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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 805/2022 promosso da
Parte_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALANDUCCI ANNA e dell'avv.
[...] P.IVA_1 CALANDUCCI GIANGUIDO ( VIA LATTANZIO GAMBARA, 42 25122 C.F._1 BRESCIA;
elettivamente domiciliato in VIA LATTANZIO GAMBARA, 42 25122 BRESCIA presso il difensore avv. CALANDUCCI ANNA APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 SALITURO PIERO, elettivamente domiciliato in CORTE ISOLANI N. 8 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. SALITURO PIERO APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2486/2021 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 22.10.2021
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per Parte_1
[...]
come da note depositate il 5.7.2025;
Per CP_1
come da note depositate il 4.7.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Parte_2
Bologna in breve . Controparte_1 CP_1
Ha premesso di essere un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e di aver stipulato con CP_1 per l'approvvigionamento di gas, sin dal 2008 diversi contratti di fornitura con validità annuale per alimentare la centrale termica dell' . Senonchè nell'esecuzione di tali rapporti contrattuali Pt_1 CP_1 aveva applicato la accisa per uso civile e non per uso industriale, essendo quest'ultima con aliquota minore. Invece, secondo una nota della del 30.07.2014 (doc. 5 fasc. primo grado), Parte_3 spettava una diversa accisa, cioè la accisa per usi industriali. Secondo tale nota della infatti, le Pt_3 aziende ospedaliere, come è la attrice (insieme alla attività scientifica), sono da considerare soggetti che godono delle accise per uso industriale. Solo dal marzo 2017 aveva applicato tale diversa CP_1 aliquota.
L'attrice ha riconosciuto, in citazione, che aveva restituito somme;
tuttavia, tale restituzione era CP_1 inferiore al dovuto, sia per ragioni temporali, sia perché non era stata restituita la IVA corrispondente.
Ha dunque chiesto ad la restituzione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di maggior CP_1 accisa, addizionale regionale e IVA, con riferimento alla fatturazione della fornitura di gas naturale effettuata dal 1.01.2008 al 30.07.2015, per un importo pari ad €. 717.394,71, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi, nonché a titolo di maggior iva versata con riferimento alla fatturazione effettuata dal 31.07.2015 al 28.02.2017, per un importo pari ad €. 30.426,57, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi di legge come da domanda.
Si è costituita negando la giurisdizione del g.o., in favore della giurisdizione tributaria. Nel CP_1
pagina 2 di 9 merito, ha affermato come la agevolazione richieda comunque specifiche formalità, nel senso che solo a seguito di una dichiarazione, documentata, dell'utente, il venditore del gas può applicare la aliquota agevolata. Viceversa, non è possibile per il venditore applicare tale minore accisa. Nel caso di specie, la convenuta aveva provveduto a tali rimborsi, limitandosi al segmento temporale, decorrente, a ritroso, dalla domanda della parte attrice. Ha dunque chiesto, in via principale, il rigetto della avversa domanda e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rimborso e/o restituzione e/o condanna avanzata da controparte, “limitare comunque tale importo rispetto a quanto previsto dal
Testo Unico sulle Accise, anche rispetto al termine di prescrizione e/o decadenza previsto dallo stesso
e/o comunque all'inizio del periodo di applicazione del trattamento fiscale agevolato per le aziende ospedaliere per come disposto dalla con Nota 77415 RU e Nota 121523 RU, Controparte_2 tenuto conto di quanto già rimborsato allo stesso da allo stesso modo, limitare altresì l'importo CP_1 dovuto per maggior IVA eventualmente corrisposta rispetto a quanto non utilizzato e/o portato in detrazione e/o deduzione da controparte e/o già rimborsato allo stesso”.
La causa è stata istruita tramite escussione di testimoni ed espletamento di CTU contabile.
*
Con sentenza n. 2486/2021 pubblicata il 22 ottobre 2021, il Tribunale di Bologna, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, ha accolto la domanda attorea in relazione all'IVA da restituire, rigettando per il resto, e condannando dunque la parte convenuta a pagare a la somma di euro Pt_2
30.426,67, con interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione fino al saldo, e alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, tra le diverse tesi sulla individuazione della data da cui deve essere restituita la maggiore accisa ricevuta da e da questa pagata all'Erario, riepilogate nella disposta CTU, ha ritenuto di CP_1 aderire a quella sostenuta dalla parte convenuta, secondo cui essa coincide con il momento in cui è intervenuta la dichiarazione del contribuente della aliquota agevolata, trattandosi di onere nascente dal contratto di fornitura che richiama le regole pubblicistiche (articolo 7, articolo 22 ed articolo 23 del contratto). Ha dunque rilevato come l'indebito fosse già stato restituito, ad eccezione dell'IVA corrispondente, di cui ha disposto il pagamento come da domanda.
