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Sentenza 9 maggio 2024
Sentenza 9 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/05/2024, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2024 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 09.05.24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8266 dell'R.G.A.C. anno 2016, all'esito della discussione orale nell'udienza del 09.05.24 vertente t r a
(già , Partita IVA OP Controparte_2 P.IVA_1 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma in P.IVA_2 persona del Procuratore Speciale Dott. , nato a [...] Controparte_3
Seine (Parigi, Francia) il 4 febbraio 1969, codice fiscale , cittadino C.F._1 francese, giusta procura del 20 aprile 2012 per atto notaio Dott. Persona_1
Rep. 81883, Rac. 21817 e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2011, con sede legale in Roma, Via Cesare Pavese n. 385, rappresentata e difesa dall' Avvocato Ernesto Grandinetti del Foro di Roma;
- Appellante -
e
Perito industriale in atti generalizzato rappr. e difeso dall'Avv. Luigi Tocci CP_4 presso cui domicilia come da procura in atti;
- Appellato – OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 453 del 2016, depositata in data 3 febbraio 2016, a definizione di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 55 del 2014 del Giudice di Pace di Capaccio.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18 settembre 2014, OP proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 55/14, reso dal Giudice di Pace di
Capaccio, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.535.47, oltre interessi legali dalla domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi (perizie e liquidazioni nella gestione di sinistri stradali).
La Compagnia assicuratrice eccepiva in primo grado l'improponibilità della azione incardinata da per abuso del processo e violazione dei principi costituzionali CP_4 del giusto processo, nonché l'esistenza di un rapporto di litispendenza, oltre che di continenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con altro procedimento, avente ad oggetto la richiesta di rendiconto per tutta l'attività espletata dal perito nell'interesse dell'opponente Compagnia assicuratrice.
Nel merito la poi eccepiva la mancata prova del OP conferimento e dell'espletamento dell'incarico, oltre che l'inosservanza di una convenzione sottoscritta dall'odierno opposto ai fini della determinazione del compenso per l'attività svolta.
Si costituiva in giudizio l'opposto contestando integralmente quanto CP_4 ex adverso dedotto.
Nell'udienza del 6 ottobre 2015, il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate delle parti costituite, tratteneva la causa in decisione e la definiva con sentenza n. 453 del
2016 con la quale, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo, ogni altra istanza e eccezione disattesa, assorbita e reietta, così provvedeva: “1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il D.I. n. 55/14 reso dal Giudice di Pace di Capaccio;
2) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_5 CP_4 della somma di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna la
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio che Controparte_5
pag. 2/13 liquida in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario 15% , IVA e CPA come per legge al procuratore antistatario”.
Avverso tale pronuncia la proponeva appello innanzi all'intestato CP_1
Tribunale affidandolo ai seguenti motivi:
- Eccezione di improponibilità della domanda per abuso del processo, per violazione dei principi costituzionali del giusto processo e dell'art. 88 cod. proc. civ. e di violazione dei principi che regolano l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e i principi di buona fede oggettiva e correttezza
A sostegno di tale motivo di appello deduceva l'appellante di aver stipulato un convenzione di prestazione d'opera professionale con il perito industriale che CP_4 aveva svolto il ruolo di suo fiduciario nella gestione dei sinistri affidatigli in pendenza del contratto.
Nella convenzione si pattuiva un compenso forfettario che andava a compensare tutta l'attività svolta in ogni singolo incarico conferito al perito.
La escludeva che l' avesse svolto attività diverse ed ulteriori CP_1 CP_4 rispetto a quelle previste nel contratto, e che erano state tutte saldate.
L' , invece, ritenendo di aver ricevuto dalla controparte incarichi anche non CP_4 coperto dalla convenzione, notificava alla molteplici decreti ingiuntivi per il CP_1 pagamento di tali ulteriori prestazione professionali, tra i quali rientra il D.I. opposto innanzi al GdP Salerno e definito con la pronuncia impugnata innanzi allo scrivente
Giudice di Appello.
Per l'effetto, la concludeva che la domanda sarebbe improponibile per CP_1 abuso del processo e violazione dei principi e delle norme sulla buona fede e correttezza processuale, per violazione dei principi costituzionali del giusto processo e dell'art. 88 cod. proc. civ., per violazione dei principi che regolano l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., aggiungendo che il Giudice di prime cure ha omesso totalmente di pronunciarsi sulla predetta eccezione.
- Violazione dei principi di diritto su litispendenza o continenza di cause
In data 10 dicembre 2010, notificava al perito OP
, atto di citazione avente ad oggetto una domanda di rendiconto ed CP_4
pag. 3/13 accertamento di debito, relativamente alle somme pretese dell' quale compenso per CP_4 tutte le prestazioni professionali rese in passato a suo favore.
Deduceva l'appellante che tra le eventuali somme, se effettivamente dovute, erano senz'altro da ricomprendere anche quelle oggetto del giudizio deciso con la sentenza impugnata, posto che nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno, si chiedeva di accertare se esistessero somme effettivamente dovute in relazione all'intera attività svolta dall' in favore della società CP_4 CP_1
In quel giudizio si costituiva l' proponendo domanda riconvenzionale, con CP_4 richiesta di mutamento di rito, di pagamento del dovuto con riferimento a tutte le attività professionali svolte a favore della chiedendone la condanna al pagamento della CP_1 somma di non meno di € 5.000.000,00; domanda destinata a comprendere anche l'importo ingiunto con il D.I. n. 55/14 del GdP Salerno.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento e la dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso tra il Sig. e la CP_4 OP già con condanna della società attrice al pagamento Controparte_6 della somma di € 710.549,61 oltre interessi e svalutazione monetaria.
A cagione di quest'ultima domanda, le cause sono state separate;
rimaneva di competenza del Giudice civile la domanda di rendiconto mentre veniva trasferita alla cognizione del Giudice del Lavoro di Salerno la domanda tendente all'accertamento ed alla dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro tra l' e la CP_4 CP_1
Rilevava l'appellante odierna che sussiste un'evidente litispendenza/continenza tra la domanda dell proposta con ricorso per D.I. e la domanda di rendiconto e CP_4 pagamento di tutti i compensi professionali proposta in via riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Salerno.
Il Giudice di prime cure rigettava questa eccezione, motivando che la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo è attribuita all'Ufficio Giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto;
competenza che ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione.
