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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/07/2024, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2938 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.07.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Reggio Calabria) il 27.02.1971), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tullio
Martino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via
S. Anna II tronco Fondo Falcone n. 1, ha eletto domicilio, e (cod. CP_1
fisc.: nata a [...] il [...]), CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gattuso, giusta procura in atti, presso il cui studio in Motta San Giovanni (RC), alla Via dell'ambrosia 29, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 14.11.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
09.07.2005;
-considerato che con decreto del 24.11.2023 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.07.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 04.07.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis
48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 09.07.2005; b) dal matrimonio è nata una figlia: VA (06.08.2006), minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha “vistato” in data 04.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 14.11.2023 da Parte_1
e , così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 CP_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 287, p. 2, s. A, u. 1, anno 2005, alle seguenti condizioni:
“1. la figlia VA rimarrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e continuerà ad essere collocata presso l'abitazione della madre sita in Reggio Calabria, c.d ; Controparte_2
2. quanto ai beni immobili la casa coniugale di proprietà della sig.ra CP_1
, sita in cda Candido Ravagnese n.23 a Reggio Calabria, rimarrà a
[...] quest'ultima, per poi rimanere in eredità alla figli Parte_2
3. per quanto concerne i beni mobili, l'autovettura Ypsilon 10 targata CP638AB di proprietà della sig.ra rimarrà a quest'ultima, mentre CP_1
l'autovettura Mini Cooper targata EL745ZE di proprietà del sig Parte_1 resterà a quest'ultimo;
4. per tutti gli altri beni mobili, costituenti arredo della casa coniugale (regali di nozze e tutto quanto acquistato insieme o separatamente in costanza di matrimonio), rimarranno presso l'abitazione coniugale a disposizione della sig.ra fermo restando che ciascuno terrà i propri effetti personali ivi compresi CP_1 gioielli e monili;
5. la polizza assicurativa n. 50011083222 intestata al sig. Parte_1 rimarrà intestata a quest'ultimo fino al compimento del 18^anno della figlia
VA, momento in cui lo stesso si impegna a riscattarla e donare la somma che verrà liquidata alla stessa;
6. per quanto riguarda la figlia minore, il sig. si impegnerà a Parte_1
versare alla madre sig.ra a titolo di mantenimento, la somma di euro CP_1
150,00 entro i primi dieci giorni del mese;
7. Il padre IG. potrà tenere con sé la figlia VA a fine Parte_1 settimana alternati dal venerdì dalle ore 18.30/19 quando la andrà a prendere presso la casa della mamma, alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso la residenza materna intorno alle ore 21.30.
8. Il padre IG. potrà inoltre tenere con sé VA per tre cene Pt_1 infrasettimanale, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì nella settimana in cui il week end è di pertinenza materna e 2 cene infrasettimanali nelle giornate di lunedì e mercoledì nelle settimane in cui il week end è di pertinenza paterna, andandola a prendere intorno alle 18:30/19 e riportandola a casa della madre dopo cena e comunque entro le 21.30;
9. Durante le festività natalizie VA trascorrerà ad anni alterni la prima parte, dalla fine della regolare frequenza della scuola fino al 30 dicembre, con un genitore e la seconda parte, dal 31 dicembre alla fine delle vacanze con l'altro.
Inoltre, la ragazza potrà trascorrere il giorno della vigilia con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale, fatti salvi migliori diversi accordi tra le parti;
10. Le vacanze di Pasqua saranno suddivise tra i due genitori cosicché VA possa stare ad anni alterni con un genitore i primi tre giorni compreso il giorno di Pasqua e con l'altro genitore gli ultimi giorni compreso il giorno di Pasquetta, fatti salvi migliori diversi accordi tra le parti.
11. Gli eventuali “ponti” connessi alle festività durante l'anno non comporteranno modifiche alla calendarizzazione concordata. Viene in ogni caso fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle esigenze del minore.
12. Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane anche non consecutive, previo accordo in congruo anticipo – comunque entro il 30 maggio di ogni anno - con la madre circa la suddivisione dei relativi periodi e con la precisazione che, qualora entrambi i genitori esprimessero una preferenza per il mese di agosto, il periodo di permanenza di VA con ciascun genitore sarà attribuito di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza: i primi quindici giorni con un genitore e i secondi quindici giorni con l'altro, salvo diverso accordo;
13. i signori e , fermo restando gli obblighi sopra indicati, Pt_1 CP_1 dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro e di aver già compiutamente regolato e definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale dipendente dal matrimonio”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 11 luglio 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.2938 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.07.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Reggio Calabria) il 27.02.1971), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tullio
Martino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via
S. Anna II tronco Fondo Falcone n. 1, ha eletto domicilio, e (cod. CP_1
fisc.: nata a [...] il [...]), CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gattuso, giusta procura in atti, presso il cui studio in Motta San Giovanni (RC), alla Via dell'ambrosia 29, ha eletto domicilio;
-ricorrenti-
nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 14.11.2023 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
09.07.2005;
-considerato che con decreto del 24.11.2023 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.07.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 04.07.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis
48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 09.07.2005; b) dal matrimonio è nata una figlia: VA (06.08.2006), minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. che lo ha “vistato” in data 04.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 14.11.2023 da Parte_1
e , così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 CP_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Reggio Calabria, atto n. 287, p. 2, s. A, u. 1, anno 2005, alle seguenti condizioni:
“1. la figlia VA rimarrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e continuerà ad essere collocata presso l'abitazione della madre sita in Reggio Calabria, c.d ; Controparte_2
2. quanto ai beni immobili la casa coniugale di proprietà della sig.ra CP_1
, sita in cda Candido Ravagnese n.23 a Reggio Calabria, rimarrà a
[...] quest'ultima, per poi rimanere in eredità alla figli Parte_2
3. per quanto concerne i beni mobili, l'autovettura Ypsilon 10 targata CP638AB di proprietà della sig.ra rimarrà a quest'ultima, mentre CP_1
l'autovettura Mini Cooper targata EL745ZE di proprietà del sig Parte_1 resterà a quest'ultimo;
4. per tutti gli altri beni mobili, costituenti arredo della casa coniugale (regali di nozze e tutto quanto acquistato insieme o separatamente in costanza di matrimonio), rimarranno presso l'abitazione coniugale a disposizione della sig.ra fermo restando che ciascuno terrà i propri effetti personali ivi compresi CP_1 gioielli e monili;
5. la polizza assicurativa n. 50011083222 intestata al sig. Parte_1 rimarrà intestata a quest'ultimo fino al compimento del 18^anno della figlia
VA, momento in cui lo stesso si impegna a riscattarla e donare la somma che verrà liquidata alla stessa;
6. per quanto riguarda la figlia minore, il sig. si impegnerà a Parte_1
versare alla madre sig.ra a titolo di mantenimento, la somma di euro CP_1
150,00 entro i primi dieci giorni del mese;
7. Il padre IG. potrà tenere con sé la figlia VA a fine Parte_1 settimana alternati dal venerdì dalle ore 18.30/19 quando la andrà a prendere presso la casa della mamma, alla domenica sera quando la riaccompagnerà presso la residenza materna intorno alle ore 21.30.
8. Il padre IG. potrà inoltre tenere con sé VA per tre cene Pt_1 infrasettimanale, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì nella settimana in cui il week end è di pertinenza materna e 2 cene infrasettimanali nelle giornate di lunedì e mercoledì nelle settimane in cui il week end è di pertinenza paterna, andandola a prendere intorno alle 18:30/19 e riportandola a casa della madre dopo cena e comunque entro le 21.30;
9. Durante le festività natalizie VA trascorrerà ad anni alterni la prima parte, dalla fine della regolare frequenza della scuola fino al 30 dicembre, con un genitore e la seconda parte, dal 31 dicembre alla fine delle vacanze con l'altro.
Inoltre, la ragazza potrà trascorrere il giorno della vigilia con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale, fatti salvi migliori diversi accordi tra le parti;
10. Le vacanze di Pasqua saranno suddivise tra i due genitori cosicché VA possa stare ad anni alterni con un genitore i primi tre giorni compreso il giorno di Pasqua e con l'altro genitore gli ultimi giorni compreso il giorno di Pasquetta, fatti salvi migliori diversi accordi tra le parti.
11. Gli eventuali “ponti” connessi alle festività durante l'anno non comporteranno modifiche alla calendarizzazione concordata. Viene in ogni caso fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle esigenze del minore.
12. Il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore durante le vacanze scolastiche estive per tre settimane anche non consecutive, previo accordo in congruo anticipo – comunque entro il 30 maggio di ogni anno - con la madre circa la suddivisione dei relativi periodi e con la precisazione che, qualora entrambi i genitori esprimessero una preferenza per il mese di agosto, il periodo di permanenza di VA con ciascun genitore sarà attribuito di anno in anno secondo il criterio dell'alternanza: i primi quindici giorni con un genitore e i secondi quindici giorni con l'altro, salvo diverso accordo;
13. i signori e , fermo restando gli obblighi sopra indicati, Pt_1 CP_1 dichiarano di non aver nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro e di aver già compiutamente regolato e definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale dipendente dal matrimonio”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 11 luglio 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Myriam Mulonia dott. Giuseppe Campagna