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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 6001 dell'anno 2018
TRA
, in persona dei legali rappresentati p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1
Rinaldi, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, al Viale A. De Biase n.33, presso lo studio dell'avv. Roberto Gallotta, come da procura in atti;
- OPPONENTE
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Salzano, e presso la Controparte_1 CP_2
stessa elettivamente domiciliati in Salerno, alla Piazza Portanova- Vicolo Barriera n.1, come da procura in atti,
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1457/2018 (RGN 4181/2018) reso dal Tribunale di Salerno il 18-
21/5/2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.480,00, oltre spese del monitorio, in favore dei sigg. e , a titolo di indennizzo di Controparte_1 CP_2
polizza assicurativa-rimborso spese viaggio. A sostegno della opposizione è stato dedotto: 1°)
1 inoperatività della polizza per mancata validità della polizza/garanzia assicurativa, essendo stata sottoscritta-la polizza- undici giorni dopo la data di prenotazione del viaggio, in violazione dell'art.
1.5.1 della polizza “Globy Giallo”; 2°) perdita totale e/o parziale dell'indennizzo per violazione delle norme contrattuali (Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro), omesso invio della documentazione comprovante la causa di rinuncia al viaggio;
3°) erronea determinazione dell'indennizzo. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio i sigg. e che impugnavano Controparte_1 CP_2
l'avversa opposizione. Deducevano di aver sottoscritto, in data 17/3/2017 con l'Agenzia di viaggi
Bed &Travel di Salerno un pacchetto turistico relativo ad un viaggio in Thailandia, da effettuarsi nel periodo dal 21/3/2017 al 31/3/2017, per l'importo complessivo di Euro 8.000,00. Che nella stessa data del 17/3/2017 avevano stipulato la polizza” annullamento viaggio” con la società opponente, pagando l'importo di Euro 480,00. Che per sopraggiunti motivi di salute della sig.ra
(intervento in artroscopia ginocchio destro in data 22/3/2017), avevano dovuto CP_2
annullare il viaggio. Che avevano prontamente denunciato il sinistro alla Compagnia, e ciò nonostante non avevano ricevuto il rimborso del prezzo del viaggio annullato, e del costo della polizza sottoscritta. Eccepivano, in rito, il difetto di rappresentanza dei procuratori generali indicati della opponente, in quanto non vi era alcuna prova in atti del potere di rappresentanza processuale dei medesimi soggetti. Nel merito, confermavano l'assoluta validità della polizza sottoscritta, eccependone la pretestuosità ed il fine meramente dilatorio della eccezione sollevata dalla opponente. La perfetta osservanza degli obblighi degli assicurati nel denunciare il sinistro. Hanno, concluso per la previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, acquisiti i documenti esibiti dalle parti, nonché ex art. 210 c.p.c. dal terzo espletata la prova orale, Controparte_3
rigettata la richiesta di CTU medica, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è solo parzialmente fondata per i motivi che seguono.
1. Preliminarmente, ed in merito alla eccezione sollevata dagli opposti di difetto/inesistenza della procura alle liti per mancanza del potere di rappresentanza processuale degli indicati procuratori speciali della opponente, si rileva che già da tempo la Suprema Corte (Cass. civ. n.23670/2008) aveva stabilito che:” il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della
2 costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ.”.
La questione ha costituito poi oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 9217/2010, proprio in relazione a fattispecie ancora assoggettata al previgente testo dell'art. 182
c.p.c., hanno chiarito che la previsione secondo cui: “ il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Nella fattispecie in esame, parte opponente ha provveduto a depositare, sin dalla prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., le due procure speciali relative ai sigg. e Parte_2
rilasciate dalla società opponente, e con le quali vengono conferiti ai suddetti Parte_3
procuratori il potere di rappresentare in giudizio la società- nella sua sede secondaria in Italia-, così sanando la irregolarità eccepita.
Per giunta, va ricordato che «il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, comma 2, n. 6, c.p.c, sulla necessità di indicare il nome e il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere» (Cassazione civile, sez. II, 22/03/2017, n. 7317). Quindi l'inesistenza della procura alle liti certamente non determina la nullità della citazione.
2. Ciò posto, è noto che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Il diritto del creditore opposto deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
3 Il debitore opponente è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò chiarito, va detto che è certo, in quanto non contestato, che gli opposti hanno proceduto all'acquisto del pacchetto vacanze consistente nel viaggio in Thailandia, versando il relativo costo di Euro 8.000,00 con bonifico bancario, e che hanno, altresì, sottoscritto la polizza “Globy Giallo”
n. 9933598 in data 17/3/2017 in caso di annullamento del viaggio.
Del pari non è contestato, in quanto provato con la documentazione in atti che la sig.ra
[...]
subiva in data 22/3/2017 un intervento in artroscopia al ginocchio destro– quindi dopo la CP_2
conclusione del contratto di acquisto del pacchetto turistico e della polizza-, che era stata ricoverata dal 22/3/2017 al 24/3/2017 e che doveva sottoporsi a cicli di riabilitazione, con prescrizione di dieci giorni di riposo assoluto.
Orbene, parte opponente ha eccepito l'invalidità della polizza in quanto sottoscritta undici giorni dopo l'acquisto del viaggio, e ciò in violazione dell'art.
1.5.1 delle condizioni di polizza.
L'assunto è infondato.
Se è pur vero che in data 06/3/2017 gli opposti provvedevano al versamento della somma di euro
8.000,00 quale costo del pacchetto viaggio, è altresì vero che solo in data 17/3/2017 gli stessi avevano la conferma del prenotato viaggio, ed in tale data procedevano alla contestuale stipula della polizza assicurativa per cui è causa. Confermano tale sviluppo dei fatti sia la documentazione allegata da parte opposta dalla quale si evince che solo in data 17/3/2017 l' Controparte_3 comunicava ai sigg. e la “conferma del pacchetto/servizio turistico” Controparte_1 CP_2
(all. in produzione monitoria), ed in pari data venivano emessi i biglietti di viaggio (all. in produzione seconda memoria, ex art. 183, VI comma, c.p.c.), nonché la deposizione della teste socia della Bed& Travel-, che ha confermato, in udienza, che all'atto della Testimone_1
prenotazione del viaggio (06/3/2017) da parte dei sigg. e non vi erano posti CP_1 CP_2
disponibili sul volo della Compagnia Quatar, e che solo il successivo 17/3/2017 veniva comunicato dalla stessa Compagnia aerea la disponibilità del volo e dei posti.
La teste è pienamente attendibile non avendo alcun interesse concreto ed attuale nella causa, ed essendo la sua deposizione confortata anche dalla documentazione in atti.
Del resto, si rileva che la stessa richiamata clausola n. 1.5.1., di cui alle condizioni di assicurazione della polizza, citata espressamente dalla opponente, prevede la validità della stessa polizza solo se la stessa è stata stipulata:” contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma dei servizi o, comunque, non oltre le ore 24:00 del giorno feriale (sabato compreso) immediatamente
4 successivo”. Ebbene, nella fattispecie, la data di conferma dei servizi è stata quella del 17/3/2017, data coincidente e contestuale con quella di stipula della polizza assicurativa.
3. Parte opponente ha, altresì, eccepito la perdita totale e/o parziale del diritto all'indennizzo in quanto gli opposti non avrebbero mai inviato la documentazione comprovante la causa della rinuncia/modifica in originale, come prescritto dall'art. 2 delle Condizioni di assicurazione.
L'eccezione è infondata e non provata.
Premesso che parte opposta ha replicato deducendo di aver consegnato, via PEC, tutta la documentazione richiesta, in atti si rinviene la comunicazione di apertura del sinistro datata
28/3/2017, e le successive del 28/3/2017 e del 30/3/2017 nelle quali viene comunicato dalla
Compagnia agli opposti il numero di apertura del sinistro e le credenziale di accesso (user e password) al servizio.
Sono state allegate, altresì, la costituzione in mora del 24/5/2017 a firma del legale degli opposti, sempre inviata a mezzo PEC, e la ricevuta di consegna della documentazione richiesta, anch'essa inviata con PEC, in data 20/7/2017.
Orbene, dopo la comunicazione del 30/3/2017, parte opponente invia, in data 03/4/2017, la comunicazione agli opposti nella quale, nel rendere noto il rigetto della richiesta di indennizzo, indica l'unico motivo del diniego a corrispondere l'indennizzo nella:” La copertura assicurativa non è stata rilasciata in conformità alle disposizioni contrattuali (previste dal settore 1.5.1 B)”.
Ovvero l'eccezione sopra esaminata e rigettata.
Se ne deve dedurre, pertanto, che la opponente aveva già ricevuto tutta la documentazione richiesta, ma che negava il risarcimento solo in base ad una “non conformità di stipula della polizza”, e non per l'asserito omesso invio della documentazione.
In vero, giammai la opponente ha eccepito alcunché in merito, prima dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Solo in sede di opposizione eccepisce il mancato/omesso invio della documentazione in originale. Ma il motivo del diniego a corrispondere l'indennizzo non è stato mai indicato in questa assunta omissione, come si evince dalle comunicazione della stessa Compagnia assicuratrice del 03/4/2017, e reiterata anche in data 28/9/2017.
