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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 1475/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1475/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. GIRARDI ANGELO ed Parte_1 Parte_2
m studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26/10/2024, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia e vendo contratto matrimonio in Baronissi il 11/09/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016, parte II, serie a, n. 41), deducendo che dal matrimonio era nata la figlia , in Avellino, il 20.01.2020. Persona_1
Pertanto, esponevano che la niugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 06.05.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2
in Baronissi il 11/09/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016, parte II, serie a, n. 41);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“ 1) I coniugi vivranno separati di mensa, letto ed abitazione;
2) La moglie, signora , unitamente alla figlia minore , occuperà Parte_2 Persona_1 la casa coniugale, sita erno), alla via E.A. Mario n.29;
3) La figlia resterà affidata ad entrambi i coniugi che provvederanno alla sua educazione ed allevamento;
Sui tempi di permanenza e di frequentazione della figlia minore i signori Pt_3
chiedono che essi siano così determinati:
[...]
e terrà con sé la figlia tre pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle 20,00 (in periodi di chiusura degli istituti scolastici dalle 13,00 alle 22,00). Si richiede, inoltre, che il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di sabato e la domenica, a fine settimana alterni. Per quanto concerne le festività la figlia trascorrerà con il padre il giorno della vigilia di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania e Pasqua, Lunedì in Albis ad anni alternati. Per quanto riguarda le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre complessivamente due settimane con pernottamento, in periodo da concordarsi preventivamente tra i genitori della minore. La minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, mentre il giorno del compleanno della bambina verrà possibilmente trascorso dalla famiglia insieme in caso di festeggiamento, ovvero, in mancanza di accordo, di anno in anno con ogni genitore alternando mattina/pomeriggio – pomeriggio/sera. Inoltre il padre, previo accordo con la madre, avrà facoltà di incontrare la figlia anche in qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni anche lavorativi delle parti, così come viene fatta altra qualsiasi altra pattuizione tra le parti. 4) Il signor si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento della propria figlia Parte_1 minore, en 0 del mese, a far data dal mese successivo alla comparizione dinanzi all'On.le Tribunale, la complessiva somma di €.300,00 (Euro trecento/00). Detto assegno sarà aggiornato, secondo gli indici ISTAT, dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla comparizione avanti al Signor Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore. Per le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori, queste saranno a carico di ciascuno nella misura del 50% e comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc.). Si precisa, inoltre che, per quanto concerne le spese straordinarie, queste andranno valutate e decise di volta in volta da entrambi i genitori. Sempre per quanto attiene alla minore, ciascun genitore non potrà, autonomamente, prendere alcuna decisione (straordinaria) o iniziativa ed ove lo facesse, non avrà diritto al rimborso della quota anticipata. Tale principio non si applicherà alle spese mediche urgenti, per le quali, ciascun genitore avrà sempre diritto al rimborso”
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“5) I signori e dichiarano e promettono che l'immobile di via E.A. Parte_1 Parte_2
Mario n.29, i le to alla propria figlia minore mentre il mutuo resterà gravato sugli stessi;
6) I coniugi si scambiano il reciproco consenso per il rilascio della carta di identità e/o passaporto validi per l'espatrio”,
tutte da intendersi parte integrante del presente provvedimento. Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 08.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 1475/2024, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. GIRARDI ANGELO ed Parte_1 Parte_2
m studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26/10/2024, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia e vendo contratto matrimonio in Baronissi il 11/09/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016, parte II, serie a, n. 41), deducendo che dal matrimonio era nata la figlia , in Avellino, il 20.01.2020. Persona_1
Pertanto, esponevano che la niugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 06.05.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2
in Baronissi il 11/09/2016 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2016, parte II, serie a, n. 41);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“ 1) I coniugi vivranno separati di mensa, letto ed abitazione;
2) La moglie, signora , unitamente alla figlia minore , occuperà Parte_2 Persona_1 la casa coniugale, sita erno), alla via E.A. Mario n.29;
3) La figlia resterà affidata ad entrambi i coniugi che provvederanno alla sua educazione ed allevamento;
Sui tempi di permanenza e di frequentazione della figlia minore i signori Pt_3
chiedono che essi siano così determinati:
[...]
e terrà con sé la figlia tre pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola fino alle 20,00 (in periodi di chiusura degli istituti scolastici dalle 13,00 alle 22,00). Si richiede, inoltre, che il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di sabato e la domenica, a fine settimana alterni. Per quanto concerne le festività la figlia trascorrerà con il padre il giorno della vigilia di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania e Pasqua, Lunedì in Albis ad anni alternati. Per quanto riguarda le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre complessivamente due settimane con pernottamento, in periodo da concordarsi preventivamente tra i genitori della minore. La minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori, mentre il giorno del compleanno della bambina verrà possibilmente trascorso dalla famiglia insieme in caso di festeggiamento, ovvero, in mancanza di accordo, di anno in anno con ogni genitore alternando mattina/pomeriggio – pomeriggio/sera. Inoltre il padre, previo accordo con la madre, avrà facoltà di incontrare la figlia anche in qualunque altro giorno della settimana compatibilmente con gli impegni anche lavorativi delle parti, così come viene fatta altra qualsiasi altra pattuizione tra le parti. 4) Il signor si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento della propria figlia Parte_1 minore, en 0 del mese, a far data dal mese successivo alla comparizione dinanzi all'On.le Tribunale, la complessiva somma di €.300,00 (Euro trecento/00). Detto assegno sarà aggiornato, secondo gli indici ISTAT, dall'inizio del secondo anno a decorrere dalla comparizione avanti al Signor Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore. Per le spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori, queste saranno a carico di ciascuno nella misura del 50% e comprendono: tutte le spese mediche, le spese scolastiche inclusi iscrizione ai corsi, attrezzatura sportiva occorrenda, ecc.). Si precisa, inoltre che, per quanto concerne le spese straordinarie, queste andranno valutate e decise di volta in volta da entrambi i genitori. Sempre per quanto attiene alla minore, ciascun genitore non potrà, autonomamente, prendere alcuna decisione (straordinaria) o iniziativa ed ove lo facesse, non avrà diritto al rimborso della quota anticipata. Tale principio non si applicherà alle spese mediche urgenti, per le quali, ciascun genitore avrà sempre diritto al rimborso”
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“5) I signori e dichiarano e promettono che l'immobile di via E.A. Parte_1 Parte_2
Mario n.29, i le to alla propria figlia minore mentre il mutuo resterà gravato sugli stessi;
6) I coniugi si scambiano il reciproco consenso per il rilascio della carta di identità e/o passaporto validi per l'espatrio”,
tutte da intendersi parte integrante del presente provvedimento. Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 08.05.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire