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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8274/2024 RG fissata all'udienza del 17.6.25 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PONZO Parte_1
SALVATORE e dall'avv. MULINO CRISTIAN
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CARABELLESE SERGIO
-INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. TAFURO MAURIZIO
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 05920249008135324000 notificata in data 19.06.2024 per un importo complessivo pari ad euro 179.126,59 elevato da
[...] per le parti resistenti sopra specificate, che si impugna e contesta Controparte_3 rispetto alle somme di competenza di codesto Giudice, e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalle seguenti prodromiche cartelle esattoriali e avvisi di addebito:
1. Cartella n. 05920170016158226000 asseritamente notificata il 24.08.2017, emessa da INAIL sede di per premio rate, oltre interessi e sanzioni, anno 2015-2016, importo euro 2.470,87; CP_3
1
2. Cartella n. 05920170023251391000 asseritamente notificata il 30.01.2018, emessa da INAIL sede di per premio rate, oltre interessi e sanzioni, anno 2016-2017, importo euro 2.987,94; CP_3
3. Cartella n. 05920190002018649000 asseritamente notificata il 15.01.2019, emessa da INAIL sede di per premio rate, oltre interessi e sanzioni, anno 2017-2018, importo euro 1.532,30; CP_3
4. Cartella n. 05920200024400904000 asseritamente notificata il 19.05.2022, emessa da INAIL sede di per premio rate, oltre interessi e sanzioni, anno 2019-2020, importo euro 643,99; CP_3
5. Cartella n. 05920210022653901000 asseritamente notificata il 29.09.2022, emessa da INAIL sede di per premio rate, oltre interessi e sanzioni, anno 2020-2021, importo euro 407,12; CP_3
6. Cartella n. 05920220027708430000 asseritamente notificata il 21.09.2022, emessa da INAIL sede di per premio rate, oltre interessi e sanzioni, anno 2021-2022, importo euro 322,38: CP_3
7. Avviso di addebito n. 35920170000340230000 asseritamente notificato il 12.04.2017, emessa da modello DM 10, oltre somme aggiuntive, anno 2016, importo euro Controparte_4
231,54;
8. Avviso di addebito n. 35920180000177257000 asseritamente notificato il 05.05.2018, emessa da modello DM 10, oltre somme aggiuntive, anno 2017, importo euro Controparte_4
4.556,71;
9. Avviso di addebito n. 35920180005448539000 asseritamente notificato il 11.01.2019, emessa da modello DM 10, oltre somme aggiuntive, anno 2018, importo euro Controparte_4
4.214,76;
10. Avviso di addebito n. 35920190000111736000 asseritamente notificato il 30.01.2019, emessa da modello DM 10, oltre somme aggiuntive, anno 2017, importo euro Controparte_4
59,01;
11. -Avviso di addebito n. 35920160005529344000 asseritamente notificato il 16.12.2016, emessa da di modello DM 10, oltre somme aggiuntive, anno 2016, importo euro CP_4 CP_3
3.519,70;
12. Avviso di addebito n. 35920170003798921000 asseritamente notificato il 30.11.2017,emesso da modello DM 10, oltre somme aggiuntive, anno 2017, importo euro 10.370,62; Controparte_4
13. Avviso di addebito n. 35920190000264778000 asseritamente notificato il 26.03.2019,emesso da modello DM 10, oltre somme aggiuntive e spese di notifica, anno 2018-2019, Controparte_4 importo euro 4.429,90;
2 14. Avviso di addebito n. 35920190003283945000 asseritamente notificato il 01.10.2019, emesso da modello DM 10, oltre somme aggiuntive e spese di notifica, anno 2095, Controparte_4 importo euro 10.540,11;
15. Avviso di addebito n. 35920190006046247000 asseritamente notificato il 15.12.2019, emesso da modello DM 10, oltre somme aggiuntive e spese di notifica, anno 2019, Controparte_4 importo euro 10.788,69;
16. Avviso di addebito n. 35920190006240537000 asseritamente notificato il 24.12.2019, emesso da di sanzioni civili per ritardato pagamento lavoratori CP_4 CP_3 parasubordinati, oltre spese di notifica, anno 2016-2019, importo euro 22,77;
17. Avviso di addebito n. 35920210001088505000 asseritamente notificato il 20.11.2021, emesso da modello DM 10, oltre somme aggiuntive e spese di notifica, anno 2019- Controparte_4
2021, importo euro 45.071,66;
18. Avviso di addebito n. 35920220002977087000 asseritamente notificato il 7.09.2022, emesso da modello DM 10, oltre somme aggiuntive e spese di notifica, anno 2021-2022, Controparte_4 importo euro 5.305,00.
Eccepisce:
1.nullita' dell'intimazione di pagamento per carenza dei presupposti della richiesta e non debenza delle somme.
2.nullita' dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione- mancata allegazione cartelle prodromiche e avvisi di addebito.
3.nullita' delle intimazioni di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici sottesi.
4.nullita' della pretesa creditoria per intervenuta decadenza e prescrizione.
5.in via subordinata – nullità parziale dell'intimazione di pagamento poiché comprende cartelle oggetto di definizione agevolata
6. Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha eccepito la nullità delle notifiche via pec in quanto provenienti da indirizzo non censito in pubblici registri.
I resistenti si sono costituiti ribadendo la correttezza del proprio operato.
***
3 1. Parte ricorrente fa presente che per gli atti indicati dal n. 1 al n. 10 vi è definizione agevolata in corso (vi è prova della domanda e di pagamenti). Rispetto a tale circostanza ha eccepito al decadenza dal beneficio per tardività dei pagamenti. CP_5
La questione sarà affrontata in successivo paragrafo. Va tuttavia precisato come parte ricorrente avesse chiesto termine per valutare la riapertura dei termini per la rottamazione.
La parte – pur a fronte del rinvio concesso da questo giudice – non ha rappresentato tale avvenuta adesione.
2. Per gli avvisi da 11 a 19 si riporta quanto già disposto in sede di sospensiva:
Per gli altri atti contestati, gli avvisi di cui n. 11 e 12 sono stati oggetto di intimazione notificata via pec il 27.5.19 (intimazione 05920199003668985000) nonché dell'intimazione di seguito indicata.
Come detto, gli avvisi di cui ai nn. 11 e 12 e quelli da nn. 13 a 17 sono stati anche oggetto di avviso di intimazione 059 2023 90017344 16/000 notificato via pec il 14.3.23.
Non essendo stato oggetto di opposizione recuperatoria (ed a prescindere dalla stessa notifica prodotta da
deve ritenersi che nessun vizio di merito o di prescrizione antecedente possa farsi valere rispetto a tali CP_2 atti.
L'avviso di addebito 35920220002977087000 (n. 18 dell'elenco) è stato oggetto di notifica via pec del 27.9.22 e non risulta impugnato (oltre ad essere oggetto della intimazione del 2024 qui impugnata).
Deve quindi ritenersi che gli atti dal n. 11 al n. 18 siano state oggetto di notifiche di atti interruttivi rispetto ai quali, a tacer d'altro, non vi è stata opposizione recuperatoria (argomentazione utilizzata per la ragione più liquida). L'avviso 35920220002977087000 (n. 18 dell'elenco) non compreso in intimazioni è stato comunque oggetto di regolare notifica e non impugnato.
Questo anche senza considerare la normativa in tema di sospensione dell'esecuzione legata alla normativa emergenziale Covid.
Non sussistono elementi idonei a determinare una diversa valutazione della fattispecie. La mancata opposizione recuperatoria consente di ritenere infondati tutti i vizi dedotti in ricorso rispetto ai citati atti.
