TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2024, n. 5950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5950 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 120/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 120/2024 R.G.A.C., avente per oggetto: “Divorzio
congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BUDA ANNA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 31.10.1996.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 13.8.1990 e Persona_1 Persona_2
l'8.8.1995, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 1312/2020
pronunciata da questo Tribunale in data 15.04.2020, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti hanno definito ogni loro rapporto di carattere economico-patrimoniale ancor prima della pronuncia della loro separazione e rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
2 Il Tribunale prende atto che le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
31.10.1996, tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 1996, al N. 987, della
Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
in data 8 Novembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 120/2024 R.G.A.C., avente per oggetto: “Divorzio
congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BUDA ANNA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AMORE CONCETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 31.10.1996.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 13.8.1990 e Persona_1 Persona_2
l'8.8.1995, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti hanno esposto che si sono separate con sentenza di separazione n. 1312/2020
pronunciata da questo Tribunale in data 15.04.2020, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Va, comunque, precisato in questa sede che entrambe le parti hanno definito ogni loro rapporto di carattere economico-patrimoniale ancor prima della pronuncia della loro separazione e rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
2 Il Tribunale prende atto che le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
31.10.1996, tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 1996, al N. 987, della
Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
in data 8 Novembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3