Nell'odierno giudizio di appello la chiedeva la riforma di questa parte CP_1 della sentenza assumendone l'erroneità in quanto trattasi, in entrambi i casi, di azione di adempimento, tra le medesime parti, con identico oggetto, seppure di diversa ampiezza,
pag. 4/13 con conseguente identità di parti, causa petendi e petitum; aggiungeva che la competenza del
Giudice del decreto ingiuntivo permane solo fino alla revoca del medesimo: quindi un giudice incompetente può senz'altro dichiararsi tale, salvo, prima di rimettere gli atti al
Giudice competente, revocare il decreto ingiuntivo, proprio perché emesso da un giudice incompetente.
- Illegittimità della pronuncia di merito. Carenza di prova. Erroneità della motivazione.
Nell'atto di opposizione a la società deduceva l'assenza di prova in merito al Pt_1 conferimento degli incarichi di cui si pretendeva il pagamento, ed evidenziava che tutte le prestazioni professionali convenzionate erano state regolarmente saldate.
Assumendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ricorrente mantiene la qualità di attore in senso sostanziale e quindi deve assolvere l'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 cod. civ., eccepiva che le prestazioni professionali che si affermavano espletate non erano corredate dall'indispensabile e preventivo incarico;
che non era dato comprendere quindi se la società avesse mai effettivamente affidato l'incarico per il quale si rivendicava il compenso;
che l'importo della fattura era errato, in quanto in palese violazione degli accordi di tariffazione in vigore tra l' e la società; che nessuna CP_4 prova era stata fornita, anche a fronte delle puntuali eccezioni sopra riportate, dall'opposto.
Il GdP Salerno, invece, motivando che dalla documentazione allegata al suo fascicolo è emerso che l'AL avesse svolto attività per conto della società assicuratrice, mentre la società assicuratrice nonostante affermasse di aver regolarmente pagato all'opposto quanto a lui spettante per l'attività espletata, non aveva dato prova di ciò nel corso del giudizio;
ed aggiungendo che le parcelle richieste dal p.i. risultano CP_4 coerenti con le tariffe stabilite per i periti industriali, categoria alla quale appartiene l'opposto; e che a fronte delle risultanze professionali carenti sul quantum ed in difetto di tariffe professionali e di usi, il giudicante può determinarlo ai sensi degli artt. 1709-2225 c.c. con criterio equitativo;
così motivando, revocava il D.I. ma effettuava una liquidazione equitativa del compenso in € 3.500,00.
La impugnava la sentenza anche su questo aspetto evidenziando di aver CP_1 provato di aver regolarmente saldato le attività rese dall' in regime di convenzione, CP_4 mentre le parcelle da lui esibite nel fascicolo monitorio si riferiscono a prestazioni per le quali non gli era stato affidato alcun incarico. Pertanto la sentenza andrebbe riformata nel pag. 5/13 merito, per non avere l'opposto in primo grado fornito la prova del titolo negoziale da cui scaturirebbe il credito vantato.
Questi i motivi di appello.
Si costituiva in questo giudizio l' eccependo, quanto all'eccezione di CP_4 litispendenza / continenza che nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale formulata nell'ambito del proc n RGAC 16404/10 del Tribunale di
Salerno, veniva richiesto di accertare e dichiarare, di aver svolto per conto della
(già ) – vere e proprie mansioni di “liquidatore”, CP_1 CP_2 arrivando a sostituire per lungo tempo alcuni liquidatori, assenti per malattia, per cui sussiste una evidente diversità di petitum e causa petendi tra i due procedimenti.
Aggiungeva inoltre che nella predetta domanda riconvenzionale spiegata dinanzi al
Tribunale di Salerno non erano ricomprese le parcelle relative al monitorio opposto per cui
è causa;
che la richiesta di pagamento di dette parcelle non si rinviene infatti in nessun altro giudizio essendo stata attivata esclusivamente con il monitorio successivamente opposto ed oggetto del presente contenzioso;
ciò anche alla luce del fatto che l veniva a CP_4 conoscenza di aver svolto alcuni mandati solo successivamente alla presentazione della domanda riconvenzionale nel giudizio RGAC 16404/10 tramite mail che gli pervenivano dalla CP_1
Relativamente all'eccezione di frazionamento del credito, osservava l'appellato che l' non aveva agito in giudizio per una singola posizione di credito ma per diversi CP_4 sinistri tutti elencati nelle parcelle di cui al monitorio opposto, per cui, nel caso di specie, più che di frazionamento abusivo del credito si è realizzata una riunione e/o accorpamento di diverse posizioni in un unico decreto ingiuntivo;
operazione legittima.
Aggiungeva che l' , lungi dall'attivarsi in via giudiziale frazionando CP_4 ingiustamente il recupero del credito nei confronti della Compagnia Assicurativa, aveva in realtà subìto la domanda di rendimento del conto avanzata dalla OP
la quale, con atto di citazione del 10/12/2010, lo conveniva in giudizio dinanzi al
[...]
Tribunale di Salerno (n. 16404/10 RG oggi a seguito di mutamento di rito e separazione di giudizi iscritto al n. 3897/15 RG) per il rendiconto di tutta l'attività svolta quale perito fiduciario, per cui la non è stata vittima della presunta azione abusante e volontà CP_1 persecutoria del perito , ma quest'ultimo è stato da essa evocato in giudizio con CP_4
pag. 6/13 l'intento di paralizzare ogni potenziale iniziativa legale del Perito AL, impedendo di fatto una tutela più snella e veloce del credito vantato attraverso lo strumento del ricorso monitorio.
Ribadiva che nel giudizio di rendicontazione instaurato da OP
la domanda riconvenzionale proposta dall' non aveva ad oggetto il
[...] CP_4 pagamento di spettanze per la semplice attività di perito, ma aveva l'intento, ben più complesso, di far accertare che per quei sinistri l' aveva svolto anche le mansioni di CP_4 liquidatore con evidente aggravio dell'onere probatorio a suo carico, il che avrebbe complicato e ritardato la possibilità di soddisfazione del creditore, risultando l'istruttoria molto più complessa ed articolata di quella del presente giudizio, con conseguente perdita della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta.
