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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/07/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4771 del ruolo generale dell'anno 2016 promossa DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Agrippina Porcelli, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva De Benedetti, come da procura in atti;
-parte convenuta -
NONCHE' CONTRO ; Controparte_2
-parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
e il dott. , rappresentando di essere
[...] Controparte_2
1 stata sottoposta, in data 15.10.2013 presso la
[...]
, ad intervento chirurgico di “plastica Controparte_4 esterna di collo del piede desto per instabilità” a causa della diagnosi di instabilità esterna del collo del piede destro. Deduceva che l'intervento non era stato risolutivo e a distanza di tempo aveva subito un peggioramento con gravi difficoltà di deambulazione. Allegando l'inadempimento del sanitario che eseguì l'intervento, rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, riconosciuta la responsabilità dei convenuti in relazione ai danni materiali e morali lamentati dalla SI.ra , a seguito Parte_1 dell'intervento subito in data 15.10.2013 presso la
[...]
sita in Aprilia ( LT), via Controparte_5 delle Palme n. 25, da quantificarsi in corso di causa, condannare gli stessi al totale risarcimento dei danni lamentati, di ogni natura sia materia che morale, fino al totale ristoro, nonché di ogni spesa relativa. Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario.”. Si costituiva in giudizio , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, contestando nel merito le avverse deduzioni e chiedendo al Tribunale “Voglia l'On.le Tribunale adito, per i motivi tutti indicati in parte narrativa, rigettare la domanda attorea perché priva di fondamento e non provata e, conseguentemente, condannarla al pagamento delle spese di giudizio ai sensi del d.m. 55/2014, che tengano altresì conto della condotta processuale ed extraprocessuale di parte attrice, con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c. per aver l'attore agito nella consapevolezza dell'infondatezza della sua domanda.”.
, ritualmente citato in giudizio non si Controparte_2 costituiva e restava contumace. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e disposta ctu medico legale, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 in esecuzione del decreto n. 85/2024 a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario.
2 All'udienza del 09.01.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Nel merito la domanda non è fondata e non può essere accolta. Preliminarmente è necessario individuare la disciplina normativa applicabile al caso in esame. Come noto, in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019). I fatti oggetto di causa si riferiscono alle prestazioni sanitarie rese in relazione ad un intervento chirurgico a cui l'attrice fu sottoposta in data 15.10.2013, in epoca quindi anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, che all'art. 7, terzo comma, dispone: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.” Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito elaborato in data anteriore a tale novella normativa la responsabilità del sanitario veniva ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto sociale.
“L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale” (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 589 del
3 22/01/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 28/01/2004). Analogamente era riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in esecuzione del cd. contratto di spedalità. In applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali ratione temporis vigenti, considerata l'epoca di verificazione dei fatti di causa e degli eventi dannosi, occorre inquadrare nell'alveo della responsabilità contrattuale la condotta dei convenuti e delibare la fondatezza delle domande risarcitorie, tenendo conto della relativa ripartizione degli oneri probatori.
Tanto premesso, è opportuno altresì chiarire che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico dipendente per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, allegare in modo specifico l'inadempimento dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e deve fornire adeguata prova del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Resta invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (fra le tante Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177). Risultano infatti definitamente acquisiti dalla giurisprudenza di legittimità i seguenti principi di diritto: “In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico(…)L'accettazione del paziente in una
4 struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere”.
“Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.” (cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21090 del 19/10/2015; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007). In tema di responsabilità medico sanitaria, dunque, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari che lo ebbero in cura. Spetta invece al paziente provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno. Ne consegue che, ove tale causa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Occorre infatti chiarire che la allegazione dell'inadempimento del medico non è sufficiente ex se ad affermarne la responsabilità per le lesioni subite dal paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione secondo la regola già
5 indicata del "più probabile che non" (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024; Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017). Risulta chiarito infatti che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato).” Dunque, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale;
se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (cfr. Cass. 18392/2017, in motivazione). Sicché, in tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento
6 della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34427 del 11/12/2023). Il giudizio di causalità sull' evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, è pertanto da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21530 del 27/07/2021). (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024).
Analizzando il caso di specie e la documentazione medica allegata, si rileva innanzitutto come, a causa della instabilità esterna del collo del piede, in data 15.10.2013 l'attrice si sia sottoposta ad in intervento chirurgico di “plastica esterna di collo del piede destro per instabilità” presso la CP_4
di .
[...] CP_3
In ragione del perdurare della patologia l'attrice si sottopose a diversi accertamenti ed in data 01.04.2015 si sottopose ad intervento chirurgico di “cruentazione della lesione ed innesto osteocondrale IOR gl+ membrana con PRF autologo in atroscopia” presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Non c'è contestazione tra le parti e, in ogni caso, vi è in atti adeguata documentazione medica in ordine all'iter clinico delineato.
La condotta inadempiente lamentata da parte attrice al medico convenuto consiste genericamente nel non aver eseguito l'intervento di “plastica esterna di collo del piede destro per instabilità” in modo corretto tanto da determinare un aggravamento della patologia e rendere necessario un secondo intervento riparatore. L'allegazione di tale adempimento, tuttavia, risulta carente, perché effettuata in modo non specifico e dettagliato, senza alcun richiamo puntuale ai fatti di causa. Facendo applicazione ai richiamati principi giurisprudenziali, rileva il Tribunale che la domanda deve indicare in modo
7 specifico e puntuale l'azione o l'omissione posta in essere dal medico convenuto in difformità delle legis artis relative all'evento dedotto. Inoltre, incombe su parte attrice fornire la prova del nesso di causalità tra evento e danno, non risultando sufficiente al fine dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sul danneggiato la mera allegazione dell'inadempimento del medico. Nel caso di specie parte attrice ha genericamente dedotto l'inadempimento del sanitario che avrebbe eseguito l'intervento in modo non corretto, senza tuttavia fare alcuno specifico riferimento all'azione o l'omissione contestata. Non vi è, infatti, alcuna indicazione in ordine ad un'eventuale non corretta diagnosi, all'eventuale omissione di accertamenti diagnostici o di esami preventivi, né vi è una contestazione puntuale in merito all'eventuale uso di tecniche imperite nell'esecuzione dell'intervento stesso o ad una non corretta assistenza post-operatoria. La allegazione di un generico errore medico, meramente enunciato e senza alcun richiamo specifico e conferente al lamentato errore sanitario, in assenza della specifica contestazione dell'azione od omissione commessa, non consente neppure di ritenere provato il nesso di causalità tra condotta e danno, anch'esso incombente sul danneggiato creditore.
La descritta carenza in termini di allegazioni di parte attrice non può ritenersi superata dagli elementi probatori di natura documentale introdotti in giudizio dalla attrice. Attraverso la documentazione medica allegata da parte attrice, invero, risulta possibile ricostruire l'iter clinico della paziente, ma non c'è evidenza della condotta inadempiente dei sanitari che la ebbero in cura. La carenza dell'onere probatorio, incombente su parte attrice, non può ritenersi soddisfatta e superata neppure dalla CTU medica disposta dal giudice precedentemente assegnatario. Va segnalato, infatti che la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa che siano però già
8 provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003). Con carattere assorbente rispetto al vizio di nullità della ctu sollevata da parte convenuta, ritiene il Tribunale che la stessa non abbia consentito di superare le carenze di allegazione e probatorie incombenti su parte attrice e non può essere utilizzata al fine della valutazione della domanda risarcitoria, attesa la carenza di allegazione e di specificazione dell'inadempimento imputabile al sanitario. Occorre da ultimo evidenziare che la stessa indagine sul nesso di causalità tra evento e danno è preclusa dalla mancata indicazione della condotta inadempiente. In conclusione, alla luce delle precedenti valutazioni, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della complessità dei fatti oggetto di accertamento e dell'impossibilità dell'indagine circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotta del sanitario e l'evento lesivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido;
9 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Latina, 24.07.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4771 del ruolo generale dell'anno 2016 promossa DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Agrippina Porcelli, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva De Benedetti, come da procura in atti;
-parte convenuta -
NONCHE' CONTRO ; Controparte_2
-parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
e il dott. , rappresentando di essere
[...] Controparte_2
1 stata sottoposta, in data 15.10.2013 presso la
[...]
