Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 2447/2019 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 13.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in forza di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'Avv. Fabrizio Zarone
(c.f.: ), elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta C.F._2
Elettronica Certificata Email_1
APPELLANTE
E
(p.iva ), nella Controparte_1 P.IVA_1 qualità di delegata dell'originaria convenuta , in persona Controparte_2 del suo legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Maria De Chiara (c.f. ) elettivamente C.F._3 domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Email_2
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
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All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore dell'appellante, riportandosi integralmente all'atto di appello, concludeva per l'integrale accoglimento dell'appello, chiedendo la riforma della sentenza n. 1548/2018, pronunciata in data
01.09.2018 dal Giudice di Pace di Teano.
La concludeva per il rigetto dell'appello, con Controparte_4 conferma della sentenza impugnata, rilevando che parte appellante non aveva fornito prova della posizione soggettiva passiva dedotta in giudizio e che l'impugnazione risultava infondata in fatto e in diritto, nonché priva di prova sia in ordine all'an che al quantum;
chiedeva inoltre che fosse accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della in quanto non applicabile la Controparte_4 procedura di indennizzo diretto, e domandava la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Teano n. 1548/2018.
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1548/2018, depositata in data 01.09.2018, con la quale il Giudice di Pace di Teano aveva respinto la domanda da lei proposta, volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto in data
22.07.2009 alle ore 19:45 circa, in Teano (CE).
Nel giudizio di primo grado l'attrice aveva dedotto che, in dette circostanze di tempo e di luogo, la propria autovettura Nissan Terrano II tg. BC285EY, nell'occasione condotta da suo figlio , mentre percorreva Viale Europa di Teano (CE) CP_5 veniva investita dall'autovettura SM Fortwo tg. BY090BY, di proprietà di CP_3
e, nell'occasione, condotta da .
[...] Persona_1
Al riguardo l'attrice aveva precisato che la Nissan Terrano II stava percorrendo viale
Europa, quando, giunta all'altezza della gioielleria “Joan Louis” veniva investita dalla predetta SM, che aveva omesso di osservare la precedenza nonostante la dovuta segnalazione;
il conducente del veicolo attoreo, nel tentativo di evitare l'impatto, si vedeva costretto a deviare la marcia verso la sua destra ed andava ad urtare contro un muro ivi posto.
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pertanto, ribadendo la sussistenza della responsabilità Parte_1 esclusiva del sinistro in capo al conducente della SM Fortwo, aveva convenuto in giudizio (quale proprietario dell'autovettura) nonché la compagnia Controparte_3 assicurativa garante, innanzi al Giudice di Controparte_4
Pace di Teano, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Istruita la causa mediante escussione testi e CTU ricostruttiva della dinamica dell'incidente, il Giudice di Pace di Teano, aveva dichiarato la contumacia di CP_3
e ne aveva rilevato la carenza di legittimazione passiva per mancanza della
[...] documentazione attestante la proprietario del predetto della autovettura, presunta danneggiante. Il Giudice di primo grado, nel merito, poi, condividendo le conclusioni del CTU che non era riuscito a ricostruire la dinamica del sinistro né ad accertare la riconducibilità dei danni al sinistro allegato per impossibilità di visionare i veicoli coinvolti, aveva rigettato la domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali e dei costi della CTU.
-2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , la quale ha Parte_1 censurato che il Giudice di Pace di Teano avrebbe erroneamente rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione passiva di incorrendo così in violazione di Controparte_3 legge.
L'appellante ha inoltre criticato la mancata ricostruzione della dinamica del sinistro nei termini dalla predetta allegati e la conseguente errata motivazione di rigetto della domanda di risarcimento danni nonché la condanna al pagamento delle spese di lite.
La ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare la responsabilità degli appellati nella causazione del sinistro con conseguente condanna degli predetti al pagamento della somma di € 3.204,64, a titolo di risarcimento dei danni oltre al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e relativi accessori di legge.
Si è regolarmente costituita in giudizio la Controparte_4 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito, l'improcedibilità, l'improponibilità e
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l'infondatezza in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Non si è costituito Controparte_3
Il Giudice all'udienza del 13.03.2025 ha riservato la causa in decisione previa concessione alle dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-3. Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_3
presunto proprietario del veicolo SM Fortwo tg. BY090BY non
[...] costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto di gravame.