*
Avverso tale sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi1: Pt_2
1) 1° MOTIVO D'APPELLO: Violazione ed errata interpretazione dell'art. 26 comma 3 del
TUA, dell' art 4 DM 1977 dell' art 2033 cc. Deduce l'appellante che erroneamente il primo pagina 3 di 9 giudice ha ritenuto necessaria la dichiarazione del soggetto inciso di fatto per l'applicazione dell'aliquota ridotta, legittimando così la restituzione operata dalla convenuta della (sola) maggiore imposta pagata nei 2 anni antecedenti la domanda di IRST;
al contrario, non esiste alcuna disposizione che richieda all'utilizzatore del gas una preventiva istanza per l'applicazione dell'aliquota usi industriali, di talchè anche per il periodo 2008-2015 gli importi pagati a titolo di accisa, addizionale ed IVA costituiscono un pagamento indebito ex art. 2033 c.c.;
2) 2° MOTIVO D'APPELLO Il giudice di prime cure ha errato nel ritenere applicabile gli artt
7,22 e 23 del contratto a tutto il periodo oggetto del giudizio in assenza di deposito della copia degli stessi per il periodo 01/01/2008 – 30/06/2010. Violazione art 2967cc. Genericità indeterminatezza della sentenza. Sostiene l'appellante che, non essendo stato prodotto da il modulo contrattuale per il periodo 2008/2010, erroneamente il giudice abbia ritenuto CP_1 sussistere un'obbligazione contrattuale che onerasse il consumatore ad una preventiva istanza al fornitore ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta;
3) 3° MOTIVO D'APPELLO: il giudice di prime cure ha errato nel ritenere applicabile a Pt_2 in quanto utilizzatore del gas l'obbligo di trasmettere una preventiva dichiarazione al compratore in forza di quanto indicato negli art. 7, 22 e 23 del contratto: violazione norme sull'interpretazione dei contratti art 1362, 1363 e 1364cc e art 23 Cost. Secondo l'appellante il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che il contratto prevedesse un richiamo mobile alle regole tributarie e, sotto altro aspetto, che queste prevedessero un obbligo per il consumatore di indicare il tipo di attività in cui veniva utilizzato il gas.
4) 3° MOTIVO D'APPELLO Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'applicabilità al caso di specie di norme pubblicistiche che prevedessero un obbligo per il consumatore di indicare il tipo di attività in cui veniva utilizzato il gas. Violazione dell'art 4
e 5 del DM 12/07/1977. Inapplicabilità del DM 12/07/1977. Rileva l'appellante come la sentenza sia errata per aver ritenuto applicabile la normativa secondaria dettata dal DM
12/07/1977, da ritenersi implicitamente abrogata.
5) 4° MOTIVO D'APPELLO Violazione dell'art 1375 cc Buona fede nell'esecuzione del contratto - Abuso del diritto di rivalsa da parte del Fornitore L'obbligo CP_1 dell'acquirente di comunicare al venditore il tipo di utilizzo di gas compra-venduto, non previsto e non voluto dalle parti, a dire dell'appellante, sarebbe stato creato dal giudice e non troverebbe appiglio nel principio di buona fede nell'interpretazione dei contratti;
6) 5° MOTIVO D'APPELLO: Errata valutazione degli elementi probatori - Violazione art 115 pagina 4 di 9 e 116 cpc e 2965 cc artt 1362 e ss cc, non avendo il giudice tenuto conto delle risultanze documentali e delle risposte in sede di escussione testi (in particolare, del contratto di fornitura con decorrenza 1.08.2014, laddove aveva barrato la casella “imposte Pt_2 agevolate”);
7) 6° MOTIVO D'APPELLO Violazione dei principi comunitari DI PROPORZIONALITA' E
DI EFFETTIVITA', dovendosi ritenere, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che il rifiuto a riconoscere il rimborso della differenza di aliquota d'accisa ridotta per il gas utilizzato in usi industriali per il solo motivo che non risulta comunicato preventivamente il tipo di attività, quando è pacificamente provato che l'utilizzo riguardava la suddetta aliquota, violi il principio di proporzionalità ed effettività di tutela.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n
2486/2021 pubblicata il 22/10/2021 del Tribunale di Bologna - non notificata - e per l'effetto della presente impugnazione:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertare e dichiarare che, nella fatturazione della forniture di gas naturale, effettuata dal
01/01/2008 al 30/07/2015 la società ha indebitamente applicato l'aliquota di accisa e CP_1 di addizionale usi civili in luogo di quella usi industriali e conseguentemente ha applicato erroneamente l'iva sul maggior importo fatturato e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di € 717.394,71 (€ 519.941,83 per differenza di accisa, €
74.441,90 per differenza addizionale regionale e € 123.010,97 per relativa Iva) o alla diversa maggior/minor somma dovesse risultare in corso di causa oltre interessi di legge come da domanda;
IN VIA SUBORDINATA:
2. Accertato che , nei rinnovi contrattuali sottoscritti il 21/08/2014 e il 29/10/2014 sussistendone i Pt_2 presupposti, ha chiesto l'applicazione dell'aliquota inferiore/agevolata usi industriali, e dichiarato altresì che la società ha indebitamente applicato e riscosso, per il periodo dal CP_1
01/08/2014 al 31/07/2015, nella fatturazione della forniture di gas naturale, l'aliquota di accisa e di addizionale regionale usi civili-domestici in luogo di quella usi industriali (e conseguentemente ha applicato erroneamente l'iva sul maggior importo fatturato), per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di € 78.695,27 (€ 56.454,95 per differenza di accisa, €
8.049,47 per differenza addizionale regionale e € 14.190,95 per relativa Iva,) oltre agli interessi di legge dalla data del pagamento
IN VIA ISTRUTTORIA: pagina 5 di 9 In accoglimento del motivo d'appello di cui al punto 2, qualora venga ritenuto necessario, disporre integrazione di attività istruttoria al fine della quantificazione dele somme indebitamente pagate da
a titolo di accisa, addizionale regionale aliquota usi civili-domestici ed Iva per il periodo Pt_2
01/01/2008-30/06/2010.”.
