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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/05/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.2110/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4/6/24 e promossa DA e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, elettivamente domiciliati in via Vittorio Veneto
[...] Pt_2 n. 37/A, presso e nello studio dell'Avv. Giulio Roberti che li rappresenta e difende in virtù di procure allegate. Appellanti CONTRO
in persona del Direttore Generale e Legale Controparte_1 Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura ad litem allegata al fascicolo telematico dall'avv. Manuela Formicola e dall'avv. Marialuisa Nitti, giusta determinazione di affidamento di incarico giudiziale, con domicilio eletto presso la sede legale dell'Ente in alla Via Castiglione n. 29. CP_1 Appellata AVVERSO la sentenza n. 1386/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 24/05/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, e in proprio e nella qualità Pt_1 Parte_2 di figli ed eredi della de cuius convenivano Persona_1 dinanzi il Tribunale di Bologna l' di chiedendo CP_1 CP_1 di accertare e dichiarare che il decesso di Persona_1 avvenuto in data 15/04/2012 presso l'Ospedale Maggiore di CP_1 era stato conseguenza del ritardo diagnostico e, comunque, del comportamento tenuto dai sanitari ed ausiliari della Azienda convenuta. Per l'effetto, chiedevano la condanna dell' Controparte_1 al pagamento dei danni subiti dagli attori iure proprio e iure hereditatis, anche nella qualificazione di danno da perdita di chance di sopravvivenza e/o di guarigione della per Per_1 l'importo totale di €.703.500,00 in favore di e di Parte_1
€.647.500,00 in favore di il tutto con condanna di Parte_2 spese e competenze di giudizio. convenuta, da parte sua contestava la propria CP_2 responsabilità chiedendo il rigetto della domanda.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda attrice e, per l'effetto, condannava l' convenuta Controparte_3 alla corresponsione, per i titoli di cui in motivazione, della somma di €233.750,00 in favore di e di €228.750,00 Parte_1 in favore di oltre interessi dalla sentenza al saldo Parte_2 e spese di lite come in dispositivo.
-Non soddisfatti, avverso tale decisione propongono appello gli per i seguenti motivi. Pt_1 1) Con il primo motivo, lamentano gli appellanti l'errato utilizzo del criterio tabellare per la liquidazione del danno, illogicità ed errata valutazione delle risultanze istruttorie che hanno comportato violazione di legge e del contraddittorio. Riguardo i danni iure hereditatis, alla luce della netta separazione temporale fra la mancata diagnosi e il decesso di
, ribadiscono gli appellati la sussistenza del danno Per_1 biologico terminale e del danno da lucida agonia o catastrofale. Nel caso di specie, la loro madre era stata Persona_1 ricoverata il 21 gennaio 2012 ed era stato accertato dal CTU, e confermato dalle prove orali, che la stessa era rimasta lucida e cosciente fino al 1 aprile 2012 e, quindi, per settantuno giorni. Inoltre, l'istruttoria espletata, la relazione di consulenza tecnica di ufficio e la documentazione prodotta comprovavano inequivocabilmente che la era rimasta consapevole sia Per_1 della ingravescenza delle proprie condizioni di salute sia dell'approssimarsi della propria morte. Per la liquidazione dei danni, poi, gli appellanti avevano chiesto l'applicazione del criterio tabellare di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, e tuttavia, nel maggio 2022 era ancora in fase di elaborazione la revisione dei criteri per il danno da perdita del rapporto parentale a seguito delle indicazioni di cui alle sentenze n. 33055, n. 10579 e n. 26300 del 2021 della Suprema Corte da parte del Tribunale di Milano. Il giudice di prime cure, pertanto, aveva ritenuto necessario proporzionare la liquidazione del danno in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, basate sul sistema a punti, ma, tuttavia, al contempo, avrebbe anche dovuto parametrare le somme delle dette tabelle agli importi riconosciuti in base alle tabelle del Tribunale di Milano, notoriamente più elevati. Tanto è vero che, nel mese di giugno del 2022, venivano divulgati dal Tribunale di Milano i nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, applicando i quali, nel caso di specie, la quantificazione del danno poteva variare da €269.200,00 a € 168.250,00, a fronte della quantificazione da € 235.360,80 a
€117.680,40, basata sui criteri della tabella di Roma, utilizzata in sentenza. Alla stregua dell'applicabilità delle nuove Tabelle Milanesi, sia pure in itinere, per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto dei comparenti con la madre, la composizione del nucleo familiare e le modalità dell'illecito, valorizzavano gli appellanti tutta una serie di circostanze, di cui in narrativa, idonee, nella valutazione del danno, ad attribuire il massimo dei punti aggiuntivi (30) per l'intensità della relazione. Inoltre, nella valutazione del danno da recisione del legame parentale, nel caso di specie occorreva una implementazione del risarcimento per il particolare rapporto che intercorreva tra la e la figlia comprovato inequivocabilmente Per_1 Parte_1 dalla espletata CTU, nella quale si certifica che la stessa aveva sviluppato, a causa della traumatica morte delle madre, un disturbo dell'adattamento, tenendo conto, inoltre, che, contrariamente a quanto argomentato in sentenza, al momento del decesso della madre, era priva di un proprio nucleo Parte_1 familiare.
