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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BI ER, Presidente
EN NG, TO
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4502/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESS. P.IVA CANC. P. IVA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 S.r.l.s., in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 e rappresentata dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano il provvedimento di cessazione della partita IVA n.
10541730965, adottato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Milano ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis.1, del DPR 633/1972. La ricorrente riferisce di aver appreso dell'intervenuta cessazione solo in data 9 settembre 2025, all'esito di una verifica autonoma presso l'Anagrafe Tributaria, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione o notifica dell'atto impugnato. A seguito di tale scoperta, la società aveva presentato un'istanza di riattivazione della partita IVA, rimasta priva di riscontro, e lamenta che la misura adottata abbia determinato l'impossibilità di emettere fatture e, conseguentemente, la paralisi dell'attività di agenzia commerciale svolta per conto di Società_1 S.p.A.
Nel ricorso, la società deduce l'illegittimità del provvedimento per una pluralità di ragioni. In primo luogo, afferma la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe mai inviato alcun invito a comparire né richiesto documentazione ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, nonostante la norma richieda espressamente tale passaggio quale presupposto necessario per l'adozione della cessazione d'ufficio. In secondo luogo, lamenta il difetto assoluto di motivazione, poiché la cessazione sarebbe stata eseguita mediante una mera modifica interna della banca dati, senza alcun atto formale notificato al contribuente. Infine, contesta nel merito l'insussistenza di qualsiasi profilo di rischio idoneo a giustificare la misura, evidenziando che la società svolge regolare attività economica coerente con l'oggetto sociale, che le fatture emesse riguardano esclusivamente il rapporto di agenzia con Società_1 S.p.A. e che anche i rapporti con i subagenti sono documentati e tracciabili. La ricorrente rappresenta inoltre che la cessazione della partita IVA ha determinato un pregiudizio immediato e grave, tale da compromettere la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, e chiede pertanto anche la sospensione dell'efficacia dell'atto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio espone che il contraddittorio sarebbe stato regolarmente instaurato mediante invito a comparire notificato via PEC il 28 aprile 2025, indirizzato al domicilio digitale risultante in INIPEC, e che tale invito conteneva l'elenco della documentazione richiesta e l'avvertimento che la mancata comparizione o la mancata produzione dei documenti avrebbe comportato la cessazione della partita IVA. L'Agenzia afferma che la società non ha mai risposto, non si è presentata all'appuntamento fissato per il 12 maggio
2025 e non ha fornito alcuna giustificazione. Rappresenta inoltre che, nel corso dell'istruttoria, sono emersi molteplici elementi di rischio: assenza di adempimenti fiscali per gli anni 2023 e 2024, mancata trasmissione delle comunicazioni periodiche IVA, assenza di utenze attive intestate alla società, assenza di contratti di locazione o immobili riconducibili alla stessa, nonché esito negativo dell'accesso effettuato presso il domicilio fiscale, dove non sarebbe stata riscontrata alcuna traccia di attività imprenditoriale.
L'Ufficio sostiene che la documentazione prodotta solo in giudizio sia tardiva e, ai sensi dell'art. 32 del
DPR 600/1973, inutilizzabile, oltre che insufficiente a superare gli indici di rischio rilevati. Conclude quindi per la piena legittimità del provvedimento e per il rigetto della domanda cautelare.
Successivamente, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ribadisce integralmente le proprie deduzioni e contesta la ricostruzione dell'Agenzia. La società evidenzia che, nelle more del giudizio, l'Ufficio avrebbe richiesto ulteriore documentazione contabile e dichiarativa relativa agli anni
2018-2021, richiesta alla quale essa ha adempiuto tempestivamente, circostanza che dimostrerebbe la piena operatività dell'impresa e la disponibilità a collaborare. La ricorrente insiste nel sostenere che nessun invito o convocazione riferibile al procedimento conclusosi con la cessazione della partita IVA sarebbe mai stato ricevuto e che la documentazione prodotta dall'Ufficio non proverebbe l'effettiva consegna degli atti richiamati. Ribadisce, inoltre, che la società non presenta alcuno degli indici di rischio tipici previsti dalla normativa e che l'attività svolta è reale, documentata e coerente con l'oggetto sociale.
