Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2066/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2066 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a CAMERI (NO) il 20/12/1966. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 12/04/1968 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MASINI SILVIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
• Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Novara in data 06/06/1993, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio alla parte II, Serie A, n. 113, anno 1993, e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
• Disporre la perdita per la signora del cognome del marito;
Controparte_1
• Spese di lite compensante.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Novara in data 06/06/1993, trascritto nel Controparte_1
Registro Atti di Matrimonio alla parte II, Serie A, n. 113, anno 1993. Dall'unione tra le parti nascevano due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti. In data 10 marzo 2016 veniva omologata la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 2322/2016 emesso dal Tribunale di Novara. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si opponeva all'assegnazione della casa coniugale. All'udienza del 6.3.2025, le parti formulavano conclusioni conformi con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e la causa veniva rimessa in decisione.
* La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto del 10.3.2016 . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 2 Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Novara in data 06/06/1993 da e Parte_1 Controparte_1
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/03/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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