Si è costituita la società appellata, eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'appello ex art. ex art. 342 C.p.c. nonchè ex art. 348 bis e 348 ter C.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e comunque in ogni caso delle pretese di parte appellante nei suoi confronti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale e/o ridotto della domanda di rimborso avanzata da controparte, la limitazione della condanna a suo carico relativamente al periodo da agosto
2014 a giugno 2015, secondo l'importo riconosciuto in esito alla CTU esperita, ossia a complessivi €
78.695,27, di cui € 56.454,95 per differenza di accisa, € 8.049,47 per differenza addizionale regionale ed € 14.190,95 relativa ad IVA. In ogni caso, con condanna dell'appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
All'udienza dell'8.07.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 350 bis c.p.c. e, all'esito, essa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che di seguito si farà esclusivo riferimento alla numerazione dei motivi di appello indicata in motivazione piuttosto che a quella, da ritenersi errata, contenuta in atto di citazione
(v. sub nota 1).
Venendo al merito, va rilevata la superfluità dell'esame analitico di ciascuno dei motivi di appello considerato che, per ciò che concerne in particolare i motivi nn. 1-2-3-4-5 e 7, tutti volti a contestare l'esistenza di un onere per il consumatore ad una preventiva istanza al fornitore ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta (ritenuto sussistente dal giudice di primo grado), la relativa eventuale fondatezza in nessun caso potrebbe risolversi nell'accoglimento della domanda formulata dall'appellante in via principale di restituzione di quanto corrisposto ad a titolo di maggior accisa, addizionale regionale CP_1
e IVA, con riferimento alla fatturazione della fornitura di gas naturale effettuata dal 1.01.2008 al
30.07.2015.
Invero, occorre considerare che solamente con la Nota 77415RU, pubblicata in data 31/07/2014,
l' ha esteso anche alle aziende ospedaliere, quale deve pacificamente ritenersi Controparte_2
l'appellante, l'agevolazione fiscale del gas naturale impiegato (cfr.doc. 3 e doc. 5 primo CP_1 Pt_2 grado), affermando che “sono ricompresi tra gli usi industriali di cui all'art. 26 del DLgs n. 504/1995 gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre struttura operative delle aziende dei servizi sanitarie regionali”. pagina 6 di 9 La successiva Nota 121523/RU del 14/11/2014 ha poi precisato, in merito alla Controparte_2 decorrenza dell'applicazione dell'aliquota, che “Per quanto concerne la questione della decorrenza dell'applicazione della specifica aliquota, si intende che, a partire dal 31 luglio u.s., data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia della nota n. 77415, potranno essere accolte dai venditori, per le nuove forniture, le istanze prodotte dalle aziende ospedaliere pubbliche e dalle aziende sanitarie locali ai fini del riconoscimento del diritto a usufruire dell'aliquota di accisa per usi industriali sui consumi di gas naturale a decorrere dalla data stessa dell'istanza, secondo quanto prescritto dal D.M.
12/7/1977, per quanto applicabile.
Nei casi di forniture già in essere, in cui i fornitori siano già in possesso dei documenti sopra indicati, la predetta aliquota potrà essere applicata sui consumi di gas naturale a decorrere dalla data di pubblicazione della nota n. 77415 sul sito internet dell'Agenzia, previa conferma della sussistenza dei requisiti che ne legittimano la fruizione”.
Anche a voler ritenere fondati i motivi di appello volti a contestare l'obbligatorietà della richiesta del cliente di applicazione dell'aliquota agevolata e/o l'applicabilità del DM 12.7.1977, dunque, non si vede (né sul punto argomenta l'appellante) come in qualità di sostituto di imposta, avrebbe CP_1 potuto disattendere le direttive dell' nel periodo 2008-2014 e cioè prima che Controparte_2 quest'ultima riconoscesse che anche l'attività svolta da è attività industriale con conseguente Pt_2 applicazione della relativa aliquota.
