Articolo 1 della Legge 22 novembre 1973, n. 866
Articolo 2
Versione
18 gennaio 1974
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa alla proiezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1974