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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3438/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3438/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
SECCIANI FILIPPO e dall'avv.to CAPRILLI DINI TOMMASO
ATTRICE
E rappresentato e difeso dall'avv.to PAOLINI Controparte_1
FRANCESCO
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze
[...] CP_1
hiedendo l'accertamento della violazione della garanzia contrattuale, o
[...]
in subordine la presenza di vizi della rete fognaria ex art. 1490 c.c., e la condanna al pagamento dell'importo di € 56.000,00 quale risarcimento dei danni.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che aveva stipulato l'8
Luglio 2019 un contratto di compravendita, con il quale aveva acquistato da CP_1
la proprietà di una porzione di terreno edificabile nel Comune di Calci (PI),
[...]
1 facente parte del piano di lottizzazione “La Gabella” al prezzo di € 120.000,00. In particolare, l'attrice aveva acquistato la porzione identificata come Lotto C Edificio 6, oltre i diritti di comproprietà in quota millesimale sulle aree e sulle opere di urbanizzazione privata (viabilità, reti e sottosistemi, parti e impianti) comuni o poste al servizio dei fabbricati ricadenti nei lotti C e D.
Parte attrice ha dedotto che, in relazione alle opere di urbanizzazione privata a servizio del lotto compravenduto, il venditore convenuto aveva garantito nel contratto di compravendita quanto segue:
- le opere di urbanizzazione inerenti viabilità e sottoservizi interessanti le strade prospicienti i lotti D e C sono state ultimate come da certificazione di conformità inoltrata al Comune di Calci in data 26.09.2013 e contestuale certificazione di agibilità;
- le opere di urbanizzazione inerenti la viabilità e sottoservizi interessanti la strada posta all'interno del comparto C sono state terminate e collaudate (risultavano in corso di esecuzione all'atto di vendita solo le opere dell'impianto di illuminazione stradale).
Inoltre, il venditore aveva altresì dato atto che l'acquirente non avrebbe dovuto sostenere alcun costo o eseguire ulteriori opere per rendere il fabbricato allacciabile ai servizi di rete e che, in ogni caso, qualora fossero sorte spese richieste dagli enti erogatori dei servizi, quest'ultime sarebbero rimaste a carico del venditore.
Parte attrice ha precisato di aver presentato il 4 Agosto 2020 la richiesta di Permesso di costruire per la realizzazione del fabbricato sul lotto compravenduto con allegato lo schema di smaltimento dei liquami secondo il quale la rete di urbanizzazione interna si sarebbe raccordata con la rete presente lungo i fabbricati del comparto D, andando poi a inserirsi nella condotta fognaria della lottizzazione. Quindi, l'Ufficio Tecnico del CP_2
aveva richiesto all'ente gestore, Acque s.p.a., un parere preventivo per l'allaccio del fabbricato alla rete pubblica fognaria e alla rete pubblica idrica.
Tuttavia, l'ente gestore aveva reso parere favorevole per l'allaccio all'acquedotto pubblico ma aveva espresso parere negativo per l'allaccio alla rete fognaria, evidenziando che l'impianto di depurazione pubblico aveva raggiunto la massima capacità Parte_2
2 di depurazione e non era in grado di raccogliere ulteriori reflui. Inoltre, con ulteriore comunicazione del 16 Dicembre 2020 Acque s.p.a. aveva chiarito al perito della società attrice che era preclusa la possibilità di connettere le unità immobiliari alla rete fognaria nera, in quanto la rete interna non risultava collaudabile e non utilizzabile per rilevanti problemi strutturali e di posizionamento.
L'attrice ha dunque lamentato di aver dovuto modificare il progetto di smaltimento dei reflui prevedendo un sistema di depurazione autonoma, con aumento dei costi di assistenza tecnica, di realizzazione delle opere di edificazione e con pregiudizio sull'appetibilità commerciale delle unità immobiliari edificande. Ciò aveva inoltre comportato il ritardo nell'emissione del permesso di costruire e, a causa della scadenza del piano di lottizzazione il 3 Ottobre 2021, l'attrice era stata costretta a modificare le scelte costruttive al fine di rispettare tale termine.
Parte attrice ha dedotto che, a fronte di tali circostanze, il convenuto venditore aveva violato le garanzie espressamente offerte nell'art. 5 del contratto di compravendita, con conseguente responsabilità risarcitoria. Ha ulteriormente precisato che la vicenda era da ricondursi alla garanzia legale ex art. 1490 c.c., in forza della quale deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. Infine, ha lamentato la violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza da parte del convenuto, in quanto era consapevole dei problemi strutturali e di posizionamento della fognatura, nonché della saturazione del depuratore, e non li aveva resi noti all'acquirente.
Parte attrice ha richiesto, quindi, il risarcimento dei danni subiti per la realizzazione del sistema di depurazione autonoma imposto dall'impossibilità di connettersi alla rete fognaria (€ 32.000,00), oltre i costi di assistenza (€ 4.000,00) e il deprezzamento del valore commerciale delle singole unità immobiliari (€ 5.000,00), pari all'importo totale di €
56.000,00.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha dedotto che le opere di urbanizzazione primaria di natura pubblica, compresa quella riguardante la fognatura nera, erano state realizzate dal soggetto lottizzante (la società cooperativa Fortezza Vecchia). Le opere erano state quindi
3 realizzate, previa approvazione di Acque s.p.a., secondo quanto previsto nel Permesso di
Costruire n.7/2006. Con verbale di sopralluogo del 28 Febbraio 2009, il Controparte_3
aveva certificato la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, compresa la fognatura nera.
