostanza indicata, certamente non per l'importo oggetto di causa.
Al fine di ottenere ogni utile elemento in merito all'entità dei lavori eseguiti dall'attore è stata disposta apposita CTU.
Il Consulente nominato, ing. ha individuato le opere eseguite dalla ditta Persona_1 attrice, distinguendo le opere di capitolato per € 100.500,00, iva esclusa, e le opere extra capitolato, materiali, manutenzione per € 14.692,82, per un totale di € 115.192,82, da cui detrarre la somma di € 104.858,00, percepita dall'impresa attrice, residuando una differenza di
€ 10.334,82, iva inclusa.
pagina 4 di 6 Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e di un'attenta verifica della documentazione depositata in giudizio, ben motivate anche nelle analitiche risposte fornite alle osservazioni formulate dalla parte attrice.
In ragione di ciò, è emersa la fondatezza della pretesa creditoria dell'attore nei limiti della somma di € 10.334,82, come quantificata dal CTU, condividendo, come già esposto, le risposte da egli fornite alle osservazioni dell'attore.
Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi moratori, nella misura e con la decorrenza di cui al d. lgs. n. 231/2002, avendo sul punto la Suprema Corte affermato che Con il decreto legislativo n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento". E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, la stessa, se proposta nel corso del giudizio, non è nuova ed è, quindi, proponibile, com'è accaduto nel caso in esame, per la prima volta con l'atto d'appello (C.
Cass., n. 36246/2022).
L'accoglimento della domanda nella misura indicata, superiore rispetto a quella oggetto di proposta transattiva formulata dal CTU, consente di escludere la responsabilità processuale dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque la convenuta va condannata al pagamento delle spese nei confronti dell'attore.
Esse sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00), nel seguente modo: €
pagina 5 di 6 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, €
1.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.400,00, oltre € 264,00 per esborsi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 55/2021 r.g., vertente tra Pt_1
, quale titolare della omonima ditta individuale (attore) e in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie le domande formulate dall'attore nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di
€ € 10.334,82, oltre interessi moratori come in motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore di , Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.400,00 per compensi e € 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_2
Così deciso in Catania il 25/10/2025.
Il Giudice
Milena UC
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
UC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), quale titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1
(P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE LIUZZO per procura in P.IVA_1 atti
ATTORE
E
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LUCIO CONCETTO
FRESTA per procura in atti
- CONVENUTA –
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2020 , nella sua qualità di Parte_1 titolare della omonima ditta, conveniva in giudizio dinanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere e pagina 1 di 6 forniture in favore della convenuta per l'ammontare complessivo di € 124.538,88, dell'esistenza del suo credito di € 19.680,88 o del diverso importo ritenuto di giustizia nei confronti della convenuta e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della predetta somma.
A sostegno delle domande l'attore allegava: di avere stipulato, con la convenuta, il contratto di appalto del 30.10.2015, avente ad oggetto i lavori ivi analiticamente indicati, per il corrispettivo di € 101.430,00, lavori poi modificati con la esclusione di talune voci e l'aggiunta di altre, per un totale di € 124.538,88, di cui aveva ricevuto solo la somma di € 104.858,00, restando creditore della differenza.
Si costituiva in giudizio contestando le domande. Controparte_1
La convenuta dichiarava che l'importo dei lavori oggetto del contratto di appalto era pari a
€ 100.430,00, mentre l'importo dei lavori “extra” era stato ridotto alla somma di € 11.361,49.
A suo dire, computando le somme versate, l'importo residuo a suo carico non avrebbe potuto superare la somma residua di € 6.933,49. Rappresentava che le parti avevano deciso di transigere ogni questione individuando, a saldo e stralcio, il residuo importo dovuto per i lavori eseguiti dall'attore in € 104.858.00, già pagati dalla società. A tal fine richiamava il riconoscimento operato dall'attore in data 4.6.2019, doc. 11, e la dichiarazione di aver ricevuto il saldo di tutto quanto preteso, doc. 12.
Evidenziava che il si era espressamente obbligato a fornire a favore della Pt_1 due anni di assistenza a costo zero, esclusi eventuali ricambi, che i Controparte_1 lavori indicati al punto H dell'atto di citazione erano necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, e già pagati, e che comunque taluni di essi apparivano come una duplicazione.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 8.2.2023 venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 28.10.2023 veniva inizialmente ammessa la prova orale, poi revocata all'udienza del 19.2.2024, alla quale la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.10.2024.
pagina 2 di 6 A detta udienza, la prima dinanzi allo scrivente giudice, nelle more subentrato nella titolarità del ruolo, e impegnato nella sua riorganizzazione, la causa veniva rinviata, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2.4.2025, alla quale, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
L'attore ha agito in giudizio per il pagamento del corrispettivo delle opere extra appalto indicate in citazione.