Come rilevato nella CTU espletata nel primo grado del giudizio, invero, un diverso comportamento di
- calcolo con aliquota ridotta anziché ordinaria – assumendo sempre che fosse sostituto di CP_1 imposta, avrebbe potuto comportare la notifica di un accertamento da parte dell' Controparte_3 con applicazione di sanzioni e con estensione della responsabilità a , quale sostituito. Pt_2
Pertanto, tenuto conto dei rimborsi effettuati da al cliente a titolo di maggior aliquota versata con CP_1 riferimento alla fatturazione effettuata dal 31.07.2015 al 28.02.2017, resta da verificare se correttamente il primo giudice abbia rigettato anche la domanda svolta da (nonché dalla stessa Pt_2 convenuta), in via subordinata, volta ad ottenere il rimborso per il periodo dal 01.08.2014 al
30.07.2015, e dunque dall'epoca di decorrenza del richiamato revirement dell' . Controparte_2
Al quesito deve darsi risposta positiva, in accoglimento del sesto motivo di appello (numerazione effettuata in sentenza), dovendosi ritenere che, a partire dal nuovo contratto di fornitura sottoscritto dal cliente il 21.08.2014 (con decorrenza dal 1.08.2014), quest'ultimo avesse effettivamente adempiuto all'onere di fornire ad l'informazione necessaria per la fruizione dell'aliquota ridotta/aliquota CP_1 agevolata, con la conseguenza che tale aliquota avrebbe dovuto, da quel momento, applicare. CP_1
Invero, dalla documentazione contrattuale prodotta risulta che avesse barrato, nell'apposita Pt_2
pagina 7 di 9 sezione, la casella “Imposte agevolate” (cfr. doc. 3 appellante).
Non è sostenibile che, oltre a questo, il cliente fosse onerato di produrre, sua sponte, la documentazione a supporto della dichiarazione (come ritenuto dal primo giudice) e che solo con tale produzione sorgesse il diritto di corrispondere l'aliquota dell'imposta nella misura – inferiore - effettivamente dovuta;
invero, trattasi di modulo contrattuale predisposto dalla stessa fornitrice all'indomani del revirment dell' al precipuo scopo, deve ritenersi, di individuare quale fosse Controparte_2
l'accisa da applicare ai vari clienti, tenuto conto che nei moduli precedenti non vi era la possibilità di effettuare la citata indicazione.
Il modulo contrattuale consentiva infatti, per quel che rileva, di scegliere tra Imposte esenti - Imposte escluse e Imposte agevolate.
Dovendosi ritenere:
- per esenzioni: quelle previste dall'art 17 c 1 TUA fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari – forze armate ecc.;
- per esclusioni: quelle previste dall'art 21 comma 13 – impieghi in usi mineralogici- metallurgici – riduzione chimica ( cd Fuori campo d'applicazione);
- per agevolazioni: quelle previste dall'art 26 c 3 -l'aliquota usi industriali. era dunque in possesso, quantomeno dal 21.08.2014 (data di sottoscrizione del contratto per il CP_1 periodo 01.08.2014-31.12.2014), dell'informazione necessaria per poter applicare l'aliquota corretta, ma ha comunque continuato ad applicare l'aliquota usi civili - domestici sino al 2017 (salvo poi restituire il maggior importo corrisposto dal 31.07.2015).
Nè ha ritenuto di domandare documentazione integrativa a supporto (ciò che avrebbe potuto fare, qualora l'avesse ritenuta necessaria), non richiesta nel contratto e nemmeno domandata in seguito, quando le sono pervenute le istanze di rimborso.
Sussiste dunque l'obbligo dell'appellata di restituire ad l'importo incassato corrispondente alla Pt_2 maggior accisa, addizionale ed Iva versata per i consumi nel periodo 01/08/2014 - 30/06/2015 ed ammontanti ad € 78.695,27 (€ 56.454,95 per differenza di accisa, € 8.049,47 per differenza addizionale regionale e € 14.190,95 per relativa Iva - v. All. n°3 – CTU – pag. 48), oltre interessi di cui ad articolo
1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione nel giudizio di primo grado fino al saldo.
L'appello va dunque accolto solo parzialmente, con riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato – anche – la domanda formulata dall'attrice in via subordinata.
All'accoglimento, seppur parziale, dell'appello, segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
lo scaglione di valore è tuttavia quello della somma pagina 8 di 9 riconosciuta, non anche della somma richiesta, che era molto maggiore. Per il giudizio di appello viene escluso il compenso per la fase istruttoria, non espletata.
Con riguardo alle spese di CTU non si ravvisano ragioni per modificare quanto disposto nella sentenza impugnata, sul punto compiutamente motivata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
I – condanna già a pagare a Controparte_1 Controparte_1 [...]
C.F. ) la somma Parte_1 P.IVA_1 di €. 78.695,27, oltre interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione in primo grado fino al saldo;
II – conferma i capi 1-2-5-6-7 della sentenza impugnata;
III - condanna già al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida, a titolo di compensi, in € 14.000 per il primo grado ed €.
9.000 per il presente grado, oltre a spese generali, anticipazioni esenti, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Probabilmente per un refuso ha indicato per due volte un “3° Motivo di Appello”, di talchè la numerazione che Pt_2 segue risulta sfalsata rispetto a quella contenuta nell'atto di appello.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 805/2022 promosso da
Parte_1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CALANDUCCI ANNA e dell'avv.