2) Con il secondo motivo, lamentano gli appellanti omessa pronuncia ed errava valutazione delle risultanze istruttorie in ordine al danno biologico in favore di Parte_1 Si dolgono che il CTU aveva riconosciuto che la , a causa Pt_1 del decesso della madre, aveva manifestato un disturbo dell'adattamento causativo di un'invalidità temporanea parziale del 25% protrattasi per sei mesi.
3) Con il terzo motivo, richiamato il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, insistevano gli appellanti come la vicenda in esame integrasse anche un danno futuro risarcibile consistente nell'aspettativa dei figli a un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso nel caso in cui sia possibile presumere, in base a un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato tale contributo economico. Indipendentemente dalle condizioni economiche degli eredi, il danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale andava riconosciuto ove si fosse provato, come nel caso di specie, che la morte del proprio caro avesse determinato un decremento reddituale degli eredi che possono reclamare, nei limiti della vita (probabile) della vittima, il risarcimento per la durata della loro vita (probabile). Né, secondo gli appellanti, avrebbe segnato un limite alla risarcibilità del danno derivante dalla morte del genitore, il raggiungimento dell'idoneità al lavoro produttivo stante l'aspettativa dei superstiti di poter beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto avrebbe costituito con la parte di reddito non destinata a proprie spese. Il danno patrimoniale da lucro cessante può essere riconosciuto agli eredi di un soggetto deceduto in conseguenza di fatto illecito addebitabile ad un terzo ogni qualvolta che gli stessi eredi sino stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e/o di cui, presumibilmente, avrebbero beneficiato in futuro. E la prova del lucro cessante per la morte del familiare può essere fornita documentalmente, come fatto dagli attori, con bonifici o assegni bancari, con testimoni e anche mezzo di presunzioni semplici (Cass. 20292/2012). Nel caso di specie, secondo gli appellanti era provato che Per_1
aveva provveduto durevolmente, prolungatamene e
[...] spontaneamente alle provvidenze aggiuntive a favore dei propri congiunti, e la perdita conseguente si risolveva nel danno patrimoniale corrispondente al loro minor reddito. 4) Con il quarto motivo, si lamentano gli appellati della errata liquidazione delle spese di lite poiché il Tribunale non aveva liquidato integralmente le spese sostenute dagli attori per i propri consulenti tecnici di parte, non avendo applicato le maggiorazioni ex art. 4, comma 2, del DM 55/2018 e non avendo liquidato le spese sostenute per il procedimento di mediazione. Precisano che, unitamente alle spese della CTU poste definitivamente a carico dell' il Giudice Controparte_1 di prime cure doveva prevedere la ripetizione degli onorari dei consulenti tecnici di parte degli attori che ammontano a complessivi €21.696,60, importo uniforme alle tabelle del Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e Assicurazioni, così come dettagliati nelle note spese prodotte. Inoltre, a favore di essi appellanti, dovevano essere liquidate, unitamente alle spese di giudizio, i compensi e le spese del procedimento di mediazione esperito il 6 giugno 2017 avanti all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di CP_1
Part
-Si costituisce la appellata contestando totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Nulla quaestio in ordine all'an debeatur . La responsabilità dei Sanitari in ordine alla “inadeguatezza della condotta” medica a fronte della condizione di apparente intossicazione nella quale la si era presentata al Pronto Per_1 Soccorso dell'Ospedale Maggiore e la “responsabilità della convenuta in relazione al sopravvenuto decesso della paziente” sono state acclarate e, peraltro, neanche oggetto di doglianza Part incidentale da parte della convenuta. Era accaduto che il 21 gennaio 2012, alle ore 9,50 circa, accusando malori e vomito dopo l'ingerimento di alcuni cibi in scatola, le sorelle e erano state Per_1 Persona_2 visitate al domicilio dal sanitario di guardia medica il quale aveva ritenuto opportuno l'invio in ambulanza di entrambe al Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Giovanni in Persiceto, ove il sanitario del pronto soccorso, effettuate indagini radiologiche d'urgenza richiesta consulenza specialistica neurologica, provvedeva al trasferimento nel reparto De-M Stroke Neurologia dell'Ospedale Maggiore di . CP_1 In quel reparto, in sostanza, i sanitari, nonostante stato di disartria, diplopia e sensazione di instabilità, arresto cardio- respiratorio con recupero del polso, aggravamento del quadro respiratorio, tanto che i sanitari dell'Ospedale Maggiore procedettero alla tracheotomia, solo il 27 gennaio 2012, a seguito di nuova valutazione neurologica, effettuata per un riscontrato peggioramento del quadro neurologico, cominciavano a sospettare, avendolo annotato nel diario clinico, “…non escludibile anche botulismo per l'anamnesi positiva per ingestione di cibi conservati e gastroenterite… in programma: … ricerca di tossina botulinica sui campioni fecali”, una intossicazione da botulino. E solo dopo diversi giorni, il 7 febbraio, nella cartella clinica veniva testualmente annotato che “da contatto telefonico Part definitivo con l' , cui sono stati inviati i campioni per la ricerca del Clostridium botulino, la paziente è da considerarsi positiva per intossicazione botulinica. Infatti l'anamnesi tossicologica evidenzia la presenza del clostridio nelle feci della sorella che ha assunto contemporaneamente i medesimi alimenti e presentato sintomatologia sovrapponibile, nonostante il riscontro negativo di clostridi nelle feci della paziente Per_1
”.
[...] Dal 7 febbraio 2012 al 20 marzo 2012 era un susseguirsi di annotazioni nella cartella clinica della concernente la Per_1 sua condizione sempre più ingravescente, sino a quando si manifestava “evidenza di quadro di perforazione intestinale” , per il quale la veniva vanamente trasportata in sala Per_1 operatoria in emergenza” e, in pari data, sottoposta a intervento chirurgico per “shock settico da peritonite stercoracea da scoppio del sigma-retto”, con situazione che nei giorni ulteriormente successivi si manteneva fortemente critica, con progressivo accelerato decadimento delle funzioni organiche fino a quando il 15 aprile 2012 la decedeva per arresto cardiocircolatorio, Per_1 all'esito di quello che gli attori stigmatizzavano come un
“calvario” durato 86 giorni. In sostanza, il decesso della è causalmente Persona_1 riconducibile alle condotte dei medici della di “.. Pt_5 CP_1 l'omessa acquisizione di una anamnesi adeguata e la conseguente omessa formulazione dello specifico sospetto diagnostico hanno assunto ruolo causale nel determinismo del decesso della signora
…” (pag. 24 CTU) Per_1
-B) Il contenuto ristretto dei motivi presupponenti la sussistenza di interesse riguarda invece ulteriori profili di incremento del novero dei danni risarcibili, sia in ordine a quelli pure riconosciuti dal Tribunale che quelli esclusi. Il primo motivo, di erronea e penalizzante applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma va disatteso in quanto infondato. Osserva il primo giudice come “per stabilire l'ammontare del risarcimento richiesto, gli attori hanno fatto riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano che sono state sempre prese a riferimento anche da questo Tribunale per la quantificazione, oltre che del danno c.d. biologico, anche del danno da lesione del rapporto parentale”. Tuttavia, rilevava correttamente il primo decidente -ma la vicenda giuridica in sede di legittimità è ben nota anche a questo giudicante di secondo grado- che la Corte di Cassazione, nella recente sent. n. 10579/21, censurava la tecnica di liquidazione del danno parentale proposta dalle tabelle milanesi, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa. Nella specie, venivano individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale: da un lato, esso “si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00)” ; dall'altro, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale. A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione auspicava la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”. Orbene, atteso che una tabella coerente con le indicazioni della Corte di Cassazione era all'epoca della decisione ancora in fase di predisposizione da parte del Tribunale di Milano, correttamente il primo giudice rilevava come la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, allo stato, dovesse poggiare inevitabilmente sulla valutazione discrezionale del giudicante. Al riguardo, la stessa sentenza della Suprema Corte (Cass. 10579/2021) evidenziava che “Resta infatti fermo che, ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire”. Dunque, il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento era dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, sicchè, laddove una tale sproporzione ricorresse, il criterio di giudizio doveva riposare “nell'esame della motivazione della decisione”. Nondimeno, ha tenuto ben conto il decidente di un ulteriore parametro, già applicato dalle tabelle milanesi attualmente in uso, trattandosi di parametro necessario per valutare la sofferenza personale soggettiva della vittima secondaria e lo sconvolgimento determinato nella sua vita dalla perdita del parente, ovvero la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale con la persona perduta, ed a questi criteri, una giurisprudenza di merito citata ne aggiunge condivisibilmente due, tenuti anch'essi in conto dal primo giudice, e cioè la composizione del nucleo familiare, siccome restare da soli è certamente peggio che poter contare sull'affetto di numerosi parenti e le modalità dell'illecito, potendo queste provocare un più elevato trauma psicologico nei familiari della vittima. Tali elementi così come rappresentati escludono senza alcun dubbio ogni arbitrarietà del primo giudice, risultando la dosimetria condivisibilmente proporzionata nel raffronto con la quantificazione scaturente dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma che, benché non espressamente menzionate dalle citate sentenze (Cass. 10579/2021 e Cass. 33005/2021), (precisando il decidente non essere in uso nel Tribunale come del resto in questo secondo grado) erano le uniche che, allo stato, erano basate sul sistema a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto e dunque tali da ossequiare l'indirizzo dato dalla Suprema Corte, in pendenza della adozione di quelle milanesi.
-C) I parametri applicati in concreto dal primo giudice sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Roma sono espressione della logicità e perfetta aderenza del disposto della sentenza di primo grado alle conclusioni della corretta, fondata ed articolata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Anche la dosimetria dei punti tiene conto di una valutazione equilibrata e ragionevole della qualità e consistenza del rapporto parentale tra la e le due figlie. Per_1 Trattasi di due persone adulte, all'epoca del decesso della madre di 37 e 34 anni, entrambe non conviventi con la stessa. Nondimeno, il danno personale iure proprio rappresentato da veniva tenuto in equilibrato conto dal primo Parte_1 decidente, che implementava la liquidazione di detto danno con riguardo a quest'ultima da €190mila ad € 195.000,00, considerata la natura transitoria e non permanente del pregiudizio biologico in questione.