, ad intervento chirurgico di “plastica Controparte_4 esterna di collo del piede desto per instabilità” a causa della diagnosi di instabilità esterna del collo del piede destro. Deduceva che l'intervento non era stato risolutivo e a distanza di tempo aveva subito un peggioramento con gravi difficoltà di deambulazione. Allegando l'inadempimento del sanitario che eseguì l'intervento, rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, riconosciuta la responsabilità dei convenuti in relazione ai danni materiali e morali lamentati dalla SI.ra , a seguito Parte_1 dell'intervento subito in data 15.10.2013 presso la
[...]
sita in Aprilia ( LT), via Controparte_5 delle Palme n. 25, da quantificarsi in corso di causa, condannare gli stessi al totale risarcimento dei danni lamentati, di ogni natura sia materia che morale, fino al totale ristoro, nonché di ogni spesa relativa. Condannare altresì i convenuti al pagamento delle spese di giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario.”. Si costituiva in giudizio , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, contestando nel merito le avverse deduzioni e chiedendo al Tribunale “Voglia l'On.le Tribunale adito, per i motivi tutti indicati in parte narrativa, rigettare la domanda attorea perché priva di fondamento e non provata e, conseguentemente, condannarla al pagamento delle spese di giudizio ai sensi del d.m. 55/2014, che tengano altresì conto della condotta processuale ed extraprocessuale di parte attrice, con conseguente condanna ex art. 96 c.p.c. per aver l'attore agito nella consapevolezza dell'infondatezza della sua domanda.”.
, ritualmente citato in giudizio non si Controparte_2 costituiva e restava contumace. Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale e disposta ctu medico legale, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 in esecuzione del decreto n. 85/2024 a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario.
2 All'udienza del 09.01.2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Nel merito la domanda non è fondata e non può essere accolta. Preliminarmente è necessario individuare la disciplina normativa applicabile al caso in esame. Come noto, in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. da ultimo, Sez. 3 - , Sentenza n. 28994 del 11/11/2019). I fatti oggetto di causa si riferiscono alle prestazioni sanitarie rese in relazione ad un intervento chirurgico a cui l'attrice fu sottoposta in data 15.10.2013, in epoca quindi anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, che all'art. 7, terzo comma, dispone: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.” Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito elaborato in data anteriore a tale novella normativa la responsabilità del sanitario veniva ricondotta entro lo schema della responsabilità c.d. da contatto sociale.
“L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale” (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 589 del
3 22/01/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 603 del 17/01/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1547 del 28/01/2004). Analogamente era riconosciuta la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria in esecuzione del cd. contratto di spedalità. In applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali ratione temporis vigenti, considerata l'epoca di verificazione dei fatti di causa e degli eventi dannosi, occorre inquadrare nell'alveo della responsabilità contrattuale la condotta dei convenuti e delibare la fondatezza delle domande risarcitorie, tenendo conto della relativa ripartizione degli oneri probatori.
Tanto premesso, è opportuno altresì chiarire che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico dipendente per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, allegare in modo specifico l'inadempimento dei sanitari e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e deve fornire adeguata prova del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari. Resta invece a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (fra le tante Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177). Risultano infatti definitamente acquisiti dalla giurisprudenza di legittimità i seguenti principi di diritto: “In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d'inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un medico(…)L'accettazione del paziente in una
4 struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere”.
“Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità.” (cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7074 del 15/03/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21090 del 19/10/2015; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007). In tema di responsabilità medico sanitaria, dunque, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari che lo ebbero in cura. Spetta invece al paziente provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno. Ne consegue che, ove tale causa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Occorre infatti chiarire che la allegazione dell'inadempimento del medico non è sufficiente ex se ad affermarne la responsabilità per le lesioni subite dal paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione secondo la regola già
5 indicata del "più probabile che non" (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024; Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 10050 del 29/03/2022; Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017). Risulta chiarito infatti che “in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore), ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato).” Dunque, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale;
se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore (cfr. Cass. 18392/2017, in motivazione). Sicché, in tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento
6 della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34427 del 11/12/2023). Il giudizio di causalità sull' evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, è pertanto da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21530 del 27/07/2021). (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024).