[...] P.IVA_1 CALANDUCCI GIANGUIDO ( VIA LATTANZIO GAMBARA, 42 25122 C.F._1 BRESCIA;
elettivamente domiciliato in VIA LATTANZIO GAMBARA, 42 25122 BRESCIA presso il difensore avv. CALANDUCCI ANNA APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 SALITURO PIERO, elettivamente domiciliato in CORTE ISOLANI N. 8 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. SALITURO PIERO APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 2486/2021 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 22.10.2021
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per Parte_1
[...]
come da note depositate il 5.7.2025;
Per CP_1
come da note depositate il 4.7.2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Parte_2
Bologna in breve . Controparte_1 CP_1
Ha premesso di essere un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e di aver stipulato con CP_1 per l'approvvigionamento di gas, sin dal 2008 diversi contratti di fornitura con validità annuale per alimentare la centrale termica dell' . Senonchè nell'esecuzione di tali rapporti contrattuali Pt_1 CP_1 aveva applicato la accisa per uso civile e non per uso industriale, essendo quest'ultima con aliquota minore. Invece, secondo una nota della del 30.07.2014 (doc. 5 fasc. primo grado), Parte_3 spettava una diversa accisa, cioè la accisa per usi industriali. Secondo tale nota della infatti, le Pt_3 aziende ospedaliere, come è la attrice (insieme alla attività scientifica), sono da considerare soggetti che godono delle accise per uso industriale. Solo dal marzo 2017 aveva applicato tale diversa CP_1 aliquota.
L'attrice ha riconosciuto, in citazione, che aveva restituito somme;
tuttavia, tale restituzione era CP_1 inferiore al dovuto, sia per ragioni temporali, sia perché non era stata restituita la IVA corrispondente.
Ha dunque chiesto ad la restituzione di quanto indebitamente corrisposto a titolo di maggior CP_1 accisa, addizionale regionale e IVA, con riferimento alla fatturazione della fornitura di gas naturale effettuata dal 1.01.2008 al 30.07.2015, per un importo pari ad €. 717.394,71, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi, nonché a titolo di maggior iva versata con riferimento alla fatturazione effettuata dal 31.07.2015 al 28.02.2017, per un importo pari ad €. 30.426,57, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi di legge come da domanda.
Si è costituita negando la giurisdizione del g.o., in favore della giurisdizione tributaria. Nel CP_1
pagina 2 di 9 merito, ha affermato come la agevolazione richieda comunque specifiche formalità, nel senso che solo a seguito di una dichiarazione, documentata, dell'utente, il venditore del gas può applicare la aliquota agevolata. Viceversa, non è possibile per il venditore applicare tale minore accisa. Nel caso di specie, la convenuta aveva provveduto a tali rimborsi, limitandosi al segmento temporale, decorrente, a ritroso, dalla domanda della parte attrice. Ha dunque chiesto, in via principale, il rigetto della avversa domanda e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di rimborso e/o restituzione e/o condanna avanzata da controparte, “limitare comunque tale importo rispetto a quanto previsto dal
Testo Unico sulle Accise, anche rispetto al termine di prescrizione e/o decadenza previsto dallo stesso
e/o comunque all'inizio del periodo di applicazione del trattamento fiscale agevolato per le aziende ospedaliere per come disposto dalla con Nota 77415 RU e Nota 121523 RU, Controparte_2 tenuto conto di quanto già rimborsato allo stesso da allo stesso modo, limitare altresì l'importo CP_1 dovuto per maggior IVA eventualmente corrisposta rispetto a quanto non utilizzato e/o portato in detrazione e/o deduzione da controparte e/o già rimborsato allo stesso”.
La causa è stata istruita tramite escussione di testimoni ed espletamento di CTU contabile.
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Con sentenza n. 2486/2021 pubblicata il 22 ottobre 2021, il Tribunale di Bologna, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, ha accolto la domanda attorea in relazione all'IVA da restituire, rigettando per il resto, e condannando dunque la parte convenuta a pagare a la somma di euro Pt_2
30.426,67, con interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione fino al saldo, e alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, tra le diverse tesi sulla individuazione della data da cui deve essere restituita la maggiore accisa ricevuta da e da questa pagata all'Erario, riepilogate nella disposta CTU, ha ritenuto di CP_1 aderire a quella sostenuta dalla parte convenuta, secondo cui essa coincide con il momento in cui è intervenuta la dichiarazione del contribuente della aliquota agevolata, trattandosi di onere nascente dal contratto di fornitura che richiama le regole pubblicistiche (articolo 7, articolo 22 ed articolo 23 del contratto). Ha dunque rilevato come l'indebito fosse già stato restituito, ad eccezione dell'IVA corrispondente, di cui ha disposto il pagamento come da domanda.
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Avverso tale sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi1: Pt_2
1) 1° MOTIVO D'APPELLO: Violazione ed errata interpretazione dell'art. 26 comma 3 del
TUA, dell' art 4 DM 1977 dell' art 2033 cc. Deduce l'appellante che erroneamente il primo pagina 3 di 9 giudice ha ritenuto necessaria la dichiarazione del soggetto inciso di fatto per l'applicazione dell'aliquota ridotta, legittimando così la restituzione operata dalla convenuta della (sola) maggiore imposta pagata nei 2 anni antecedenti la domanda di IRST;
al contrario, non esiste alcuna disposizione che richieda all'utilizzatore del gas una preventiva istanza per l'applicazione dell'aliquota usi industriali, di talchè anche per il periodo 2008-2015 gli importi pagati a titolo di accisa, addizionale ed IVA costituiscono un pagamento indebito ex art. 2033 c.c.;
2) 2° MOTIVO D'APPELLO Il giudice di prime cure ha errato nel ritenere applicabile gli artt
7,22 e 23 del contratto a tutto il periodo oggetto del giudizio in assenza di deposito della copia degli stessi per il periodo 01/01/2008 – 30/06/2010. Violazione art 2967cc. Genericità indeterminatezza della sentenza. Sostiene l'appellante che, non essendo stato prodotto da il modulo contrattuale per il periodo 2008/2010, erroneamente il giudice abbia ritenuto CP_1 sussistere un'obbligazione contrattuale che onerasse il consumatore ad una preventiva istanza al fornitore ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta;
3) 3° MOTIVO D'APPELLO: il giudice di prime cure ha errato nel ritenere applicabile a Pt_2 in quanto utilizzatore del gas l'obbligo di trasmettere una preventiva dichiarazione al compratore in forza di quanto indicato negli art. 7, 22 e 23 del contratto: violazione norme sull'interpretazione dei contratti art 1362, 1363 e 1364cc e art 23 Cost. Secondo l'appellante il giudice di prime cure ha errato nel ritenere che il contratto prevedesse un richiamo mobile alle regole tributarie e, sotto altro aspetto, che queste prevedessero un obbligo per il consumatore di indicare il tipo di attività in cui veniva utilizzato il gas.
4) 3° MOTIVO D'APPELLO Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'applicabilità al caso di specie di norme pubblicistiche che prevedessero un obbligo per il consumatore di indicare il tipo di attività in cui veniva utilizzato il gas. Violazione dell'art 4
e 5 del DM 12/07/1977. Inapplicabilità del DM 12/07/1977. Rileva l'appellante come la sentenza sia errata per aver ritenuto applicabile la normativa secondaria dettata dal DM
12/07/1977, da ritenersi implicitamente abrogata.
5) 4° MOTIVO D'APPELLO Violazione dell'art 1375 cc Buona fede nell'esecuzione del contratto - Abuso del diritto di rivalsa da parte del Fornitore L'obbligo CP_1 dell'acquirente di comunicare al venditore il tipo di utilizzo di gas compra-venduto, non previsto e non voluto dalle parti, a dire dell'appellante, sarebbe stato creato dal giudice e non troverebbe appiglio nel principio di buona fede nell'interpretazione dei contratti;
6) 5° MOTIVO D'APPELLO: Errata valutazione degli elementi probatori - Violazione art 115 pagina 4 di 9 e 116 cpc e 2965 cc artt 1362 e ss cc, non avendo il giudice tenuto conto delle risultanze documentali e delle risposte in sede di escussione testi (in particolare, del contratto di fornitura con decorrenza 1.08.2014, laddove aveva barrato la casella “imposte Pt_2 agevolate”);
7) 6° MOTIVO D'APPELLO Violazione dei principi comunitari DI PROPORZIONALITA' E
DI EFFETTIVITA', dovendosi ritenere, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che il rifiuto a riconoscere il rimborso della differenza di aliquota d'accisa ridotta per il gas utilizzato in usi industriali per il solo motivo che non risulta comunicato preventivamente il tipo di attività, quando è pacificamente provato che l'utilizzo riguardava la suddetta aliquota, violi il principio di proporzionalità ed effettività di tutela.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n
2486/2021 pubblicata il 22/10/2021 del Tribunale di Bologna - non notificata - e per l'effetto della presente impugnazione:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertare e dichiarare che, nella fatturazione della forniture di gas naturale, effettuata dal
01/01/2008 al 30/07/2015 la società ha indebitamente applicato l'aliquota di accisa e CP_1 di addizionale usi civili in luogo di quella usi industriali e conseguentemente ha applicato erroneamente l'iva sul maggior importo fatturato e per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di € 717.394,71 (€ 519.941,83 per differenza di accisa, €
74.441,90 per differenza addizionale regionale e € 123.010,97 per relativa Iva) o alla diversa maggior/minor somma dovesse risultare in corso di causa oltre interessi di legge come da domanda;
IN VIA SUBORDINATA:
2. Accertato che , nei rinnovi contrattuali sottoscritti il 21/08/2014 e il 29/10/2014 sussistendone i Pt_2 presupposti, ha chiesto l'applicazione dell'aliquota inferiore/agevolata usi industriali, e dichiarato altresì che la società ha indebitamente applicato e riscosso, per il periodo dal CP_1
01/08/2014 al 31/07/2015, nella fatturazione della forniture di gas naturale, l'aliquota di accisa e di addizionale regionale usi civili-domestici in luogo di quella usi industriali (e conseguentemente ha applicato erroneamente l'iva sul maggior importo fatturato), per l'effetto condannare parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice di € 78.695,27 (€ 56.454,95 per differenza di accisa, €
8.049,47 per differenza addizionale regionale e € 14.190,95 per relativa Iva,) oltre agli interessi di legge dalla data del pagamento
IN VIA ISTRUTTORIA: pagina 5 di 9 In accoglimento del motivo d'appello di cui al punto 2, qualora venga ritenuto necessario, disporre integrazione di attività istruttoria al fine della quantificazione dele somme indebitamente pagate da
a titolo di accisa, addizionale regionale aliquota usi civili-domestici ed Iva per il periodo Pt_2
01/01/2008-30/06/2010.”.
