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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2077/2025 r.g.v.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stella Paola Fanelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 12 febbraio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 10 giugno 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Monte San TR (Bologna) il 25 giugno 2011 e che dalla loro unione è nato a Bologna in [...] 1° febbraio 2015 il figlio CP_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore , in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto di CP_1
entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“16. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE CON EFFETTI REALI
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c., i Sigg.ri e a mente del Protocollo Parte_1 Parte_2
per i procedimenti in materia di famiglia e persone, assunto dal Tribunale di Bologna dd. 08.07.2022, punto 2.12, intendono effettuare il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione con effetti a far data dalla
2 sentenza di separazione personale, avvalendosi di un Ausiliario avvocato, già designato dal Giudice.
I. CLAUSOLA DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE nell'ambito della separazione personale dei coniugi.
16.1 CONSENSO E OGGETTO
La Sig.ra ex art. 1376 c.c., cede e trasferisce al Sig. Parte_1 Parte_2
che accetta, il proprio ½ (un mezzo) del diritto di proprietà, il cui restante ½ (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile:
- porzione del fabbricato sito in Comune di OL SA (BO), Via Monte Rocca n.
3/15, costituita da:
- un appartamento di civile abitazione composto da ingresso, cucina, bagno, corridoio, corte interna esclusiva e soggiorno al piano terra;
- da due camere, studio, corridoio, bagno e balcone al primo piano;
- da locale di soffitta al piano secondo (sottotetto) avente accesso esclusivo dallo stesso appartamento attraverso una piccola botola;
- e con annesse, come pertinenze:
- una cantina con ripostiglio e bagno;
- una autorimessa, tutti al piano seminterrato (sottostrada);
- corti esclusive;
- adiacente piccolo ritaglio di terreno.
Il tutto, distinto al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di OL SA (BO), Via
Monte Rocca n. 3/15, al Foglio 34:
- particella n. 344 sub 50 (abitazione)
- particella n. 344 sub 51 (corte)
- particella n. 344 sub 52 (corte)
3 graffate tra loro, categoria A/3, piano S1-T-1-2, classe 4, consistenza 8 vani, superficie catastale totale: 139 mtq, totale escluse aree scoperte 132 mtq, rendita catastale: € 1.012,26;
- particella n. 344, sub 42, categoria C/6 (autorimessa), piano S1, classe 2, mq 30, superficie catastale totale 33 mtq, rendita catastale € 215,36.
Il piccolo ritaglio di terreno adiacente e pertinenziale è distinto al Catasto Terreni del
Comune di OL SA (BO):
- Foglio n. 34, particella n. 366, pascolo, classe U, mq 20, Reddito dominicale € 0,02,
Reddito Agrario € 0,01. Al riguardo, si precisa che la natura pertinenziale del succitato pascolo, con superficie di 20 mtq, ut supra identificato risulta espressamente dall'atto di provenienza a ministero Notaio Dott. infra citato (cfr. doc. 4, pag. 3, Persona_1
11° rigo dal basso). Pertanto, trattandosi di pertinenza di mtq 20, NON si rende necessario produrre C.D.U..
In confine con: ragioni Donne, beni comuni da più lati, Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
salvo altri.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro quota di tutte le parti comuni del fabbricato, quali risultano tali per legge, titoli d'acquisto e destinazione ed, in particolare, di quelle di cui all'atto del Notaio dd. 27.10.1993 rep. n. Persona_6
50942/7919, registrato a Bologna il 12.11.1993 al n. 10277, e trascritto il 09.11.1993 all'art. 17946, che trovansi così descritte: “corsello pedonale e scivoli pedonali, nonché sulla corsia autorimesse e armadio contatori allegato al predetto Mod. D distinti nell'elaborato planimetrico allegato al predetto Mod. D. del 16.10.1992 n. A1458 di prot. al foglio 34 con il mapp. 344 sub 1 p. T (B.C.N.C comune ai sub dal 3 al 49 compresi) e con il mappale 344 sub 2 p. S-1 (B.C.N.C. ai sub dal 26 al 49 compresi) nonché sull'area di sedime del fabbricato di cui è parte la porzione in oggetto, area censita al N.C.T. di OL SA al foglio 34 con il mappale 344 di are 18,19 ente urbano senza redditi”.