Invece, le opere di urbanizzazione di natura privata relative ai comparti C e D, da allacciare a quelle pubbliche, erano state realizzate dallo stesso convenuto con DIA del 5
Agosto 2008 e SCIA di completamento prot.9402 del 20 Settembre 2011. Era stata quindi ottenuta la certificazione di conformità e agibilità del 26 Settembre 2013 e la rete fognaria a servizio dei lotti C e D risultava regolarmente allacciata alla fognatura comunale.
Inoltre, il convenuto ha dedotto che con il Permesso di Costruire n. 5/2017 erano state realizzate la viabilità e tutte le altre opere di urbanizzazione interne al comparto C, compresi gli scarichi delle acque reflue, regolarmente eseguite come da attestazione asseverata di agibilità.
Il parere negativo di Acque s.p.a. all'allaccio alla rete fognaria pubblica era dovuto al raggiungimento della massima capacità ricettiva dell'impianto di depurazione cd.
[...]
. Pt_2
Il convenuto ha, infatti, ribadito che la rete di smaltimento delle acque reflue realizzata era risultata esattamente corrispondente a quella prevista dal piano di lottizzazione, dalla relativa convenzione e dai titoli abilitativi edilizi presentati o rilasciati dalle autorità preposte.
Invece, in riferimento ai danni lamentati dall'attrice, ha replicato che si tratta di danni non dimostrati ed incerti nel quantum.
La causa, istruita con produzione di documenti ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 Novembre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita accoglimento.
1. Le parti avevano sottoscritto un contratto di compravendita in data 8 Luglio 2019, avente ad oggetto un appezzamento di terreno denominato “Lotto C edificio 6”
4 rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Calci nel foglio 20, particella 611, oltre i diritti di comproprietà in quota millesimale sulle aree e opere di urbanizzazione privata insistenti (viabilità, reti e sottosistemi, parti e impianti) comuni o al servizio dei fabbricati previsti nel lotto C, nonché le opere di urbanizzazione privata realizzate sulle aree rappresentate nel Catasto Terreni del Comune di Calci nel foglio 20, particelle 677, 678 e
679 (art. 1 contratto di compravendita).
Nel contratto si evidenzia che il terreno era classificato quale zona di nuova espansione, ricadente nel Piano di Lottizzazione cd. “La Gabella” approvato dal Comune di Calci. Per il Lotto C Edificio 6, il Comune ha rilasciato Permesso di costruire n. 20/2012, in virtù del quale era prevista la costruzione di un edificio a destinazione residenziale composto da
4 unità immobiliari ad uso civile abitazione.
1.1 Inoltre, all'art. 5 del contratto di compravendita parte venditrice dichiarava di aver già realizzato le opere di urbanizzazione previste dalle convenzioni urbanistiche stipulate con il Comune e ne garantisce la conformità.
In particolare, alla lettera b) dell'art. 5, il venditore dichiarava che le opere di urbanizzazione pubblica erano state già ultimate e accettate dal Comune, ma non erano ancora state trasferite (nella Convenzione urbanistica dell'11 Maggio 2004, doc. 4 fascicolo di parte convenuta, all'art. 3 era prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a spese dei soggetti lottizzanti, con trasferimento gratuito della proprietà delle stesse al demanio comunale).
Alla lettera c) dell'art. 5 del contratto, parimenti, il venditore dichiarava che le opere di urbanizzazione privata, ossia le opere relative alla viabilità e i sottoservizi interessanti le strade prospicienti i lotti D e C erano state ultimate, come da certificazioni di conformità
e di agibilità inoltrate al CP_2
Infine, alla lettera d) del richiamato articolo contrattuale, si dichiarava che le opere inerenti alla viabilità e i sottoservizi che interessano la strada posta all'interno del comparto
C (a diretta utilità dei lotti C5, C7, C9, C6, C8 e C10), erano state tutte terminate e collaudate tranne le opere relative all'impianto di illuminazione stradale e alla pavimentazione del tronco stradale (al momento dell'atto di vendita).
5 2. Innanzitutto, conviene chiarire che per opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) ci si riferisce a interventi rientranti nella categoria degli "interventi di nuova costruzione" ai sensi della lettera e.2) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Per quello che interessa ai fini della presente causa, le opere di urbanizzazione primaria sono espressamente individuate all'art. 16 comma 7 e 7 bis D.P.R. n. 380/2001 quali «strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato» e «cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni».
3. Oggetto di tale contenzioso è l'accertamento della sussistenza o meno dei vizi lamentati dall'attrice in riferimento al sistema di fognatura nera da allacciarsi alla rete fognaria pubblica, a fronte del parere negativo dell'ente gestore Acque s.p.a. Da ciò deriverebbe il diritto alla garanzia da parte del venditore e il relativo diritto al risarcimento del danno. I vizi lamentati sarebbero rinvenibili, a detta dell'attrice, in difformità strutturali e di posizionamento delle tubature fognarie.
A fronte della domanda attorea, parte convenuta ha dedotto di aver eseguito a regola d'arte i lavori di urbanizzazione concernenti la realizzazione delle fognature, secondo gli schemi previsti dai vari permessi di costruire, e relative varianti, succedutisi negli anni, come risulta anche dalle certificazioni di conformità e di agibilità. Dunque, la circostanza che Acque s.p.a. abbia espresso parere negativo non gli sarebbe imputabile, stante la saturazione dell'impianto di depurazione.
4. Vertendo in materia di compravendita, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1490
c.c., «il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore».
Con la garanzia inserita all'art. 5 del contratto di vendita inter partes le parti hanno voluto espressamente garantire che le opere di urbanizzazione, necessarie per la futura edificazione delle unità immobiliari, fossero eseguite a regola d'arte, così da consentire il regolare allaccio senza ulteriori spese alle reti pubbliche.
4.1 In tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per i vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale, interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, tale da
6 porre il venditore in una posizione, non tanto di obbligazione, quanto di soggezione all'iniziativa del compratore ai sensi degli artt. 1492 e 1494 c.c..
Ne deriva che l'actio quanti minoris o l'actio redhibitoria sono azioni di garanzia fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza dei vizi della cosa compravenduta, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza del venditore (da ultimo, Cass. n. 9960/2022).
4.2 Peraltro, si precisa che il compratore può rinunciare a proporre le menzionate azioni di risoluzione o di riduzione del prezzo e può esercitare anche la sola azione di risarcimento del danno dipendente dai vizi della cosa, purché ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia (dimostrazione della sussistenza e rilevanza dei vizi, osservazione dei termini di decadenza e di prescrizione e, in generale, rispetto di tutte le condizioni stabilite per l'esercizio dell'azione di garanzia) (Cass. n. 1218/2022).
Nella presente controversia, difatti, l'attrice ha richiesto unicamente il risarcimento dei danni derivanti dalle riscontrate difformità delle fognature.
5. Innanzitutto, «il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile
d'ufficio, e non di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata» (Cass. n. 23271/2019).
Non vi è alcun dubbio che i vizi lamentati non fossero facilmente riconoscibili, non solo perché lo stesso venditore ne garantiva invece la conformità, ma anche perché si tratta di sistemi di fognature interrati, non direttamente visibili.
Difatti, l'esclusione della garanzia in caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è corollario del principio di auto-responsabilità e consegue all'inosservanza dell'onere di diligenza in capo al compratore sulla rilevazione dei vizi di semplice percezione. Pertanto, dovendosi applicare il grado di diligenza esigibile al caso concreto, avuto riguardo alle circostanze della vendita, alla natura della cosa e all'acquirente, è comunque «da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio» (Cass. n. 2756/2020).
6. Passando quindi all'accertamento sulla sussistenza o meno dei vizi lamentati da parte attrice, meritano di essere condivise le conclusioni di cui all'elaborato peritale, in quanto
7 ad esse il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto con ragionamento aderente alle risultanze di causa ed immune da vizi logici o di altra natura, nonché tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Sul punto, si osserva che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive» (così, tra le altre, Cass. n.
1815/2015).
6.1 Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che non sussistono problemi strutturali sul tratto di fognatura nera oggetto di indagine, tanto che la condotta risulta funzionante permettendo il continuo scorrimento delle acque. Tuttavia, ha rilevato problemi di posizionamento della fognatura, precisamente «nel tratto di fognatura pubblica che collega la rete fognaria a servizio dei comparti C e D alla fognatura posta sotto la viabilità».
Sono state rilevate tre tipi di difformità:
1. difformità rispetto al percorso graficizzato nel Permesso di costruire rilasciato per le opere di urbanizzazione, nonostante da verbale di sopralluogo del 24 Febbraio 2009
e da comunicazione del 18 Agosto 2009 del Comune di Calci fosse stata attestata la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, tra cui le fognature;
2. Difformità per immissione irregolare di acque meteoriche azionate da pompe di sollevamento provenienti dall'edificio residenziale del Lotto B;
3. Difformità per immissione irregolare della condotta fognaria delle acque nere nella condotta delle acque meteoriche che scorre sotto la viabilità pubblica, tanto che le acque reflue vengono infine scaricate direttamente nel corso di acqua superficiale parallelo all'area di lottizzazione.
8 La causa dei vizi riscontrati è da rinvenirsi, secondo il CTU, nell'alterazione del sistema fognario in tempi successivi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, dopo l'attestazione della regolare esecuzione delle opere da parte del CP_2
6.2 Inoltre, il CTU ha accertato che le difformità riscontrate insistono sul tratto fognario consistente nelle opere di generali di lottizzazione, mentre non ne ha riscontrate sul tratto di urbanizzazione privata sottostante la viabilità dei comparti C e D.
7. Tuttavia, si evidenzia che nella convenzione urbanistica dell'11 Maggio 2004 (doc. 4, fascicolo parte convenuta) la società cooperativa Fortezza Vecchia s.r.l. è soggetto lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria. All'art. 3 dell'atto di integrazione della convenzione urbanistica del 3 Ottobre 2008 (doc. 5, fascicolo parte convenuta), però, le parti concordano anche che, ferma l'individuazione di a r.l. Controparte_4
quale esecutrice delle opere di urbanizzazione, gli altri soggetti proprietari dei terreni e altrettanto soggetti lottizzanti rimangono solidalmente responsabili in caso di inadempienza (art.3: «le parti precisano e concordano di individuare come esecutore delle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto con il presente atto e nei suoi allegati la società “
[...]
, cui compete integralmente la tenuta dei rapporti formali con la Controparte_5
Amministrazione Comunale e la prestazione delle garanzie, ferma restando la responsabilità in solido di tutti i lottizzanti e loro aventi causa in caso di inadempienza»).
Non solo, al medesimo articolo si precisa pure quanto segue: «resta inoltre inteso che le strade, i parcheggi, le aree a verde attrezzato con le opere d'arte a queste connesse, segnaletiche stradali e di servizio, nonché tutte le reti tecnologiche destinate a rimanere in proprietà privata dovranno essere realizzate in modo unitario e coordinato rispetto alle opere di urbanizzazione destinate alla cessione al
così da garantire l'integrazione strutturale e funzionale con queste ultime». CP_2
7.1 Ai nostri fini, risulta dirimente che, nel contratto di compravendita dell'8 Luglio
2019, il venditore non aveva garantito solamente le opere di urbanizzazione privata relative alla viabilità e sottoservizi interessanti le strade prospicienti i lotti D e C (lett. c) dell'art.5), nonché quelle interessanti la strada posta all'interno del comparto C (lett. d) dell'art. 5), ma anche le opere di urbanizzazione pubblica previste dalle convenzioni urbanistiche (lett.
b) dell'art. 5).
9 In tale garanzia va fatto senz'altro rientrare il tratto fognario in cui il CTU ha rilevato le plurime difformità supra evidenziate.
8. Tanto comporta che il venditore, in forza della garanzia per vizi espressamente rilasciata all'art. 5 del contratto di compravendita, debba risarcire al compratore il danno derivante dalla difformità di quel tratto fognario.
Tale vizio impedisce all'acquirente l'allacciamento alla rete fognaria pubblica, come espresso dall'ente gestore Acque s.p.a., e ha comportato la necessaria predisposizione di un sistema alternativo di depurazione.
8.1 Il CTU ha chiarito che tale sistema prevede la messa in opera di un depuratore, al fine di operare un trattamento secondario dopo il trattamento primario della vasca di tipo
Imhof, cui devono aggiungersi le spese tecniche per la progettazione del nuovo sistema di smaltimento.
Il totale delle spese da sostenere è stato conteggiato dal CTU in € 20.400,00 oltre oneri fiscali di legge, se dovuti. Tale importo deriva dalla spesa, per la fornitura dell'impianto di depurazione e la realizzazione dello stesso, di € 4.715,00 per singola unità immobiliare
(totale di 18.860,00 per n. 4 unità immobiliari nel lotto C edificio 6 di cui è causa) e dalle spese tecniche di € 1.500,00 per la progettazione del sistema di smaltimento.
8.2 Nessun risarcimento deve essere invece riconosciuto a titolo di deprezzamento del valore commerciale delle singole unità immobiliari.
In primo luogo, si evidenzia che parte attrice non ha soddisfatto l'onere su di essa incombente di dimostrare di aver subito il relativo danno, ossia che le unità immobiliari risultino deprezzate sul mercato immobiliare in conseguenza dei vizi riscontrati.
Ad abundatiam, si sottolinea pure che il CTU, in sede di replica alle osservazioni del consulente di parte (punto 5, pag. 31 della perizia) ha addirittura sostenuto che «a fronte di una spesa maggiore (come stimata nella relazione), ogni unità abitativa ha il suo sistema di depurazione indipendente. Quindi è una situazione migliorativa, anche se comporta maggiori costi di manutenzione».
9. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve essere accertata la sussistenza di vizi della cosa venduta come accertati dal CTU in riferimento alla rete di fognatura nera, cui dovrebbe allacciarsi il complesso immobiliare edificando nel lotto C edificio 6, la cui conformità ed esecuzione a regola d'arte è stata garantita dal venditore convenuto.
10 Pertanto, il venditore deve essere condannato al Controparte_1
risarcimento dei danni per l'importo di € 20.400,00, oltre oneri fiscali se dovuti.
Poiché si tratta di un debito di valore, in quanto obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'importo andrà liquidato oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo, trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio (tra le tante, Cass. n. 1627/2022).
Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (decisum pari ad € 20.400,00), e nei valori minimi per quella decisoria, consistita nella reiterazione delle medesime difese.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate come da decreto del 29 Giugno 2023, sono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- ACCERTA la sussistenza dei vizi dedotti da parte attrice e CONDANNA
[...]
in favore di Controparte_1 Parte_1
a risarcire il danno di € 20.400,00, oltre oneri fiscali se dovuti, oltre
[...]
rivalutazione monetaria, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
- CONDANNA lla rifusione delle spese legali Controparte_1
del presente giudizio a che si Parte_1
liquidano complessivamente in € 4.226,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
CPA come per legge, ed esborsi per € 786,00;
11 - pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
CTU e pertanto condanna la stessa a rimborsare in favore di
[...]
uanto pagato a tale titolo. Parte_1
Firenze, 4 Aprile 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3438/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
SECCIANI FILIPPO e dall'avv.to CAPRILLI DINI TOMMASO
ATTRICE
E rappresentato e difeso dall'avv.to PAOLINI Controparte_1
FRANCESCO
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze
[...] CP_1
hiedendo l'accertamento della violazione della garanzia contrattuale, o
[...]
in subordine la presenza di vizi della rete fognaria ex art. 1490 c.c., e la condanna al pagamento dell'importo di € 56.000,00 quale risarcimento dei danni.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che aveva stipulato l'8
Luglio 2019 un contratto di compravendita, con il quale aveva acquistato da CP_1
la proprietà di una porzione di terreno edificabile nel Comune di Calci (PI),
[...]
1 facente parte del piano di lottizzazione “La Gabella” al prezzo di € 120.000,00. In particolare, l'attrice aveva acquistato la porzione identificata come Lotto C Edificio 6, oltre i diritti di comproprietà in quota millesimale sulle aree e sulle opere di urbanizzazione privata (viabilità, reti e sottosistemi, parti e impianti) comuni o poste al servizio dei fabbricati ricadenti nei lotti C e D.
Parte attrice ha dedotto che, in relazione alle opere di urbanizzazione privata a servizio del lotto compravenduto, il venditore convenuto aveva garantito nel contratto di compravendita quanto segue:
- le opere di urbanizzazione inerenti viabilità e sottoservizi interessanti le strade prospicienti i lotti D e C sono state ultimate come da certificazione di conformità inoltrata al Comune di Calci in data 26.09.2013 e contestuale certificazione di agibilità;
- le opere di urbanizzazione inerenti la viabilità e sottoservizi interessanti la strada posta all'interno del comparto C sono state terminate e collaudate (risultavano in corso di esecuzione all'atto di vendita solo le opere dell'impianto di illuminazione stradale).
Inoltre, il venditore aveva altresì dato atto che l'acquirente non avrebbe dovuto sostenere alcun costo o eseguire ulteriori opere per rendere il fabbricato allacciabile ai servizi di rete e che, in ogni caso, qualora fossero sorte spese richieste dagli enti erogatori dei servizi, quest'ultime sarebbero rimaste a carico del venditore.
Parte attrice ha precisato di aver presentato il 4 Agosto 2020 la richiesta di Permesso di costruire per la realizzazione del fabbricato sul lotto compravenduto con allegato lo schema di smaltimento dei liquami secondo il quale la rete di urbanizzazione interna si sarebbe raccordata con la rete presente lungo i fabbricati del comparto D, andando poi a inserirsi nella condotta fognaria della lottizzazione. Quindi, l'Ufficio Tecnico del CP_2
aveva richiesto all'ente gestore, Acque s.p.a., un parere preventivo per l'allaccio del fabbricato alla rete pubblica fognaria e alla rete pubblica idrica.
Tuttavia, l'ente gestore aveva reso parere favorevole per l'allaccio all'acquedotto pubblico ma aveva espresso parere negativo per l'allaccio alla rete fognaria, evidenziando che l'impianto di depurazione pubblico aveva raggiunto la massima capacità Parte_2
2 di depurazione e non era in grado di raccogliere ulteriori reflui. Inoltre, con ulteriore comunicazione del 16 Dicembre 2020 Acque s.p.a. aveva chiarito al perito della società attrice che era preclusa la possibilità di connettere le unità immobiliari alla rete fognaria nera, in quanto la rete interna non risultava collaudabile e non utilizzabile per rilevanti problemi strutturali e di posizionamento.
L'attrice ha dunque lamentato di aver dovuto modificare il progetto di smaltimento dei reflui prevedendo un sistema di depurazione autonoma, con aumento dei costi di assistenza tecnica, di realizzazione delle opere di edificazione e con pregiudizio sull'appetibilità commerciale delle unità immobiliari edificande. Ciò aveva inoltre comportato il ritardo nell'emissione del permesso di costruire e, a causa della scadenza del piano di lottizzazione il 3 Ottobre 2021, l'attrice era stata costretta a modificare le scelte costruttive al fine di rispettare tale termine.
Parte attrice ha dedotto che, a fronte di tali circostanze, il convenuto venditore aveva violato le garanzie espressamente offerte nell'art. 5 del contratto di compravendita, con conseguente responsabilità risarcitoria. Ha ulteriormente precisato che la vicenda era da ricondursi alla garanzia legale ex art. 1490 c.c., in forza della quale deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. Infine, ha lamentato la violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza da parte del convenuto, in quanto era consapevole dei problemi strutturali e di posizionamento della fognatura, nonché della saturazione del depuratore, e non li aveva resi noti all'acquirente.
Parte attrice ha richiesto, quindi, il risarcimento dei danni subiti per la realizzazione del sistema di depurazione autonoma imposto dall'impossibilità di connettersi alla rete fognaria (€ 32.000,00), oltre i costi di assistenza (€ 4.000,00) e il deprezzamento del valore commerciale delle singole unità immobiliari (€ 5.000,00), pari all'importo totale di €
56.000,00.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha dedotto che le opere di urbanizzazione primaria di natura pubblica, compresa quella riguardante la fognatura nera, erano state realizzate dal soggetto lottizzante (la società cooperativa Fortezza Vecchia). Le opere erano state quindi
3 realizzate, previa approvazione di Acque s.p.a., secondo quanto previsto nel Permesso di
Costruire n.7/2006. Con verbale di sopralluogo del 28 Febbraio 2009, il Controparte_3
aveva certificato la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, compresa la fognatura nera.
Invece, le opere di urbanizzazione di natura privata relative ai comparti C e D, da allacciare a quelle pubbliche, erano state realizzate dallo stesso convenuto con DIA del 5
Agosto 2008 e SCIA di completamento prot.9402 del 20 Settembre 2011. Era stata quindi ottenuta la certificazione di conformità e agibilità del 26 Settembre 2013 e la rete fognaria a servizio dei lotti C e D risultava regolarmente allacciata alla fognatura comunale.
Inoltre, il convenuto ha dedotto che con il Permesso di Costruire n. 5/2017 erano state realizzate la viabilità e tutte le altre opere di urbanizzazione interne al comparto C, compresi gli scarichi delle acque reflue, regolarmente eseguite come da attestazione asseverata di agibilità.
Il parere negativo di Acque s.p.a. all'allaccio alla rete fognaria pubblica era dovuto al raggiungimento della massima capacità ricettiva dell'impianto di depurazione cd.
[...]
. Pt_2
Il convenuto ha, infatti, ribadito che la rete di smaltimento delle acque reflue realizzata era risultata esattamente corrispondente a quella prevista dal piano di lottizzazione, dalla relativa convenzione e dai titoli abilitativi edilizi presentati o rilasciati dalle autorità preposte.
Invece, in riferimento ai danni lamentati dall'attrice, ha replicato che si tratta di danni non dimostrati ed incerti nel quantum.
La causa, istruita con produzione di documenti ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 Novembre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita accoglimento.
1. Le parti avevano sottoscritto un contratto di compravendita in data 8 Luglio 2019, avente ad oggetto un appezzamento di terreno denominato “Lotto C edificio 6”
4 rappresentato nel Catasto Terreni del Comune di Calci nel foglio 20, particella 611, oltre i diritti di comproprietà in quota millesimale sulle aree e opere di urbanizzazione privata insistenti (viabilità, reti e sottosistemi, parti e impianti) comuni o al servizio dei fabbricati previsti nel lotto C, nonché le opere di urbanizzazione privata realizzate sulle aree rappresentate nel Catasto Terreni del Comune di Calci nel foglio 20, particelle 677, 678 e
679 (art. 1 contratto di compravendita).
Nel contratto si evidenzia che il terreno era classificato quale zona di nuova espansione, ricadente nel Piano di Lottizzazione cd. “La Gabella” approvato dal Comune di Calci. Per il Lotto C Edificio 6, il Comune ha rilasciato Permesso di costruire n. 20/2012, in virtù del quale era prevista la costruzione di un edificio a destinazione residenziale composto da
4 unità immobiliari ad uso civile abitazione.
1.1 Inoltre, all'art. 5 del contratto di compravendita parte venditrice dichiarava di aver già realizzato le opere di urbanizzazione previste dalle convenzioni urbanistiche stipulate con il Comune e ne garantisce la conformità.
In particolare, alla lettera b) dell'art. 5, il venditore dichiarava che le opere di urbanizzazione pubblica erano state già ultimate e accettate dal Comune, ma non erano ancora state trasferite (nella Convenzione urbanistica dell'11 Maggio 2004, doc. 4 fascicolo di parte convenuta, all'art. 3 era prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a spese dei soggetti lottizzanti, con trasferimento gratuito della proprietà delle stesse al demanio comunale).
Alla lettera c) dell'art. 5 del contratto, parimenti, il venditore dichiarava che le opere di urbanizzazione privata, ossia le opere relative alla viabilità e i sottoservizi interessanti le strade prospicienti i lotti D e C erano state ultimate, come da certificazioni di conformità
e di agibilità inoltrate al CP_2
Infine, alla lettera d) del richiamato articolo contrattuale, si dichiarava che le opere inerenti alla viabilità e i sottoservizi che interessano la strada posta all'interno del comparto
C (a diretta utilità dei lotti C5, C7, C9, C6, C8 e C10), erano state tutte terminate e collaudate tranne le opere relative all'impianto di illuminazione stradale e alla pavimentazione del tronco stradale (al momento dell'atto di vendita).
5 2. Innanzitutto, conviene chiarire che per opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) ci si riferisce a interventi rientranti nella categoria degli "interventi di nuova costruzione" ai sensi della lettera e.2) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Per quello che interessa ai fini della presente causa, le opere di urbanizzazione primaria sono espressamente individuate all'art. 16 comma 7 e 7 bis D.P.R. n. 380/2001 quali «strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato» e «cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni».
3. Oggetto di tale contenzioso è l'accertamento della sussistenza o meno dei vizi lamentati dall'attrice in riferimento al sistema di fognatura nera da allacciarsi alla rete fognaria pubblica, a fronte del parere negativo dell'ente gestore Acque s.p.a. Da ciò deriverebbe il diritto alla garanzia da parte del venditore e il relativo diritto al risarcimento del danno. I vizi lamentati sarebbero rinvenibili, a detta dell'attrice, in difformità strutturali e di posizionamento delle tubature fognarie.