Si è costituita la società appellata, eccependo in via preliminare la inammissibilità dell'appello ex art. ex art. 342 C.p.c. nonchè ex art. 348 bis e 348 ter C.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e comunque in ogni caso delle pretese di parte appellante nei suoi confronti;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale e/o ridotto della domanda di rimborso avanzata da controparte, la limitazione della condanna a suo carico relativamente al periodo da agosto
2014 a giugno 2015, secondo l'importo riconosciuto in esito alla CTU esperita, ossia a complessivi €
78.695,27, di cui € 56.454,95 per differenza di accisa, € 8.049,47 per differenza addizionale regionale ed € 14.190,95 relativa ad IVA. In ogni caso, con condanna dell'appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.
All'udienza dell'8.07.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 350 bis c.p.c. e, all'esito, essa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che di seguito si farà esclusivo riferimento alla numerazione dei motivi di appello indicata in motivazione piuttosto che a quella, da ritenersi errata, contenuta in atto di citazione
(v. sub nota 1).
Venendo al merito, va rilevata la superfluità dell'esame analitico di ciascuno dei motivi di appello considerato che, per ciò che concerne in particolare i motivi nn. 1-2-3-4-5 e 7, tutti volti a contestare l'esistenza di un onere per il consumatore ad una preventiva istanza al fornitore ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta (ritenuto sussistente dal giudice di primo grado), la relativa eventuale fondatezza in nessun caso potrebbe risolversi nell'accoglimento della domanda formulata dall'appellante in via principale di restituzione di quanto corrisposto ad a titolo di maggior accisa, addizionale regionale CP_1
e IVA, con riferimento alla fatturazione della fornitura di gas naturale effettuata dal 1.01.2008 al
30.07.2015.
Invero, occorre considerare che solamente con la Nota 77415RU, pubblicata in data 31/07/2014,
l' ha esteso anche alle aziende ospedaliere, quale deve pacificamente ritenersi Controparte_2
l'appellante, l'agevolazione fiscale del gas naturale impiegato (cfr.doc. 3 e doc. 5 primo CP_1 Pt_2 grado), affermando che “sono ricompresi tra gli usi industriali di cui all'art. 26 del DLgs n. 504/1995 gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre struttura operative delle aziende dei servizi sanitarie regionali”. pagina 6 di 9 La successiva Nota 121523/RU del 14/11/2014 ha poi precisato, in merito alla Controparte_2 decorrenza dell'applicazione dell'aliquota, che “Per quanto concerne la questione della decorrenza dell'applicazione della specifica aliquota, si intende che, a partire dal 31 luglio u.s., data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia della nota n. 77415, potranno essere accolte dai venditori, per le nuove forniture, le istanze prodotte dalle aziende ospedaliere pubbliche e dalle aziende sanitarie locali ai fini del riconoscimento del diritto a usufruire dell'aliquota di accisa per usi industriali sui consumi di gas naturale a decorrere dalla data stessa dell'istanza, secondo quanto prescritto dal D.M.
12/7/1977, per quanto applicabile.
Nei casi di forniture già in essere, in cui i fornitori siano già in possesso dei documenti sopra indicati, la predetta aliquota potrà essere applicata sui consumi di gas naturale a decorrere dalla data di pubblicazione della nota n. 77415 sul sito internet dell'Agenzia, previa conferma della sussistenza dei requisiti che ne legittimano la fruizione”.
Anche a voler ritenere fondati i motivi di appello volti a contestare l'obbligatorietà della richiesta del cliente di applicazione dell'aliquota agevolata e/o l'applicabilità del DM 12.7.1977, dunque, non si vede (né sul punto argomenta l'appellante) come in qualità di sostituto di imposta, avrebbe CP_1 potuto disattendere le direttive dell' nel periodo 2008-2014 e cioè prima che Controparte_2 quest'ultima riconoscesse che anche l'attività svolta da è attività industriale con conseguente Pt_2 applicazione della relativa aliquota.