4 16.2 PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente, Sig.ra coniuge in regime di comunione legale dei beni, per acquisto con atto di Parte_1
vendita, a ministero Notaio Dott. iscritto presso il Collegio Notarile del Persona_1
Distretto di Bologna, del 18.12.2023, Repertorio n. 52.432, Raccolta 31.115, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Bologna il 28.12.2023, al Registro Generale n. 62255
e Registro Particolare n. 46092, che qui si richiama integralmente, registrato a Bologna il 28.12.2023, al n. 59482, Serie 1T.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova, conosciuto dalla parte alla quale viene ceduta, con tutte le aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, usi e comunioni, servitù attive e passive, se e come esistenti, anche in base ai titoli di acquisto che si intendono qui integralmente richiamati ed, in particolare, con tutte le servitù indicate a richiamate nell'atto del notaio in data 27.10.1993 rep. n. 50942/7919, sopra citato. Persona_6
8.3 GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente, Sig.ra garantisce il rilievo della Parte cessionaria in caso Parte_1
di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, come da ispezione ipotecaria per soggetto trasferente (Sig.ra aggiornata al 24.04.2025 prodotta Parte_1
dalle parti.
La Parte cedente dichiara e la Parte cessionaria ne prende atto, di garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa di sicurezza.
8.4 DICHIARAZIONI URBANISTICHE
5 Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, la parte cedente Sig.ra Pt_1
dichiara, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R.
[...]
28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto:
- è stata iniziata in forza della licenza edilizia rilasciata in data 02.03.1990 n. 14295;
Successivamente, sono state eseguite delle varianti:
- in data 01.09.1990 prot. n. 7878;
- in data 15.09.1992 n. 6659 di prot.;
- D.I.A. pg. 176/D/2004 put. n. 10736 del 12.06.2004.
In data 02.11.1992, è stato rilasciato dal Comune di OL SA il certificato di conformità prot. n. . Nu_1
In data 28.11.1996, è stata rilasciata l'autorizzazione di abitabilità/usabilità a seguito di domanda in data 05.11.1993 prot. n. 13068.
Successivamente, è stata aperta una CILA a sanatoria pg. n. 145/MS/2023 put. n. 19560 del 03.07.2023.
Successivamente, in data 22.03.2024, è stata aperta una SCIA Prot. n. 9345.
I relativi lavori sono stati completati in data 28.04.2025, come da segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità, prodotta dalle Parti all'Ausiliario e allegata al suo parere favorevole al trasferimento.
In data 29.04.2025, le Parti hanno effettuato, per il tramite del tecnico incaricato, Geom.
“segnalazione certificata di agibilità”, protocollata dal Comune di OL Persona_7
SA (BO) al numero 14810.
Il numero assunto dalla relativa pratica comunale è: “32/CE/2025 – data presentazione
29.04.2025 – Tipo pratica: agibilità; Oggetto: manutenzione straordinaria interna ed esterna – Indirizzo: Via Monte Rocca 3/15; richiedenti: ”, come da Parte_2
6 documentazione prodotta dalle Parti all'Ausiliario e allegata al suo parere favorevole al trasferimento.
Successivamente, NON sono stati posti in essere interventi tali da richiedere autorizzazioni, neppure a sanatoria, né sono stati emessi provvedimenti sanzionatori.