-D) Va poi pienamente confermato il punto di decisione relativo al danno biologico terminale/catastrofale liquidato dal Tribunale iure hereditatis, valutato sulla base della CTU, nonché dell'istruttoria espletata. E' stato accertato che “ è stata pressocché Persona_1 stabilmente cosciente fino al 01.04.2012. Anche l'istruttoria orale espletata ha confermato che la signora fosse Per_1 pienamente consapevole sia della ingravescenza delle proprie condizioni di salute sia dell'approssimarsi della propria morte”. Considerato che la vittima era stata ricoverata il 21.01.2012 ed era deceduta in data 15.04.2021 e che non poteva seriamente dubitarsi della consapevolezza della del proprio Per_1 inesorabile declino, tenuto conto della costante ingravescenza delle condizioni della paziente dettagliatamente descritte nella CTU, veniva riconosciuto congruamente un danno c.d. terminale per la durata, quantomeno, di 65 giorni.
-E) Più articolata è la doglianza di cui al terzo motivo, per il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Anche tale doglianza rimane in concreto infondata. Avevano dedotto ed evidenziato gli appellanti che la madre aveva dato a entrambi i figli la somma di € 85.000,00 ciascuno in occasione dell'acquisto/ristrutturazione della casa;
aveva sempre dato un contributo economico a ciascun figlio in occasione dell'acquisto degli autoveicoli;
pagava l'assicurazione dell'automobile, il commercialista e le spese di condominio della figlia;
il telepass family che utilizzava era Parte_1 addebitato sul conto della madre;
in occasione delle feste pasquali e natalizie e/o delle vacanze estive usava portare tutta la famiglia del figlio a fare acquisti (vestiario, giochi per Pt_2 i bambini ecc.) a proprie spese;
ogni anno dava ulteriori somme in contanti, o a mezzo bonifico, al figlio che riteneva avesse ricevuto minore aiuto economico, e, tuttavia, il giudicante aveva ritenuto che le utilità economiche indicate non fossero riconducibili al concetto di lucro cessante, la cui essenza risiede proprio nel fatto di rappresentare quell'incremento patrimoniale che si sarebbe verificato con alta probabilità, se l'inadempimento o l'illecito non fossero avvenuti. Riteneva il primo giudice che nel caso in esame, le utilità economiche indicate dagli attori avevano, in parte, carattere occasionale, ma soprattutto si qualificano come atti di liberalità strettamente rimessi al totale arbitrio della che avrebbe Per_1 potuto cessarli in qualsiasi momento. Orbene, il principio su cui insistono gli appellanti è anche richiamato da asserti dati dalla Suprema Corte, secondo cui integra un danno futuro risarcibile l'aspettativa dei figli a un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso nel caso “in cui sia possibile presumere, in base a un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato tale contributo economico”. Indipendentemente dalle condizioni economiche degli eredi, il danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale va riconosciuto ove si provi che la morte del proprio caro ha determinato un decremento reddituale degli eredi che possono reclamare, nei limiti della vita (probabile) della vittima, il risarcimento per la durata della loro vita (probabile). Né segna un limite alla risarcibilità del danno derivante dalla morte del genitore, il raggiungimento dell'idoneità al lavoro produttivo stante l'aspettativa dei superstiti di poter beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto avrebbe costituito con la parte di reddito non destinata a proprie spese. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, non contrasta con la possibilità che i figli possano ricevere provvidenze aggiuntive ai loro redditi il fatto che i figli della vittima fossero maggiorenni ed economicamente indipendenti (arg. ex Cass.11003/2003). Orbene, pur essendo suffragata da documentazione (ricevute, scontrini etc), e seppure sottilmente esposta, l'argomentazione assertiva rimane sul punto non convincente. Resta insuperabile la percezione, in virtù di un parametro astratto che poggia sull'id quod plerumque accidit, su accadimenti di vita propri dell' “uomo della strada”, che la dedotta consuetudine di tali elargizioni per il passato non sia idonea a configurare, sub ordine necessitatis, un'alta probabilità di verificazione per il futuro, apparendo tali consuetudini pur sempre esito di una spontanea e gratuita elargizione, di volta in volta rinnovantesi, di carattere occasionale, dunque condivisibilmente con il primo decidente, “atti di liberalità strettamente rimessi al totale arbitrio della signora ”, e Per_1 non erogazioni reddituali “strutturali”. Per il resto, quanto al danno patrimoniale lamentato dagli appellanti, il Tribunale ha riconosciuo loro il rimborso delle spese funerarie sostenute e documentate.
-Ogni altra questione è assorbita, e, pertanto, la sentenza impugnata va interamente confermata. Sulle spese di lite e dei consulenti di cui all'ultimo motivo, ovvero sulla richiesta di liquidazione della spese di giudizio in misura incongrua ed insufficiente con condanna della convenuta al maggior importo richiesto, l'importo delle spese legali Pt_5 liquidate in sentenza ammonta ad € 27.803,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Sono state riconosciute le spese di C.T.U. e di C.T.P. correttamente “purchè in misura non superiore a quanto liquidato al C.T.U.” apparendo tali somme sia congrue che sufficienti. Altrettanto dicasi per le somme riconosciute ai consulenti di parte, che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non debbano superare quelle corrisposte ai consulenti tecnici d'ufficio.
