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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3802/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3802/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA Parte_1 C.F._1 GIANNICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MAZZARULLI LORENZO P.IVA_1
( ) VIA CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 12 64100 TERAMO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Intimata per precetto da oltre 76 mila euro per mutuo fondiario l'intimata
[...]
si oppone perché il contratto è nullo e viziato da clausole nulle. Eccede il valore del Parte_1 bene in garanzia, non può quindi essere fatto valere come titolo esecutivo e l'ipoteca va cancellata.
Il mutuo fu acceso per garantire liquidità ad una ditta e quindi non può essere considerato fondiario. Fu destinato ad estinguere debiti. Non è documentata l'effettiva dazione di denaro. La discrasia tra tassi nominali e tassi praticati rende nulla la clausola determinativa degli interessi ultralegali per indeterminatezza. Contesta commissioni ed anatocismo. Non furono pattuite le commissioni accessorie. Il contratto impone costi nascosti e quindi va considerato a titolo gratuito.
Lamenta la pratica dell'usura. Sulla opposizione della fatte precisare le conclusioni, dopo CP_1 avere disposto consulenza tecnica contabile, e concessi i termini per memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come si evince dalla consulenza tecnica, si tratta di mutuo a tasso variabile con aggiornamento euribor 365 a 6 mesi con spread del 4,15%, con tale tasso sono state calcolate le rate del periodo e le relative quote di capitale ed interesse. Quindi, nel descrivere dettagliatamente il meccanismo previsto in contratto per il computo del capitale e degli interessi, il ctu ha appurato che il contratto indica espressamente il tasso d'interesse egli eventuali maggiori oneri nel caso di mora;
sono riportate determinate modalità di rilevamento dell'andamento del tasso nel corso del rapporto, riportate nel foglio informativo che riporta l'indicatore sintetico di costo denominato tasso annuo effettivo globale.Quanto in concreto sia stato pagato, se in misura maggiore rispetto a quanto previsto contrattualmente o in misura superiore al tasso soglia determinato per l'usura, è impossibile da stabilire in misura eventualmente difforme da quanto contabilizzato dalla in quanto l'opponente non ha prodotto i propri estratti conto o CP_1 le proprie ricevute di pagamento delle rate del mutuo. Per cui, una volta stabilita la correttezza delle condizioni contrattuali, si è rivelato impossibile appurare se e quanto l'opponente abbia pagato in più, eventualmente in misura usuraria. Correttamente computati i tassi di mora, che mai si aggiungono agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono ad essi, in quanto la base di calcolo alla quale si applica il solo interesse moratorio rimane cristallizzata nell'importo della singola rata, conformemente al disposto dell'articolo 120 testo unico bancario. Il tasso effettivo globale è ben al disotto, circa 1,8 punti percentuali;
anche la maggiorazione di mora resta al di sotto. Quindi non vi è stato nulla da ricalcolare, e non risultano pervenute osservazioni da parte opponente alla consulenza. Quanto al superamento del limite di finanziabilità ,le Sezioni Unite hanno stabilito, al contrario, che il suddetto limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, poiché l'art. 38, comma 2, t.u.b. - non essendo una disposizione determinativa del contenuto, né posta presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale" - non rappresenta una norma di natura imperativa, la cui violazione sia suscettibile di determinare la nullità del contratto (sanzione che, anzi, condurrebbe al pregiudizio dell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere, in una sorta di eterogenesi dei fini). ( citato in Cassazione 19/25). Quanto al fatto che mai abbia avuto l'opponente a disposizione la somma, usata in realtà per consolidare e ripianare scoperti pregressi, la Cassazione, con sentenza 15695/24, ha dato la linea guida per l'interpretazione di tali fattispecie:
pagina 2 di 5 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo messo a fuoco la figura giuridica del mutuo di scopo, tanto nella versione cd. legale, quanto in quella cd. convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale.
Il mutuo di scopo, cioè, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata;
sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata. (cfr. Cass.
n. 25793-15, nonché le ben più risalenti Cass. nn. . 317/01, 12123/90, 2876/88).
2.2 Più di recente questa Corte ha precisato, enunciando un principio pienamente condiviso dal collegio, che il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo
- diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso (Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018).
Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. 24699/2017 cit.). Afferma parte opponente che il mutuo fondiario non fu contratto per vendere o ristrutturare un immobile ma per creare liquidità alla ditta. Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, con sentenza Tribunale , Teramo , sez. I ,
24/05/2021 , n. 518 che
Il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo: il mutuo fondiario, infatti, rappresenta una forma speciale di mutuo ipotecario, che si caratterizza per i seguenti requisiti: durata a medio o lungo termine;
garanzia data da ipoteca di primo grado su immobili;
ammontare non superiore ad una certa percentuale del valore dell'immobile ipotecato. Nel mutuo di scopo, invece, il mutuatario si obbliga a realizzare l'attività programmata nel contratto e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. Nel caso di specie, anche se si fosse mirato a sanare posizioni diverse e pregresse, va sempre ricordato che ( Cassazione 3817/25) la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (volta a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito preesistente), né quella della novazione (consistente nella sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendosi configurare anche come un procedimento negoziale indiretto, nell'ambito del quale l'importo pattuito viene effettivamente erogato ed utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario: In quel caso, in caso di fallimento della ditta, potrebbe in tesi essere revocabile, ma non è questa la fattispecie. Pertanto nessuno dei motivi di opposizione appare fondato;
ben ha potuto utilizzare la debitrice la disponibilità del mutuo per creare liquidità alla sua ditta, e peraltro in comparsa conclusionale nemmeno si fa riferimento all'interesse esclusivo della pagina 3 di 5 mutuante. I debiti estinti non è specificato se siano esclusivamente con la mutuante o per altre posizioni;
e la posizione nel contratto appare essere una dichiarazione programmatica, e non una clausola vincolante. Ed anzi, si lamenta non il comportamento di consolidamento, ma il comportamento successivo della Banca, che non ha esitato a continuare a far credito ad una ditta da tempo incapace di far fronte alle proprie obbligazioni;
e pertanto questa tematica esula dalla diversa tematica del mutuo di scopo. La somma è stata posta nella disponibilità giuridica della mutuataria e tanto basta ad identificare il momento di consegna. Con sentenza
12007/24, la Corte di Cassazione ha ancora una volta ribadito che Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale, in forza del quale una banca concede una somma a mutuo e la eroga effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga che tale somma sia immediatamente e integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e l'insorgenza, in capo a questa, dell'obbligazione di restituzione di quella somma.
Sennonché, nel caso di specie, la condizione non è sospensiva ma risolutiva;
la stessa opponente ammette, che la somma è stata utilizzata immediatamente dopo l'erogazione e dietro impulso degli allora dipendenti della Filiale della , al fine di Controparte_1
Estinguere le posizioni debitorie del correntista, per capitale affidato e varie poste passive, a pagina 10 della opposizione;
con il che ammette che la somma è stata messa a disposizione, è stata utilizzata dall'opponente ancorché su impulso dei dipendenti della filiale della banca, e quindi la condizione si è avverata, come si ha modo di sapere dalla stessa opposizione;
il che rende superata la mancanza di quietanza autonoma, perché è la stessa opponente nell'atto di opposizione ad informare che la condizione si è avverata e pertanto il titolo è divenuto esecutivo, senza bisogno di ulteriore documentazione. In comparsa conclusionale si afferma che i debiti pregressi nascono da illegittima gestione del conto corrente della medesima banca, e quindi a sanare somme non dovute in virtù dei pregressi rapporti di conto corrente;
orbene, nelle 69 pagine della opposizione non vi è alcun accenno nemmeno al numero di conto corrente ove si sarebbe formato il debito poi consolidato dal mutuo, ma nemmeno alcuna documentazione su questo;
per la verità nemmeno le quietanze relative al mutuo sono state depositate. Ciò rende questa argomentazione nuova, perché compiutamente sollevata in comparsa conclusionale e comunque successivamente all'atto di opposizione che non ne fa il minimo cenno, ed inammissibile perché non comprovata nemmeno attraverso il deposito degli estratti conto, qualsiasi altro documento, e contabili relative ai conti mal gestiti dalla banca poi mutuataria;
il che rende questa eccezione oltre che non proposta tempestivamente anche impossibile da verificare. Ne consegue pertanto che la opposizione va respinta con spese;
non vi sono elementi per affermare che abbia agito con temerarietà o Parte_1 mala fede.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Respinge la opposizione, rigettando la domanda per condanna alla responsabilità aggravata, e condanna l'opponente alle spese, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfetario 15%, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate
Teramo, 4 marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3802/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARCIOLLA Parte_1 C.F._1 GIANNICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Galileo Galilei, 118/A 64100 TERAMO - San Nicolo' a Tordinopresso il difensore avv. SCARCIOLLA GIANNICOLA
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MAZZARULLI LORENZO P.IVA_1
( ) VIA CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 12 64100 TERAMO;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Intimata per precetto da oltre 76 mila euro per mutuo fondiario l'intimata
[...]
si oppone perché il contratto è nullo e viziato da clausole nulle. Eccede il valore del Parte_1 bene in garanzia, non può quindi essere fatto valere come titolo esecutivo e l'ipoteca va cancellata.
Il mutuo fu acceso per garantire liquidità ad una ditta e quindi non può essere considerato fondiario. Fu destinato ad estinguere debiti. Non è documentata l'effettiva dazione di denaro. La discrasia tra tassi nominali e tassi praticati rende nulla la clausola determinativa degli interessi ultralegali per indeterminatezza. Contesta commissioni ed anatocismo. Non furono pattuite le commissioni accessorie. Il contratto impone costi nascosti e quindi va considerato a titolo gratuito.
Lamenta la pratica dell'usura. Sulla opposizione della fatte precisare le conclusioni, dopo CP_1 avere disposto consulenza tecnica contabile, e concessi i termini per memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come si evince dalla consulenza tecnica, si tratta di mutuo a tasso variabile con aggiornamento euribor 365 a 6 mesi con spread del 4,15%, con tale tasso sono state calcolate le rate del periodo e le relative quote di capitale ed interesse. Quindi, nel descrivere dettagliatamente il meccanismo previsto in contratto per il computo del capitale e degli interessi, il ctu ha appurato che il contratto indica espressamente il tasso d'interesse egli eventuali maggiori oneri nel caso di mora;
sono riportate determinate modalità di rilevamento dell'andamento del tasso nel corso del rapporto, riportate nel foglio informativo che riporta l'indicatore sintetico di costo denominato tasso annuo effettivo globale.Quanto in concreto sia stato pagato, se in misura maggiore rispetto a quanto previsto contrattualmente o in misura superiore al tasso soglia determinato per l'usura, è impossibile da stabilire in misura eventualmente difforme da quanto contabilizzato dalla in quanto l'opponente non ha prodotto i propri estratti conto o CP_1 le proprie ricevute di pagamento delle rate del mutuo. Per cui, una volta stabilita la correttezza delle condizioni contrattuali, si è rivelato impossibile appurare se e quanto l'opponente abbia pagato in più, eventualmente in misura usuraria. Correttamente computati i tassi di mora, che mai si aggiungono agli interessi corrispettivi ma si sostituiscono ad essi, in quanto la base di calcolo alla quale si applica il solo interesse moratorio rimane cristallizzata nell'importo della singola rata, conformemente al disposto dell'articolo 120 testo unico bancario. Il tasso effettivo globale è ben al disotto, circa 1,8 punti percentuali;
anche la maggiorazione di mora resta al di sotto. Quindi non vi è stato nulla da ricalcolare, e non risultano pervenute osservazioni da parte opponente alla consulenza. Quanto al superamento del limite di finanziabilità ,le Sezioni Unite hanno stabilito, al contrario, che il suddetto limite di finanziabilità non costituisce un elemento essenziale del contratto di mutuo fondiario, poiché l'art. 38, comma 2, t.u.b. - non essendo una disposizione determinativa del contenuto, né posta presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale" - non rappresenta una norma di natura imperativa, la cui violazione sia suscettibile di determinare la nullità del contratto (sanzione che, anzi, condurrebbe al pregiudizio dell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere, in una sorta di eterogenesi dei fini). ( citato in Cassazione 19/25). Quanto al fatto che mai abbia avuto l'opponente a disposizione la somma, usata in realtà per consolidare e ripianare scoperti pregressi, la Cassazione, con sentenza 15695/24, ha dato la linea guida per l'interpretazione di tali fattispecie:
pagina 2 di 5 La giurisprudenza di legittimità ha da tempo messo a fuoco la figura giuridica del mutuo di scopo, tanto nella versione cd. legale, quanto in quella cd. convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale.
Il mutuo di scopo, cioè, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata;
sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata. (cfr. Cass.
n. 25793-15, nonché le ben più risalenti Cass. nn. . 317/01, 12123/90, 2876/88).
2.2 Più di recente questa Corte ha precisato, enunciando un principio pienamente condiviso dal collegio, che il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo
- diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso (Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018).
Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. 24699/2017 cit.). Afferma parte opponente che il mutuo fondiario non fu contratto per vendere o ristrutturare un immobile ma per creare liquidità alla ditta. Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, con sentenza Tribunale , Teramo , sez. I ,
24/05/2021 , n. 518 che
Il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo: il mutuo fondiario, infatti, rappresenta una forma speciale di mutuo ipotecario, che si caratterizza per i seguenti requisiti: durata a medio o lungo termine;
garanzia data da ipoteca di primo grado su immobili;
ammontare non superiore ad una certa percentuale del valore dell'immobile ipotecato. Nel mutuo di scopo, invece, il mutuatario si obbliga a realizzare l'attività programmata nel contratto e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. Nel caso di specie, anche se si fosse mirato a sanare posizioni diverse e pregresse, va sempre ricordato che ( Cassazione 3817/25) la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (volta a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito preesistente), né quella della novazione (consistente nella sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendosi configurare anche come un procedimento negoziale indiretto, nell'ambito del quale l'importo pattuito viene effettivamente erogato ed utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario: In quel caso, in caso di fallimento della ditta, potrebbe in tesi essere revocabile, ma non è questa la fattispecie. Pertanto nessuno dei motivi di opposizione appare fondato;
ben ha potuto utilizzare la debitrice la disponibilità del mutuo per creare liquidità alla sua ditta, e peraltro in comparsa conclusionale nemmeno si fa riferimento all'interesse esclusivo della pagina 3 di 5 mutuante. I debiti estinti non è specificato se siano esclusivamente con la mutuante o per altre posizioni;
e la posizione nel contratto appare essere una dichiarazione programmatica, e non una clausola vincolante. Ed anzi, si lamenta non il comportamento di consolidamento, ma il comportamento successivo della Banca, che non ha esitato a continuare a far credito ad una ditta da tempo incapace di far fronte alle proprie obbligazioni;
e pertanto questa tematica esula dalla diversa tematica del mutuo di scopo. La somma è stata posta nella disponibilità giuridica della mutuataria e tanto basta ad identificare il momento di consegna. Con sentenza
12007/24, la Corte di Cassazione ha ancora una volta ribadito che Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale, in forza del quale una banca concede una somma a mutuo e la eroga effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga che tale somma sia immediatamente e integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa, in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e l'insorgenza, in capo a questa, dell'obbligazione di restituzione di quella somma.
Sennonché, nel caso di specie, la condizione non è sospensiva ma risolutiva;
la stessa opponente ammette, che la somma è stata utilizzata immediatamente dopo l'erogazione e dietro impulso degli allora dipendenti della Filiale della , al fine di Controparte_1
Estinguere le posizioni debitorie del correntista, per capitale affidato e varie poste passive, a pagina 10 della opposizione;
con il che ammette che la somma è stata messa a disposizione, è stata utilizzata dall'opponente ancorché su impulso dei dipendenti della filiale della banca, e quindi la condizione si è avverata, come si ha modo di sapere dalla stessa opposizione;
il che rende superata la mancanza di quietanza autonoma, perché è la stessa opponente nell'atto di opposizione ad informare che la condizione si è avverata e pertanto il titolo è divenuto esecutivo, senza bisogno di ulteriore documentazione. In comparsa conclusionale si afferma che i debiti pregressi nascono da illegittima gestione del conto corrente della medesima banca, e quindi a sanare somme non dovute in virtù dei pregressi rapporti di conto corrente;
orbene, nelle 69 pagine della opposizione non vi è alcun accenno nemmeno al numero di conto corrente ove si sarebbe formato il debito poi consolidato dal mutuo, ma nemmeno alcuna documentazione su questo;
per la verità nemmeno le quietanze relative al mutuo sono state depositate. Ciò rende questa argomentazione nuova, perché compiutamente sollevata in comparsa conclusionale e comunque successivamente all'atto di opposizione che non ne fa il minimo cenno, ed inammissibile perché non comprovata nemmeno attraverso il deposito degli estratti conto, qualsiasi altro documento, e contabili relative ai conti mal gestiti dalla banca poi mutuataria;
il che rende questa eccezione oltre che non proposta tempestivamente anche impossibile da verificare. Ne consegue pertanto che la opposizione va respinta con spese;
non vi sono elementi per affermare che abbia agito con temerarietà o Parte_1 mala fede.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Respinge la opposizione, rigettando la domanda per condanna alla responsabilità aggravata, e condanna l'opponente alle spese, che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, rimborso forfetario 15%, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate
Teramo, 4 marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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