8.5 CONFORMITA' CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 14 del D.l. n. 78/2010 convertito nella legge n.
122/2010 la Parte Cedente, Sig.ra Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate:
- nell'elaborato planimetrico (cfr. all. A);
- nella planimetria Foglio 34, particella 344, sub 50 (appartamento), sub 51 e sub 52
(corti esclusive) tutti e tre graffati tra loro, dichiarazione Protocollo n. BO0077748 del
20.06.2023, ultima planimetria in atti, situazione al 24.04.2025 n. T450460 (cfr. all. B);
- nella planimetria Foglio 34 particella n. 344 (autorimessa) sub 42, dichiarazione protocollo n. BO0077738 del 20.06.2023, ultima planimetria in atti, situazione al
24.04.2025 n. T445702, (cfr. all. C).
- dichiara e la parte cessionaria, Sig. ne prende atto, che i dati catastali Parte_2
e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto.
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
16.6 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi del D. L. 04.06.2013, n. 63 convertito con legge 03.08.2013 n. 90, si allega a far parte integrante l'originale dell'Attestato di Prestazione Energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 05456-596179-2024, rilasciato in data 05.08.2024, dal Perito
Industriale, quale tecnico abilitato (cfr. all. D), con validità fino al Testimone_1
05.08.2034.
7 La Parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
16.7 ASSENZA DI UN MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le Parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano, con riferimento al trasferimento di cui al presente atto, che:
- a) non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
- b) a fronte del presente trasferimento, nell'ambito della regolamentazione e a tacitazione integrale dei rapporti economici, i coniugi hanno concordato che il Sig. corrisponda alla moglie l'importo complessivo di Euro 130.000,00 Parte_2
(diconsi euro centotrentamila/00) di cui:
- € 40.000,00 già corrisposti alla moglie in data 14.03.2025;
- € 90.000,00 corrisposti all'odierna udienza a mezzo assegno circolare n. 6911030680-
08 emesso dalla Banca Sella in data 10/06/2025 (All. E).
16.8 RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La Parte cedente, Sig.ra rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
16.9 EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
16.10 RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Sigg.ri e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse, tributi, rientrando tutti i trasferimenti di cui al presente atto, in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della Legge 08.03.1987,
n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il
8 10.051999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale
Normativa n. 2/E in data 21.02.2014, configurandosi tutti i trasferimenti di diritti reali effettuati col presente atto quale condizione necessaria ed indispensabile ai fini della composizione bonaria del conflitto conseguente l'evento separativo;
16.11 le Parti danno atto di avere, di comune accordo, rinunciato alla produzione della
Relazione Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli Ausiliari;
16.12 le Parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore catastale complessivo delle quote di immobili oggetto dei trasferimenti è pari ad € 72.027,38 (€ 116.916,03 valore catastale appartamento + € 27.135,36 valore catastale garage + € 3,37 valore catastale del pascolo = € 144.054,76: 2 = € 72.027,38) ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 30 maggio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 14 Parte_1
agosto 1985 e nato a [...] il [...], i quali hanno Parte_2
contratto matrimonio a Monte San TR (Bologna) il 25 giugno 2011, trascritto nel
9 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno
2011;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monte San TR di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“2. il figlio nato a [...] il [...], viene affidato in via condivisa CP_1
ad entrambi i genitori, con ripartizione della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione in capo a quello dei genitori che in quel momento avrà con sé il figlio;
3. i genitori frequenteranno il figlio , salvo diversi accordi tra gli stessi anche via CP_1
e-mail, secondo le seguenti modalità:
- nelle giornate di lunedì e martedì, sia collocato, con pernotto presso il domicilio materno;
mercoledì e giovedì, sia collocato, con pernotto, presso quello paterno in
OL SA, Via Monte Rocca, n. 3/15 e il fine settimana, con pernotto, alternato tra i genitori, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 16,30, dall'uscita della scuola, alla domenica sera, dopo cena, ore 21,00; la domenica sera, cenerà con entrambi i CP_1
genitori, previa disponibilità dei nonni materni, presso la casa di quest'ultimi. Per la domenica sera di spettanza del genitore paterno, qualora i nonni materni, non dovessero essere disponibili per la cena, trascorrerà, sino alle ore 21.00, con il CP_1
padre, il quale riaccompagnerà il minore presso l'abitazione del genitore materno.
