Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 06/02/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg.459/2021, pendente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede in Brolo Parte_1 Parte_2
(ME), via Alcide De Gasperi n. 34, P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo P.IVA_1
Starvaggi; - opponente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pio tempore, con sede a Piazza San Controparte_1
Sepolcro n. 2, Milano, PIVA rappresentata e difesa dall' Avv. Claudia Brucato;
P.IVA_2
- opposta –
Sono comparsi: l'avv. Michele Ridolfo in sostituzione dell'avv. Starvaggi per parte opponente e l'avv. Marcella Merlo in sostituzione dell'avv. Claudia Brucato nell'interesse di parte opposta, i quali si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, discutono brevemente la causa.
L'avv. Merlo in particolare si riporta alle conclusive chiedendo la decisione.
L'avv. Ridolfo contesta il contenuto delle note conclusive avversarie chiede che i fatti dedotti con l'interrogatorio formale vengano dati per ammessi non essendosi presentata la parte a rendere lo stesso, si oppone alla richiesta di condanna per lite temeraria e chiede la decisione, con favore delle spese da distrarsi all'avv. antistatario, rilevando che le proposte transattive sono state rifiutate essendo le mascherine inutilizzabili e no conformi alle prescrizioni di legge.
L'avv. Merlo contesta ed insiste.
IL GIUDICE ONORARIO
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 44/2021 dell'11.02.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.03.2021 la società proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 44/2021 emesso dal Tribunale di Patti in data 11.02.2021 con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.755,92, oltre interessi e spese del procedimento monitorio per la fattura n. 30/2020 del 18.4.2020 relativa alla fornitura di dispositivi medici e, segnatamente, n.
5.000 mascherine chirurgiche monouso tre veli.
L'opponente eccepiva l'inesistenza di un ordine, un contratto, e/o qualsiasi altro documento avente ad oggetto il prezzo della merce concordato fra le parti;
l'illegittimità del prezzo di vendita perché superiore a quello consentito dall'ordinanza n. 11/2020 a firma del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19; nonché la non conformità del prodotto acquistato alle prescrizioni di legge.
L'odierna attrice chiedeva, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, che venisse limitata la pretesa della creditrice nei limiti del giusto e del provato.
Integrato il contraddittorio, la contestava tutte le doglianze attoree e chiedeva il Controparte_1 rigetto della spiegata opposizione, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente e, con ordinanza del 15.07.2024, veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza per essere decisa.
Tanto premesso, l'opposizione appare infondata e va, pertanto, rigettata. Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697
c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
A ciò si aggiunga che, come è noto, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
(Cass. civ., sez. VI, 11/03/2011, n. 5915).
Nel caso di specie, la produzione documentale dell'opposta ha dimostrato che le parti hanno concluso un contratto di compravendita per un totale di n.
5.000 mascherine al prezzo di € 0,90 ciascuna oltre
IVA, prova ne è lo scambio di e- mail del 16.04.2020 (cfr. all. n. 3 di parte convenuta), con cui alla proposta accompagnata da preventivo da parte della società venditrice segue l'accettazione da parte della CP_2
Ne deriva, pertanto, il rigetto del primo motivo di opposizione, potendo dirsi correttamente concluso il contratto di compravendita de quo, che, tra l'altro, non rientra tra quelli per i quali il legislatore ha imposto forme sacramentali specifiche e può, dunque, stipularsi liberamente.
Priva di pregio è, inoltre, l'eccezione relativa all'illegittimità del prezzo di vendita delle mascherine atteso che, come rilevato e allegato in atti, il contratto di vendita è stato stipulato in data 16.04.2020 mentre l'ordinanza 11/2020 è stata emanata in data 26.04.2020, pertanto, il prezzo di € 0.50 centesimi a al netto di IVA trova applicazione successivamente all'adozione dell'ordinanza che lo Parte_3
stabilisce, risultando, dunque, pienamente legittimo il prezzo chiesto e accettato tra le parti in data
16.04.2020, momento in cui, in assenza di un'ordinanza che calmierasse i prezzi, gli stessi venivano ordinariamente fissati sugli equilibri di domanda – offerta e competitività del mercato. A conferma di quanto detto, il protocollo d'intesa del 3.05.2020 (cfr. all. n. 4 di parte convenuta) ha previsto una procedura di ristoro per le aziende aderenti alle associazioni che hanno sottoscritto il suddetto protocollo, che, a seguito dell'ordinanza 11/2020, avevano dovuto vendere le mascherine ad un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto, con ciò implicitamente confermando la legittimità dei prezzi stipulati prima dell'ordinanza e, contestualmente, adottando una soluzione che compensasse i minori ricavi determinati dall'adozione della citata ordinanza.
Infine, in merito alla presunta non conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla legge si rappresenta preliminarmente che spetta all'odierno attore provare i vizi della cosa venduta, i quali ai sensi dell'art. 1495 c.c. – anche nel caso in cui il compratore eccepisca la suddetta garanzia allorché convenuto in giudizio - devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta.
Orbene, come rilevato dall'opposto, non vi è prova di una denuncia in tal senso da parte dell'acquirente, né tantomeno del rispetto dei termini previsti dalla legge per esperire il suddetto incombente. Diversamente, deve rilevarsi che le contestazioni mosse sugli asseriti vizi del bene oggetto di compravendita appaiono generiche e defatigatorie si ritengono le richieste istruttorie ad esse correlate.
Infatti, anzitutto, avuto riguardo alla proposta contenuta nel preventivo, il bene oggetto di vendita viene identificato come “mascherina chirurgica monouso tre veli” e tale risulta essere il prodotto effettivamente consegnato all'acquirente, il quale non nega che le caratteristiche siano quelle indicate
(cioè che si tratti di mascherine monouso composte da tre veli), ma si limita a dedurre che le mascherine non rispettano i requisiti UNI EN 14683 citati dall'ordinanza 11/2020; requisiti ai quali non viene fatto riferimento nei documenti relativi alla proposta di vendita e, più in generale, alla conclusione del contratto.
In secondo luogo, deve rilevarsi che l'ordinanza 11/2020, nel rimandare ai requisiti UNI EN 14683 citati, non statuisce una delimitazione delle mascherine lecitamente commerciabili, ma – mediante il richiamo ai suddetti requisiti - si limita ad individuare alcune categorie di mascherine per le quali fissa uno specifico prezzo di vendita. Ciò si evince anche dal citato protocollo di intesa del 3.5.2020 in cui si esplicita che “il documento UNI EN 14683 dell'ottobre 2019, e la tabella ivi compendiata, definisce i requisiti di prestazione per le mascherine facciali di cui trattasi, non includendo, tuttavia, prodotti monouso aventi analoghe capacità protettive - lecitamente presenti in commercio e destinate alla vendita sul territorio – per le quali si rende necessaria una generale parificazione ai beni elencati nell'ordinanza n. 11/2020, al principale scopo di poter dispensare alla popolazione il maggior numero di mascherine chirurgiche”. Ne deriva che, ferma restando la decadenza dalla garanzia dei vizi prevista dalla legge, l'eventuale insussistenza in capo alle mascherine acquistate dei requisiti indicati nell'ordinanza 11/2020
(circostanza, come detto, solo genericamente allegata e totalmente sfornita di prova), non sarebbe stata comunque idonea a riconoscere il lamentato vizio del bene oggetto di vendita, essendo lecitamente commerciabili anche mascherine diverse da quelle indicate nell'ordinanza 11/2020 a firma del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19.
Tanto basta per rigettare la spiegata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo emesso.
Infine, deve rigettarsi la domanda avanzata dall'opposto di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in mancanza dei requisiti previsti dalla legge e, segnatamente, della prova dell'elemento soggettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa di poche centinaia di euro superiore al secondo scaglione.
P.Q.M.
Il Giudice adito, nella causa R.G. 459/2021 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 44/2021, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione avanzata dalla società e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo CP_2
n. 44/2021 dell'11.02.2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Condanna la società al pagamento in favore della delle spese di lite che CP_2 Controparte_1 si liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Patti, il 06/02/2025
Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria