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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4740 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 41342/2018 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Pasquale Pucciariello – Avvocatura Generale dello Stato)
ATTORE - opponente
E
Controparte_1
(Avv. Mario Salerno)
CONVENUTO – opposto
NONCHE'
Controparte_2
[...]
Controparte_3
contumaci
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.9.2017 proponeva opposizione avverso Pt_1
l'esecuzione forzata n. R.G. 1257/2017 intrapresa dalla con atto di Controparte_1
pignoramento in forza di titolo giudiziale costituito dalla sentenza della Corte di cassazione n.
10081/2015. In tale ricorso eccepiva, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'avvenuta estinzione delle Pt_1
avverse pretese creditorie in quanto già integralmente soddisfatte e chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, di “accertare la non debenza delle somme per le quali la agisce Controparte_1
in executivis nei confronti di Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente Pt_1 giudizio”.
Con provvedimento del 22.3.2018 il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di sospensione in considerazione del fatto che “la parte creditrice procedente ha rideterminato il credito precettato per sorte residua nella minor somma di € 196.129,84, oltre interessi legali dal 18 ottobre 2017 fino all'effettivo soddisfo e spese di precetto cosicché per il restante importo non vi è luogo a provvedere sulla istanza cautelare” e che “l'importo, per come rideterminato, risulta correttamente quantificato […] sicchè, per detta parte di credito, l'opposizione non risulta fondata e l'istanza cautelare dell'amministrazione opponente debba rigettarsi”. Assegnava quindi termini fino al
31.5.2018 per l'eventuale riassunzione della causa nel merito, compensava le spese di lite e provvedeva all'assegnazione delle somme.
Tempestivamente riassunto il giudizio, ribadiva quanto già eccepito in fase cautelare Pt_1
e chiedeva a questo Tribunale, nei limiti della somma così come rideterminata, di “accertare la non debenza di alcuna somma in relazione all'atto di pignoramento presso terzi notificato in data
15.12.2016 e per l'effetto condannare la medesima società alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della ordinanza di assegnazione emessa nel giudizio esecutivo R.G. 1257/17. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 22.12.2020 si è costituita la la quale, Controparte_1 ribadendo la posizione assunta in fase cautelare, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con ordinanza del 15.10.2024 con i terzi pignorati alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, l' Controparte_2
, la e Cassa Depositi e Prestiti non si costituivano in giudizio,
[...] CP_3
rimanendo contumaci.
All'udienza del 27.11.2024, tenutasi con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell' Controparte_2
, della e di e Prestiti che, pur ritualmente citati,
[...] CP_3 CP_3
non si sono costituiti in giudizio.
2 Esaminando quindi il merito della controversia, occorre ripercorrere brevemente i fatti di causa.
Con sentenza n. 3306/2003 il Tribunale di Roma condannava , al pagamento in Pt_1 favore della della somma di € 2.233.361,24 per sorte ed € 16.341,00 per Controparte_1
spese di lite, senza nulla disporre in tema di interessi.
In data 28.12.2004, , a seguito di notifica dell'atto di precetto e, successivamente, del Pt_1 pignoramento, procedeva quindi al pagamento della somma di € 2.233.361,24 con accredito materiale sul conto corrente dell'Avv. Malatesta, in qualità di procuratore all'incasso.
Contestualmente, la proponeva appello avverso la suddetta sentenza Controparte_1
nella parte in cui il giudice di prime cure nulla aveva disposto in punto di interessi dovuti.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 825/2008, respingeva l'impugnazione e confermava per l'effetto la decisione del Tribunale.
Tale pronuncia veniva quindi impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 1008/2015 riformava la sentenza di secondo grado e decidendo nel merito, condannava l' Pt_1
“al pagamento degli interessi legali sulle somme liquidate dal Tribunale di Roma con sentenza
33060/2003 dal 4 settembre 1991 anziché dalla data della domanda”.
A tale pronuncia seguivano due procedure esecutive, introdotte rispettivamente nel 2015 e nel 2016, attraverso le quali la faceva valere le proprie pretese creditorie Controparte_1
basate sugli interessi dovuti dalla . Pt_1
Quest'ultima, in data 15.6.2015, provvedeva al pagamento di € 2.002.894,62 in favore dell'odierna convenuta, a definitivo saldo dell'avversa pretesa creditoria.
Con atto di pignoramento notificato il 15.12.2018 la introduceva Controparte_4 quindi l'odierna procedura, al fine di vedersi riconosciute le residue somme per € 328.603,86.
Con memoria del 12.10.2017 la creditrice limitava infine il proprio credito ad € 196.720,78 quale somma effettivamente dovuta, in luogo degli erronei € 328.603,86 riportati nell'atto di precetto.
Al fine di decidere la controversia oggi in esame, occorre allora individuare la normativa applicabile al caso di specie.
In particolare, l'art. 1194 c.c. in tema di imputazione di pagamenti prevede che “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”.
3 Non essendo stato allegato alcun previo accordo fra debitore e creditore in ordine all'imputazione dei pagamenti intervenuti nelle more, si deve pertanto concludere che questi ultimi dovevano esser imputati primariamente agli interessi e solo in seconda battuta al capitale.
Tale conclusione è avvalorata dall'orientamento della Suprema Corte in thema, che con la sentenza n. 975/2004 ha precisato che “Poiché l'art. 1194 cod. civ. contiene un criterio legale di imputazione, in forza del quale il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese, allorquando il creditore corrisponda una parte soltanto della somma complessivamente dovuta, e dia quindi luogo ad un adempimento parziale, è facoltà del creditore accettare il pagamento, senza che da tale accettazione possa desumersi la rinuncia alla imputazione delle somme secondo il criterio legale, anche qualora
l'offerta di pagamento parziale sia accompagnata da una imputazione operata dal debitore e difforme da quella legale”.
Nel ritenere pertanto che i pagamenti parziali intervenuti nelle more da parte di Pt_1
debbano essere imputati nel senso sopra indicato ed andando ad analizzare nel dettaglio i pagamenti intervenuti e le date degli stessi emerge che:
- il titolo prevedeva la condanna al pagamento di € 2.233.361,24;
- la sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che sul capitale dovevano esser riconosciuti interessi legali, da calcolare a partire dal 4.9.1991 al saldo;
- il primo pagamento dell' è intervenuto in data 28.12.2004, con la conseguenza Pt_1 che su una sorte pari ad € 2.233.361,24, erano maturati interessi per € 1.792.960,75;
- il pagamento di € 2.233.361,24 ha quindi estinto primariamente interessi per €
1.792.960,75, nonchè la sorte per € 440.400,49, residuando la somma di € 1.792.960,75
a titolo di sorte ancora dovuta;
- alla data del secondo pagamento pari ad € 2.002.894,80, avvenuto il 15.6.2016 (e non
2015, cfr. doc. 1 atto di citazione), sulla residua sorte di € 1.792.960,75 hanno continuato a decorrere gli interessi legali dal 28.12.2004 per complessivi € 405.695,43, fino al raggiungimento della somma complessiva dovuta di € 2.198.656,18;
- il pagamento di € 2.002.894,80 ha quindi estinto primariamente interessi per €
405.695,43 e la sorte per € 1.597.199,37, residuando pertanto la somma di € 195.761,38
a titolo di sorte ancora dovuta;
- il credito oggetto dell'ordinanza di assegnazione è allora pari a:
• € 195.761,38 a titolo di sorte dovuta;
• € 368,46 a titolo di interessi alla data del 16.10.2017 (ed a partire dal 15.6.2016);
4 • € 590,94 e pari al precetto rideterminato d'ufficio secondo la normativa ratione temporis applicabile (DM 55/2014, tabelle 2014-2018), liquidato ai parametri medi dello scaglione fra € 52.000,00 e € 260.000,00.
Il calcolo così condotto, inoltre, non risulta intaccato dall'eccezione formulata da , di Pt_1 pagamento della somma di “€ 216.672,34 di cui € 159.241,71 a titolo di interessi, a seguito dell'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva n. 7810/04 chiusasi innanzi al Tribunale di Milano, dall' AN , quale terzo pignorato nella qualità Controparte_2 Controparte_2 di tesoriere dell' : tale circostanza, infatti, risulta solamente affermata dal debitore, ma non Pt_1 suffragata da documentazione idonea a provare il detto pagamento, avendo l' depositato Pt_1 unicamente l'ordinanza di assegnazione (cfr. All. 5 atto di citazione), non già la prova del versamento della relativa somma (né la mera dichiarazione di esistenza di un pignoramento per €
2.900.480 conclusosi con assegnazione, può essere a ciò idoneo – cfr. all. 5, ibidem, mail del
6.4.2006 di tal , mail che peraltro riporta una somma non corrispondente a quella Persona_1
dell'ordinanza di assegnazione, né alla sopra menzionata affermazione di pagamento).
Discende da tutto quanto sin qui esposto il rigetto dell'opposizione e l'assorbimento di ogni ulteriore domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' , della Controparte_2
e di CP_3 Controparte_3
- rigetta l'opposizione avanzata dall' ; Pt_1
Con
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 Controparte_1 liquidate in € 8.433,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso, in Roma, il 27.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
Provvedimento redatto con la collaborazione del Dott. Valerio Frosi, M.O.T.
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