-Le spese di questo grado seguono la soccombenza sostanziale complessiva (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013); tuttavia, atteso l'esito di questo secondo giudizio, possono esser compensate di due terzi.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l al rimborso delle spese in favore degli CP_1 appellanti di un terzo del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 26.155,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge, compensate per due terzi. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 8/4/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.2110/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4/6/24 e promossa DA e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, elettivamente domiciliati in via Vittorio Veneto
[...] Pt_2 n. 37/A, presso e nello studio dell'Avv. Giulio Roberti che li rappresenta e difende in virtù di procure allegate. Appellanti CONTRO
in persona del Direttore Generale e Legale Controparte_1 Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura ad litem allegata al fascicolo telematico dall'avv. Manuela Formicola e dall'avv. Marialuisa Nitti, giusta determinazione di affidamento di incarico giudiziale, con domicilio eletto presso la sede legale dell'Ente in alla Via Castiglione n. 29. CP_1 Appellata AVVERSO la sentenza n. 1386/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in data 24/05/2022.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, e in proprio e nella qualità Pt_1 Parte_2 di figli ed eredi della de cuius convenivano Persona_1 dinanzi il Tribunale di Bologna l' di chiedendo CP_1 CP_1 di accertare e dichiarare che il decesso di Persona_1 avvenuto in data 15/04/2012 presso l'Ospedale Maggiore di CP_1 era stato conseguenza del ritardo diagnostico e, comunque, del comportamento tenuto dai sanitari ed ausiliari della Azienda convenuta. Per l'effetto, chiedevano la condanna dell' Controparte_1 al pagamento dei danni subiti dagli attori iure proprio e iure hereditatis, anche nella qualificazione di danno da perdita di chance di sopravvivenza e/o di guarigione della per Per_1 l'importo totale di €.703.500,00 in favore di e di Parte_1
€.647.500,00 in favore di il tutto con condanna di Parte_2 spese e competenze di giudizio. convenuta, da parte sua contestava la propria CP_2 responsabilità chiedendo il rigetto della domanda.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale accoglieva la domanda attrice e, per l'effetto, condannava l' convenuta Controparte_3 alla corresponsione, per i titoli di cui in motivazione, della somma di €233.750,00 in favore di e di €228.750,00 Parte_1 in favore di oltre interessi dalla sentenza al saldo Parte_2 e spese di lite come in dispositivo.
-Non soddisfatti, avverso tale decisione propongono appello gli per i seguenti motivi. Pt_1 1) Con il primo motivo, lamentano gli appellanti l'errato utilizzo del criterio tabellare per la liquidazione del danno, illogicità ed errata valutazione delle risultanze istruttorie che hanno comportato violazione di legge e del contraddittorio. Riguardo i danni iure hereditatis, alla luce della netta separazione temporale fra la mancata diagnosi e il decesso di
, ribadiscono gli appellati la sussistenza del danno Per_1 biologico terminale e del danno da lucida agonia o catastrofale. Nel caso di specie, la loro madre era stata Persona_1 ricoverata il 21 gennaio 2012 ed era stato accertato dal CTU, e confermato dalle prove orali, che la stessa era rimasta lucida e cosciente fino al 1 aprile 2012 e, quindi, per settantuno giorni. Inoltre, l'istruttoria espletata, la relazione di consulenza tecnica di ufficio e la documentazione prodotta comprovavano inequivocabilmente che la era rimasta consapevole sia Per_1 della ingravescenza delle proprie condizioni di salute sia dell'approssimarsi della propria morte. Per la liquidazione dei danni, poi, gli appellanti avevano chiesto l'applicazione del criterio tabellare di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, e tuttavia, nel maggio 2022 era ancora in fase di elaborazione la revisione dei criteri per il danno da perdita del rapporto parentale a seguito delle indicazioni di cui alle sentenze n. 33055, n. 10579 e n. 26300 del 2021 della Suprema Corte da parte del Tribunale di Milano. Il giudice di prime cure, pertanto, aveva ritenuto necessario proporzionare la liquidazione del danno in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, basate sul sistema a punti, ma, tuttavia, al contempo, avrebbe anche dovuto parametrare le somme delle dette tabelle agli importi riconosciuti in base alle tabelle del Tribunale di Milano, notoriamente più elevati. Tanto è vero che, nel mese di giugno del 2022, venivano divulgati dal Tribunale di Milano i nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, applicando i quali, nel caso di specie, la quantificazione del danno poteva variare da €269.200,00 a € 168.250,00, a fronte della quantificazione da € 235.360,80 a
€117.680,40, basata sui criteri della tabella di Roma, utilizzata in sentenza. Alla stregua dell'applicabilità delle nuove Tabelle Milanesi, sia pure in itinere, per quanto riguarda la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto dei comparenti con la madre, la composizione del nucleo familiare e le modalità dell'illecito, valorizzavano gli appellanti tutta una serie di circostanze, di cui in narrativa, idonee, nella valutazione del danno, ad attribuire il massimo dei punti aggiuntivi (30) per l'intensità della relazione. Inoltre, nella valutazione del danno da recisione del legame parentale, nel caso di specie occorreva una implementazione del risarcimento per il particolare rapporto che intercorreva tra la e la figlia comprovato inequivocabilmente Per_1 Parte_1 dalla espletata CTU, nella quale si certifica che la stessa aveva sviluppato, a causa della traumatica morte delle madre, un disturbo dell'adattamento, tenendo conto, inoltre, che, contrariamente a quanto argomentato in sentenza, al momento del decesso della madre, era priva di un proprio nucleo Parte_1 familiare.
2) Con il secondo motivo, lamentano gli appellanti omessa pronuncia ed errava valutazione delle risultanze istruttorie in ordine al danno biologico in favore di Parte_1 Si dolgono che il CTU aveva riconosciuto che la , a causa Pt_1 del decesso della madre, aveva manifestato un disturbo dell'adattamento causativo di un'invalidità temporanea parziale del 25% protrattasi per sei mesi.
3) Con il terzo motivo, richiamato il principio espresso dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione, insistevano gli appellanti come la vicenda in esame integrasse anche un danno futuro risarcibile consistente nell'aspettativa dei figli a un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso nel caso in cui sia possibile presumere, in base a un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato tale contributo economico. Indipendentemente dalle condizioni economiche degli eredi, il danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale andava riconosciuto ove si fosse provato, come nel caso di specie, che la morte del proprio caro avesse determinato un decremento reddituale degli eredi che possono reclamare, nei limiti della vita (probabile) della vittima, il risarcimento per la durata della loro vita (probabile). Né, secondo gli appellanti, avrebbe segnato un limite alla risarcibilità del danno derivante dalla morte del genitore, il raggiungimento dell'idoneità al lavoro produttivo stante l'aspettativa dei superstiti di poter beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto avrebbe costituito con la parte di reddito non destinata a proprie spese. Il danno patrimoniale da lucro cessante può essere riconosciuto agli eredi di un soggetto deceduto in conseguenza di fatto illecito addebitabile ad un terzo ogni qualvolta che gli stessi eredi sino stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e/o di cui, presumibilmente, avrebbero beneficiato in futuro. E la prova del lucro cessante per la morte del familiare può essere fornita documentalmente, come fatto dagli attori, con bonifici o assegni bancari, con testimoni e anche mezzo di presunzioni semplici (Cass. 20292/2012). Nel caso di specie, secondo gli appellanti era provato che Per_1
aveva provveduto durevolmente, prolungatamene e
[...] spontaneamente alle provvidenze aggiuntive a favore dei propri congiunti, e la perdita conseguente si risolveva nel danno patrimoniale corrispondente al loro minor reddito. 4) Con il quarto motivo, si lamentano gli appellati della errata liquidazione delle spese di lite poiché il Tribunale non aveva liquidato integralmente le spese sostenute dagli attori per i propri consulenti tecnici di parte, non avendo applicato le maggiorazioni ex art. 4, comma 2, del DM 55/2018 e non avendo liquidato le spese sostenute per il procedimento di mediazione. Precisano che, unitamente alle spese della CTU poste definitivamente a carico dell' il Giudice Controparte_1 di prime cure doveva prevedere la ripetizione degli onorari dei consulenti tecnici di parte degli attori che ammontano a complessivi €21.696,60, importo uniforme alle tabelle del Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e Assicurazioni, così come dettagliati nelle note spese prodotte. Inoltre, a favore di essi appellanti, dovevano essere liquidate, unitamente alle spese di giudizio, i compensi e le spese del procedimento di mediazione esperito il 6 giugno 2017 avanti all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di CP_1
Part
-Si costituisce la appellata contestando totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-A) Nulla quaestio in ordine all'an debeatur . La responsabilità dei Sanitari in ordine alla “inadeguatezza della condotta” medica a fronte della condizione di apparente intossicazione nella quale la si era presentata al Pronto Per_1 Soccorso dell'Ospedale Maggiore e la “responsabilità della convenuta in relazione al sopravvenuto decesso della paziente” sono state acclarate e, peraltro, neanche oggetto di doglianza Part incidentale da parte della convenuta. Era accaduto che il 21 gennaio 2012, alle ore 9,50 circa, accusando malori e vomito dopo l'ingerimento di alcuni cibi in scatola, le sorelle e erano state Per_1 Persona_2 visitate al domicilio dal sanitario di guardia medica il quale aveva ritenuto opportuno l'invio in ambulanza di entrambe al Pronto Soccorso dell'Ospedale di S. Giovanni in Persiceto, ove il sanitario del pronto soccorso, effettuate indagini radiologiche d'urgenza richiesta consulenza specialistica neurologica, provvedeva al trasferimento nel reparto De-M Stroke Neurologia dell'Ospedale Maggiore di . CP_1 In quel reparto, in sostanza, i sanitari, nonostante stato di disartria, diplopia e sensazione di instabilità, arresto cardio- respiratorio con recupero del polso, aggravamento del quadro respiratorio, tanto che i sanitari dell'Ospedale Maggiore procedettero alla tracheotomia, solo il 27 gennaio 2012, a seguito di nuova valutazione neurologica, effettuata per un riscontrato peggioramento del quadro neurologico, cominciavano a sospettare, avendolo annotato nel diario clinico, “…non escludibile anche botulismo per l'anamnesi positiva per ingestione di cibi conservati e gastroenterite… in programma: … ricerca di tossina botulinica sui campioni fecali”, una intossicazione da botulino. E solo dopo diversi giorni, il 7 febbraio, nella cartella clinica veniva testualmente annotato che “da contatto telefonico Part definitivo con l' , cui sono stati inviati i campioni per la ricerca del Clostridium botulino, la paziente è da considerarsi positiva per intossicazione botulinica. Infatti l'anamnesi tossicologica evidenzia la presenza del clostridio nelle feci della sorella che ha assunto contemporaneamente i medesimi alimenti e presentato sintomatologia sovrapponibile, nonostante il riscontro negativo di clostridi nelle feci della paziente Per_1
”.