Si ritiene, pertanto, destituita di fondamento la detta eccezione.
4. Infine, parte opponente ha contestato il quantum richiesto.
5 L'eccezione è parzialmente fondata.
In vero, a fronte della richiesta in monitorio di Euro 8.480,00, si deve escludere la somma di Euro
480,00 quale costo della polizza assicurativa non essendo la stessa soggetta ad alcun rimborso, non essendo somma ripetibile.
Mentre, invece, va accolta la richiesta di pagamento della minore importo di Euro 8.000,00 quale penale, individuate nel rimborso dell'intero costo del viaggio prenotato. In vero, la polizza de qua è prestata: “senza scoperto in caso di morte o ricovero ospedaliero”, come riportato al punto 1.4.1 delle condizioni di assicurazione. Ebbene, nel caso che ci occupa, la sig.ra è stata CP_2
ricoverata presso la Struttura Ospedaliera Casa di Cura “Villa Stuart”, in Roma, come attestato in atti.
5. Ne consegue che si accoglie solo parzialmente l'opposizione e per l'effetto si revoca l'opposto decreto ingiuntivo. Si dichiara tenuta e si condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore degli opposti, della minor somma di €. 8.000,00, oltre agli interessi dalla data di costituzione in mora (24 maggio 2017) al saldo.
6.
Ritenuto che
l'accoglimento parziale dell'opposizione giustifichi la compensazione delle spese di lite in misura di ½, restando il restante ½ a carico di parte opponente, soccombente;
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona dei legali rappresentanti p.t., nei confronti di Parte_1 CP_1
e ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...] CP_2
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1457/2018
(RGN 4181/2018) reso dal Tribunale di Salerno il 18-21/5/2018;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dei sigg. e Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 8.000,00 con i legali interessi come in motivazione;
CP_2
- condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di lite che Parte_1
liquida in Euro 2.738,00, oltre la maggiorazione del 15%, IVA e Cassa come per legge, con attribuzione all'avv. Ilaria Salzano, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 10/02/2025. Il Giudice onorario
avv. Francesco Saverio Ruggiero
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 6001 dell'anno 2018
TRA
, in persona dei legali rappresentati p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1
Rinaldi, e con lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, al Viale A. De Biase n.33, presso lo studio dell'avv. Roberto Gallotta, come da procura in atti;
- OPPONENTE
E
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Salzano, e presso la Controparte_1 CP_2
stessa elettivamente domiciliati in Salerno, alla Piazza Portanova- Vicolo Barriera n.1, come da procura in atti,
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento.
Conclusioni come in atti come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1457/2018 (RGN 4181/2018) reso dal Tribunale di Salerno il 18-
21/5/2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 8.480,00, oltre spese del monitorio, in favore dei sigg. e , a titolo di indennizzo di Controparte_1 CP_2
polizza assicurativa-rimborso spese viaggio. A sostegno della opposizione è stato dedotto: 1°)
1 inoperatività della polizza per mancata validità della polizza/garanzia assicurativa, essendo stata sottoscritta-la polizza- undici giorni dopo la data di prenotazione del viaggio, in violazione dell'art.
1.5.1 della polizza “Globy Giallo”; 2°) perdita totale e/o parziale dell'indennizzo per violazione delle norme contrattuali (Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro), omesso invio della documentazione comprovante la causa di rinuncia al viaggio;
3°) erronea determinazione dell'indennizzo. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio i sigg. e che impugnavano Controparte_1 CP_2
l'avversa opposizione. Deducevano di aver sottoscritto, in data 17/3/2017 con l'Agenzia di viaggi
Bed &Travel di Salerno un pacchetto turistico relativo ad un viaggio in Thailandia, da effettuarsi nel periodo dal 21/3/2017 al 31/3/2017, per l'importo complessivo di Euro 8.000,00. Che nella stessa data del 17/3/2017 avevano stipulato la polizza” annullamento viaggio” con la società opponente, pagando l'importo di Euro 480,00. Che per sopraggiunti motivi di salute della sig.ra
(intervento in artroscopia ginocchio destro in data 22/3/2017), avevano dovuto CP_2
annullare il viaggio. Che avevano prontamente denunciato il sinistro alla Compagnia, e ciò nonostante non avevano ricevuto il rimborso del prezzo del viaggio annullato, e del costo della polizza sottoscritta. Eccepivano, in rito, il difetto di rappresentanza dei procuratori generali indicati della opponente, in quanto non vi era alcuna prova in atti del potere di rappresentanza processuale dei medesimi soggetti. Nel merito, confermavano l'assoluta validità della polizza sottoscritta, eccependone la pretestuosità ed il fine meramente dilatorio della eccezione sollevata dalla opponente. La perfetta osservanza degli obblighi degli assicurati nel denunciare il sinistro. Hanno, concluso per la previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, acquisiti i documenti esibiti dalle parti, nonché ex art. 210 c.p.c. dal terzo espletata la prova orale, Controparte_3
rigettata la richiesta di CTU medica, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è solo parzialmente fondata per i motivi che seguono.
