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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/05/2024, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
RGL n. 1344 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 09/05/2024), nella causa n. 1344/2021 RGL, promossa da:
, , ass. Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to QUARGNENTI VANNA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to SERRA MARIA Controparte_1 C.F._1
GRAZIELLA,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 387/21 del 12/8/21 emesso dal Tribunale di Sassari con il quale le è stato ingiunto il pagamento di €4.630,50, oltre interessi e spese, alla dott.ssa a titolo di Per_1 rimborso per le certificazioni medico-legali rese per conto dell' (n.150
CP_2 certificati emessi dal 2017 al marzo 2021); ha richiamato l'accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le Strutture Sanitarie Pubbliche siglato il 24/12/07 (doc. 2 ricorso per decreto ingiuntivo) secondo il quale per la redazione di ciascun certificato è previsto un rimborso complessivo di € 32,50 da erogarsi dall' all' ,
CP_2 Parte_2 che a sua volta liquida il 95% (€ 30,87) al dirigente medico a seguito prima delle verifiche dell' e poi dell'incasso dell'importo; ha eccepito che n. 25
CP_2 certificati del 2017 non sono rimborsabili in quanto non ancora pagati dall'
CP_2 ad ATS, n. 8 certificati per il 2018 risultano liquidabili (€ 246,96) e i restanti certificati non risultano in contabilità aziendale in quanto non ancora esaminati dall' ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso con vittoria di
CP_2 spese;
− parte convenuta ha rilevato che, in forza dell'art. 117 CCNL Controparte_1 di categoria e dell'accordo siglato il 24/12/07, l'emissione di un certificato per l' onera il datore di lavoro al pagamento del corrispettivo, senza che siano CP_2
1 imputabili al medico ulteriori adempimenti;
ha rilevato che, in forza della Legge 302/2018, comma 526, dal 1/1/19 l trasferisce annualmente al Fondo CP_2 sanitario nazionale l'importo di 25 milioni di euro, da ripartire tra le regioni e le province autonome e che il successivo accordo Stato – Regioni ha stabilito che tali fondi vengono assegnati alle Regioni sulla base del numero di certificati emessi per l' ha chiesto pertanto la conferma del decreto ingiuntivo CP_2 opposto;
− su ordine del giudice, ha depositato le attestazioni informatiche dei CP_2 certificati emessi dall'opposta dando atto che “a seguito di verifica amministartiva e contabile risultano liquidati dal'Istituto alla' (codice Org_1 fornitore 1052109) n. 53 certificati sui 150 indicati in elenco per un importo complessivo di € 1.722,5 (ordinativi di pagamento n. 3278 del 12/12/2019 e per il caso , certificato con n. invio 8931888,n.ordinativo Persona_2 di pagamento n. 3072 del 02/12/2019). Dei restanti certificati 3 non risultano relativi a casi denunciati come infortunio mentre altri 5 certificati non risultano liquidati in quanto doppioni di altro certificato;”
− nelle note del 8/3/24 parte opponente ha dato atto che, a seguito di verifiche interne, risultano incassati n. 50 certificati con il mandato n. 3278/2019 (€ 1.625,00) e n. 1 certificato con il mandato n. 3072/2019 (€ 32,50) e di avere pertanto provveduto a liquidare all'opposta l'importo di € 1.574,63 unitamente alla retribuzione di febbraio 2024 (cfr. deliberazione del Commissario Liquidatore n. 46 del 29/01/2024, all. 2); ha poi dato atto che per i restanti certificati l' non ha ancora provveduto a versare alcuna somma;
CP_2
− in seguito a discussione in trattazione scritta la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
1. l'art. 117 CCNL sanità 2019, rubricato “Altre attività a pagamento”, prevede che: “
1. L'attività di consulenza dei dirigenti per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'Azienda o Ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 18, comma 1, par. II lett. c) (Tipologie di incarico).
2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate: a) In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento. b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini: - la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve
2 essere a carattere occasionale;
- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.
3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'Azienda o Ente per conto dell'Istituto Organizzazione_2
( a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi
[...] CP_2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto ai commi 526 e 527 della Legge 145/2018. Per i compensi si applica il comma 3.”;
2. più nel dettaglio, l'”accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatioci presso le strutture sanitarie pubbliche” sottoscritto tra l' e le Rappresentanze sindacali di categoria dei medici in data CP_2
24/12/2007, all'art. 3 stabilisce: “Il compenso stabilito per la redazione di ciascun certificato è pari euro 27,50 e viene corrisposto per un massimo di tre certificati a caso. L'eventuale riammissione in temporanea per lo stesso caso non dà luogo ad ulteriori compensi. L provvede alla liquidazione dei CP_2 compensi trimestralmente. Le Strutture sanitarie ricevono per intero dall' i CP_2 compensi stabiliti dal presente accordo. La ripartizione è regolata dall'Accordo nazionale di lavoro”;
3. dalle norme sopra citate, ed in particolare dall'utilizzo del verbo “affluire” di cui al CCNL e dalla locuzione “l'inail provvede alla liquidazione” riportata nell'accordo, si evince che l'ente onerato del pagamento è l' ovvero, CP_2 ragionevolmente, l'ente che usufruisce e valuta il servizio e non l'azienda sanitaria, che viene unicamente delegata al versamento al medico di quanto ricevuto, salva la trattenuta del 5% per aver messo a disposizione personale e strutture per consentire lo svolgimento della prestazione;
a dimostrazione dell'estraneità dell'azienda nella determinazione del compenso e delle tempistiche di erogazione, lo stesso accordo del 24/12/07, è siglato (solo) tra l' e le associazioni di categoria dei medici;
CP_2
4. pertanto, in assenza di prova che parte opponente abbia ricevuto gli importi da destinare al pagamento della dott.ssa per l'attività di certificazione - Per_1 direttamente dall' o, come sostenuto dall'opposta, da parte della CP_2 Org_3 la stessa non può essere ritenuta onerata dell'adempimento, non riscontrandosi norme che la vincolino a pagare con fondi propri una prestazione resa in favore altrui;
5. tale prova deve ritenersi raggiunta per n. 51 certificati, posto che l'opponente ha ammesso di averne ricevuto il pagamento dall' in data 18/12/19 (cfr. CP_2 mail all. 1 note dell'8/3/24), mentre, in assenza dei mandati di pagamento, per i restanti certificati tale onere probatorio non può dirsi assolto;
3 6. occorre poi rilevare che, pur avendo ricevuto l'importo corrispondente a n. 51 certificati a dicembre 2019, la resistente ha provveduto alla liquidazione alla dottoressa (salva la dovuta trattenuta del 5% prevista dal CCNL) solo a Per_1 febbraio 2024;
7. alla luce di ciò, per i n. 51 certificati per cui è pacifico che l'azienda avesse già ricevuto i fondi, deve ritenersi che l'opposizione sia infondata, mentre per i restanti certificati, l'opposizione deve essere accolta;
8. stante la reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 387/21 del 12/8/21 emesso dal Tribunale di Sassari;
- accerta il diritto di parte opposta al pagamento di € 1.574,63, oltre interessi e rivalutazione;
- compensa le spese.
Così deciso in Sassari, il 15/05/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 09/05/2024), nella causa n. 1344/2021 RGL, promossa da:
, , ass. Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to QUARGNENTI VANNA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to SERRA MARIA Controparte_1 C.F._1
GRAZIELLA,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 387/21 del 12/8/21 emesso dal Tribunale di Sassari con il quale le è stato ingiunto il pagamento di €4.630,50, oltre interessi e spese, alla dott.ssa a titolo di Per_1 rimborso per le certificazioni medico-legali rese per conto dell' (n.150
CP_2 certificati emessi dal 2017 al marzo 2021); ha richiamato l'accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le Strutture Sanitarie Pubbliche siglato il 24/12/07 (doc. 2 ricorso per decreto ingiuntivo) secondo il quale per la redazione di ciascun certificato è previsto un rimborso complessivo di € 32,50 da erogarsi dall' all' ,
CP_2 Parte_2 che a sua volta liquida il 95% (€ 30,87) al dirigente medico a seguito prima delle verifiche dell' e poi dell'incasso dell'importo; ha eccepito che n. 25
CP_2 certificati del 2017 non sono rimborsabili in quanto non ancora pagati dall'
CP_2 ad ATS, n. 8 certificati per il 2018 risultano liquidabili (€ 246,96) e i restanti certificati non risultano in contabilità aziendale in quanto non ancora esaminati dall' ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso con vittoria di
CP_2 spese;
− parte convenuta ha rilevato che, in forza dell'art. 117 CCNL Controparte_1 di categoria e dell'accordo siglato il 24/12/07, l'emissione di un certificato per l' onera il datore di lavoro al pagamento del corrispettivo, senza che siano CP_2
1 imputabili al medico ulteriori adempimenti;
ha rilevato che, in forza della Legge 302/2018, comma 526, dal 1/1/19 l trasferisce annualmente al Fondo CP_2 sanitario nazionale l'importo di 25 milioni di euro, da ripartire tra le regioni e le province autonome e che il successivo accordo Stato – Regioni ha stabilito che tali fondi vengono assegnati alle Regioni sulla base del numero di certificati emessi per l' ha chiesto pertanto la conferma del decreto ingiuntivo CP_2 opposto;
− su ordine del giudice, ha depositato le attestazioni informatiche dei CP_2 certificati emessi dall'opposta dando atto che “a seguito di verifica amministartiva e contabile risultano liquidati dal'Istituto alla' (codice Org_1 fornitore 1052109) n. 53 certificati sui 150 indicati in elenco per un importo complessivo di € 1.722,5 (ordinativi di pagamento n. 3278 del 12/12/2019 e per il caso , certificato con n. invio 8931888,n.ordinativo Persona_2 di pagamento n. 3072 del 02/12/2019). Dei restanti certificati 3 non risultano relativi a casi denunciati come infortunio mentre altri 5 certificati non risultano liquidati in quanto doppioni di altro certificato;”
− nelle note del 8/3/24 parte opponente ha dato atto che, a seguito di verifiche interne, risultano incassati n. 50 certificati con il mandato n. 3278/2019 (€ 1.625,00) e n. 1 certificato con il mandato n. 3072/2019 (€ 32,50) e di avere pertanto provveduto a liquidare all'opposta l'importo di € 1.574,63 unitamente alla retribuzione di febbraio 2024 (cfr. deliberazione del Commissario Liquidatore n. 46 del 29/01/2024, all. 2); ha poi dato atto che per i restanti certificati l' non ha ancora provveduto a versare alcuna somma;
CP_2
− in seguito a discussione in trattazione scritta la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
1. l'art. 117 CCNL sanità 2019, rubricato “Altre attività a pagamento”, prevede che: “
1. L'attività di consulenza dei dirigenti per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'Azienda o Ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 18, comma 1, par. II lett. c) (Tipologie di incarico).
