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Sentenza 24 dicembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/12/2024, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2459/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 (ANG. C.F._1
Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv.
AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19/07/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa, in data 09/07/2019, per il riconoscimento dello stato di invalidità tale da ridurre a meno di un terzo la propria capacità lavorativa ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; che sottoposto a visita medica da parte della Competente commissione, in data
07.08.2019 l' respingeva la domanda con la seguente motivazione: “non CP_1
sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo delle capacita di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art.1, della legge 12 giugno 1984, n.222)”; che, presentato ricorso amministrativo, in data 23.08.2019, faceva seguito diniego da parte dell' ; CP_1
che pertanto aveva depositato in data 02/12/2021 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva confermato il parere reso dalla
Commissione medica.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 28/12/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
In data odierna viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
2 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. 4356/2021 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, riteneva che le patologie diagnosticate, non riducessero meno di 1/3 la capacità di lavoro e di guadagno di parte ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non riconoscendo pertanto il diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio all'assegno ordinario di invalidità.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, sostenendo che “Valutate le patologie diagnosticate, rapportate alla attività lavorativa di muratore, si ritiene che le stesse NON RIDUCANO a meno di 1/3 la capacità di lavoro e di guadagno del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini e pertanto al ricorrente
NON COMPETE ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ.”
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata. Ad esempio, per quanto riguarda la patologia respiratoria, il CTU scrive: “[…] per definire il grado di insufficienza respiratoria, tecnicamente si utilizza il rapporto tra PO2/ FiO2, ovvero il rapporto tra la pressione parziale di ossigeno rilevata all'emogas analisi e la percentuale di ossigeno presente nell'aria inspirata.
L'emogas è stato fatto in aria ambiente, la FiO2 corrisponde al 21%, cioè la percentuale di ossigeno inspirata e presente in aria ambiente. Il rapporto di pO2
73 (del ricorrente) e FiO2 21% è: 73/0,21 che dà il valore di 347,61. […] il valore di 347,61 rientra nella ipossiemia lieve, così come scritto, anche dallo pneumologo. Trattasi di insufficienza respiratoria lieve.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
3 Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Ricorono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 19/07/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 24/12/2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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