Aggiungeva che con la domanda riconvenzionale aveva richiesto il pagamento della somma di € 5.000.000,00 che è incompatibile con la volontà di parcellizzare il proprio credito;
che un procedimento dall'istruttoria così complessa non poteva pregiudicare definitivamente il suo diritto di agire in via monitoria per ulteriori posizioni di credito, di facile e pronta liquidazione rimaste fuori dalla tutela richiesta in via riconvenzionale e che sono state attivate una volta individuate, dopo oltre tre anni, con il monitorio per cui è causa, sottolineando che gli incarichi che si sono succeduti nel tempo sono stati conferiti da soggetti giuridici differenti, dapprima la poi la CP_2 Controparte_7
e poi la che a cagione della Controparte_8 OP diversità di tali soggetti l solo a seguito di estenuanti ricerche riusciva a reperire tutta CP_4 la documentazione a supporto del ricorso per ingiunzione di pagamento che veniva depositato ben tre anni dopo il precedente giudizio;
che per alcuni sinistri, come già successo in passato, l'individuazione del sinistro e dell'incarico da liquidare avveniva proprio attraverso le comunicazioni mail con cui la richiedeva al Perito Ind. CP_1
, il rientro di alcune posizioni per le quali -a suo dire- non erano ancora state CP_4 consegnate le perizie.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato con conferma della sentenza gravata.
Dopo l'avvicendamento di più giudici e diversi rinvii, lo scrivente fissava l'udienza odierna per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
pag. 7/13 E' fondato il primo motivo di appello basato sull'eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito.
Le parti hanno ampiamente dibattuto sul punto allegando anche pertinente giurisprudenza. Per completezza di motivazione ci si limita a riportare due, tra le tante sentenze in cui è stato affermato il divieto di frazionamento: Cass. Sentenza n. 15476 del
11/06/2008 “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili”; Cass Ordinanza n. 27089 del 06/10/2021
“Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale”.
A sostegno dell'eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito, la ha allegato la sentenza del Tribunale di Salerno, n. 2834/2020, a CP_1 definizione del giudizio di appello iscritto nel rgac al n. 8269/2016, avverso la sentenza del
GdP n. 420/16 del Giudice di Pace di Salerno, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
In pratica, si tratta di un giudizio omologo a quello odierno. Infatti anche in tale giudizio di appello innanzi al GdP la agiva per ottenere la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo n. 45/14, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3407,95 a titolo di pagamento di competenze professionali asseritamente maturate da , CP_4 nella qualità di fiduciario della compagnia assicurativa.
pag. 8/13 Dalla lettura della sentenza si legge testualmente che “L'appellante allegava l'erroneità dell'impugnata sentenza laddove non era stata valutata ed accolta la proposta eccezione di improponibilità dell'azione proposta da per abuso del processo e violazione dei principi costituzionali del CP_4 giusto processo, nonché l'esistenza di un rapporto di litispendenza, oltre che di continenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con altro procedimento, avente ad oggetto la richiesta di rendiconto per tutta l'attività espletata dal perito nell'interesse dell'opponente compagnia assicuratrice” ed ancora si legge che il ricorrente aveva ottenuto il D.I. opposto in quanto la “non aveva CP_1 provveduto a saldare le parcelle di cui alle fatture n. 621, 82, 83, 543, 540 e 532 tutte dell'anno 2010; il ricorrente aggiungeva che altri decreti ingiuntivi emessi per prestazioni analoghe erano stati confermati in sede di opposizione proposta dalla . CP_1
Il Giudice di appello accoglieva l'eccezione di improponibilità della domanda così motivando “Deve, dunque, ritenersi fatto acquisito al processo che l'attuale parte opposta abbia proposto, in data anteriore al ricorso per monitorio (tanto si può ricavare dagli atti prodotti), domanda riconvenzionale nel giudizio introdotto da per il rendimento del conto, domanda avente ad CP_1 oggetto la richiesta di pagamento dei compensi professionali asseritamente maturati dall per tutti gli CP_4 incarichi espletati quale perito assicurativo (fiduciario) della né ha allegato di avere, CP_1 CP_4 eventualmente, fatto riserva di azione rispetto ad altre (future) richieste di pagamento (fondate sullo stesso rapporto d'opera professionale), le quali risultavano, sicuramente (ed in assenza di evidenze contrarie) già esigibili all'epoca dell'introduzione della domanda riconvenzionale, essendo terminato il rapporto al più tardi nell'anno 2010: per tali motivi deve ritenersi che le successive richieste di pagamento, avanzate dall' con numerosi ricorsi per decreto ingiuntivo, incorrano nella violazione del divieto del CP_4 frazionamento (abusivo nel senso a tale aggettivo attribuito dalla “giurisprudenza”) del credito. D'altra parte, non è stata fornita alcuna prova dall'appellato in ordine alla effettiva diversità delle obbligazioni di cui si chiedeva l'adempimento, a fronte della primaria (ed apparentemente) omnicomprensiva richiesta avanzata con la predetta domanda riconvenzionale: in definitiva, l'unicità del rapporto che ha dato causa alle obbligazioni di pagamento, seppure singolarmente maturate all'atto dello svolgimento dell'attività di perito (attività la cui remunerazione è stata chiesta già dall nel giudizio già pendente al momento CP_4 della proposizione della domanda per monitorio), il momento di maturazione dei crediti già all'epoca della proposizione della più volte richiamata riconvenzionale porta il tribunale a ritenere la fondatezza dell'esaminato motivo di appello (si veda in termini e si richiama come precedente facendo espresso rinvio ai sensi di legge ad integrazione della motivazione la sentenza n. 2941/20 Tribunale di Salerno), nel senso
pag. 9/13 che la domanda proposta nel monitorio deve essere dichiarata inammissibile per la ritenuta violazione del generale principio del divieto di frazionamento del credito. Appare evidente che la questione all'esame del tribunale, e prima ancora del giudice di pace, non è quella se l' abbia o meno chiesto nell'anteriore CP_4 giudizio la liquidazione delle medesime competenze richieste successivamente con il monitorio ma quella del se il medesimo avrebbe dovuto e potuto richiedere, già con la proposizione di quella domanda CP_4 riconvenzionale, il pagamento di tutte le competenze asserite maturate nel corso del rapporto quale fiduciario
o perito della rapporto conclusosi prima dell'instaurazione del giudizio di rendimento del conto e CP_1 della proposizione della riconvenzionale, in luogo di procedere successivamente con svariati ricorsi per decreto ingiuntivo: la risposta pare essere positiva, considerato che ogni difesa o allegazione contraria all'eccezione ritualmente sollevata in primo grado andava in quella sede proposta, palesandosi tardive le argomentazioni sviluppate (solo) con la comparsa di costituzione in appello”. Per l'effetto il Tribunale accoglieva l'appello e dichiarava improcedibile la domanda di pagamento avanzata da CP_4 con il ricorso per monitorio.
