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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2024, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6945/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Mantova, Via Principe Amedeo n. 27, presso lo studio dell'Avv. CIARAMELLA MARCELLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA E.NOTARBARTOLO, 38 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RESTANO ALESSANDRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
[...] deve darsi atto che successivamente le parti hanno raggiunto e Pt_1 sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito della quale il Giudice ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali,
1 riservandosi di riferire in camera di consiglio;
le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Savigliano il 15 luglio 2000 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 settembre 2024; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Alba, con decreto del 29 giugno 2010;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il
13 settembre 2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1 Parte_3 la somma di € 500,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTA, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal
Tribunale di Palemro.
2. l'assegno unico erogato per il figlio sarà disposto per l'intero Per_1 in favore della Signora . Parte_2
3. A saldo dei rapporti afferenti la fase di separazione coniugale, il sig.
[...] si impegna a versare la somma di euro 1300,00 (milletrecento/00) Pt_1 entro e non oltre il 31.12.2024. La sig.a accetta.” Parte_2
2 Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Savigliano, in data 15 luglio 2000, da , nato a Carmagnola in [...] Parte_1
15/12/1977 e da , nata a Palermo in [...] Parte_2
03/09/1975, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 11, parte I, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/10/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 6945/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Mantova, Via Principe Amedeo n. 27, presso lo studio dell'Avv. CIARAMELLA MARCELLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA E.NOTARBARTOLO, 38 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. RESTANO ALESSANDRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
[...] deve darsi atto che successivamente le parti hanno raggiunto e Pt_1 sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito della quale il Giudice ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali,
1 riservandosi di riferire in camera di consiglio;
le parti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Savigliano il 15 luglio 2000 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 13 settembre 2024; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Alba, con decreto del 29 giugno 2010;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il
13 settembre 2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1 Parte_3 la somma di € 500,00 mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTA, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal
Tribunale di Palemro.
2. l'assegno unico erogato per il figlio sarà disposto per l'intero Per_1 in favore della Signora . Parte_2
3. A saldo dei rapporti afferenti la fase di separazione coniugale, il sig.
[...] si impegna a versare la somma di euro 1300,00 (milletrecento/00) Pt_1 entro e non oltre il 31.12.2024. La sig.a accetta.” Parte_2
2 Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Savigliano, in data 15 luglio 2000, da , nato a Carmagnola in [...] Parte_1
15/12/1977 e da , nata a Palermo in [...] Parte_2
03/09/1975, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 11, parte I, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/10/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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