TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 3242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3242 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 14728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14728 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA TURI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza dell'1/10/2025): il ricorrente ha concluso come da ricorso:
1 “dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_2 Controparte_1 celebrato a Huancan Dipartimento di Junin (Peru) il giorno 4.04.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze, atto n. 2019 501 Parte II Serie
C1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
revocare l'ordine di pagamento dell'assegno di mantenimento previsto con la sentenza di separazione e comunque e dichiarare che nulla è più dovuto alla signora CP_1
per il mantenimento del figlio e ad altro titolo.
[...]
Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
, la quale è rimasta contumace.
[...]
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2 Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 1239/2021 pubblicata il 07/05/2021, che ha accolto le condizioni concordate tra le parti.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(20/12/2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
3. Dalla coppia è nato in data [...] il figlio , il quale Persona_1 ha conseguito l'indipendenza economica già dall'anno 2024, come lo stesso, sentito in qualità di testimone, ha riferito all'udienza dell'1/10/2025.
Ciò considerato, e valutato che il figlio si era comunque allontanato dalla casa materna nel mese di agosto 2024 (v. quanto riferito dallo stesso all'udienza dell'1/10/2025), non sussistono i presupposti per porre a carico del padre l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento del figlio, che non risultava dovuto già al momento del deposito del ricorso.
4. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza della resistente, la quale, rimanendo contumace, non ha frapposto ostacoli alla pronta definizione del procedimento, che peraltro verte essenzialmente sullo status, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in 4 aprile 2006 presso il Comune di Huancan Dipartimento di Junin in Perù, da , Parte_1
n. in PERÙ il 08/07/1982, e , n. in PERÙ il Controparte_1
12/07/1984, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze al n.
501 p. 2 s. C1, anno 2006;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14728 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA TURI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza dell'1/10/2025): il ricorrente ha concluso come da ricorso:
1 “dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e Parte_2 Controparte_1 celebrato a Huancan Dipartimento di Junin (Peru) il giorno 4.04.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze, atto n. 2019 501 Parte II Serie
C1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
revocare l'ordine di pagamento dell'assegno di mantenimento previsto con la sentenza di separazione e comunque e dichiarare che nulla è più dovuto alla signora CP_1
per il mantenimento del figlio e ad altro titolo.
[...]
Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
, la quale è rimasta contumace.
[...]
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2 Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti da parte ricorrente, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 1239/2021 pubblicata il 07/05/2021, che ha accolto le condizioni concordate tra le parti.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(20/12/2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre cinque anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
3. Dalla coppia è nato in data [...] il figlio , il quale Persona_1 ha conseguito l'indipendenza economica già dall'anno 2024, come lo stesso, sentito in qualità di testimone, ha riferito all'udienza dell'1/10/2025.
Ciò considerato, e valutato che il figlio si era comunque allontanato dalla casa materna nel mese di agosto 2024 (v. quanto riferito dallo stesso all'udienza dell'1/10/2025), non sussistono i presupposti per porre a carico del padre l'obbligo di versare un contributo per il mantenimento del figlio, che non risultava dovuto già al momento del deposito del ricorso.
4. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza della resistente, la quale, rimanendo contumace, non ha frapposto ostacoli alla pronta definizione del procedimento, che peraltro verte essenzialmente sullo status, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in 4 aprile 2006 presso il Comune di Huancan Dipartimento di Junin in Perù, da , Parte_1
n. in PERÙ il 08/07/1982, e , n. in PERÙ il Controparte_1
12/07/1984, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze al n.
501 p. 2 s. C1, anno 2006;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
4