Le motivazioni addotte nella sentenza richiamata sono estensibili anche all'odierno giudizio, ove – come evidenziato nell'ordinanza del 16.11.23 – sebbene il D.I. veniva reso sulla base di fatture emesse nell'anno 2014, quindi in epoca successiva alla formulazione della domanda riconvenzionale per € 5.000.000 avanzata nell'originario giudizio inter partes,
d'altro canto, dall'esame delle stesse, allegate dal ricorso monitorio, si evince che si riferiscono a perizie eseguite dall' a favore della tra il 2007 ed il 2010. CP_4 CP_1
Anche in questo giudizio, quindi, l' ha agito con autonomo ricorso CP_4 monitorio per far valere asseriti crediti da prestazioni d'opera professionale scaturiti da un unico rapporto contrattuale, aggravando notevolmente la posizione della debitrice, costretta a subire maggiori esborsi, a causa del frazionamento del credito vantato dall' in tanti CP_4 giudizi.
Le motivazioni addotte da parte appellata a sostegno dell'interesse a diversificare i giudizi non sono meritevoli di accoglimento.
Si può comprendere che l' , avendo eseguito migliaia di perizie (12.000 come CP_4 da lui riferito) per conto della (e delle precedente compagnie assicurative che in CP_1 essa si sono accorpate) possa aver avuto difficoltà nel reperire la documentazione di tutti i vari sinistri periziati, da allegare nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Salerno (n.
16404/10 RG), a fondamento della domanda riconvenzionale ivi proposta;
si può
pag. 10/13 comprendere che l' abbia avuto contezza dell'espletamento di alcuni incarichi solo CP_4 anni dopo la proposizione del predetto giudizio, in cui era stato convenuto e che tale la scoperta postuma non debba pregiudicare il suo diritto di proporre le azioni volte al recupero dei relativi crediti.
Tutto ciò è comprensibile;
ciò che invece risulta privo di giustificazione è il motivo per cui l' , dopo aver appreso di vantare altri crediti, che non aveva potuto allegare CP_4 nel giudizio principale sopra citato, abbia deciso di proporre tanti e diversi procedimenti monitori invece di promuovere un solo giudizio ove formulare una domanda unitaria di pagamento del compenso per tali residue prestazioni.
Oltre al richiamato giudizio definito con sentenza n 2834/2020, si richiama un'altra causa pendente sempre sul ruolo dello scrivente giudicante iscritta al n rgac 3988/2016 per la quale pure è stata fissata la decisione ex art 281 sexies cpc in data odierna.
Raffrontando i crediti vantati in tali due giudizi si evince che le attività professionali compiute dall' traevano origine dal medesimo rapporto negoziale. CP_4
Più in dettaglio, dall'esame delle fatture esibite nei fascicoli di parte ricorrente sia in questo giudizio che in quello recante n rgac 3988/2016 emerge che esse hanno ad oggetto il compenso per l'attività di perizia svolta dall' in favore della su veicoli CP_4 CP_1 coinvolti in sinistri stradale. Si tratta di perizie svolte nell'ambito del medesimo contesto temporale, ossia tra il 2007 ed il 2010. Coerentemente con quanto asserito dall' nei CP_4 suoi scritti difensivi egli ha emesso fattura nel 2014 soltanto quando è riuscito a reperire tali perizie, alcuni anni dopo l'espletamento dell'attività – sulla attendibilità di tale affermazione non vi è motivo di dubitare –.
Ebbene, è privo di qualsiasi valida ragione processuale, di qualsiasi interesse meritevole di tutela la circostanza che l' , una volta raggruppate tutte queste perizie ed CP_4 emesse le relative fatture nell'anno 2014, ne abbia richiesto il pagamento frazionandolo in tanti ricorsi monitori. Peraltro l'AL ha allegato a ciascun ricorso monitorio soltanto un numero limitato di fatture curando che la sommatoria del loro importo non superasse il limite della competenza per valore del GdP fissata ex art 7 cpc vigente ratione temporis in €
5.000,00; in tal modo ha “spalmato” i crediti in tante richieste monitorie al GdP invece di presentare innanzi al Tribunale un unico ricorso monitorio per l'importo complessivo pag. 11/13 determinato dalla sommatoria di tutte le fatture emesse per perizie non allegate al giudizio principale di rendiconto.
Tale frazionamento del credito in diversi “procedimenti coevi”, ha determinato un aggravio della posizione della debitrice costretta senza un apprezzabile motivo CP_1
a spiegare più opposizioni a con i relativi costi, e con il rischio di sopportare maggiori Pt_1 esborsi in termini di condanna alle spese di lite e di registrazione delle sentenze ove fosse risultata soccombente nei vari giudizi di opposizione a cosa che effettivamente è Pt_1 avvenuta in primo grado.
Il comportamento processuale dell è quindi contrario a buona fede e CP_4 correttezza processuale;
è consistito in un abuso dei mezzi processuali in danno della debitrice ed in un aggravio del sistema giudiziario nel suo complesso. CP_1
Spunti in tal senso sono contenuti in un'altra recente pronuncia della Cassazione,
Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023, resa con riguardo ad una fattispecie speculare a quella odierna “In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti
l'opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi”.
Non vi è dubbio che la sentenza gravata vada riformata e vada pronunciata la improponibilità della domanda.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe e rende inutile e superfluo l'esame degli altri motivi di gravame.
Parte appellata va condannata alla rifusione delle spese di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da avverso la Controparte_5
pag. 12/13 sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 453 del 2016, depositata in data 3 febbraio 2016, così dispone:
1) Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara improponibile la domanda proposta in primo grado con condanna di parte appellata, , CP_4 alla restituzione in favore dell'appellante di quanto versatogli in esecuzione della sentenza impugnata con il presente atto, maggiorato di interessi e maggior danno, ex art. 1224, II comma cc, dal giorno del versamento a quello della effettiva restituzione;
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante che si liquidano in euro 900,00 per onorari, oltre spese vive,
IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge per il primo grado;
ed in €
1.800,00 per onorari, oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge per questo grado di giudizio;
così deciso in Salerno,
09.05.2024
ILGIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del dott. Gustavo Danise, ha pronunciato quale giudice d'appello la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8266 dell'R.G.A.C. anno 2016, all'esito della discussione orale nell'udienza del 09.05.24 vertente t r a
(già , Partita IVA OP Controparte_2 P.IVA_1 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma in P.IVA_2 persona del Procuratore Speciale Dott. , nato a [...] Controparte_3
Seine (Parigi, Francia) il 4 febbraio 1969, codice fiscale , cittadino C.F._1 francese, giusta procura del 20 aprile 2012 per atto notaio Dott. Persona_1
Rep. 81883, Rac. 21817 e successiva delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2011, con sede legale in Roma, Via Cesare Pavese n. 385, rappresentata e difesa dall' Avvocato Ernesto Grandinetti del Foro di Roma;
- Appellante -
e
Perito industriale in atti generalizzato rappr. e difeso dall'Avv. Luigi Tocci CP_4 presso cui domicilia come da procura in atti;
- Appellato – OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 453 del 2016, depositata in data 3 febbraio 2016, a definizione di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 55 del 2014 del Giudice di Pace di Capaccio.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 18 settembre 2014, OP proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 55/14, reso dal Giudice di Pace di
Capaccio, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.535.47, oltre interessi legali dalla domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi (perizie e liquidazioni nella gestione di sinistri stradali).
La Compagnia assicuratrice eccepiva in primo grado l'improponibilità della azione incardinata da per abuso del processo e violazione dei principi costituzionali CP_4 del giusto processo, nonché l'esistenza di un rapporto di litispendenza, oltre che di continenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con altro procedimento, avente ad oggetto la richiesta di rendiconto per tutta l'attività espletata dal perito nell'interesse dell'opponente Compagnia assicuratrice.
Nel merito la poi eccepiva la mancata prova del OP conferimento e dell'espletamento dell'incarico, oltre che l'inosservanza di una convenzione sottoscritta dall'odierno opposto ai fini della determinazione del compenso per l'attività svolta.
Si costituiva in giudizio l'opposto contestando integralmente quanto CP_4 ex adverso dedotto.
Nell'udienza del 6 ottobre 2015, il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate delle parti costituite, tratteneva la causa in decisione e la definiva con sentenza n. 453 del
2016 con la quale, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo, ogni altra istanza e eccezione disattesa, assorbita e reietta, così provvedeva: “1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il D.I. n. 55/14 reso dal Giudice di Pace di Capaccio;
2) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Controparte_5 CP_4 della somma di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna la
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio che Controparte_5
pag. 2/13 liquida in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario 15% , IVA e CPA come per legge al procuratore antistatario”.
Avverso tale pronuncia la proponeva appello innanzi all'intestato CP_1
Tribunale affidandolo ai seguenti motivi:
- Eccezione di improponibilità della domanda per abuso del processo, per violazione dei principi costituzionali del giusto processo e dell'art. 88 cod. proc. civ. e di violazione dei principi che regolano l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. e i principi di buona fede oggettiva e correttezza
A sostegno di tale motivo di appello deduceva l'appellante di aver stipulato un convenzione di prestazione d'opera professionale con il perito industriale che CP_4 aveva svolto il ruolo di suo fiduciario nella gestione dei sinistri affidatigli in pendenza del contratto.
Nella convenzione si pattuiva un compenso forfettario che andava a compensare tutta l'attività svolta in ogni singolo incarico conferito al perito.
La escludeva che l' avesse svolto attività diverse ed ulteriori CP_1 CP_4 rispetto a quelle previste nel contratto, e che erano state tutte saldate.
L' , invece, ritenendo di aver ricevuto dalla controparte incarichi anche non CP_4 coperto dalla convenzione, notificava alla molteplici decreti ingiuntivi per il CP_1 pagamento di tali ulteriori prestazione professionali, tra i quali rientra il D.I. opposto innanzi al GdP Salerno e definito con la pronuncia impugnata innanzi allo scrivente
Giudice di Appello.
Per l'effetto, la concludeva che la domanda sarebbe improponibile per CP_1 abuso del processo e violazione dei principi e delle norme sulla buona fede e correttezza processuale, per violazione dei principi costituzionali del giusto processo e dell'art. 88 cod. proc. civ., per violazione dei principi che regolano l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., aggiungendo che il Giudice di prime cure ha omesso totalmente di pronunciarsi sulla predetta eccezione.
- Violazione dei principi di diritto su litispendenza o continenza di cause
In data 10 dicembre 2010, notificava al perito OP
, atto di citazione avente ad oggetto una domanda di rendiconto ed CP_4
pag. 3/13 accertamento di debito, relativamente alle somme pretese dell' quale compenso per CP_4 tutte le prestazioni professionali rese in passato a suo favore.
Deduceva l'appellante che tra le eventuali somme, se effettivamente dovute, erano senz'altro da ricomprendere anche quelle oggetto del giudizio deciso con la sentenza impugnata, posto che nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Salerno, si chiedeva di accertare se esistessero somme effettivamente dovute in relazione all'intera attività svolta dall' in favore della società CP_4 CP_1
In quel giudizio si costituiva l' proponendo domanda riconvenzionale, con CP_4 richiesta di mutamento di rito, di pagamento del dovuto con riferimento a tutte le attività professionali svolte a favore della chiedendone la condanna al pagamento della CP_1 somma di non meno di € 5.000.000,00; domanda destinata a comprendere anche l'importo ingiunto con il D.I. n. 55/14 del GdP Salerno.
Chiedeva, inoltre, l'accertamento e la dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso tra il Sig. e la CP_4 OP già con condanna della società attrice al pagamento Controparte_6 della somma di € 710.549,61 oltre interessi e svalutazione monetaria.
A cagione di quest'ultima domanda, le cause sono state separate;
rimaneva di competenza del Giudice civile la domanda di rendiconto mentre veniva trasferita alla cognizione del Giudice del Lavoro di Salerno la domanda tendente all'accertamento ed alla dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro tra l' e la CP_4 CP_1
Rilevava l'appellante odierna che sussiste un'evidente litispendenza/continenza tra la domanda dell proposta con ricorso per D.I. e la domanda di rendiconto e CP_4 pagamento di tutti i compensi professionali proposta in via riconvenzionale nel giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Salerno.
Il Giudice di prime cure rigettava questa eccezione, motivando che la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo è attribuita all'Ufficio Giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto;
competenza che ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione.
Nell'odierno giudizio di appello la chiedeva la riforma di questa parte CP_1 della sentenza assumendone l'erroneità in quanto trattasi, in entrambi i casi, di azione di adempimento, tra le medesime parti, con identico oggetto, seppure di diversa ampiezza,
pag. 4/13 con conseguente identità di parti, causa petendi e petitum; aggiungeva che la competenza del
Giudice del decreto ingiuntivo permane solo fino alla revoca del medesimo: quindi un giudice incompetente può senz'altro dichiararsi tale, salvo, prima di rimettere gli atti al
Giudice competente, revocare il decreto ingiuntivo, proprio perché emesso da un giudice incompetente.
- Illegittimità della pronuncia di merito. Carenza di prova. Erroneità della motivazione.
Nell'atto di opposizione a la società deduceva l'assenza di prova in merito al Pt_1 conferimento degli incarichi di cui si pretendeva il pagamento, ed evidenziava che tutte le prestazioni professionali convenzionate erano state regolarmente saldate.
Assumendo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il ricorrente mantiene la qualità di attore in senso sostanziale e quindi deve assolvere l'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 cod. civ., eccepiva che le prestazioni professionali che si affermavano espletate non erano corredate dall'indispensabile e preventivo incarico;
che non era dato comprendere quindi se la società avesse mai effettivamente affidato l'incarico per il quale si rivendicava il compenso;
che l'importo della fattura era errato, in quanto in palese violazione degli accordi di tariffazione in vigore tra l' e la società; che nessuna CP_4 prova era stata fornita, anche a fronte delle puntuali eccezioni sopra riportate, dall'opposto.
Il GdP Salerno, invece, motivando che dalla documentazione allegata al suo fascicolo è emerso che l'AL avesse svolto attività per conto della società assicuratrice, mentre la società assicuratrice nonostante affermasse di aver regolarmente pagato all'opposto quanto a lui spettante per l'attività espletata, non aveva dato prova di ciò nel corso del giudizio;
ed aggiungendo che le parcelle richieste dal p.i. risultano CP_4 coerenti con le tariffe stabilite per i periti industriali, categoria alla quale appartiene l'opposto; e che a fronte delle risultanze professionali carenti sul quantum ed in difetto di tariffe professionali e di usi, il giudicante può determinarlo ai sensi degli artt. 1709-2225 c.c. con criterio equitativo;
così motivando, revocava il D.I. ma effettuava una liquidazione equitativa del compenso in € 3.500,00.
La impugnava la sentenza anche su questo aspetto evidenziando di aver CP_1 provato di aver regolarmente saldato le attività rese dall' in regime di convenzione, CP_4 mentre le parcelle da lui esibite nel fascicolo monitorio si riferiscono a prestazioni per le quali non gli era stato affidato alcun incarico. Pertanto la sentenza andrebbe riformata nel pag. 5/13 merito, per non avere l'opposto in primo grado fornito la prova del titolo negoziale da cui scaturirebbe il credito vantato.
Questi i motivi di appello.
Si costituiva in questo giudizio l' eccependo, quanto all'eccezione di CP_4 litispendenza / continenza che nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale formulata nell'ambito del proc n RGAC 16404/10 del Tribunale di
Salerno, veniva richiesto di accertare e dichiarare, di aver svolto per conto della
(già ) – vere e proprie mansioni di “liquidatore”, CP_1 CP_2 arrivando a sostituire per lungo tempo alcuni liquidatori, assenti per malattia, per cui sussiste una evidente diversità di petitum e causa petendi tra i due procedimenti.
Aggiungeva inoltre che nella predetta domanda riconvenzionale spiegata dinanzi al
Tribunale di Salerno non erano ricomprese le parcelle relative al monitorio opposto per cui
è causa;
che la richiesta di pagamento di dette parcelle non si rinviene infatti in nessun altro giudizio essendo stata attivata esclusivamente con il monitorio successivamente opposto ed oggetto del presente contenzioso;
ciò anche alla luce del fatto che l veniva a CP_4 conoscenza di aver svolto alcuni mandati solo successivamente alla presentazione della domanda riconvenzionale nel giudizio RGAC 16404/10 tramite mail che gli pervenivano dalla CP_1
Relativamente all'eccezione di frazionamento del credito, osservava l'appellato che l' non aveva agito in giudizio per una singola posizione di credito ma per diversi CP_4 sinistri tutti elencati nelle parcelle di cui al monitorio opposto, per cui, nel caso di specie, più che di frazionamento abusivo del credito si è realizzata una riunione e/o accorpamento di diverse posizioni in un unico decreto ingiuntivo;
operazione legittima.
Aggiungeva che l' , lungi dall'attivarsi in via giudiziale frazionando CP_4 ingiustamente il recupero del credito nei confronti della Compagnia Assicurativa, aveva in realtà subìto la domanda di rendimento del conto avanzata dalla OP
la quale, con atto di citazione del 10/12/2010, lo conveniva in giudizio dinanzi al
[...]
Tribunale di Salerno (n. 16404/10 RG oggi a seguito di mutamento di rito e separazione di giudizi iscritto al n. 3897/15 RG) per il rendiconto di tutta l'attività svolta quale perito fiduciario, per cui la non è stata vittima della presunta azione abusante e volontà CP_1 persecutoria del perito , ma quest'ultimo è stato da essa evocato in giudizio con CP_4
pag. 6/13 l'intento di paralizzare ogni potenziale iniziativa legale del Perito AL, impedendo di fatto una tutela più snella e veloce del credito vantato attraverso lo strumento del ricorso monitorio.
Ribadiva che nel giudizio di rendicontazione instaurato da OP
la domanda riconvenzionale proposta dall' non aveva ad oggetto il
[...] CP_4 pagamento di spettanze per la semplice attività di perito, ma aveva l'intento, ben più complesso, di far accertare che per quei sinistri l' aveva svolto anche le mansioni di CP_4 liquidatore con evidente aggravio dell'onere probatorio a suo carico, il che avrebbe complicato e ritardato la possibilità di soddisfazione del creditore, risultando l'istruttoria molto più complessa ed articolata di quella del presente giudizio, con conseguente perdita della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta.