-4. Sempre in via preliminare va rilevato che l'appello, contrariamente all'assunto della difesa dell'appellata, non incorre nella condizione di inammissibilità descritta dal novellato art. 348 bis c.p.c.. Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una singola probabilità di accoglimento. In tal senso, l'appello proposto da non si è Parte_1 rivelato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame, la relativa infondatezza.
-5. Passando al merito va rilevato che l'appello è, tuttavia, infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In via preliminare si reputa che il Giudice di Pace di Teano abbia correttamente dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'originario convenuto CP_3
atteso che l'attrice, nel giudizio di primo grado, non ha allegato né prodotto
[...] alcuna documentazione idonea a comprovare la titolarità del veicolo asseritamente coinvolto, quale, ad esempio, la visura PRA o certificazione equivalente.
Deve inoltre escludersi che tale declaratoria integri un rilievo d'ufficio inammissibile, posto che la decisione del giudice di prime cure si fonda su elementi emersi nel corso dell'istruttoria, ed in particolare della consulenza d'ufficio, nell'ambito della quale il perito nominato, dott. , ha più volte segnalato l'assenza di riscontri Persona_2 documentali idonei a dimostrare che il veicolo presunto responsabile del sinistro fosse intestato al convenuto.
Il consulente, difatti, nella perizia da lui redatta afferma: “VEICOLO SMART
TARGATO BY09OBY-Dalla documentazione agli atti di causa, non risulta
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documentazione relativa alla legittimazione passiva. Da una ricerca effettuata dallo scrivente, e relativa solo ai dati tecnici, si evince che trattasi di una Micro Compact
Car, autovettura per trasporto di persone, marca: "SMART" modello "City-
Coupe"'(…) La stessa non veniva resa disponibile per cui nulla può dirsi in merito alle condizioni d'uso di manutenzione ed agli pneumatici. Nulla può dirsi in merito alle generalità" del proprietario.” (cfr. consulenza pag.9).
Tale circostanza, pur non formalmente contestata dal convenuto -in quanto contumace-, è risultata comunque accessibile all'attore, il quale, avendo avuto piena conoscenza della relazione peritale, non ha in alcun modo provveduto a colmare la lacuna documentale segnalata dal CTU.
Alla stregua di tali elementi deve pertanto ritenersi che il Giudice abbia compiuto una valutazione nel merito, basata su elementi istruttori acquisiti e non contestati, non trattandosi quindi di una questione rilevata d'ufficio, bensì di mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore.
Tanto premesso, anche a voler prescindere da tali considerazioni preliminari, va rilevato che la domanda proposta è infondata.
Difatti il perito nominato in primo grado, dott. , ha rilevato l'impossibilità Per_2 di svolgere qualunque accertamento tecnico concreto poiché nessuno dei veicoli coinvolti è stato messo a disposizione dalle parti per la perizia.
In particolare, con riferimento al veicolo Nissan, parte appellante non ha mai prodotto il certificato PRA idoneo ad attestare l'effettiva alienazione del veicolo, utile a comprovare l'impossibilità di sottoporlo a verifica tecnica: “A conferma dell'alienazione del veicolo Nissan, il CT , in sede di sopralluogo, Per_3
s'impegnava a fornire al CTU attuale visura al PRA del veicolo attoreo contenente i dati del nuovo proprietario, ma tale visura non è stata ad oggi fornita”.(cfr. consulenza d'ufficio in atti, pag. 8)
Parimenti, in relazione al veicolo SM, non è stata fornita alcuna documentazione attestante la titolarità né è stato possibile sottoporlo ad accertamento peritale, non essendo stato messo a disposizione dal convenuto rimasto contumace.
Ciò posto, il Consulente Tecnico d'Ufficio ha svolto un tentativo di ricostruzione della dinamica del sinistro, facendo riferimento alla documentazione fotografica acquisita
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in atti, relativa al veicolo Nissan;
tuttavia, la scarsa definizione delle fotografie non ha consentito una corretta lettura della targa del veicolo di parte attrice rendendo impossibile identificare con certezza il veicolo, quale quello di proprietà della e coinvolto nel sinistro denunciato “nelle immagini allegate alla Parte_1 produzione di parte attrice, di scarsa qualità, è raffigurato un veicolo Nissan, la cui targa anteriore, poggiata sul paraurti anteriore, non è del tutto leggibile a causa della scarsa qualità delle foto” (cfr. consulenza in atti, pag.11).
