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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/11/2025, n. 11574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11574 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al n.8395 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2025
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flavio Domiziano n.10, presso lo Parte_1 studio degli Avv.ti Roberto Sarra e Laurent Basilico che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato giusta procura CP_2 generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. Persona_1
n.37875 e Racc. n.7313 CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 6.3.2025 ed iscritto a ruolo il 7.3.2025 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che il Tribunale di Roma con la sentenza n. 6943/2023 condannava il sig. al pagamento in favore del ricorrente della somma di € Parte_2
2.366,00 per il periodo dal 30.03.2019 al 11.09.2019 (somma non oggetto del ricorso atteso che il all'esito dell'esecuzione forzata, ha saldato il dovuto tramite atto transattivo), e la Parte_2 [...]
al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 12.071,11 per il periodo Controparte_3 dal 12.09.2019 al 10.06.2020; che la somma complessiva di € 12.071,11 dovuta dalla
[...]
era ottenuta espletando una CTU contabile;
che dalle risultanze contabili elaborate dal CP_3 consulente tecnico si evince che per quanto di competenza del Fondo di Garanzia, il ricorrente aveva maturato: € 953,05 a titolo retribuzione del mese di aprile 2020, € 1.524,95 a titolo di retribuzione del mese di maggio 2020, € 2.166,76 a titolo di retribuzione del mese di luglio 2020,
€ 727,24 a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR); che il ricorrente ha diritto al pagamento della somma complessiva di € 5.372,00 a carico del Fondo di Garanzia, trattandosi di somme dovute per TFR e ultime tre mensilità (il rapporto di lavoro è cessato in data 10.06.2020); che il 06.07.2023 il ricorrente, stante l'inadempimento di quanto statuito dal Tribunale, notificava il titolo esecutivo e l'atto di precetto alla che in data 24.07.2023 il ricorrente tentava un Controparte_3 pignoramento presso terzi ed uno mobiliare, entrambi con esito negativo;
che il ricorrente proponeva istanza di fallimento dell'ex parte datoriale, rigettata dal Tribunale stante l'insussistenza di crediti superiori a € 30.000,00 per l'apertura della procedura concorsuale;
che in data 29.07.2024, esaurito ogni tentativo di recupero nei confronti dell'ex parte datoriale, il ricorrente presentava domanda per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia;
che in data 27.08.2024, l' richiedeva un'integrazione documentale: modello SR53, specifica delle ultime tre CP_2 mensilità, e il certificato di passaggio in giudicato della sentenza;
che il ricorrente provvedeva ad integrare la documentazione come richiesto, ad eccezione del passaggio in giudicato della sentenza, documento che all'epoca non era nella sua sfera di disponibilità e che comunque non è richiesto dalla legge;
che in data 04.11.2024 l'Istituto rigettava la domanda di Intervento per l'assenza del certificato di passaggio in giudicato;
che in data 02.12.2024 il ricorrente provvedeva a presentare ricorso amministrativo, allegando il certificato di passaggio in giudicato che nel frattempo era riuscito a reperire;
che l' lasciava privo di riscontro il ricorso amministrativo. CP_1
Esposte alcune considerazioni in diritto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere:" accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto del Ricorrente a percepire dal Fondo di Garanzia la somma di € 5.372,00 per le differenze retributive maturate per il lavoro svolto presso la con effetto dalla domanda amministrativa del Controparte_3
27.08.2024, oltre interessi e rivalutazione e, per l'effetto, condannare l' Controparte_4
, in personale del Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare al
[...]
Ricorrente per i titoli emessi la somma di € 5.372,00, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari di causa”. L' si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva ed allegato fascicolo CP_1 chiedendo di volere" dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle somme versate dall' in favore del ricorrente, a titolo di TFR e di ultime tre mensilità, come CP_2 meglio precisate ai paragrafi A.1) e A.2) del presente atto. Compensare le spese in considerazione dell'erroneità delle somme richieste dal ricorrente a titolo di ultime tre mensilità”. In particolare l' convenuto deduceva: che in data 25.07.2025, gli uffici hanno CP_2 provveduto a liquidare in favore del ricorrente la somma di € 799,46 a titolo di TFR, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, al netto delle ritenute fiscali, e la somma di € 2.200,91 a titolo di ultime tre mensilità, comprensiva di interessi legali, al netto delle ritenute fiscali;
che infatti il ricorrente ha errato nel quantificare le somme a carico del Fondo di Garanzia a titolo di ultime tre mensilità in quanto l'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 80/92 prevede che “Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”, misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pari al 5,84%, che per l'anno 2020 è pari ad € lordi 939,89 che moltiplicato per 3 risulta pari ad €. 2.819,67 (importo complessivo massimo lordo erogabile); che l'Istituto pertanto ha provveduto a mettere in pagamento con valuta 31.07.2025, in favore del ricorrente, tutto quanto allo stesso dovuto a titolo di TFR ed ultime tre mensilità, con conseguente cessazione della materia del contendere. Il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, dalla documentazione prodotta dall' emerge che l' il 25.7.2025 ha CP_1 CP_2 liquidato in favore del ricorrente la somma, di € 799,46 a titolo di tfr, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, al netto delle ritenute fiscali, e la somma netta di € 2.200,91 a titolo di ultime tre mensilità, comprensiva di interessi legali, al netto delle ritenute fiscali.
Al riguardo si osserva che è pacifico ed incontestato che è errata la quantificazione operata dal ricorrente circa l'importo dovuto a titolo di ultime tre mensilità.
Infatti, come bene evidenziato dall' , l'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 80/92 prevede che CP_1
“Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”, misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto della riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pari al 5,84%, che per l'anno 2020 è pari ad € lordi 939,89; tale importo moltiplicato per 3 risulta pari ad €. 2.819,67, importo complessivo massimo lordo erogabile, pari alla somma netta di € 2.200,91. E' documentato che l' convenuto ha provveduto a mettere in pagamento in favore del CP_2 CP_ ricorrente con valuta 31.07.2025 la somma netta di € 799,46 a titolo di tfr (cfr, doc. 2 bis e la CP_ somma netta di € 2.200,91 a titolo di ultime tre mensilità (cfr. doc. 3 bis fasc. , con conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti.
Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese CP_1 di lite, da liquidarsi ex DM n. 55/2014 nella misura minima, considerata la errata quantificazione da parte del ricorrente della somma dovuta a titolo di ultime tre mensilità, come da dispositivo in calce, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa.
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 1.511,10 di cui CP_1
€ 1.314,00 per compensi ed € 197,10 per spese, oltre IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 13.11.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi