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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/02/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. D'amico e Ricchiuti ricorrente contro con l'avv. Battiato CP_1
convenuto avente ad oggetto: Indennità decreto aiuti ter
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.3.24 la parte ricorrente chiedeva condannarsi l' al pagamento CP_1
delle indennità una tantum previste per i pensionati a qualunque titolo al 1.10.22 dal cd decreto aiuti ter.
CP_ Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*************
La domanda è fondata.
La parte ricorrente ha pacificamente diritto alle indennità richieste sussistendo tutti i presupposti per la erogazione delle stesse e segnatamente anche di quello della decorrenza della pensione in data anteriore al 1.10.22.
Oggetto della controversia è se la pensione riconosciuta solo con omologa giudiziale nel febbraio
2023 ma con decorrenza dal 7.3.22 possa avere efficacia retroattiva o meno. La risposta non può che essere affermativa non potendo ovviamente l' , soccombente nel giudizio di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, avvantaggiarsi del proprio errore nel non riconoscere tempestivamente la prestazione spettante. L'omologa riconosce la spettanza della pensione dal
1.4.22 sicchè deve ritenersi sussistente il requisito per erogare le indennità richieste, in mancanza di contestazione con riferimento al possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma di 350,00, oltre accessori come per legge per le causali di cui in motivazione;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 250,00, oltre CP_1
iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 3.2.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa
Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia previdenziale, promossa da
Parte_1
Con l'avv. D'amico e Ricchiuti ricorrente contro con l'avv. Battiato CP_1
convenuto avente ad oggetto: Indennità decreto aiuti ter
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22.3.24 la parte ricorrente chiedeva condannarsi l' al pagamento CP_1
delle indennità una tantum previste per i pensionati a qualunque titolo al 1.10.22 dal cd decreto aiuti ter.
CP_ Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*************
La domanda è fondata.
La parte ricorrente ha pacificamente diritto alle indennità richieste sussistendo tutti i presupposti per la erogazione delle stesse e segnatamente anche di quello della decorrenza della pensione in data anteriore al 1.10.22.
Oggetto della controversia è se la pensione riconosciuta solo con omologa giudiziale nel febbraio
2023 ma con decorrenza dal 7.3.22 possa avere efficacia retroattiva o meno. La risposta non può che essere affermativa non potendo ovviamente l' , soccombente nel giudizio di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, avvantaggiarsi del proprio errore nel non riconoscere tempestivamente la prestazione spettante. L'omologa riconosce la spettanza della pensione dal
1.4.22 sicchè deve ritenersi sussistente il requisito per erogare le indennità richieste, in mancanza di contestazione con riferimento al possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1
della somma di 350,00, oltre accessori come per legge per le causali di cui in motivazione;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 250,00, oltre CP_1
iva e cpa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Taranto, 3.2.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE