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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4467/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a[...], 50019 Sesto NO (FI), rappresentato e difeso dagli avv.ti
Pietro Di Tosto e Olindo Cazzolla, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Lungotevere Flaminio n. 22, 00196 ROMA
Ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...] int. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia
Granata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via B. Varchi n. 14
Resistente
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 18/04/2024 e 22/04/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 5 Il ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 22/01/2025, con le quali ha chiesto al
Tribunale di: “(1) disporre la REVISIONE / REVOCA dell' obbligo da parte del Sig. Parte_1
di versare l' assegno mensile di EURO 460 alla Signora nonché ai figli
[...] CP_1
e a titolo di contributo per il mantenimento dei Persona_1 Persona_2
figli e , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento Per_1 Per_2
delle spese straordinarie nella misura del 50%, così come previsto nella Sentenza di divorzio;
(2)
CONDANNARE la convenuta al pagamento di competenze, spese ed onorari del presente giudizio;
(3)
APPLICARE ogni effetto di legge>>”.
La resistente ha concluso come da note scritte depositate in data 22/01/2025, con le quali: “IN VIA
PRINCIPALE:
1. si chiede il rigetto del ricorso interposto con tutte le eccezioni e le domande ex adverso interposte, essendo infondato in fatto ed in diritto.
2. Si chiede la conferma delle condizioni stabilite nella Sentenza di divorzio n. 2690 del 1 Settembre 2010 e quindi disporre l'obbligo a carico del Signor di provvedere al mantenimento dei figli e fino al Parte_1 Per_2 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica, nei seguenti termini indicati nella Sentenza di divorzio: Punto 6 corresponsione a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
nella misura di €.460,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
3. IN VIA
RICONVENZIONALE si chiede la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo di €. 42.100,25
a titolo di pagamento del 50% del mantenimento straordinario come previsto dalla Sentenza di divorzio N. 2690 del 1 Settembre 2010, per omesso versamento dal 2017 alla data odierna. In VIA
ISTRUTTORIA, stante il mancato assolvimento di quanto disposto dal Giudice nel provvedimento di fissazione dell'udienza, si chiede indagine tributaria anche a mezzo della Polizia Tributaria, indagini di carattere societario, patrimoniale, fiscale, bancario e reddituale, nonché consulenza di carattere contabile-patrimoniale sulla persona, sulle attività, sui beni posseduti, sul reddito e sul tenore di vita di con particolare riguardo agli ultimi 5 anni, al fine di accertare i redditi Parte_1
effettivi e il complessivo patrimonio a lui riferibili, direttamente e indirettamente, ai depositi bancari in
Italia e all'estero e ad altri depositi che dovessero emergere presso ulteriori istituti di credito, in Italia
e all'estero. Si chiede altresì CTU contabile-patrimoniale sulla persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (finanziario, mobiliare e immobiliare), direttamente o indirettamente posseduto, e sui rapporti bancari comunque riferibili, verificare l'effettiva capienza del ricorrente, previa acquisizione della documentazione bancaria e contabile richiesta. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 5 Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle questioni economiche previste dalla sentenza di divorzio n. 2690/2010 emessa dal Tribunale di Firenze il 23/06/2010 e in particolare la revisione ovvero revoca dell'onere posto a carico di di versare all'ex coniuge, Parte_1
la somma mensile di e. 460,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1
(26/05/1996) e (08.05.1998), oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie; a fronte del ricorso proposto dal in data 16/04/2024, si è costituita in giudizio Parte_1
in data 03/07/2024, chiedendo il rigetto del ricorso ovvero la conferma dei CP_1
provvedimenti di cui alla sentenza di divorzio, formulando in via riconvenzionale, domanda di condanna del ricorrente al pagamento della somma di 42.100,25 a titolo di pagamento del 50% del mantenimento straordinario per omesso versamento dall'anno 2017; la causa è stata istruita con l'esame delle parti e acquisizione dei documenti prodotti, fino a quando, all'esito di udienza cartolare del 28/01/2025, il Giudice delegato, preso atto del deposito di note scritte contenenti le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate, ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover rigettare le richieste istruttorie avanzate da CP_1
atteso che la documentazione versata in atti da controparte appare idonea a consentire la
[...]
ricostruzione della capacità reddituale e patrimoniale del ricorrente, di tal ché siffatte richieste si appalesano ultronee ai fini del decidere.
3. Nel merito, osserva il Collegio che il presente giudizio ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 9 della L. 898/70, il quale prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi” ovvero si verifichi un mutamento rilevante e documentato della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento di cui si chiede la modifica – che può consistere nella modifica della condizione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi, o di altre vicende inerenti la prole - l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di ottenere una revisione delle condizioni;
ne consegue che il presupposto legittimante la richiesta è la prospettazione di un fatto sopravvenuto (in termini Cass. Civ. n. 18608/2021).
Tanto premesso, si rileva, quanto alla richiesta del ricorrente di revocare ovvero ridurre il contributo posto a proprio carico per il mantenimento ordinario dei figli e che, secondo il Per_1 Per_2
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del genitore di mantenere i figli pagina 3 di 5 decade nel momento in cui questi ultimi hanno completato il percorso formativo prescelto ed hanno acquisito la capacità lavorativa che gli consente di raggiungere l'autonomia economica (ex multis,
Cass. Civ. n. 19696/2019): nel caso di specie risulta documentato che il figlio , dopo aver Per_2
completato gli studi, è stato assunto in data 12/07/2024 con la qualifica di operaio con contratto part- time a tempo determinato presso SGRANO SRL, prorogato fino al 12/01/2025 (v. doc. 16 in atti), percependo una retribuzione nel mese di agosto 2024 di circa e. 500,00, nel mese di settembre 2024 di circa e. 900,00 e nel mese di ottobre 2024 di circa e. 800,00 (v. doc. 19 in atti), di tal chè, ad onda del fatto che tale contratto non risulta essere stato rinnovato, come dichiarato dalla resistente, deve tuttavia ritenersi che il ragazzo abbia raggiunto il requisito della piena indipendenza economica, non potendosi tener conto del mancano rinnovo a fronte del suo pregresso inserimento nel mercato del lavoro;
ne consegue, che la domanda di revoca formulata dal del contributo posto a proprio carico per Parte_1
il mantenimento ordinario del figlio (fissato dalla sentenza di divorzio n. 2690/2010 emessa Per_2
dal Tribunale di Firenze il 23/06/2010 in e. 230,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat) deve essere accolta, a decorrere dalla domanda (16/04/2024); conseguentemente, va revocato l'obbligo posto a carico del di far fronte al 50% delle spese straordinarie necessarie per , previste Parte_1 Per_2
dalla sentenza di divorzio, sempre a far data della domanda.
Quanto alla figlia AG rileva il Collegio che la medesima, dopo aver conseguito la Per_1
laurea presso la Pontificia Università Lateranense, ha iniziato il dottorato di ricerca in diritto canonico presso la medesima Università per il quale risulta aver pagato la tassa annuale di e. 2.500,00 ( v. doc 20 in atti), oltre a sostenere un canone di affitto per soddisfare l'esigenza abitativa a Roma di circa e.
500,00 mensili;
ne consegue che la ragazza non può ritenersi autonoma, non avendo ancora completato il proprio percorso formativo e di studi, di tal chè la domanda del ricorrente di revoca/riduzione dell'onere di contribuire al di lei mantenimento deve essere rigettata, con conseguente conferma di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 2690/2010 emessa dal Tribunale di Firenze il 23/06/2010.
4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, in questo caso reciproca (il è Parte_1
soccombente sulla domanda di revoca/riduzione del contributo per la figlia la sulla Per_1 CP_1
domanda di conferma del contributo al mantenimento mensile per il figlio ), di tal ché le Per_2
stesse devono essere integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. n. 2690/2010 emessa dal Tribunale di Firenze il 23/06/2010, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, assorbita o rigettata, così provvede:
- revoca l'obbligo posto a cario di di corrispondere entro il giorno 5 del mese a Parte_1
la somma di e. 230,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento del figlio AG , a decorrere dalla domanda;
Per_2
- revoca l'obbligo posto a carico di di provvedere al 50% delle spese straordinarie Parte_1
necessarie per il figlio AG , a decorrere dalla domanda;
Per_2
- rigetta la domanda di di revoca del contributo mensile di e. 230,00, oltre Parte_1
rivalutazione annuale Istat, per il mantenimento della figlia AG;
Persona_1
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28/02/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4467/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a[...], 50019 Sesto NO (FI), rappresentato e difeso dagli avv.ti
Pietro Di Tosto e Olindo Cazzolla, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Lungotevere Flaminio n. 22, 00196 ROMA
Ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...] int. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia
Granata ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, Via B. Varchi n. 14
Resistente
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 18/04/2024 e 22/04/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 5 Il ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 22/01/2025, con le quali ha chiesto al
Tribunale di: “(1) disporre la REVISIONE / REVOCA dell' obbligo da parte del Sig. Parte_1
di versare l' assegno mensile di EURO 460 alla Signora nonché ai figli
[...] CP_1
e a titolo di contributo per il mantenimento dei Persona_1 Persona_2
figli e , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento Per_1 Per_2
delle spese straordinarie nella misura del 50%, così come previsto nella Sentenza di divorzio;
(2)
CONDANNARE la convenuta al pagamento di competenze, spese ed onorari del presente giudizio;
(3)
APPLICARE ogni effetto di legge>>”.
La resistente ha concluso come da note scritte depositate in data 22/01/2025, con le quali: “IN VIA
PRINCIPALE:
1. si chiede il rigetto del ricorso interposto con tutte le eccezioni e le domande ex adverso interposte, essendo infondato in fatto ed in diritto.
2. Si chiede la conferma delle condizioni stabilite nella Sentenza di divorzio n. 2690 del 1 Settembre 2010 e quindi disporre l'obbligo a carico del Signor di provvedere al mantenimento dei figli e fino al Parte_1 Per_2 Per_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica, nei seguenti termini indicati nella Sentenza di divorzio: Punto 6 corresponsione a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
nella misura di €.460,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
3. IN VIA
RICONVENZIONALE si chiede la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo di €. 42.100,25
a titolo di pagamento del 50% del mantenimento straordinario come previsto dalla Sentenza di divorzio N. 2690 del 1 Settembre 2010, per omesso versamento dal 2017 alla data odierna. In VIA
ISTRUTTORIA, stante il mancato assolvimento di quanto disposto dal Giudice nel provvedimento di fissazione dell'udienza, si chiede indagine tributaria anche a mezzo della Polizia Tributaria, indagini di carattere societario, patrimoniale, fiscale, bancario e reddituale, nonché consulenza di carattere contabile-patrimoniale sulla persona, sulle attività, sui beni posseduti, sul reddito e sul tenore di vita di con particolare riguardo agli ultimi 5 anni, al fine di accertare i redditi Parte_1
effettivi e il complessivo patrimonio a lui riferibili, direttamente e indirettamente, ai depositi bancari in
Italia e all'estero e ad altri depositi che dovessero emergere presso ulteriori istituti di credito, in Italia
e all'estero. Si chiede altresì CTU contabile-patrimoniale sulla persona, sulle attività, sul reddito, sul patrimonio (finanziario, mobiliare e immobiliare), direttamente o indirettamente posseduto, e sui rapporti bancari comunque riferibili, verificare l'effettiva capienza del ricorrente, previa acquisizione della documentazione bancaria e contabile richiesta. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 5 Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle questioni economiche previste dalla sentenza di divorzio n. 2690/2010 emessa dal Tribunale di Firenze il 23/06/2010 e in particolare la revisione ovvero revoca dell'onere posto a carico di di versare all'ex coniuge, Parte_1
la somma mensile di e. 460,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_1
(26/05/1996) e (08.05.1998), oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie; a fronte del ricorso proposto dal in data 16/04/2024, si è costituita in giudizio Parte_1
in data 03/07/2024, chiedendo il rigetto del ricorso ovvero la conferma dei CP_1
provvedimenti di cui alla sentenza di divorzio, formulando in via riconvenzionale, domanda di condanna del ricorrente al pagamento della somma di 42.100,25 a titolo di pagamento del 50% del mantenimento straordinario per omesso versamento dall'anno 2017; la causa è stata istruita con l'esame delle parti e acquisizione dei documenti prodotti, fino a quando, all'esito di udienza cartolare del 28/01/2025, il Giudice delegato, preso atto del deposito di note scritte contenenti le rispettive conclusioni come in epigrafe riportate, ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover rigettare le richieste istruttorie avanzate da CP_1
atteso che la documentazione versata in atti da controparte appare idonea a consentire la
[...]
ricostruzione della capacità reddituale e patrimoniale del ricorrente, di tal ché siffatte richieste si appalesano ultronee ai fini del decidere.
3. Nel merito, osserva il Collegio che il presente giudizio ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 9 della L. 898/70, il quale prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi” ovvero si verifichi un mutamento rilevante e documentato della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento di cui si chiede la modifica – che può consistere nella modifica della condizione personale e patrimoniale propria o di entrambi gli ex coniugi, o di altre vicende inerenti la prole - l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di ottenere una revisione delle condizioni;
ne consegue che il presupposto legittimante la richiesta è la prospettazione di un fatto sopravvenuto (in termini Cass. Civ. n. 18608/2021).
Tanto premesso, si rileva, quanto alla richiesta del ricorrente di revocare ovvero ridurre il contributo posto a proprio carico per il mantenimento ordinario dei figli e che, secondo il Per_1 Per_2
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo del genitore di mantenere i figli pagina 3 di 5 decade nel momento in cui questi ultimi hanno completato il percorso formativo prescelto ed hanno acquisito la capacità lavorativa che gli consente di raggiungere l'autonomia economica (ex multis,
Cass. Civ. n. 19696/2019): nel caso di specie risulta documentato che il figlio , dopo aver Per_2
completato gli studi, è stato assunto in data 12/07/2024 con la qualifica di operaio con contratto part- time a tempo determinato presso SGRANO SRL, prorogato fino al 12/01/2025 (v. doc. 16 in atti), percependo una retribuzione nel mese di agosto 2024 di circa e. 500,00, nel mese di settembre 2024 di circa e. 900,00 e nel mese di ottobre 2024 di circa e. 800,00 (v. doc. 19 in atti), di tal chè, ad onda del fatto che tale contratto non risulta essere stato rinnovato, come dichiarato dalla resistente, deve tuttavia ritenersi che il ragazzo abbia raggiunto il requisito della piena indipendenza economica, non potendosi tener conto del mancano rinnovo a fronte del suo pregresso inserimento nel mercato del lavoro;
ne consegue, che la domanda di revoca formulata dal del contributo posto a proprio carico per Parte_1
il mantenimento ordinario del figlio (fissato dalla sentenza di divorzio n. 2690/2010 emessa Per_2
dal Tribunale di Firenze il 23/06/2010 in e. 230,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat) deve essere accolta, a decorrere dalla domanda (16/04/2024); conseguentemente, va revocato l'obbligo posto a carico del di far fronte al 50% delle spese straordinarie necessarie per , previste Parte_1 Per_2
dalla sentenza di divorzio, sempre a far data della domanda.
Quanto alla figlia AG rileva il Collegio che la medesima, dopo aver conseguito la Per_1
laurea presso la Pontificia Università Lateranense, ha iniziato il dottorato di ricerca in diritto canonico presso la medesima Università per il quale risulta aver pagato la tassa annuale di e. 2.500,00 ( v. doc 20 in atti), oltre a sostenere un canone di affitto per soddisfare l'esigenza abitativa a Roma di circa e.
500,00 mensili;
ne consegue che la ragazza non può ritenersi autonoma, non avendo ancora completato il proprio percorso formativo e di studi, di tal chè la domanda del ricorrente di revoca/riduzione dell'onere di contribuire al di lei mantenimento deve essere rigettata, con conseguente conferma di quanto stabilito nella sentenza di divorzio n. 2690/2010 emessa dal Tribunale di Firenze il 23/06/2010.
4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, in questo caso reciproca (il è Parte_1
soccombente sulla domanda di revoca/riduzione del contributo per la figlia la sulla Per_1 CP_1
domanda di conferma del contributo al mantenimento mensile per il figlio ), di tal ché le Per_2
stesse devono essere integralmente compensate tra le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
il Tribunale come sopra costituito, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle parti, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. n. 2690/2010 emessa dal Tribunale di Firenze il 23/06/2010, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, assorbita o rigettata, così provvede:
- revoca l'obbligo posto a cario di di corrispondere entro il giorno 5 del mese a Parte_1
la somma di e. 230,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di contributo Parte_2
al mantenimento del figlio AG , a decorrere dalla domanda;
Per_2
- revoca l'obbligo posto a carico di di provvedere al 50% delle spese straordinarie Parte_1
necessarie per il figlio AG , a decorrere dalla domanda;
Per_2
- rigetta la domanda di di revoca del contributo mensile di e. 230,00, oltre Parte_1
rivalutazione annuale Istat, per il mantenimento della figlia AG;
Persona_1
- dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28/02/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
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