1. Preliminarmente, ed in merito alla eccezione sollevata dagli opposti di difetto/inesistenza della procura alle liti per mancanza del potere di rappresentanza processuale degli indicati procuratori speciali della opponente, si rileva che già da tempo la Suprema Corte (Cass. civ. n.23670/2008) aveva stabilito che:” il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisce in giudizio in rappresentanza di un ente può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva, con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto della
2 costituzione in giudizio del soggetto dotato dell'effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da un soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ.”.
La questione ha costituito poi oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 9217/2010, proprio in relazione a fattispecie ancora assoggettata al previgente testo dell'art. 182
c.p.c., hanno chiarito che la previsione secondo cui: “ il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Nella fattispecie in esame, parte opponente ha provveduto a depositare, sin dalla prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., le due procure speciali relative ai sigg. e Parte_2
rilasciate dalla società opponente, e con le quali vengono conferiti ai suddetti Parte_3
procuratori il potere di rappresentare in giudizio la società- nella sua sede secondaria in Italia-, così sanando la irregolarità eccepita.
Per giunta, va ricordato che «il mancato rilascio di procura alle liti determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall'art. 163, comma 2, n. 6, c.p.c, sulla necessità di indicare il nome e il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità. L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere» (Cassazione civile, sez. II, 22/03/2017, n. 7317). Quindi l'inesistenza della procura alle liti certamente non determina la nullità della citazione.
2. Ciò posto, è noto che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Il diritto del creditore opposto deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
3 Il debitore opponente è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
Ciò chiarito, va detto che è certo, in quanto non contestato, che gli opposti hanno proceduto all'acquisto del pacchetto vacanze consistente nel viaggio in Thailandia, versando il relativo costo di Euro 8.000,00 con bonifico bancario, e che hanno, altresì, sottoscritto la polizza “Globy Giallo”
n. 9933598 in data 17/3/2017 in caso di annullamento del viaggio.
Del pari non è contestato, in quanto provato con la documentazione in atti che la sig.ra
[...]
subiva in data 22/3/2017 un intervento in artroscopia al ginocchio destro– quindi dopo la CP_2
conclusione del contratto di acquisto del pacchetto turistico e della polizza-, che era stata ricoverata dal 22/3/2017 al 24/3/2017 e che doveva sottoporsi a cicli di riabilitazione, con prescrizione di dieci giorni di riposo assoluto.
Orbene, parte opponente ha eccepito l'invalidità della polizza in quanto sottoscritta undici giorni dopo l'acquisto del viaggio, e ciò in violazione dell'art.
1.5.1 delle condizioni di polizza.
L'assunto è infondato.
Se è pur vero che in data 06/3/2017 gli opposti provvedevano al versamento della somma di euro
8.000,00 quale costo del pacchetto viaggio, è altresì vero che solo in data 17/3/2017 gli stessi avevano la conferma del prenotato viaggio, ed in tale data procedevano alla contestuale stipula della polizza assicurativa per cui è causa. Confermano tale sviluppo dei fatti sia la documentazione allegata da parte opposta dalla quale si evince che solo in data 17/3/2017 l' Controparte_3 comunicava ai sigg. e la “conferma del pacchetto/servizio turistico” Controparte_1 CP_2
(all. in produzione monitoria), ed in pari data venivano emessi i biglietti di viaggio (all. in produzione seconda memoria, ex art. 183, VI comma, c.p.c.), nonché la deposizione della teste socia della Bed& Travel-, che ha confermato, in udienza, che all'atto della Testimone_1
prenotazione del viaggio (06/3/2017) da parte dei sigg. e non vi erano posti CP_1 CP_2
disponibili sul volo della Compagnia Quatar, e che solo il successivo 17/3/2017 veniva comunicato dalla stessa Compagnia aerea la disponibilità del volo e dei posti.
La teste è pienamente attendibile non avendo alcun interesse concreto ed attuale nella causa, ed essendo la sua deposizione confortata anche dalla documentazione in atti.