Aggiungeva che con la domanda riconvenzionale aveva richiesto il pagamento della somma di € 5.000.000,00 che è incompatibile con la volontà di parcellizzare il proprio credito;
che un procedimento dall'istruttoria così complessa non poteva pregiudicare definitivamente il suo diritto di agire in via monitoria per ulteriori posizioni di credito, di facile e pronta liquidazione rimaste fuori dalla tutela richiesta in via riconvenzionale e che sono state attivate una volta individuate, dopo oltre tre anni, con il monitorio per cui è causa, sottolineando che gli incarichi che si sono succeduti nel tempo sono stati conferiti da soggetti giuridici differenti, dapprima la poi la CP_2 Controparte_7
e poi la che a cagione della Controparte_8 OP diversità di tali soggetti l solo a seguito di estenuanti ricerche riusciva a reperire tutta CP_4 la documentazione a supporto del ricorso per ingiunzione di pagamento che veniva depositato ben tre anni dopo il precedente giudizio;
che per alcuni sinistri, come già successo in passato, l'individuazione del sinistro e dell'incarico da liquidare avveniva proprio attraverso le comunicazioni mail con cui la richiedeva al Perito Ind. CP_1
, il rientro di alcune posizioni per le quali -a suo dire- non erano ancora state CP_4 consegnate le perizie.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato con conferma della sentenza gravata.
Dopo l'avvicendamento di più giudici e diversi rinvii, lo scrivente fissava l'udienza odierna per discussione orale e decisione ex art 281 sexies cpc.
pag. 7/13 E' fondato il primo motivo di appello basato sull'eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito.
Le parti hanno ampiamente dibattuto sul punto allegando anche pertinente giurisprudenza. Per completezza di motivazione ci si limita a riportare due, tra le tante sentenze in cui è stato affermato il divieto di frazionamento: Cass. Sentenza n. 15476 del
11/06/2008 “Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili”; Cass Ordinanza n. 27089 del 06/10/2021
“Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale”.
A sostegno dell'eccezione di improponibilità della domanda per frazionamento del credito, la ha allegato la sentenza del Tribunale di Salerno, n. 2834/2020, a CP_1 definizione del giudizio di appello iscritto nel rgac al n. 8269/2016, avverso la sentenza del
GdP n. 420/16 del Giudice di Pace di Salerno, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
In pratica, si tratta di un giudizio omologo a quello odierno. Infatti anche in tale giudizio di appello innanzi al GdP la agiva per ottenere la revoca del decreto CP_1 ingiuntivo n. 45/14, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3407,95 a titolo di pagamento di competenze professionali asseritamente maturate da , CP_4 nella qualità di fiduciario della compagnia assicurativa.
pag. 8/13 Dalla lettura della sentenza si legge testualmente che “L'appellante allegava l'erroneità dell'impugnata sentenza laddove non era stata valutata ed accolta la proposta eccezione di improponibilità dell'azione proposta da per abuso del processo e violazione dei principi costituzionali del CP_4 giusto processo, nonché l'esistenza di un rapporto di litispendenza, oltre che di continenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, con altro procedimento, avente ad oggetto la richiesta di rendiconto per tutta l'attività espletata dal perito nell'interesse dell'opponente compagnia assicuratrice” ed ancora si legge che il ricorrente aveva ottenuto il D.I. opposto in quanto la “non aveva CP_1 provveduto a saldare le parcelle di cui alle fatture n. 621, 82, 83, 543, 540 e 532 tutte dell'anno 2010; il ricorrente aggiungeva che altri decreti ingiuntivi emessi per prestazioni analoghe erano stati confermati in sede di opposizione proposta dalla . CP_1
Il Giudice di appello accoglieva l'eccezione di improponibilità della domanda così motivando “Deve, dunque, ritenersi fatto acquisito al processo che l'attuale parte opposta abbia proposto, in data anteriore al ricorso per monitorio (tanto si può ricavare dagli atti prodotti), domanda riconvenzionale nel giudizio introdotto da per il rendimento del conto, domanda avente ad CP_1 oggetto la richiesta di pagamento dei compensi professionali asseritamente maturati dall per tutti gli CP_4 incarichi espletati quale perito assicurativo (fiduciario) della né ha allegato di avere, CP_1 CP_4 eventualmente, fatto riserva di azione rispetto ad altre (future) richieste di pagamento (fondate sullo stesso rapporto d'opera professionale), le quali risultavano, sicuramente (ed in assenza di evidenze contrarie) già esigibili all'epoca dell'introduzione della domanda riconvenzionale, essendo terminato il rapporto al più tardi nell'anno 2010: per tali motivi deve ritenersi che le successive richieste di pagamento, avanzate dall' con numerosi ricorsi per decreto ingiuntivo, incorrano nella violazione del divieto del CP_4 frazionamento (abusivo nel senso a tale aggettivo attribuito dalla “giurisprudenza”) del credito. D'altra parte, non è stata fornita alcuna prova dall'appellato in ordine alla effettiva diversità delle obbligazioni di cui si chiedeva l'adempimento, a fronte della primaria (ed apparentemente) omnicomprensiva richiesta avanzata con la predetta domanda riconvenzionale: in definitiva, l'unicità del rapporto che ha dato causa alle obbligazioni di pagamento, seppure singolarmente maturate all'atto dello svolgimento dell'attività di perito (attività la cui remunerazione è stata chiesta già dall nel giudizio già pendente al momento CP_4 della proposizione della domanda per monitorio), il momento di maturazione dei crediti già all'epoca della proposizione della più volte richiamata riconvenzionale porta il tribunale a ritenere la fondatezza dell'esaminato motivo di appello (si veda in termini e si richiama come precedente facendo espresso rinvio ai sensi di legge ad integrazione della motivazione la sentenza n. 2941/20 Tribunale di Salerno), nel senso
pag. 9/13 che la domanda proposta nel monitorio deve essere dichiarata inammissibile per la ritenuta violazione del generale principio del divieto di frazionamento del credito. Appare evidente che la questione all'esame del tribunale, e prima ancora del giudice di pace, non è quella se l' abbia o meno chiesto nell'anteriore CP_4 giudizio la liquidazione delle medesime competenze richieste successivamente con il monitorio ma quella del se il medesimo avrebbe dovuto e potuto richiedere, già con la proposizione di quella domanda CP_4 riconvenzionale, il pagamento di tutte le competenze asserite maturate nel corso del rapporto quale fiduciario
o perito della rapporto conclusosi prima dell'instaurazione del giudizio di rendimento del conto e CP_1 della proposizione della riconvenzionale, in luogo di procedere successivamente con svariati ricorsi per decreto ingiuntivo: la risposta pare essere positiva, considerato che ogni difesa o allegazione contraria all'eccezione ritualmente sollevata in primo grado andava in quella sede proposta, palesandosi tardive le argomentazioni sviluppate (solo) con la comparsa di costituzione in appello”. Per l'effetto il Tribunale accoglieva l'appello e dichiarava improcedibile la domanda di pagamento avanzata da CP_4 con il ricorso per monitorio.