2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate: a) In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento. b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini: - la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve
2 essere a carattere occasionale;
- i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.
3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.
4. Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'Azienda o Ente per conto dell'Istituto Organizzazione_2
( a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi
[...] CP_2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto ai commi 526 e 527 della Legge 145/2018. Per i compensi si applica il comma 3.”;
2. più nel dettaglio, l'”accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatioci presso le strutture sanitarie pubbliche” sottoscritto tra l' e le Rappresentanze sindacali di categoria dei medici in data CP_2
24/12/2007, all'art. 3 stabilisce: “Il compenso stabilito per la redazione di ciascun certificato è pari euro 27,50 e viene corrisposto per un massimo di tre certificati a caso. L'eventuale riammissione in temporanea per lo stesso caso non dà luogo ad ulteriori compensi. L provvede alla liquidazione dei CP_2 compensi trimestralmente. Le Strutture sanitarie ricevono per intero dall' i CP_2 compensi stabiliti dal presente accordo. La ripartizione è regolata dall'Accordo nazionale di lavoro”;
3. dalle norme sopra citate, ed in particolare dall'utilizzo del verbo “affluire” di cui al CCNL e dalla locuzione “l'inail provvede alla liquidazione” riportata nell'accordo, si evince che l'ente onerato del pagamento è l' ovvero, CP_2 ragionevolmente, l'ente che usufruisce e valuta il servizio e non l'azienda sanitaria, che viene unicamente delegata al versamento al medico di quanto ricevuto, salva la trattenuta del 5% per aver messo a disposizione personale e strutture per consentire lo svolgimento della prestazione;
a dimostrazione dell'estraneità dell'azienda nella determinazione del compenso e delle tempistiche di erogazione, lo stesso accordo del 24/12/07, è siglato (solo) tra l' e le associazioni di categoria dei medici;
CP_2
4. pertanto, in assenza di prova che parte opponente abbia ricevuto gli importi da destinare al pagamento della dott.ssa per l'attività di certificazione - Per_1 direttamente dall' o, come sostenuto dall'opposta, da parte della CP_2 Org_3 la stessa non può essere ritenuta onerata dell'adempimento, non riscontrandosi norme che la vincolino a pagare con fondi propri una prestazione resa in favore altrui;
5. tale prova deve ritenersi raggiunta per n. 51 certificati, posto che l'opponente ha ammesso di averne ricevuto il pagamento dall' in data 18/12/19 (cfr. CP_2 mail all. 1 note dell'8/3/24), mentre, in assenza dei mandati di pagamento, per i restanti certificati tale onere probatorio non può dirsi assolto;
3 6. occorre poi rilevare che, pur avendo ricevuto l'importo corrispondente a n. 51 certificati a dicembre 2019, la resistente ha provveduto alla liquidazione alla dottoressa (salva la dovuta trattenuta del 5% prevista dal CCNL) solo a Per_1 febbraio 2024;
7. alla luce di ciò, per i n. 51 certificati per cui è pacifico che l'azienda avesse già ricevuto i fondi, deve ritenersi che l'opposizione sia infondata, mentre per i restanti certificati, l'opposizione deve essere accolta;
8. stante la reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 387/21 del 12/8/21 emesso dal Tribunale di Sassari;
- accerta il diritto di parte opposta al pagamento di € 1.574,63, oltre interessi e rivalutazione;
- compensa le spese.
Così deciso in Sassari, il 15/05/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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