La memoria conclude richiamando integralmente le argomentazioni del ricorso e insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le difese delle parti, osserva quanto segue.
Il ricorso è rivolto avverso il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di
Milano ha disposto la cessazione della partita IVA intestata alla società ricorrente ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis.1, del DPR 633/1972, con contestuale irrogazione della sanzione prevista dall'art. 11, comma 7-quater, del D.lgs. 471/1997. La società deduce la mancata instaurazione del contraddittorio,
l'assenza di motivazione e l'insussistenza dei presupposti di rischio richiesti dalla norma.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'Ufficio ha avviato un'attività istruttoria nei confronti della contribuente sulla base di specifici elementi ritenuti indici di rischio fiscale, tra i quali risultano:
l'assenza di adempimenti dichiarativi per gli anni 2023 e 2024, la mancata trasmissione delle comunicazioni periodiche IVA, l'assenza di utenze attive intestate alla società, l'assenza di contratti di locazione o di immobili riferibili alla stessa, nonché l'esito dell'accesso effettuato presso il domicilio fiscale, dal quale non sono emersi elementi riconducibili allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.
L'Ufficio rappresenta inoltre di aver notificato alla società, tramite PEC risultante in INIPEC, un invito a comparire ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, contenente la richiesta di documentazione e l'avvertimento circa le conseguenze della mancata risposta. Tale invito, secondo quanto dedotto dall'Amministrazione, non ha ricevuto alcun riscontro.
La ricorrente contesta di aver ricevuto l'invito richiamato dall'Ufficio e sostiene che la cessazione della partita IVA sarebbe avvenuta senza alcuna previa comunicazione e senza la possibilità di interloquire.
Deduce inoltre che la società svolge regolare attività economica, documentata dal rapporto di agenzia con Società_1 S.p.A. e dai contratti con i subagenti, e che nessuno degli indici di rischio previsti dalla normativa sarebbe integrato nel caso concreto. La società ha altresì depositato documentazione contabile e dichiarativa relativa ad annualità pregresse, prodotta – secondo quanto riferito – in risposta a una richiesta dell'Ufficio intervenuta nelle more del giudizio.
La Corte rileva che il provvedimento impugnato è stato adottato dall'Ufficio sulla base degli elementi istruttori sopra richiamati, ritenuti indicativi di un elevato profilo di rischio fiscale ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis.1, del DPR 633/1972. Tali elementi risultano puntualmente elencati nel provvedimento e nelle controdeduzioni dell'Amministrazione, e attengono sia alla posizione fiscale della società sia alla verifica della sua effettiva operatività. La ricorrente, pur avendo contestato la ricostruzione dell'Ufficio, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'insussistenza delle circostanze poste a fondamento dell'atto impugnato, né ha prodotto documentazione atta a superare gli indici di rischio individuati dall'Amministrazione con riferimento al periodo oggetto di controllo. La documentazione depositata in giudizio dalla società, relativa anche ad annualità precedenti, è stata prodotta successivamente all'adozione del provvedimento e non risulta essere stata esibita in sede amministrativa. L'Ufficio ha eccepito la sua inutilizzabilità ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, in quanto non trasmessa in risposta agli inviti notificati. La ricorrente, dal canto suo, nega di aver ricevuto tali inviti, ma non fornisce elementi idonei a dimostrare l'asserita mancata conoscenza degli atti richiamati dall'Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia stato adottato sulla base di elementi istruttori specifici e dettagliati, ritenuti dall'Ufficio indicativi di un elevato profilo di rischio fiscale, e che tali elementi non risultano adeguatamente superati dalle deduzioni della ricorrente. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate a favore della costituita Agenzia in Euro 1.000,00 oltre accessori
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BI ER, Presidente
EN NG, TO
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4502/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESS. P.IVA CANC. P. IVA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 373/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 S.r.l.s., in persona del legale rappresentante Rappresentante_1 e rappresentata dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano il provvedimento di cessazione della partita IVA n.