Le motivazioni addotte nella sentenza richiamata sono estensibili anche all'odierno giudizio, ove – come evidenziato nell'ordinanza del 16.11.23 – sebbene il D.I. veniva reso sulla base di fatture emesse nell'anno 2014, quindi in epoca successiva alla formulazione della domanda riconvenzionale per € 5.000.000 avanzata nell'originario giudizio inter partes,
d'altro canto, dall'esame delle stesse, allegate dal ricorso monitorio, si evince che si riferiscono a perizie eseguite dall' a favore della tra il 2007 ed il 2010. CP_4 CP_1
Anche in questo giudizio, quindi, l' ha agito con autonomo ricorso CP_4 monitorio per far valere asseriti crediti da prestazioni d'opera professionale scaturiti da un unico rapporto contrattuale, aggravando notevolmente la posizione della debitrice, costretta a subire maggiori esborsi, a causa del frazionamento del credito vantato dall' in tanti CP_4 giudizi.
Le motivazioni addotte da parte appellata a sostegno dell'interesse a diversificare i giudizi non sono meritevoli di accoglimento.
Si può comprendere che l' , avendo eseguito migliaia di perizie (12.000 come CP_4 da lui riferito) per conto della (e delle precedente compagnie assicurative che in CP_1 essa si sono accorpate) possa aver avuto difficoltà nel reperire la documentazione di tutti i vari sinistri periziati, da allegare nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Salerno (n.
16404/10 RG), a fondamento della domanda riconvenzionale ivi proposta;
si può
pag. 10/13 comprendere che l' abbia avuto contezza dell'espletamento di alcuni incarichi solo CP_4 anni dopo la proposizione del predetto giudizio, in cui era stato convenuto e che tale la scoperta postuma non debba pregiudicare il suo diritto di proporre le azioni volte al recupero dei relativi crediti.
Tutto ciò è comprensibile;
ciò che invece risulta privo di giustificazione è il motivo per cui l' , dopo aver appreso di vantare altri crediti, che non aveva potuto allegare CP_4 nel giudizio principale sopra citato, abbia deciso di proporre tanti e diversi procedimenti monitori invece di promuovere un solo giudizio ove formulare una domanda unitaria di pagamento del compenso per tali residue prestazioni.
Oltre al richiamato giudizio definito con sentenza n 2834/2020, si richiama un'altra causa pendente sempre sul ruolo dello scrivente giudicante iscritta al n rgac 3988/2016 per la quale pure è stata fissata la decisione ex art 281 sexies cpc in data odierna.
Raffrontando i crediti vantati in tali due giudizi si evince che le attività professionali compiute dall' traevano origine dal medesimo rapporto negoziale. CP_4
Più in dettaglio, dall'esame delle fatture esibite nei fascicoli di parte ricorrente sia in questo giudizio che in quello recante n rgac 3988/2016 emerge che esse hanno ad oggetto il compenso per l'attività di perizia svolta dall' in favore della su veicoli CP_4 CP_1 coinvolti in sinistri stradale. Si tratta di perizie svolte nell'ambito del medesimo contesto temporale, ossia tra il 2007 ed il 2010. Coerentemente con quanto asserito dall' nei CP_4 suoi scritti difensivi egli ha emesso fattura nel 2014 soltanto quando è riuscito a reperire tali perizie, alcuni anni dopo l'espletamento dell'attività – sulla attendibilità di tale affermazione non vi è motivo di dubitare –.
Ebbene, è privo di qualsiasi valida ragione processuale, di qualsiasi interesse meritevole di tutela la circostanza che l' , una volta raggruppate tutte queste perizie ed CP_4 emesse le relative fatture nell'anno 2014, ne abbia richiesto il pagamento frazionandolo in tanti ricorsi monitori. Peraltro l'AL ha allegato a ciascun ricorso monitorio soltanto un numero limitato di fatture curando che la sommatoria del loro importo non superasse il limite della competenza per valore del GdP fissata ex art 7 cpc vigente ratione temporis in €
5.000,00; in tal modo ha “spalmato” i crediti in tante richieste monitorie al GdP invece di presentare innanzi al Tribunale un unico ricorso monitorio per l'importo complessivo pag. 11/13 determinato dalla sommatoria di tutte le fatture emesse per perizie non allegate al giudizio principale di rendiconto.
Tale frazionamento del credito in diversi “procedimenti coevi”, ha determinato un aggravio della posizione della debitrice costretta senza un apprezzabile motivo CP_1
a spiegare più opposizioni a con i relativi costi, e con il rischio di sopportare maggiori Pt_1 esborsi in termini di condanna alle spese di lite e di registrazione delle sentenze ove fosse risultata soccombente nei vari giudizi di opposizione a cosa che effettivamente è Pt_1 avvenuta in primo grado.
Il comportamento processuale dell è quindi contrario a buona fede e CP_4 correttezza processuale;
è consistito in un abuso dei mezzi processuali in danno della debitrice ed in un aggravio del sistema giudiziario nel suo complesso. CP_1
Spunti in tal senso sono contenuti in un'altra recente pronuncia della Cassazione,
Ordinanza n. 16508 del 12/06/2023, resa con riguardo ad una fattispecie speculare a quella odierna “In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti
l'opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi”.
Non vi è dubbio che la sentenza gravata vada riformata e vada pronunciata la improponibilità della domanda.
L'accoglimento del primo motivo di appello assorbe e rende inutile e superfluo l'esame degli altri motivi di gravame.
Parte appellata va condannata alla rifusione delle spese di giudizio secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr Gustavo Danise quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da avverso la Controparte_5
pag. 12/13 sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 453 del 2016, depositata in data 3 febbraio 2016, così dispone:
1) Accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara improponibile la domanda proposta in primo grado con condanna di parte appellata, , CP_4 alla restituzione in favore dell'appellante di quanto versatogli in esecuzione della sentenza impugnata con il presente atto, maggiorato di interessi e maggior danno, ex art. 1224, II comma cc, dal giorno del versamento a quello della effettiva restituzione;
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante che si liquidano in euro 900,00 per onorari, oltre spese vive,
IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge per il primo grado;
ed in €
1.800,00 per onorari, oltre spese vive, IVA e CPA e rimborso forfettario spese in misura di legge per questo grado di giudizio;
così deciso in Salerno,
09.05.2024
ILGIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pag. 13/13