Come rilevato nella CTU espletata nel primo grado del giudizio, invero, un diverso comportamento di
- calcolo con aliquota ridotta anziché ordinaria – assumendo sempre che fosse sostituto di CP_1 imposta, avrebbe potuto comportare la notifica di un accertamento da parte dell' Controparte_3 con applicazione di sanzioni e con estensione della responsabilità a , quale sostituito. Pt_2
Pertanto, tenuto conto dei rimborsi effettuati da al cliente a titolo di maggior aliquota versata con CP_1 riferimento alla fatturazione effettuata dal 31.07.2015 al 28.02.2017, resta da verificare se correttamente il primo giudice abbia rigettato anche la domanda svolta da (nonché dalla stessa Pt_2 convenuta), in via subordinata, volta ad ottenere il rimborso per il periodo dal 01.08.2014 al
30.07.2015, e dunque dall'epoca di decorrenza del richiamato revirement dell' . Controparte_2
Al quesito deve darsi risposta positiva, in accoglimento del sesto motivo di appello (numerazione effettuata in sentenza), dovendosi ritenere che, a partire dal nuovo contratto di fornitura sottoscritto dal cliente il 21.08.2014 (con decorrenza dal 1.08.2014), quest'ultimo avesse effettivamente adempiuto all'onere di fornire ad l'informazione necessaria per la fruizione dell'aliquota ridotta/aliquota CP_1 agevolata, con la conseguenza che tale aliquota avrebbe dovuto, da quel momento, applicare. CP_1
Invero, dalla documentazione contrattuale prodotta risulta che avesse barrato, nell'apposita Pt_2
pagina 7 di 9 sezione, la casella “Imposte agevolate” (cfr. doc. 3 appellante).
Non è sostenibile che, oltre a questo, il cliente fosse onerato di produrre, sua sponte, la documentazione a supporto della dichiarazione (come ritenuto dal primo giudice) e che solo con tale produzione sorgesse il diritto di corrispondere l'aliquota dell'imposta nella misura – inferiore - effettivamente dovuta;
invero, trattasi di modulo contrattuale predisposto dalla stessa fornitrice all'indomani del revirment dell' al precipuo scopo, deve ritenersi, di individuare quale fosse Controparte_2
l'accisa da applicare ai vari clienti, tenuto conto che nei moduli precedenti non vi era la possibilità di effettuare la citata indicazione.
Il modulo contrattuale consentiva infatti, per quel che rileva, di scegliere tra Imposte esenti - Imposte escluse e Imposte agevolate.
Dovendosi ritenere:
- per esenzioni: quelle previste dall'art 17 c 1 TUA fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari – forze armate ecc.;
- per esclusioni: quelle previste dall'art 21 comma 13 – impieghi in usi mineralogici- metallurgici – riduzione chimica ( cd Fuori campo d'applicazione);
- per agevolazioni: quelle previste dall'art 26 c 3 -l'aliquota usi industriali. era dunque in possesso, quantomeno dal 21.08.2014 (data di sottoscrizione del contratto per il CP_1 periodo 01.08.2014-31.12.2014), dell'informazione necessaria per poter applicare l'aliquota corretta, ma ha comunque continuato ad applicare l'aliquota usi civili - domestici sino al 2017 (salvo poi restituire il maggior importo corrisposto dal 31.07.2015).
Nè ha ritenuto di domandare documentazione integrativa a supporto (ciò che avrebbe potuto fare, qualora l'avesse ritenuta necessaria), non richiesta nel contratto e nemmeno domandata in seguito, quando le sono pervenute le istanze di rimborso.
Sussiste dunque l'obbligo dell'appellata di restituire ad l'importo incassato corrispondente alla Pt_2 maggior accisa, addizionale ed Iva versata per i consumi nel periodo 01/08/2014 - 30/06/2015 ed ammontanti ad € 78.695,27 (€ 56.454,95 per differenza di accisa, € 8.049,47 per differenza addizionale regionale e € 14.190,95 per relativa Iva - v. All. n°3 – CTU – pag. 48), oltre interessi di cui ad articolo
1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione nel giudizio di primo grado fino al saldo.
L'appello va dunque accolto solo parzialmente, con riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato – anche – la domanda formulata dall'attrice in via subordinata.
All'accoglimento, seppur parziale, dell'appello, segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
lo scaglione di valore è tuttavia quello della somma pagina 8 di 9 riconosciuta, non anche della somma richiesta, che era molto maggiore. Per il giudizio di appello viene escluso il compenso per la fase istruttoria, non espletata.
Con riguardo alle spese di CTU non si ravvisano ragioni per modificare quanto disposto nella sentenza impugnata, sul punto compiutamente motivata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
I – condanna già a pagare a Controparte_1 Controparte_1 [...]
C.F. ) la somma Parte_1 P.IVA_1 di €. 78.695,27, oltre interessi di cui ad articolo 1284, penultimo comma, c.c., correnti dalla notificazione della citazione in primo grado fino al saldo;
II – conferma i capi 1-2-5-6-7 della sentenza impugnata;
III - condanna già al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida, a titolo di compensi, in € 14.000 per il primo grado ed €.
9.000 per il presente grado, oltre a spese generali, anticipazioni esenti, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 8 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Probabilmente per un refuso ha indicato per due volte un “3° Motivo di Appello”, di talchè la numerazione che Pt_2 segue risulta sfalsata rispetto a quella contenuta nell'atto di appello.