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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 11797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11797 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
AN CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22990/2025 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 26/01/1978), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. HELENIA SANTACROCE;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/07/1972), costituito a sua volta con CP_1 il patrocinio dell'avv. HELENIA SANTACROCE;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua Parte_1
separazione personale da rappresentando che il CP_1
matrimonio era stato celebrato in data 17/05/2003 e che nel tempo la 2 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
ricevuto il ricorso ha conferito mandato al CP_1
medesimo difensore della ricorrente al fine di trasformare la causa attraverso la presentazione di conclusioni congiunte;
Le parti hanno quindi concordato le seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e con obbligo di comunicazione circa l'eventuale variazione della residenza,
domicilio e/o dimora.
- L'affido della figlia sarà condiviso con esercizio disgiunto Persona_1
per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi che la minore trascorrerà con ciascun genitore e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione.
- Il collocamento prevalente della minore sarà con la madre presso l'abitazione ex casa coniugale secondo le modalità che di seguito verranno meglio illustrate e che sono state condivise tra esse Parti.
- Ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente,
provvederà al proprio mantenimento. - L'assegnazione della casa coniugale è
in capo alla quale genitore prevalentemente collocatario della figlia Pt_1
Per_ minore .
- Le parti concordano che il Padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente nelle mani della madre entro il giorno 5
di ogni mese con bonifico bancario l'importo di € 400,00, oltre rivalutazione
Istat come per legge;
le spese straordinarie così come indicate dal Protocollo
sottoscritto dal Tribunale di Roma verranno preventivamente 2 comunicate e concordate, nonchè suddivise tra i genitori nella misura del 50%; 3
- la frequentazione padre figlia fintanto che il primo non avrà reperito una soluzione abitativa autonoma (ad oggi è ospite della famiglia di origine)
sarà così regolata:
➢ a settimane alternate dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera, dalle ore 10 alle ore 21 (con cena) senza pernotto;
➢ durante la settimana previo accordo con la madre, il vedrà CP_1
Per_
per due pomeriggi (martedì e giovedì) dalle 16.30 alle 20.00. Con
Per_ l'impegno di andare a prendere e riaccompagnarla presso la casa materna per l'orario di cena.
➢ Il Natale sarà tra i genitori alternato e così articolato: il 24 verrà
Per_ trascorso da con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni (con decorrenza iniziale in favore della madre per il giorno del 24 dicembre e comprensivo del pernotto) così come la giornata del 25 e del 26 (senza il pernotto per l'anno in corso del 25 sul 26 con decorrenza iniziale in favore del padre), nonché del
31 dicembre e 1 gennaio (senza il pernotto per l'anno in corso del 31 sul 1
gennaio con decorrenza iniziale in favore della madre). Il regime dell'alternanza varrà – salvo diverso accordo - anche per il giorno della
Befana.
➢ Durante l'estate ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di vacanza di 30 giorni non continuativi e dunque divisi in due blocchi da 15
giorni, da comunicare all'altro entro e non oltre il 30 del mese di aprile di ogni anno.
➢ I compleanni della minore verranno trascorsi ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
➢ La Festa della Mamma ed il compleanno della mamma così come la 4
Festa del Papà ed il compleanno del papà a prescindere dalla frequentazione
Per_ ordinaria verranno trascorsi da in via esclusiva con l'uno o l'altro genitore.
➢ Le altre feste qui non espressamente previste verranno suddivise tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
➢ I genitori prestano il consenso al rilascio del passaporto per la minore.
Le Parti sin da ora prevedono e pattuiscono che nel momento in cui il signor avrà reperito una propria abitazione in cui ospitare la minore, la CP_1
frequentazione così come prevista verrà incrementata del pernotto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta all'omologazione delle condizioni proposte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 26/01/1978) e Parte_1
(ROMA (RM), 23/07/1972), che hanno contratto CP_1 matrimonio in Roma in data 17/05/2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 328, Parte 1, Serie 02, Anno 2003, alle condizioni di cui in parte motiva;
- Spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
AN CI GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22990/2025 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 26/01/1978), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. HELENIA SANTACROCE;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/07/1972), costituito a sua volta con CP_1 il patrocinio dell'avv. HELENIA SANTACROCE;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua Parte_1
separazione personale da rappresentando che il CP_1
matrimonio era stato celebrato in data 17/05/2003 e che nel tempo la 2 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
ricevuto il ricorso ha conferito mandato al CP_1
medesimo difensore della ricorrente al fine di trasformare la causa attraverso la presentazione di conclusioni congiunte;
Le parti hanno quindi concordato le seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e con obbligo di comunicazione circa l'eventuale variazione della residenza,
domicilio e/o dimora.
- L'affido della figlia sarà condiviso con esercizio disgiunto Persona_1
per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi che la minore trascorrerà con ciascun genitore e congiunto per le questioni di straordinaria amministrazione.
- Il collocamento prevalente della minore sarà con la madre presso l'abitazione ex casa coniugale secondo le modalità che di seguito verranno meglio illustrate e che sono state condivise tra esse Parti.
- Ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente,
provvederà al proprio mantenimento. - L'assegnazione della casa coniugale è
in capo alla quale genitore prevalentemente collocatario della figlia Pt_1
Per_ minore .
- Le parti concordano che il Padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente nelle mani della madre entro il giorno 5
di ogni mese con bonifico bancario l'importo di € 400,00, oltre rivalutazione
Istat come per legge;
le spese straordinarie così come indicate dal Protocollo
sottoscritto dal Tribunale di Roma verranno preventivamente 2 comunicate e concordate, nonchè suddivise tra i genitori nella misura del 50%; 3
- la frequentazione padre figlia fintanto che il primo non avrà reperito una soluzione abitativa autonoma (ad oggi è ospite della famiglia di origine)
sarà così regolata:
➢ a settimane alternate dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera, dalle ore 10 alle ore 21 (con cena) senza pernotto;
➢ durante la settimana previo accordo con la madre, il vedrà CP_1
Per_
per due pomeriggi (martedì e giovedì) dalle 16.30 alle 20.00. Con
Per_ l'impegno di andare a prendere e riaccompagnarla presso la casa materna per l'orario di cena.
➢ Il Natale sarà tra i genitori alternato e così articolato: il 24 verrà
Per_ trascorso da con l'uno e l'altro genitore ad anni alterni (con decorrenza iniziale in favore della madre per il giorno del 24 dicembre e comprensivo del pernotto) così come la giornata del 25 e del 26 (senza il pernotto per l'anno in corso del 25 sul 26 con decorrenza iniziale in favore del padre), nonché del
31 dicembre e 1 gennaio (senza il pernotto per l'anno in corso del 31 sul 1
gennaio con decorrenza iniziale in favore della madre). Il regime dell'alternanza varrà – salvo diverso accordo - anche per il giorno della
Befana.
➢ Durante l'estate ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di vacanza di 30 giorni non continuativi e dunque divisi in due blocchi da 15
giorni, da comunicare all'altro entro e non oltre il 30 del mese di aprile di ogni anno.
➢ I compleanni della minore verranno trascorsi ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
➢ La Festa della Mamma ed il compleanno della mamma così come la 4
Festa del Papà ed il compleanno del papà a prescindere dalla frequentazione
Per_ ordinaria verranno trascorsi da in via esclusiva con l'uno o l'altro genitore.
➢ Le altre feste qui non espressamente previste verranno suddivise tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
➢ I genitori prestano il consenso al rilascio del passaporto per la minore.
Le Parti sin da ora prevedono e pattuiscono che nel momento in cui il signor avrà reperito una propria abitazione in cui ospitare la minore, la CP_1
frequentazione così come prevista verrà incrementata del pernotto”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta all'omologazione delle condizioni proposte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 26/01/1978) e Parte_1
(ROMA (RM), 23/07/1972), che hanno contratto CP_1 matrimonio in Roma in data 17/05/2003, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 328, Parte 1, Serie 02, Anno 2003, alle condizioni di cui in parte motiva;
- Spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/07/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente MA ZI