- le notti della domenica sera sarà collocato e pernotterà con il genitore materno CP_1
presso la casa materna sita in OL SA, Via Giovanni Boccaccio, 3;
- i coniugi concordano che, con l'inizio della scuola secondaria (ex medie) di primo grado, nei giorni di spettanza del padre, il minore potrà essere prelevato, all'uscita della scuola, alle 14,00, dal bus o dalla madre. potrà pranzare con il genitore materno e, CP_1
anche nelle giornate di spettanza del genitore paterno, essere assistito dalla madre, nella
10 gestione dei compiti di scuola, sino al rientro di a OL SA. Il Parte_2
padre potrà prelevare il figlio, nelle giornate di sua spettanza, al rientro dal lavoro, presso la casa materna e riaccompagnarlo presso il suo domicilio. Il padre si impegna a comunicare i giorni lavorativi, quindici giorni prima della trasferta lavorativa all'estero, alla madre.
I genitori si impegnano ad essere disponibili a garantire flessibilità oraria e giornaliera per tenere con sé al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con CP_1
il figlio e l'altro genitore;
- durante le vacanze natalizie, alternativamente, i genitori concordano di tenere con sé il minore: dal 24 dicembre 2025, ore 10,00, al 30 dicembre 2025, ore 10,00, con pernotto compreso, con il padre, il quale riaccompagnerà il figlio presso la residenza materna il 31.12.2025, entro le ore 10,00; dal 31 dicembre 2025 ore 10,00 al 06 gennaio 2026 con pernotto compreso ore 20,00, con la madre. Le festività della
Epifania secondo il principio dell'alternanza. L'anno successivo, secondo il principio dell'alternanza, i genitori trascorreranno con il figlio le vacanze di spettanza. Il padre terrà con sé il minore nella giornata del 24 dicembre, mentre la madre nella giornata del 25 dicembre. La madre preleverà e riaccompagnerà il minore presso la residenza del padre e viceversa il padre, presso quello della madre, salvo diversi accordi scritti che i genitori converranno nell'interesse del minore;
- i genitori convengono che eventuali vacanze natalizie, fuori da Bologna, devono essere comunicate via mail all'altro genitore entro il 30 novembre di ciascun anno;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, tre giorni comprensive anche del giorno di Pasqua;
la domenica di Pasqua con il padre e il giorno dell'Angelo con la madre;
- durante le vacanze estive, dalla fine della scuola primaria all'inizio dell'anno successivo, dai mesi di giugno, luglio e due settimane di settembre, frequenterà CP_1
i centri estivi, in alternanza con la disponibilità e la permanenza presso i nonni materni
11 e paterni. Durante il mese di agosto, il minore trascorrerà, in alternanza, la seconda e terza settimana con il papà e la prima e l'ultima con la mamma. Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare, a mezzo mail, entro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi periodi, località, mezzi di traporto, alberghi, garantendo al figlio di mantenere con l'altro genitore ogni contatto telefonico, anche tramite WhatsApp, videochiamate, e altro;
- i ponti e le festività (es. 2 giugno, 25 aprile, 1 maggio, compresi gli onomastici e altre ricorrenze dell'anno) ad anni alterni tra mamma e papà. Il giorno del compleanno di , ove possibile, la mattina con la mamma e la sera, con il papà; CP_1
4. la casa familiare, con annesse le pertinenze, sita in OL SA, Via Monte Rocca
3 lettera 15, viene assegnata al padre presso il quale è attualmente Parte_2
collocato il minore nato a [...] il [...], quale luogo della sua CP_1
residenza anagrafica;
5. corrisponderà a con decorrenza Parte_2 Parte_1
dall'allontanamento della moglie dalla casa familiare, quale contributo al mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 350,00, in via anticipata, entro il giorno 1 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT;
con decorrenza dal mese di settembre 2026, compreso, Parte_2
corrisponderà a quale contributo al mantenimento del figlio l'importo Parte_1
mensile di euro 400,00, in via anticipata, entro il giorno 1 di ogni mese, importi da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT;
6. si farà carico esclusivamente del pagamento della mensa Parte_2
scolastica del minore, da corrispondersi direttamente all'ente erogatore del servizio e/o al Comune di competenza;
7. e saranno tenuti, nella misura del 50% per Parte_1 Parte_2
ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie per il figlio, come da Protocollo delle
Spese straordinarie del Tribunale di Bologna del 09.08.2017 che di seguito di riporta:
12 “Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli.
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi
dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
4. Tutte le spese da concordare preventivamente
13 Tutte le spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa deve informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spessa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
5. Rimborso delle spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese straordinarie e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
8. l'Assegno Unico sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori, con decorrenza dall'allontanamento della moglie dalla casa familiare;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole saranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del 50%;
9. la moglie cede e trasferisce, col presente atto, il 50% della quota di proprietà della casa familiare e pertinenze annesse, di seguito meglio identificata a favore del marito, che accetta, e quest'ultimo corrisponderà, a mezzo bonifico bancario a favore della moglie, che accetta, l'importo convenuto di euro 130.000,00 (euro centotrentamila/00), secondo le seguenti modalità:
14 - euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), importo già corrisposto a mezzo bonifico bancario dal marito alla moglie;
- l'importo residuo, pari ad euro 90.000,00 (euro novantamila/00) viene corrisposto all'odierna udienza a mezzo assegno circolare n. 6911030680-08 emesso dalla Banca
Sella.
Le spese dell'Ausiliario nominato dal Giudice, per accordo interno dei coniugi, saranno a carico esclusivo del marito, ferma restando che entrambe le Parti sono obbligate in solido al pagamento nei confronti all'Ausiliario.
La moglie dà atto di aver sottoscritto un contratto preliminare di acquisto di un altro immobile, sito in OL SA (BO), Via Giovanni Boccaccio n. 3 ed ha corrisposto l'importo di euro 40.000,00 a titolo di caparra confirmatoria al promittente venditore, con impegno a stipulare il rogito definitivo entro e non oltre il 30.07.2025;
10. nelle more dell'acquisto di un altro immobile, stante anche la grandezza degli ambienti della casa familiare e il rapporto di collaborazione e di stima che lega i coniugi, i coniugi concordano e convengono di coabitare nella casa familiare, in OL
SA, Via Monte Rocca 3/15, con il figlio, sino al mese di settembre 2025 compreso;
11. la moglie si impegna a liberare la casa familiare entro il mese di settembre 2025;
12. il marito presta il consenso a che la moglie Parte_2 Parte_1
coabiti nella casa familiare, sino al mese di settembre 2025, senza chiedere eventuali somme, di alcun genere, natura o motivo, a titolo di godimento dell'immobile;
13. rinuncia alla casa familiare e, con decorrenza dal mese di ottobre Parte_1
2025, avrà il pieno ed esclusivo godimento della stessa;
Parte_2
14. , titolare del veicolo Ford Fiesta, targato FR111ZK, in data Parte_2
06.05.2025 ha ceduto alla moglie la titolarità ed esclusivo utilizzo del veicolo indicato, targato FR111ZK, previo passaggio di proprietà del veicolo. La moglie Parte_1
conferma l'avvenuto passaggio di proprietà e trasferimento del bene mobile registrato
15 a suo favore. Ogni responsabilità e costo anche per la gestione del veicolo, successivamente alla cessione dello stesso, saranno ad esclusivo carico di Pt_1
[...]
acquisterà tutti i beni mobili nella nuova casa di proprietà e gli oggetti Parte_1
e mobili presenti nella casa familiare resteranno presso la stessa;
15. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti, in quanto godono di redditi derivanti dal proprio lavoro e, per l'effetto, rinunciano alla corresponsione di un contributo al mantenimento.
I coniugi intendono avvalersi della esenzione totale da ogni imposta, tassa e tributi rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione ex art. 19 legge
08.03.1987, n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e confermato dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 2/E del
21.02.2014.
16. TRASFERIMENTO IMMOBILIARE CON EFFETTI REALI
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 c.c.”, “La Sig.ra “cede e trasferisce al Sig. Parte_1 Parte_2
che accetta, il proprio ½ (un mezzo) del diritto di proprietà, il cui restante ½
[...]
(un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: - porzione del fabbricato sito in
Comune di OL SA (BO), Via Monte Rocca n. 3/15, costituita da: - un appartamento di civile abitazione composto da ingresso, cucina, bagno, corridoio, corte interna esclusiva e soggiorno al piano terra;
- da due camere, studio, corridoio, bagno e balcone al primo piano;
- da locale di soffitta al piano secondo (sottotetto) avente accesso esclusivo dallo stesso appartamento attraverso una piccola botola;
- e con annesse, come pertinenze: - una cantina con ripostiglio e bagno;
- una autorimessa, tutti al piano seminterrato (sottostrada); - corti esclusive;
- adiacente piccolo ritaglio di terreno.
16 Il tutto, distinto al Nuovo Catasto Fabbricati del Comune di OL SA (BO), Via
Monte Rocca n. 3/15, al Foglio 34: - particella n. 344 sub 50 (abitazione) - particella n.
344 sub 51 (corte) - particella n. 344 sub 52 (corte) graffate tra loro, categoria A/3, piano
S1-T-1-2, classe 4, consistenza 8 vani, superficie catastale totale: 139 mtq, totale escluse aree scoperte 132 mtq, rendita catastale: € 1.012,26; - particella n. 344, sub 42, categoria
C/6 (autorimessa), piano S1, classe 2, mq 30, superficie catastale totale 33 mtq, rendita catastale € 215,36. Il piccolo ritaglio di terreno adiacente e pertinenziale è distinto al
Catasto Terreni del Comune di OL SA (BO): - Foglio n. 34, particella n. 366, pascolo, classe U, mq 20, Reddito dominicale € 0,02, Reddito Agrario € 0,01. Al riguardo, si precisa che la natura pertinenziale del succitato pascolo, con superficie di
20 mtq, ut supra identificato risulta espressamente dall'atto di provenienza a ministero
Notaio Dott. infra citato (cfr. doc. 4, pag. 3, 11° rigo dal basso). Persona_1
Pertanto, trattandosi di pertinenza di mtq 20, NON si rende necessario produrre C.D.U..
In confine con: ragioni Donne, beni comuni da più lati, Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
salvo altri”. “Le Parti” “dichiarano, con riferimento al trasferimento di cui al presente atto, che” “a fronte del presente trasferimento, nell'ambito della regolamentazione e a tacitazione integrale dei rapporti economici, i coniugi hanno concordato che il Sig. corrisponda alla moglie l'importo complessivo di Euro 130.000,00 Parte_2
(diconsi euro centotrentamila/00) di cui: - € 40.000,00 già corrisposti alla moglie in data
14.03.2025; - € 90.000,00 corrisposti all'odierna udienza a mezzo assegno circolare n.
6911030680-08 emesso dalla Banca Sella in data 10/06/2025”. “La Parte cedente, Sig.ra rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, Parte_1
per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 10 giugno 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“17. I mobili, che costituiscono l'arredo del domicilio coniugale, vengono attribuiti al
17 marito.
18. I coniugi danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente.
19. Le spese legali sono integralmente compensate fra i coniugi”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 26 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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