Analizzando il caso di specie e la documentazione medica allegata, si rileva innanzitutto come, a causa della instabilità esterna del collo del piede, in data 15.10.2013 l'attrice si sia sottoposta ad in intervento chirurgico di “plastica esterna di collo del piede destro per instabilità” presso la CP_4
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[...] CP_3
In ragione del perdurare della patologia l'attrice si sottopose a diversi accertamenti ed in data 01.04.2015 si sottopose ad intervento chirurgico di “cruentazione della lesione ed innesto osteocondrale IOR gl+ membrana con PRF autologo in atroscopia” presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Non c'è contestazione tra le parti e, in ogni caso, vi è in atti adeguata documentazione medica in ordine all'iter clinico delineato.
La condotta inadempiente lamentata da parte attrice al medico convenuto consiste genericamente nel non aver eseguito l'intervento di “plastica esterna di collo del piede destro per instabilità” in modo corretto tanto da determinare un aggravamento della patologia e rendere necessario un secondo intervento riparatore. L'allegazione di tale adempimento, tuttavia, risulta carente, perché effettuata in modo non specifico e dettagliato, senza alcun richiamo puntuale ai fatti di causa. Facendo applicazione ai richiamati principi giurisprudenziali, rileva il Tribunale che la domanda deve indicare in modo
7 specifico e puntuale l'azione o l'omissione posta in essere dal medico convenuto in difformità delle legis artis relative all'evento dedotto. Inoltre, incombe su parte attrice fornire la prova del nesso di causalità tra evento e danno, non risultando sufficiente al fine dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sul danneggiato la mera allegazione dell'inadempimento del medico. Nel caso di specie parte attrice ha genericamente dedotto l'inadempimento del sanitario che avrebbe eseguito l'intervento in modo non corretto, senza tuttavia fare alcuno specifico riferimento all'azione o l'omissione contestata. Non vi è, infatti, alcuna indicazione in ordine ad un'eventuale non corretta diagnosi, all'eventuale omissione di accertamenti diagnostici o di esami preventivi, né vi è una contestazione puntuale in merito all'eventuale uso di tecniche imperite nell'esecuzione dell'intervento stesso o ad una non corretta assistenza post-operatoria. La allegazione di un generico errore medico, meramente enunciato e senza alcun richiamo specifico e conferente al lamentato errore sanitario, in assenza della specifica contestazione dell'azione od omissione commessa, non consente neppure di ritenere provato il nesso di causalità tra condotta e danno, anch'esso incombente sul danneggiato creditore.
La descritta carenza in termini di allegazioni di parte attrice non può ritenersi superata dagli elementi probatori di natura documentale introdotti in giudizio dalla attrice. Attraverso la documentazione medica allegata da parte attrice, invero, risulta possibile ricostruire l'iter clinico della paziente, ma non c'è evidenza della condotta inadempiente dei sanitari che la ebbero in cura. La carenza dell'onere probatorio, incombente su parte attrice, non può ritenersi soddisfatta e superata neppure dalla CTU medica disposta dal giudice precedentemente assegnatario. Va segnalato, infatti che la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa che siano però già
8 provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003). Con carattere assorbente rispetto al vizio di nullità della ctu sollevata da parte convenuta, ritiene il Tribunale che la stessa non abbia consentito di superare le carenze di allegazione e probatorie incombenti su parte attrice e non può essere utilizzata al fine della valutazione della domanda risarcitoria, attesa la carenza di allegazione e di specificazione dell'inadempimento imputabile al sanitario. Occorre da ultimo evidenziare che la stessa indagine sul nesso di causalità tra evento e danno è preclusa dalla mancata indicazione della condotta inadempiente. In conclusione, alla luce delle precedenti valutazioni, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, in ragione della complessità dei fatti oggetto di accertamento e dell'impossibilità dell'indagine circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotta del sanitario e l'evento lesivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta la domanda;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido;
9 - compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Latina, 24.07.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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