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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/09/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4738 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4738/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. INDRIO RENATO FRANCO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01.04.2025, l'istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000560585, notificata in data 06.03.2025, con la quale l' CP_2
1
[...] gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 3.816,00 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2019, di cui al presunto atto di accertamento n. 090022/11/2021.0961464 del 22.11.2021 della violazione dell'art. 2, comma 1- bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii..
A fondamento della spiegata opposizione, eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa e/o inesistente e/o irrituale notifica dell'atto di accertamento presupposto. Chiedeva, dunque, dichiararsi la nullità e/o annullarsi l'ordinanza ingiunzione, con il favore di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' che difendeva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto CP_1 del ricorso.
* Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso in opposizione è infondato per i motivi di seguito esposti.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività dell'opposizione proposta conformemente al disposto di cui all'art. 6, d.lgs. 150/2011 il quale prevede “
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”, tenuto conto del fatto che l'opposizione è stata introdotta in data 01.04.2025 e l'ordinanza- ingiunzione notificata il giorno 06.03.2025.
Preliminarmente, giova richiamare l'orientamento per il quale il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, e che quindi il vizio di motivazione non è censurabile laddove quest'ultima sia insufficiente;
solo la motivazione fuorviante e contraddittoria, accostabile alla vera e propria inesistenza, è censurabile e rilevante nel giudizio di opposizione.
Appare utile rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente" (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Tanto premesso, si osserva che parte ricorrente ha affidato l'opposizione all'unico motivo delineato nell'atto introduttivo del giudizio: omessa e/o inesistente e/o irrituale notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Orbene, in via generale, per quanto riguarda l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, emessa in caso di mancato pagamento del verbale di contestazione ed irrogazione della sanzione amministrativa, è noto che la pubblica amministrazione può agire nel termine di prescrizione quinquennale, così come espressamente previsto dall'art. 28 della L. 689/1981.
Tanto premesso deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata è relativa alla sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'annualità 2019.
2 CP_ Risulta dalla documentazione che l' ha provveduto, tra le altre, alla notifica di atto di accertamento in data 16.12.2021; ne deriva l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla parte ricorrente.
In merito alla produzione della sola copia dell'avviso di ricevimento, non anche degli originali, vale la pena di osservare che il disconoscimento formulato in maniera aspecifica deve ritenersi tamquam non esset. Sull'argomento la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da UI l'efficacia della contestazione CP_3 formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di "disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014).
In proposito, vale inoltre la pena di osservare che il destinatario della missiva risulta correttamente individuato nella persona dell'odierna parte ricorrente. Non può, del resto, accedersi alla tesi del mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti. Non può, difatti, dirsi che parte ricorrente non abbia avuto legale conoscenza dell'atto per la asserita estraneità del soggetto, indicato quale ricevente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, reperito presso l'abitazione del destinatario e la cui firma è stata apposta per ricezione dell'atto. In proposito, è sufficiente rammentare che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-04-2016, n. 7184). In altri termini, la presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare infatti la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, ove voglia dimostrare il contrario, ha l'onere di fornire la prova di non aver mai potuto prendere possesso della missiva.
Peraltro, in merito, può richiamarsi la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun
3 atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (Cass. 16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).
L'opposizione va dunque respinta.
Nel merito, parte ricorrente non ha contestato specificamente che, nei flussi contenenti Pt_2 CP_ le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi dovuti all' ha dichiarato di aver trattenuto le CP_ quote a carico dei lavoratori dipendenti e di aver omesso di versarle all'
Si deve, infine, necessariamente prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D. L. n. 48 del 4.5.2023 (c.d. “decreto lavoro”) che ha stabilito il ricalcolo in autotutela della sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, e quindi anche quanto alle omissioni verificatesi in data precedente il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del citato decreto, come nella fattispecie.
La sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, e quindi, va applicato il principio della retroattività in bonam partem (v. C. Cost. sent. n. 63/2019 e 193/2016) e, per effetto del cit. art. 23, l'art.
2. comma 1bis del D. L. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
CP_ Va, difatti, evidenziato che l' ha dato atto di avere proceduto alla determinazione delle somme dovute in ossequio alla previsione di cui all'art. 23 D.L. 48/2023.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza - non potendo assegnarsi rilievo alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., non trattandosi di giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali - e vanno liquidate nella somma di cui al dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 01.04.2025, così provvede: CP_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in € 1.000,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 11/09/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4738/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. INDRIO RENATO FRANCO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1 Resistente
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01.04.2025, l'istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000560585, notificata in data 06.03.2025, con la quale l' CP_2
1
[...] gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 3.816,00 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2019, di cui al presunto atto di accertamento n. 090022/11/2021.0961464 del 22.11.2021 della violazione dell'art. 2, comma 1- bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii..
A fondamento della spiegata opposizione, eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa e/o inesistente e/o irrituale notifica dell'atto di accertamento presupposto. Chiedeva, dunque, dichiararsi la nullità e/o annullarsi l'ordinanza ingiunzione, con il favore di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' che difendeva la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto CP_1 del ricorso.
* Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso in opposizione è infondato per i motivi di seguito esposti.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività dell'opposizione proposta conformemente al disposto di cui all'art. 6, d.lgs. 150/2011 il quale prevede “
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”, tenuto conto del fatto che l'opposizione è stata introdotta in data 01.04.2025 e l'ordinanza- ingiunzione notificata il giorno 06.03.2025.
Preliminarmente, giova richiamare l'orientamento per il quale il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, e che quindi il vizio di motivazione non è censurabile laddove quest'ultima sia insufficiente;
solo la motivazione fuorviante e contraddittoria, accostabile alla vera e propria inesistenza, è censurabile e rilevante nel giudizio di opposizione.
Appare utile rammentare che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente" (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Tanto premesso, si osserva che parte ricorrente ha affidato l'opposizione all'unico motivo delineato nell'atto introduttivo del giudizio: omessa e/o inesistente e/o irrituale notifica dell'atto di accertamento presupposto.
Orbene, in via generale, per quanto riguarda l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, emessa in caso di mancato pagamento del verbale di contestazione ed irrogazione della sanzione amministrativa, è noto che la pubblica amministrazione può agire nel termine di prescrizione quinquennale, così come espressamente previsto dall'art. 28 della L. 689/1981.
Tanto premesso deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata è relativa alla sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'annualità 2019.
2 CP_ Risulta dalla documentazione che l' ha provveduto, tra le altre, alla notifica di atto di accertamento in data 16.12.2021; ne deriva l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla parte ricorrente.
In merito alla produzione della sola copia dell'avviso di ricevimento, non anche degli originali, vale la pena di osservare che il disconoscimento formulato in maniera aspecifica deve ritenersi tamquam non esset. Sull'argomento la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da UI l'efficacia della contestazione CP_3 formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di "disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014).
In proposito, vale inoltre la pena di osservare che il destinatario della missiva risulta correttamente individuato nella persona dell'odierna parte ricorrente. Non può, del resto, accedersi alla tesi del mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti. Non può, difatti, dirsi che parte ricorrente non abbia avuto legale conoscenza dell'atto per la asserita estraneità del soggetto, indicato quale ricevente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, reperito presso l'abitazione del destinatario e la cui firma è stata apposta per ricezione dell'atto. In proposito, è sufficiente rammentare che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-04-2016, n. 7184). In altri termini, la presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare infatti la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, ove voglia dimostrare il contrario, ha l'onere di fornire la prova di non aver mai potuto prendere possesso della missiva.
Peraltro, in merito, può richiamarsi la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun
3 atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (Cass. 16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).
L'opposizione va dunque respinta.
Nel merito, parte ricorrente non ha contestato specificamente che, nei flussi contenenti Pt_2 CP_ le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi dovuti all' ha dichiarato di aver trattenuto le CP_ quote a carico dei lavoratori dipendenti e di aver omesso di versarle all'
Si deve, infine, necessariamente prendere atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D. L. n. 48 del 4.5.2023 (c.d. “decreto lavoro”) che ha stabilito il ricalcolo in autotutela della sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, e quindi anche quanto alle omissioni verificatesi in data precedente il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del citato decreto, come nella fattispecie.
La sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, e quindi, va applicato il principio della retroattività in bonam partem (v. C. Cost. sent. n. 63/2019 e 193/2016) e, per effetto del cit. art. 23, l'art.
2. comma 1bis del D. L. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
CP_ Va, difatti, evidenziato che l' ha dato atto di avere proceduto alla determinazione delle somme dovute in ossequio alla previsione di cui all'art. 23 D.L. 48/2023.
Le spese, pertanto, seguono la soccombenza - non potendo assegnarsi rilievo alla dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., non trattandosi di giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali - e vanno liquidate nella somma di cui al dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti di Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, con atto depositato il 01.04.2025, così provvede: CP_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente, che liquida in € 1.000,00, oltre ad accessori come per legge. Bari, lì 11/09/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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