[...] Dal 7 febbraio 2012 al 20 marzo 2012 era un susseguirsi di annotazioni nella cartella clinica della concernente la Per_1 sua condizione sempre più ingravescente, sino a quando si manifestava “evidenza di quadro di perforazione intestinale” , per il quale la veniva vanamente trasportata in sala Per_1 operatoria in emergenza” e, in pari data, sottoposta a intervento chirurgico per “shock settico da peritonite stercoracea da scoppio del sigma-retto”, con situazione che nei giorni ulteriormente successivi si manteneva fortemente critica, con progressivo accelerato decadimento delle funzioni organiche fino a quando il 15 aprile 2012 la decedeva per arresto cardiocircolatorio, Per_1 all'esito di quello che gli attori stigmatizzavano come un
“calvario” durato 86 giorni. In sostanza, il decesso della è causalmente Persona_1 riconducibile alle condotte dei medici della di “.. Pt_5 CP_1 l'omessa acquisizione di una anamnesi adeguata e la conseguente omessa formulazione dello specifico sospetto diagnostico hanno assunto ruolo causale nel determinismo del decesso della signora
…” (pag. 24 CTU) Per_1
-B) Il contenuto ristretto dei motivi presupponenti la sussistenza di interesse riguarda invece ulteriori profili di incremento del novero dei danni risarcibili, sia in ordine a quelli pure riconosciuti dal Tribunale che quelli esclusi. Il primo motivo, di erronea e penalizzante applicazione delle Tabelle del Tribunale di Roma va disatteso in quanto infondato. Osserva il primo giudice come “per stabilire l'ammontare del risarcimento richiesto, gli attori hanno fatto riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano che sono state sempre prese a riferimento anche da questo Tribunale per la quantificazione, oltre che del danno c.d. biologico, anche del danno da lesione del rapporto parentale”. Tuttavia, rilevava correttamente il primo decidente -ma la vicenda giuridica in sede di legittimità è ben nota anche a questo giudicante di secondo grado- che la Corte di Cassazione, nella recente sent. n. 10579/21, censurava la tecnica di liquidazione del danno parentale proposta dalle tabelle milanesi, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa. Nella specie, venivano individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale: da un lato, esso “si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00)” ; dall'altro, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale. A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione auspicava la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione”. Orbene, atteso che una tabella coerente con le indicazioni della Corte di Cassazione era all'epoca della decisione ancora in fase di predisposizione da parte del Tribunale di Milano, correttamente il primo giudice rilevava come la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, allo stato, dovesse poggiare inevitabilmente sulla valutazione discrezionale del giudicante. Al riguardo, la stessa sentenza della Suprema Corte (Cass. 10579/2021) evidenziava che “Resta infatti fermo che, ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire”. Dunque, il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento era dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, sicchè, laddove una tale sproporzione ricorresse, il criterio di giudizio doveva riposare “nell'esame della motivazione della decisione”. Nondimeno, ha tenuto ben conto il decidente di un ulteriore parametro, già applicato dalle tabelle milanesi attualmente in uso, trattandosi di parametro necessario per valutare la sofferenza personale soggettiva della vittima secondaria e lo sconvolgimento determinato nella sua vita dalla perdita del parente, ovvero la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale con la persona perduta, ed a questi criteri, una giurisprudenza di merito citata ne aggiunge condivisibilmente due, tenuti anch'essi in conto dal primo giudice, e cioè la composizione del nucleo familiare, siccome restare da soli è certamente peggio che poter contare sull'affetto di numerosi parenti e le modalità dell'illecito, potendo queste provocare un più elevato trauma psicologico nei familiari della vittima. Tali elementi così come rappresentati escludono senza alcun dubbio ogni arbitrarietà del primo giudice, risultando la dosimetria condivisibilmente proporzionata nel raffronto con la quantificazione scaturente dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma che, benché non espressamente menzionate dalle citate sentenze (Cass. 10579/2021 e Cass. 33005/2021), (precisando il decidente non essere in uso nel Tribunale come del resto in questo secondo grado) erano le uniche che, allo stato, erano basate sul sistema a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto e dunque tali da ossequiare l'indirizzo dato dalla Suprema Corte, in pendenza della adozione di quelle milanesi.
-C) I parametri applicati in concreto dal primo giudice sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Roma sono espressione della logicità e perfetta aderenza del disposto della sentenza di primo grado alle conclusioni della corretta, fondata ed articolata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale. Anche la dosimetria dei punti tiene conto di una valutazione equilibrata e ragionevole della qualità e consistenza del rapporto parentale tra la e le due figlie. Per_1 Trattasi di due persone adulte, all'epoca del decesso della madre di 37 e 34 anni, entrambe non conviventi con la stessa. Nondimeno, il danno personale iure proprio rappresentato da veniva tenuto in equilibrato conto dal primo Parte_1 decidente, che implementava la liquidazione di detto danno con riguardo a quest'ultima da €190mila ad € 195.000,00, considerata la natura transitoria e non permanente del pregiudizio biologico in questione.
-D) Va poi pienamente confermato il punto di decisione relativo al danno biologico terminale/catastrofale liquidato dal Tribunale iure hereditatis, valutato sulla base della CTU, nonché dell'istruttoria espletata. E' stato accertato che “ è stata pressocché Persona_1 stabilmente cosciente fino al 01.04.2012. Anche l'istruttoria orale espletata ha confermato che la signora fosse Per_1 pienamente consapevole sia della ingravescenza delle proprie condizioni di salute sia dell'approssimarsi della propria morte”. Considerato che la vittima era stata ricoverata il 21.01.2012 ed era deceduta in data 15.04.2021 e che non poteva seriamente dubitarsi della consapevolezza della del proprio Per_1 inesorabile declino, tenuto conto della costante ingravescenza delle condizioni della paziente dettagliatamente descritte nella CTU, veniva riconosciuto congruamente un danno c.d. terminale per la durata, quantomeno, di 65 giorni.
-E) Più articolata è la doglianza di cui al terzo motivo, per il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Anche tale doglianza rimane in concreto infondata. Avevano dedotto ed evidenziato gli appellanti che la madre aveva dato a entrambi i figli la somma di € 85.000,00 ciascuno in occasione dell'acquisto/ristrutturazione della casa;
aveva sempre dato un contributo economico a ciascun figlio in occasione dell'acquisto degli autoveicoli;
pagava l'assicurazione dell'automobile, il commercialista e le spese di condominio della figlia;
il telepass family che utilizzava era Parte_1 addebitato sul conto della madre;
in occasione delle feste pasquali e natalizie e/o delle vacanze estive usava portare tutta la famiglia del figlio a fare acquisti (vestiario, giochi per Pt_2 i bambini ecc.) a proprie spese;
ogni anno dava ulteriori somme in contanti, o a mezzo bonifico, al figlio che riteneva avesse ricevuto minore aiuto economico, e, tuttavia, il giudicante aveva ritenuto che le utilità economiche indicate non fossero riconducibili al concetto di lucro cessante, la cui essenza risiede proprio nel fatto di rappresentare quell'incremento patrimoniale che si sarebbe verificato con alta probabilità, se l'inadempimento o l'illecito non fossero avvenuti. Riteneva il primo giudice che nel caso in esame, le utilità economiche indicate dagli attori avevano, in parte, carattere occasionale, ma soprattutto si qualificano come atti di liberalità strettamente rimessi al totale arbitrio della che avrebbe Per_1 potuto cessarli in qualsiasi momento. Orbene, il principio su cui insistono gli appellanti è anche richiamato da asserti dati dalla Suprema Corte, secondo cui integra un danno futuro risarcibile l'aspettativa dei figli a un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso nel caso “in cui sia possibile presumere, in base a un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato tale contributo economico”. Indipendentemente dalle condizioni economiche degli eredi, il danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale va riconosciuto ove si provi che la morte del proprio caro ha determinato un decremento reddituale degli eredi che possono reclamare, nei limiti della vita (probabile) della vittima, il risarcimento per la durata della loro vita (probabile). Né segna un limite alla risarcibilità del danno derivante dalla morte del genitore, il raggiungimento dell'idoneità al lavoro produttivo stante l'aspettativa dei superstiti di poter beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto avrebbe costituito con la parte di reddito non destinata a proprie spese. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, non contrasta con la possibilità che i figli possano ricevere provvidenze aggiuntive ai loro redditi il fatto che i figli della vittima fossero maggiorenni ed economicamente indipendenti (arg. ex Cass.11003/2003). Orbene, pur essendo suffragata da documentazione (ricevute, scontrini etc), e seppure sottilmente esposta, l'argomentazione assertiva rimane sul punto non convincente. Resta insuperabile la percezione, in virtù di un parametro astratto che poggia sull'id quod plerumque accidit, su accadimenti di vita propri dell' “uomo della strada”, che la dedotta consuetudine di tali elargizioni per il passato non sia idonea a configurare, sub ordine necessitatis, un'alta probabilità di verificazione per il futuro, apparendo tali consuetudini pur sempre esito di una spontanea e gratuita elargizione, di volta in volta rinnovantesi, di carattere occasionale, dunque condivisibilmente con il primo decidente, “atti di liberalità strettamente rimessi al totale arbitrio della signora ”, e Per_1 non erogazioni reddituali “strutturali”. Per il resto, quanto al danno patrimoniale lamentato dagli appellanti, il Tribunale ha riconosciuo loro il rimborso delle spese funerarie sostenute e documentate.
-Ogni altra questione è assorbita, e, pertanto, la sentenza impugnata va interamente confermata. Sulle spese di lite e dei consulenti di cui all'ultimo motivo, ovvero sulla richiesta di liquidazione della spese di giudizio in misura incongrua ed insufficiente con condanna della convenuta al maggior importo richiesto, l'importo delle spese legali Pt_5 liquidate in sentenza ammonta ad € 27.803,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Sono state riconosciute le spese di C.T.U. e di C.T.P. correttamente “purchè in misura non superiore a quanto liquidato al C.T.U.” apparendo tali somme sia congrue che sufficienti. Altrettanto dicasi per le somme riconosciute ai consulenti di parte, che correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non debbano superare quelle corrisposte ai consulenti tecnici d'ufficio.
-Le spese di questo grado seguono la soccombenza sostanziale complessiva (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013); tuttavia, atteso l'esito di questo secondo giudizio, possono esser compensate di due terzi.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto da e e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l al rimborso delle spese in favore degli CP_1 appellanti di un terzo del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 26.155,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge, compensate per due terzi. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 8/4/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)