4 3. In via generale è da ritenersi infondata anche la censura relativa alla notifica via pec. A prescindere dalla sua ammissibilità in quanto nuova, va ribadito come espressamente la
Corte di cassazione (n. 18684/2023) abbia ritenuto che tale circostanza non sia di per sé causa di nullità della notifica. Nel caso di specie, ciò vale a maggior ragione in quanto manca qualsiasi prova di un pregiudizio subito.
4. Per gli atti dal n. 1 al n. 10 dell'elenco va fatto presente come prima della notifica della presente intimazione, qui impugnata, parte ricorrente avesse proposto rottamazione.
La citata rottamazione tuttavia è stata oggetto di decadenza.
Va rilevato se correttamente abbia incluso tali atti nell'intimazione qui impugnata. CP_5
Orbene, va premesso sul punto che parte ricorrente non ha preso posizione sulle somme indicate nell'intimazione e che ha espressamente affermato la decadenza dalla CP_5 rottamazione.
Sulla avvenuta decadenza, la stessa si è verificata prima dell'invio dell'intimazione di pagamento in quanto l'art. 1 c. 244 l. 197/2022 prevede:
244. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto
a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.
Solo le rate sino al 30.11.23 sono state pagate in numero di 2 e appaiono scomputate pro quota le relative somme in quanto l'intimazione riporta avvenuti pagamenti parziali.
Nessuna contestazione sugli importi risulta inoltre effettuata.
Ulteriormente, va affermato che – richiamando Cass. n. 6833 del 11/03/2021 – appare come l'intimazione partecipi della natura di atto di precetto.
Ciò detto, il giorno successivo la notifica dell'intimazione (avvenuta il 19.6.24) parte ricorrente abbia effettuato 3 versamenti (in data 20.6.2024) per l'importo di 1483,20 euro,
1483,18 euro e 1483, 23 euro.
5 Tali versamenti tardivi sono inefficaci rispetto alla rottamazione e contribuiscono alla cessazione della materia del contendere in parte qua, stante il riconoscimento del debito e il suo tardivo adempimento che, pur inefficace ai fini della rottamazione, costituisce un pagamento parziale introitato dal concessionario.
Sul punto, dato il pagamento e l'assenza di argomentazioni sul punto, va anche riconosciuta la soccombenza virtuale del ricorrente.
5. Ulteriormente, tale avvenuta richiesta di rottamazione costituisce prova di conoscenza degli atti anteriormente alla notifica dell'intimazione e parimenti prova della mancata opposizione recuperatoria nei confronti degli stessi.
Inoltre, le cartelle INAIL da 1 a 6 sono state notificate via pec (cfr supra per la relativa eccezione) da e gli avvisi da 7 a 10 sono stati notificati via pec da CP_5 CP_2
Ed ancora, i seguenti atti:
Cartella 05920170016158226000
Cartella 05920170023251391000
Avviso di addebito 35920160005529344000
Avviso di addebito 35920170000340230000
Avviso di addebito 35920170003798921000
Avviso di addebito 35920180000177257000
sono stati anche oggetto di notifica via pec il 27.5.19 a seguito di intimazione 059 2019
90036689 85/000.
Quanto sopra – oltre alla sospensione c.d. Covid sino al 31.8.21 della riscossione – determina che nessun credito è prescritto.
Parimenti, la mancata opposizione recuperatoria determina l'inammissibilità delle ulteriori censure proposte.
6. Pertanto la materia del contendere è cessata rispetto a quanto pagato in data 20.6.24 mentre per il resto il ricorso va rigettato. La società ricorrente va condannata alle spese. va
6 precisato che iva e cpa non si liquidano in favore di e INAIL e neppure gli oneri CP_2 riflessi (cfr. Cass. n. 6346/2023; Cass. 6265/2025).
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8274/2024, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere rispetto alle somme pagate in data 20.6.24 da parte ricorrente;
rigetta per il resto;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti e le liquida in € 3500,00 ciascuno oltre spese forfettarie (15%). Iva e cpa in favore della sola CP_5
Lecce, 17/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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