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
La convenuta, dal canto suo, ha escluso di dover versare ulteriori importi all'attore, affermando l'intervenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo e contestando talune fatture emesse dall'attore in quanto concernenti duplicazioni di lavori già fatturati o inclusi nel corrispettivo dell'appalto, che contemplava anche la manutenzione degli impianti.
Il titolo è in atti e non risulta contestato dalla convenuta;
quest'ultima non ha neppure contestato che l'attore abbia eseguito delle opere extra contratto.
Oggetto di contestazione tra le parti è, piuttosto, l'esistenza di una eventuale transazione, affermata dalla convenuta, e il conseguente integrale pagamento, da parte di quest'ultima, del corrispettivo così pattuito.
A sostegno dell'esistenza della transazione la convenuta ha depositato uno scambio di email
(doc. 11, allegato alla comparsa di costituzione), da cui, tuttavia, non emerge l'intervenuta conclusione di un accordo transattivo.
pagina 3 di 6 Invero, nell'email del 19/3/2019 la ha chiesto al Controparte_1 Pt_1
l'emissione di una nota di credito, a saldo e stralcio, di € 10.000,00; il 4.6.2019 ha, poi, chiesto al l'emissione di una nota di credito, a saldo e stralcio, di € 13.080,88; a detta email il Pt_1 ha risposto affermando di dover emettere una nota di credito per € 5.000,00. Pt_1
In ragione di ciò non risulta concluso alcun accordo, emergendo delle sostanziali differenze tra le richieste della convenuta e le risposte dell'attore.
Correttamente non si è proceduto con la prova orale, alla luce della previsione contenuta nell'art. 1967 c.c. (cfr. C. Cass., n. 15471/2025: La transazione deve essere provata per iscritto (art.
1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni).
Quanto alla rilevanza probatoria del doc. 12 depositato dalla convenuta, recante la copia fotostatica di due assegni emessi in favore dell'attore, con la dicitura in calce “saldo per ricevuto” e la firma del si osserva che l'attore ha disconosciuto di avere apposto la Pt_1 propria firma sulla pagina indicata. Ha, altresì, contestato che la stessa potesse valere come quietanza liberatoria in relazione all'intero rapporto oggetto di causa, potendo riguardare al più le somme portate dagli assegni ivi riprodotti.
La convenuta non ha chiesto la verificazione del documento;
in ogni caso, lo stesso potrebbe assumere rilevanza solo con riguardo alla ricezione della somma complessiva di €
3.000,00 - € 1.500,00 per ciascun assegno - da parte dell'attore, che non ha contestato la circostanza indicata, certamente non per l'importo oggetto di causa.
Al fine di ottenere ogni utile elemento in merito all'entità dei lavori eseguiti dall'attore è stata disposta apposita CTU.
Il Consulente nominato, ing. ha individuato le opere eseguite dalla ditta Persona_1 attrice, distinguendo le opere di capitolato per € 100.500,00, iva esclusa, e le opere extra capitolato, materiali, manutenzione per € 14.692,82, per un totale di € 115.192,82, da cui detrarre la somma di € 104.858,00, percepita dall'impresa attrice, residuando una differenza di
€ 10.334,82, iva inclusa.
pagina 4 di 6 Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi e di un'attenta verifica della documentazione depositata in giudizio, ben motivate anche nelle analitiche risposte fornite alle osservazioni formulate dalla parte attrice.
In ragione di ciò, è emersa la fondatezza della pretesa creditoria dell'attore nei limiti della somma di € 10.334,82, come quantificata dal CTU, condividendo, come già esposto, le risposte da egli fornite alle osservazioni dell'attore.
Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi moratori, nella misura e con la decorrenza di cui al d. lgs. n. 231/2002, avendo sul punto la Suprema Corte affermato che Con il decreto legislativo n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva 2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento". E poiché il giudice procede alla liquidazione di tali interessi in via ufficiosa, senza che sia a tal fine necessaria una domanda espressa dell'avente diritto, la stessa, se proposta nel corso del giudizio, non è nuova ed è, quindi, proponibile, com'è accaduto nel caso in esame, per la prima volta con l'atto d'appello (C.
Cass., n. 36246/2022).
L'accoglimento della domanda nella misura indicata, superiore rispetto a quella oggetto di proposta transattiva formulata dal CTU, consente di escludere la responsabilità processuale dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, dunque la convenuta va condannata al pagamento delle spese nei confronti dell'attore.
Esse sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n.
147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00), nel seguente modo: €
pagina 5 di 6 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, €
1.000,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.400,00, oltre € 264,00 per esborsi.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 55/2021 r.g., vertente tra Pt_1
, quale titolare della omonima ditta individuale (attore) e in
[...] Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore (convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie le domande formulate dall'attore nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di
€ € 10.334,82, oltre interessi moratori come in motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore di , Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.400,00 per compensi e € 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_2
Così deciso in Catania il 25/10/2025.
Il Giudice
Milena UC
pagina 6 di 6