Del resto, si rileva che la stessa richiamata clausola n. 1.5.1., di cui alle condizioni di assicurazione della polizza, citata espressamente dalla opponente, prevede la validità della stessa polizza solo se la stessa è stata stipulata:” contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma dei servizi o, comunque, non oltre le ore 24:00 del giorno feriale (sabato compreso) immediatamente
4 successivo”. Ebbene, nella fattispecie, la data di conferma dei servizi è stata quella del 17/3/2017, data coincidente e contestuale con quella di stipula della polizza assicurativa.
3. Parte opponente ha, altresì, eccepito la perdita totale e/o parziale del diritto all'indennizzo in quanto gli opposti non avrebbero mai inviato la documentazione comprovante la causa della rinuncia/modifica in originale, come prescritto dall'art. 2 delle Condizioni di assicurazione.
L'eccezione è infondata e non provata.
Premesso che parte opposta ha replicato deducendo di aver consegnato, via PEC, tutta la documentazione richiesta, in atti si rinviene la comunicazione di apertura del sinistro datata
28/3/2017, e le successive del 28/3/2017 e del 30/3/2017 nelle quali viene comunicato dalla
Compagnia agli opposti il numero di apertura del sinistro e le credenziale di accesso (user e password) al servizio.
Sono state allegate, altresì, la costituzione in mora del 24/5/2017 a firma del legale degli opposti, sempre inviata a mezzo PEC, e la ricevuta di consegna della documentazione richiesta, anch'essa inviata con PEC, in data 20/7/2017.
Orbene, dopo la comunicazione del 30/3/2017, parte opponente invia, in data 03/4/2017, la comunicazione agli opposti nella quale, nel rendere noto il rigetto della richiesta di indennizzo, indica l'unico motivo del diniego a corrispondere l'indennizzo nella:” La copertura assicurativa non è stata rilasciata in conformità alle disposizioni contrattuali (previste dal settore 1.5.1 B)”.
Ovvero l'eccezione sopra esaminata e rigettata.
Se ne deve dedurre, pertanto, che la opponente aveva già ricevuto tutta la documentazione richiesta, ma che negava il risarcimento solo in base ad una “non conformità di stipula della polizza”, e non per l'asserito omesso invio della documentazione.
In vero, giammai la opponente ha eccepito alcunché in merito, prima dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Solo in sede di opposizione eccepisce il mancato/omesso invio della documentazione in originale. Ma il motivo del diniego a corrispondere l'indennizzo non è stato mai indicato in questa assunta omissione, come si evince dalle comunicazione della stessa Compagnia assicuratrice del 03/4/2017, e reiterata anche in data 28/9/2017.
Si ritiene, pertanto, destituita di fondamento la detta eccezione.
4. Infine, parte opponente ha contestato il quantum richiesto.
5 L'eccezione è parzialmente fondata.
In vero, a fronte della richiesta in monitorio di Euro 8.480,00, si deve escludere la somma di Euro
480,00 quale costo della polizza assicurativa non essendo la stessa soggetta ad alcun rimborso, non essendo somma ripetibile.
Mentre, invece, va accolta la richiesta di pagamento della minore importo di Euro 8.000,00 quale penale, individuate nel rimborso dell'intero costo del viaggio prenotato. In vero, la polizza de qua è prestata: “senza scoperto in caso di morte o ricovero ospedaliero”, come riportato al punto 1.4.1 delle condizioni di assicurazione. Ebbene, nel caso che ci occupa, la sig.ra è stata CP_2
ricoverata presso la Struttura Ospedaliera Casa di Cura “Villa Stuart”, in Roma, come attestato in atti.
5. Ne consegue che si accoglie solo parzialmente l'opposizione e per l'effetto si revoca l'opposto decreto ingiuntivo. Si dichiara tenuta e si condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore degli opposti, della minor somma di €. 8.000,00, oltre agli interessi dalla data di costituzione in mora (24 maggio 2017) al saldo.
6.
Ritenuto che
l'accoglimento parziale dell'opposizione giustifichi la compensazione delle spese di lite in misura di ½, restando il restante ½ a carico di parte opponente, soccombente;
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona dei legali rappresentanti p.t., nei confronti di Parte_1 CP_1
e ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...] CP_2
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1457/2018
(RGN 4181/2018) reso dal Tribunale di Salerno il 18-21/5/2018;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dei sigg. e Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 8.000,00 con i legali interessi come in motivazione;
CP_2
- condanna l'opponente al pagamento, in favore degli opposti, delle spese di lite che Parte_1
liquida in Euro 2.738,00, oltre la maggiorazione del 15%, IVA e Cassa come per legge, con attribuzione all'avv. Ilaria Salzano, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 10/02/2025. Il Giudice onorario
avv. Francesco Saverio Ruggiero
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