10541730965, adottato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Milano ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis.1, del DPR 633/1972. La ricorrente riferisce di aver appreso dell'intervenuta cessazione solo in data 9 settembre 2025, all'esito di una verifica autonoma presso l'Anagrafe Tributaria, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione o notifica dell'atto impugnato. A seguito di tale scoperta, la società aveva presentato un'istanza di riattivazione della partita IVA, rimasta priva di riscontro, e lamenta che la misura adottata abbia determinato l'impossibilità di emettere fatture e, conseguentemente, la paralisi dell'attività di agenzia commerciale svolta per conto di Società_1 S.p.A.
Nel ricorso, la società deduce l'illegittimità del provvedimento per una pluralità di ragioni. In primo luogo, afferma la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe mai inviato alcun invito a comparire né richiesto documentazione ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, nonostante la norma richieda espressamente tale passaggio quale presupposto necessario per l'adozione della cessazione d'ufficio. In secondo luogo, lamenta il difetto assoluto di motivazione, poiché la cessazione sarebbe stata eseguita mediante una mera modifica interna della banca dati, senza alcun atto formale notificato al contribuente. Infine, contesta nel merito l'insussistenza di qualsiasi profilo di rischio idoneo a giustificare la misura, evidenziando che la società svolge regolare attività economica coerente con l'oggetto sociale, che le fatture emesse riguardano esclusivamente il rapporto di agenzia con Società_1 S.p.A. e che anche i rapporti con i subagenti sono documentati e tracciabili. La ricorrente rappresenta inoltre che la cessazione della partita IVA ha determinato un pregiudizio immediato e grave, tale da compromettere la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, e chiede pertanto anche la sospensione dell'efficacia dell'atto.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Milano, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Ufficio espone che il contraddittorio sarebbe stato regolarmente instaurato mediante invito a comparire notificato via PEC il 28 aprile 2025, indirizzato al domicilio digitale risultante in INIPEC, e che tale invito conteneva l'elenco della documentazione richiesta e l'avvertimento che la mancata comparizione o la mancata produzione dei documenti avrebbe comportato la cessazione della partita IVA. L'Agenzia afferma che la società non ha mai risposto, non si è presentata all'appuntamento fissato per il 12 maggio
2025 e non ha fornito alcuna giustificazione. Rappresenta inoltre che, nel corso dell'istruttoria, sono emersi molteplici elementi di rischio: assenza di adempimenti fiscali per gli anni 2023 e 2024, mancata trasmissione delle comunicazioni periodiche IVA, assenza di utenze attive intestate alla società, assenza di contratti di locazione o immobili riconducibili alla stessa, nonché esito negativo dell'accesso effettuato presso il domicilio fiscale, dove non sarebbe stata riscontrata alcuna traccia di attività imprenditoriale.
L'Ufficio sostiene che la documentazione prodotta solo in giudizio sia tardiva e, ai sensi dell'art. 32 del
DPR 600/1973, inutilizzabile, oltre che insufficiente a superare gli indici di rischio rilevati. Conclude quindi per la piena legittimità del provvedimento e per il rigetto della domanda cautelare.
Successivamente, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ribadisce integralmente le proprie deduzioni e contesta la ricostruzione dell'Agenzia. La società evidenzia che, nelle more del giudizio, l'Ufficio avrebbe richiesto ulteriore documentazione contabile e dichiarativa relativa agli anni
2018-2021, richiesta alla quale essa ha adempiuto tempestivamente, circostanza che dimostrerebbe la piena operatività dell'impresa e la disponibilità a collaborare. La ricorrente insiste nel sostenere che nessun invito o convocazione riferibile al procedimento conclusosi con la cessazione della partita IVA sarebbe mai stato ricevuto e che la documentazione prodotta dall'Ufficio non proverebbe l'effettiva consegna degli atti richiamati. Ribadisce, inoltre, che la società non presenta alcuno degli indici di rischio tipici previsti dalla normativa e che l'attività svolta è reale, documentata e coerente con l'oggetto sociale.
La memoria conclude richiamando integralmente le argomentazioni del ricorso e insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e le difese delle parti, osserva quanto segue.
Il ricorso è rivolto avverso il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di
Milano ha disposto la cessazione della partita IVA intestata alla società ricorrente ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis.1, del DPR 633/1972, con contestuale irrogazione della sanzione prevista dall'art. 11, comma 7-quater, del D.lgs. 471/1997. La società deduce la mancata instaurazione del contraddittorio,
l'assenza di motivazione e l'insussistenza dei presupposti di rischio richiesti dalla norma.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'Ufficio ha avviato un'attività istruttoria nei confronti della contribuente sulla base di specifici elementi ritenuti indici di rischio fiscale, tra i quali risultano:
l'assenza di adempimenti dichiarativi per gli anni 2023 e 2024, la mancata trasmissione delle comunicazioni periodiche IVA, l'assenza di utenze attive intestate alla società, l'assenza di contratti di locazione o di immobili riferibili alla stessa, nonché l'esito dell'accesso effettuato presso il domicilio fiscale, dal quale non sono emersi elementi riconducibili allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.
L'Ufficio rappresenta inoltre di aver notificato alla società, tramite PEC risultante in INIPEC, un invito a comparire ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, contenente la richiesta di documentazione e l'avvertimento circa le conseguenze della mancata risposta. Tale invito, secondo quanto dedotto dall'Amministrazione, non ha ricevuto alcun riscontro.
La ricorrente contesta di aver ricevuto l'invito richiamato dall'Ufficio e sostiene che la cessazione della partita IVA sarebbe avvenuta senza alcuna previa comunicazione e senza la possibilità di interloquire.
Deduce inoltre che la società svolge regolare attività economica, documentata dal rapporto di agenzia con Società_1 S.p.A. e dai contratti con i subagenti, e che nessuno degli indici di rischio previsti dalla normativa sarebbe integrato nel caso concreto. La società ha altresì depositato documentazione contabile e dichiarativa relativa ad annualità pregresse, prodotta – secondo quanto riferito – in risposta a una richiesta dell'Ufficio intervenuta nelle more del giudizio.
La Corte rileva che il provvedimento impugnato è stato adottato dall'Ufficio sulla base degli elementi istruttori sopra richiamati, ritenuti indicativi di un elevato profilo di rischio fiscale ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis.1, del DPR 633/1972. Tali elementi risultano puntualmente elencati nel provvedimento e nelle controdeduzioni dell'Amministrazione, e attengono sia alla posizione fiscale della società sia alla verifica della sua effettiva operatività. La ricorrente, pur avendo contestato la ricostruzione dell'Ufficio, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'insussistenza delle circostanze poste a fondamento dell'atto impugnato, né ha prodotto documentazione atta a superare gli indici di rischio individuati dall'Amministrazione con riferimento al periodo oggetto di controllo. La documentazione depositata in giudizio dalla società, relativa anche ad annualità precedenti, è stata prodotta successivamente all'adozione del provvedimento e non risulta essere stata esibita in sede amministrativa. L'Ufficio ha eccepito la sua inutilizzabilità ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, in quanto non trasmessa in risposta agli inviti notificati. La ricorrente, dal canto suo, nega di aver ricevuto tali inviti, ma non fornisce elementi idonei a dimostrare l'asserita mancata conoscenza degli atti richiamati dall'Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia stato adottato sulla base di elementi istruttori specifici e dettagliati, ritenuti dall'Ufficio indicativi di un elevato profilo di rischio fiscale, e che tali elementi non risultano adeguatamente superati dalle deduzioni della ricorrente. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate a favore della costituita Agenzia in Euro 1.000,00 oltre accessori