A fronte della domanda attorea, parte convenuta ha dedotto di aver eseguito a regola d'arte i lavori di urbanizzazione concernenti la realizzazione delle fognature, secondo gli schemi previsti dai vari permessi di costruire, e relative varianti, succedutisi negli anni, come risulta anche dalle certificazioni di conformità e di agibilità. Dunque, la circostanza che Acque s.p.a. abbia espresso parere negativo non gli sarebbe imputabile, stante la saturazione dell'impianto di depurazione.
4. Vertendo in materia di compravendita, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 1490
c.c., «il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore».
Con la garanzia inserita all'art. 5 del contratto di vendita inter partes le parti hanno voluto espressamente garantire che le opere di urbanizzazione, necessarie per la futura edificazione delle unità immobiliari, fossero eseguite a regola d'arte, così da consentire il regolare allaccio senza ulteriori spese alle reti pubbliche.
4.1 In tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per i vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale, interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, tale da
6 porre il venditore in una posizione, non tanto di obbligazione, quanto di soggezione all'iniziativa del compratore ai sensi degli artt. 1492 e 1494 c.c..
Ne deriva che l'actio quanti minoris o l'actio redhibitoria sono azioni di garanzia fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza dei vizi della cosa compravenduta, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza del venditore (da ultimo, Cass. n. 9960/2022).
4.2 Peraltro, si precisa che il compratore può rinunciare a proporre le menzionate azioni di risoluzione o di riduzione del prezzo e può esercitare anche la sola azione di risarcimento del danno dipendente dai vizi della cosa, purché ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia (dimostrazione della sussistenza e rilevanza dei vizi, osservazione dei termini di decadenza e di prescrizione e, in generale, rispetto di tutte le condizioni stabilite per l'esercizio dell'azione di garanzia) (Cass. n. 1218/2022).
Nella presente controversia, difatti, l'attrice ha richiesto unicamente il risarcimento dei danni derivanti dalle riscontrate difformità delle fognature.
5. Innanzitutto, «il giudice davanti al quale è stata proposta l'azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se sussistano i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile
d'ufficio, e non di un'eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata» (Cass. n. 23271/2019).
Non vi è alcun dubbio che i vizi lamentati non fossero facilmente riconoscibili, non solo perché lo stesso venditore ne garantiva invece la conformità, ma anche perché si tratta di sistemi di fognature interrati, non direttamente visibili.
Difatti, l'esclusione della garanzia in caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1491 c.c., è corollario del principio di auto-responsabilità e consegue all'inosservanza dell'onere di diligenza in capo al compratore sulla rilevazione dei vizi di semplice percezione. Pertanto, dovendosi applicare il grado di diligenza esigibile al caso concreto, avuto riguardo alle circostanze della vendita, alla natura della cosa e all'acquirente, è comunque «da escludere che l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio» (Cass. n. 2756/2020).
6. Passando quindi all'accertamento sulla sussistenza o meno dei vizi lamentati da parte attrice, meritano di essere condivise le conclusioni di cui all'elaborato peritale, in quanto
7 ad esse il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto con ragionamento aderente alle risultanze di causa ed immune da vizi logici o di altra natura, nonché tenendo conto dei rilievi dei consulenti di parte.
Sul punto, si osserva che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive» (così, tra le altre, Cass. n.
1815/2015).
6.1 Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che non sussistono problemi strutturali sul tratto di fognatura nera oggetto di indagine, tanto che la condotta risulta funzionante permettendo il continuo scorrimento delle acque. Tuttavia, ha rilevato problemi di posizionamento della fognatura, precisamente «nel tratto di fognatura pubblica che collega la rete fognaria a servizio dei comparti C e D alla fognatura posta sotto la viabilità».
Sono state rilevate tre tipi di difformità:
1. difformità rispetto al percorso graficizzato nel Permesso di costruire rilasciato per le opere di urbanizzazione, nonostante da verbale di sopralluogo del 24 Febbraio 2009
e da comunicazione del 18 Agosto 2009 del Comune di Calci fosse stata attestata la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, tra cui le fognature;
2. Difformità per immissione irregolare di acque meteoriche azionate da pompe di sollevamento provenienti dall'edificio residenziale del Lotto B;
3. Difformità per immissione irregolare della condotta fognaria delle acque nere nella condotta delle acque meteoriche che scorre sotto la viabilità pubblica, tanto che le acque reflue vengono infine scaricate direttamente nel corso di acqua superficiale parallelo all'area di lottizzazione.
8 La causa dei vizi riscontrati è da rinvenirsi, secondo il CTU, nell'alterazione del sistema fognario in tempi successivi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, dopo l'attestazione della regolare esecuzione delle opere da parte del CP_2
6.2 Inoltre, il CTU ha accertato che le difformità riscontrate insistono sul tratto fognario consistente nelle opere di generali di lottizzazione, mentre non ne ha riscontrate sul tratto di urbanizzazione privata sottostante la viabilità dei comparti C e D.
7. Tuttavia, si evidenzia che nella convenzione urbanistica dell'11 Maggio 2004 (doc. 4, fascicolo parte convenuta) la società cooperativa Fortezza Vecchia s.r.l. è soggetto lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria. All'art. 3 dell'atto di integrazione della convenzione urbanistica del 3 Ottobre 2008 (doc. 5, fascicolo parte convenuta), però, le parti concordano anche che, ferma l'individuazione di a r.l. Controparte_4
quale esecutrice delle opere di urbanizzazione, gli altri soggetti proprietari dei terreni e altrettanto soggetti lottizzanti rimangono solidalmente responsabili in caso di inadempienza (art.3: «le parti precisano e concordano di individuare come esecutore delle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto con il presente atto e nei suoi allegati la società “
[...]
, cui compete integralmente la tenuta dei rapporti formali con la Controparte_5
Amministrazione Comunale e la prestazione delle garanzie, ferma restando la responsabilità in solido di tutti i lottizzanti e loro aventi causa in caso di inadempienza»).
Non solo, al medesimo articolo si precisa pure quanto segue: «resta inoltre inteso che le strade, i parcheggi, le aree a verde attrezzato con le opere d'arte a queste connesse, segnaletiche stradali e di servizio, nonché tutte le reti tecnologiche destinate a rimanere in proprietà privata dovranno essere realizzate in modo unitario e coordinato rispetto alle opere di urbanizzazione destinate alla cessione al
così da garantire l'integrazione strutturale e funzionale con queste ultime». CP_2
7.1 Ai nostri fini, risulta dirimente che, nel contratto di compravendita dell'8 Luglio
2019, il venditore non aveva garantito solamente le opere di urbanizzazione privata relative alla viabilità e sottoservizi interessanti le strade prospicienti i lotti D e C (lett. c) dell'art.5), nonché quelle interessanti la strada posta all'interno del comparto C (lett. d) dell'art. 5), ma anche le opere di urbanizzazione pubblica previste dalle convenzioni urbanistiche (lett.
b) dell'art. 5).
9 In tale garanzia va fatto senz'altro rientrare il tratto fognario in cui il CTU ha rilevato le plurime difformità supra evidenziate.
8. Tanto comporta che il venditore, in forza della garanzia per vizi espressamente rilasciata all'art. 5 del contratto di compravendita, debba risarcire al compratore il danno derivante dalla difformità di quel tratto fognario.
Tale vizio impedisce all'acquirente l'allacciamento alla rete fognaria pubblica, come espresso dall'ente gestore Acque s.p.a., e ha comportato la necessaria predisposizione di un sistema alternativo di depurazione.
8.1 Il CTU ha chiarito che tale sistema prevede la messa in opera di un depuratore, al fine di operare un trattamento secondario dopo il trattamento primario della vasca di tipo
Imhof, cui devono aggiungersi le spese tecniche per la progettazione del nuovo sistema di smaltimento.
Il totale delle spese da sostenere è stato conteggiato dal CTU in € 20.400,00 oltre oneri fiscali di legge, se dovuti. Tale importo deriva dalla spesa, per la fornitura dell'impianto di depurazione e la realizzazione dello stesso, di € 4.715,00 per singola unità immobiliare
(totale di 18.860,00 per n. 4 unità immobiliari nel lotto C edificio 6 di cui è causa) e dalle spese tecniche di € 1.500,00 per la progettazione del sistema di smaltimento.
8.2 Nessun risarcimento deve essere invece riconosciuto a titolo di deprezzamento del valore commerciale delle singole unità immobiliari.
In primo luogo, si evidenzia che parte attrice non ha soddisfatto l'onere su di essa incombente di dimostrare di aver subito il relativo danno, ossia che le unità immobiliari risultino deprezzate sul mercato immobiliare in conseguenza dei vizi riscontrati.
Ad abundatiam, si sottolinea pure che il CTU, in sede di replica alle osservazioni del consulente di parte (punto 5, pag. 31 della perizia) ha addirittura sostenuto che «a fronte di una spesa maggiore (come stimata nella relazione), ogni unità abitativa ha il suo sistema di depurazione indipendente. Quindi è una situazione migliorativa, anche se comporta maggiori costi di manutenzione».
9. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve essere accertata la sussistenza di vizi della cosa venduta come accertati dal CTU in riferimento alla rete di fognatura nera, cui dovrebbe allacciarsi il complesso immobiliare edificando nel lotto C edificio 6, la cui conformità ed esecuzione a regola d'arte è stata garantita dal venditore convenuto.
10 Pertanto, il venditore deve essere condannato al Controparte_1
risarcimento dei danni per l'importo di € 20.400,00, oltre oneri fiscali se dovuti.
Poiché si tratta di un debito di valore, in quanto obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'importo andrà liquidato oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo, trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio (tra le tante, Cass. n. 1627/2022).
Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (decisum pari ad € 20.400,00), e nei valori minimi per quella decisoria, consistita nella reiterazione delle medesime difese.
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate come da decreto del 29 Giugno 2023, sono definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- ACCERTA la sussistenza dei vizi dedotti da parte attrice e CONDANNA
[...]
in favore di Controparte_1 Parte_1
a risarcire il danno di € 20.400,00, oltre oneri fiscali se dovuti, oltre
[...]
rivalutazione monetaria, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
- CONDANNA lla rifusione delle spese legali Controparte_1
del presente giudizio a che si Parte_1
liquidano complessivamente in € 4.226,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
CPA come per legge, ed esborsi per € 786,00;
11 - pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
CTU e pertanto condanna la stessa a rimborsare in favore di
[...]
uanto pagato a tale titolo. Parte_1
Firenze, 4 Aprile 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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