Nonostante ciò, il CTU ha elaborato due ipotesi alternative ricostruttive della dinamica del sinistro, entrambe astrattamente compatibili con i danni riscontrabili sulla base della documentazione fotografica prodotto “Si evincono due modalità di accadimento dell'evento dannoso per cui è consulenza. La prima con urto diretto tra la SM e la parte laterale sx della Nissan ed un conseguenziale urto indiretto della parte anteriore della Nissan contro un muro di cinta posto sulla destra della strada. La seconda invece senza urto diretto e con deviazione verso destra e quindi solo un urto della parte anteriore della Nissan contro un muro di cinta posto sulla destra della strada.
Premesso ciò, secondo il parere dello scrivente, i danni visibili alla Nissan dalle foto in atti, e così come sopra descritti, non sono coerenti con la prima cinematica non essendo visibili, dalle foto in atti, sul veicolo Nissan danni da urto diretto, ma verosimilmente sono coerenti con la seconda cinematica.” (cfr. pag. 18 della ctu).
Tuttavia reputa questo giudicante che, in assenza di riscontri oggettivi certi, malgrado una delle due possibili ricostruzioni sia stata ritenuta probabilmente coerente e compatibile con i danni rilevati dalla foto, ciò non possa ritenersi sufficiente a integrare la prova piena e univoca del fatto storico dedotto in quanto la dinamica ricostruita dal perito si discosta in modo significativo da quella allegata dall'attrice poiché fondata su una dinamica priva di un impatto diretto tra i veicoli coinvolti, a differenza di quanto sostenuto dalla . Parte_1
Alle perplessità emerse in sede di CTU, devono aggiungersi le discrasie rilevanti emerse tra quanto indicato dal figlio della attrice nel modello CAI e le dichiarazioni rese dal testimone escusso in primo grado.
Difatti nel modello CAI è riportata la seguente dinamica: “Percorrevo V.le Europa direzione V.le Italia quando giunto all'altezza del negozio Joan Louis la ctp nell'uscire
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dalla traversa del negozio, invadeva la mia mezzeria, urtandomi nel lato sx. Per evitare un maggiore impatto, cercavo di deviare verso dx. urtando con il mio lato anteriore il muro di cinta alla mia dx.”.
Tale dinamica non corrisponde a quella riferita dall'unico teste assunto in primo grado all'udienza del 31.01.2014, sig. il quale riferiva: “Ricordo che la Testimone_1 fine di luglio del 2009, mentre rientravo per la cena, percorrevo Viale Europa in
Teano, quando all'altezza della traversa della gioielleria “Joan Louis” ho visto una
SM che usciva dal parcheggio della suddetta gioielleria senza né frenare, né dare precedenza all'auto che mi precedeva, la quale per evitare l'impatto con la SM effettuava una brusca sterzata sulla destra, tanto da finire contro un muro che si trovava sul lato destro (…) Preciso che tra le due autovetture non c'è stata alcuna collisione”; il teste escusso ha dunque escluso espressamente qualsiasi contatto tra i veicoli coinvolti, smentendo di fatto la tesi attorea circa la verificazione del sinistro.
-5. Tanto premesso non possono condividersi le doglianze della appellante difesa, non ravvisandosi validi motivi per i quali il provvedimento impugnato dovrebbe ritenersi affetto da vizi di legittimità o di merito.
Alla stregua del complessivo quadro probatorio indicato, la impugnata statuizione appare infatti sufficientemente e coerentemente motivata sia in ordine alla insussistenza delle condizioni di legge per la proposizione della domanda che per la situazione giuridica come prospettata dalla appellante.
Sul punto, deve osservare questo Giudicante che la motivazione sviluppata dal primo si presenta esauriente e immune da vizi di sorta per cui non possono condividersi le doglianze della appellante difesa;
l'appello deve essere pertanto rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
-6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori tra i minimi ed i medi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza della fase istruttoria e della fase decisionale semplificata, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
-7. Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
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per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di Controparte_3
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 1548/2018 emessa dal Giudice di Pace di Teano;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado, nei Parte_1 confronti della che liquida in € 2.552,00 per Controparte_4 compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte appellante, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del
Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 28 giugno 2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Ida D'Onofrio
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