TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/06/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4128/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4128/2020 promossa da: in concordato preventivo, C.F. e P.I. , con sede legale a Genova Parte_1 P.IVA_1
(GE), in piazza Cattaneo n. 26 (CAP 16128), in persona dell'Amministratore Unico Dott.
rappresentata in uno con il liquidatore Dott. assistita e Controparte_1 Controparte_2 difesa, unitamente e disgiuntamente, come da procure in atti, dall'Avv. Stefano Garbarino, C.F.
, e dall'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi, C.F. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Genova, Piazza Dante n. 6/4,
- Attrice -
CONTRO
P.IVA corrente in Deiva Marina (SP), nella persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante SI.ra , nata a [...] il [...], c.f. CP_4
, elettivamente domiciliata in Sarzana (SP), presso e nello studio C.F._3 dell'Avv. Edi Spinelli (c.f. ), Via Del Murello n. 6, che la rappresenta e C.F._4 difende come da mandato in atti,
- Convenuta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'attrice.
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. accertare l'attività tutta posta in essere da in esecuzione del contratto di appalto Parte_1 sottoscritto con e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la Società attrice, a seguito di ciò, ha Controparte_3 un credito pari ad € 34.100,00 IVA compresa come da fattura n. 95 del 2011;
2. per l'effetto, condannare a versare l'importo pari ad € 34.100,00 IVA compresa a Controparte_3 favore di in concordato preventivo oltre agli interessi di mora commerciali da calcolarsi sino al Parte_1 giorno dell'effettivo pagamento del dovuto;
3. in subordine, condannare al pagamento dell'importo meglio visto, oltre agli interessi Controparte_3 di mora commerciali da calcolarsi ttivo pagamento del dovuto.
4. Con la radicazione della presente causa, contesta formalmente a di Parte_1 Controparte_3 averle parimenti causato ingenti danni a causa del mancato pagamento della fattura n. 95/2011 e, nel far ciò, si riserva di richiedere con separato giudizio l'accertamento e la condanna di al pagamento Controparte_3 dei danni tutti patiti e patiendi a causa della indisponibilità della somma liquida non ancora versata.
5. Vinte le spese”.
Precisazione delle conclusioni per la convenuta.
“Voglia l'Ill.ma S.V respinta ogni avversa eccezione e conclusione: NEL MERITO Respingere le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
IN VIA RICONVENZIONALE In via principale:
- ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento della società in concordato preventivo Parte_1 in merito alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato con la società Controparte_3 in data 27 settembre 2011 per le motivazioni esposte in narrativa e conseguentemente
- DICHIARARE l'intervenuta risoluzione del contratto stesso e
- CONDANNARE la società in Concordato preventivo nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante alla restituzione in favore della società del corrispettivo indebitamente Controparte_3 percepito di € 22.000,00 cui vanno aggiunti gli interessi commerciali decorrenti dalla data del pagamento avvenuta il 2 febbraio 2012 fino al pagamento effettivo, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e da subire da parte della società da quantificarsi nella somma di € 15.895,00 cui deve Controparte_3 aggiungersi l'importo di € 39.600,00 e quella ulteriore somma che verrà determinata dal Giudice a seguito dell'espletanda istruttoria anche in via di giustizia da corrispondere alla convenuta anche in compensazione con eventuali somme dovute alla controparte per le motivazioni esposte in narrativa;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui la domanda riconvenzionale formulata in via principale non venisse accolta
- ACCERTARE E DICHIARARE che la società ha percepito indebitamente dalla Società Parte_1
la somma di € 22.000,00 non dovuta e per l'effetto CONDANNARE la società Controparte_3 attrice all'indennizzo ex art 2041 cc. in favore della società convenuta delle somme indebitamente percepite che si quantificano in € 22.000,00 cui vanno aggiunti gli interessi commerciali decorrenti dalla data del pagamento avvenuta il 2 febbraio 2012 fino al pagamento effettivo, ovvero in quella diversa somma che risulterà accertata o comunque dovuta anche in via di giustizia e/o in compensazione;
In ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità aggravata di in concordato preventivo per Parte_1 il mancato riscontro alla proposta di accordo di negoziazione assistita ex art 96 cpc comma 3, e per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente CONDANNARE parte attrice al risarcimento in favore della convenuta di tutti i danni subiti per aver dovuto partecipare ad un processo che poteva essere evitato e/o privo di fondamento alcuno da quantificarsi adottando la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96, ult. cpv., c.p.c. anche in assenza di prova del danno, nella misura che vorrà determinare il Giudice adito. - Vinte le spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, IVA (se dovuta) e CNA come per legge. In via istruttoria, si rietera la richiesta di ammissione della querela di falso proposta da parte convenuta in data 12 ottobre 2020 e non ammessa del Giudice con provvedimento del 4 luglio 2021; si reitera l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi dal Giudice così come richiesti nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art 183 comma 6 n. 2 e n. 3 cpc depositate e per l'ammissione dei capitoli di prova e testimoni non ammessi e indicati in atti e nelle memorie ex art 183 sesto comma cpc. Si insiste nell'accoglimento delle contestazioni fatte in ordine alle istanze istruttorie avanzate da parte attrice e si reiterano le contestazioni fatte alla CTU grafologica espletata dalla dott.ssa richiamando le motivazioni addotte a verbale di udienza e nella Persona_1 memoria autorizzata del 6 dicembre 2023 di parte convenuta con richiesta al Giudice di ordinare la rinnovazione della CTU con la nomina di un nuovo consulente”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice, premesso di essere stata incaricata dell'installazione di un impianto fotovoltaico presso l'immobile della convenuta e di avere ricevuto il pagamento in acconto della somma di € 22.000,00, ha agito in giudizio per il saldo di quanto dovuto, indicato nella somma di € 34.100,00 comprensivo di IVA, allegando di avere integralmente eseguito il contratto. La società convenuta si è costituita in giudizio eccependo, al contrario, l'inadempimento di parte attrice al predetto contratto, chiedendone quindi in via riconvenzionale la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno. A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183
c.p.c. è stato necessario far fronte a una lunga e complessa attività istruttoria, sia in forma orale sia per il mezzo di ben tre CTU. All'esito, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La società attrice, come detto, ha allegato che tra le parti in causa era stato sottoscritto un contratto di appalto avente a oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico presso l'immobile della società convenuta e che quest'ultima, a fronte del pattuito compenso di €
51.000,00 oltre IVA, aveva corrisposto soltanto il primo acconto richiesto, pari a € 22.000,00, rimanendo debitrice del restante importo a saldo. La società convenuta, pur confermando le predette circostanze, ha tuttavia eccepito l'inadempimento di parte attrice, chiedendo quindi in via riconvenzionale la dichiarazione di risoluzione del contratto. Quest'ultima, in particolare, premesso che il predetto contratto prevedeva un termine di consegna delle opere di 120 giorni solari dall'inizio dei lavori e che la società appaltatrice, oltre alla realizzazione dell'impianto, aveva l'onere di curare tutte le pratiche amministrative per ottenere le necessarie autorizzazioni, ha sostenuto che la consegna dei materiali non era stata completata, che gli inverter consegnati non erano conformi alla normativa e che non erano stati installati il sistema di protezione interfaccia (SPI) e il relativo dispositivo di interfaccia (DDI). L'impianto, quindi, secondo le allegazioni della convenuta, non era stato portato a termine e non era stato messo in funzione, né tantomeno era stato collaudato. E ciò in quanto l'impianto, tardivamente realizzato dalla società attrice, non rispettava le specifiche tecniche vigenti al momento della sua installazione e, pertanto, non poteva essere messo in funzione. Detto impianto, sempre secondo le allegazioni della convenuta, essendo ormai conclamato l'inadempimento della società attrice, era quindi stato completato e messo in funzione da altra società, ovvero la Soland Srl.
All'esito dello svolgimento dell'istruttoria, si ritiene che la società attrice non sia riuscita a provare il fondamento della propria domanda, avendo viceversa trovato conferma le eccezioni sollevate dalla società convenuta e le allegazioni dalla stessa versate a fondamento della propria domanda riconvenzionale.
Parte attrice, come evidenziato da ultimo nelle memorie di replica alla conclusionale avversaria, ha sempre sostenuto che l'impianto era stato terminato e poteva quindi essere messo in funzione già nel mese di febbraio del 2012. Invero la società attrice ha inteso provare tale circostanza mediante la produzione di svariata documentazione, tra la quale si segnalano in particolare la c.d. attestazione del 19/06/2012 e la dichiarazione di conformità Per_2 dell'impianto del 2/07/2012 (documenti n. 6 e 9). Ora, con riguardo al primo documento, il
CTU, Ing. ha spiegato che tale attestazione viene rilasciata da in relazione Per_3 Parte_2 all'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle vigenti procedure in materia di connessione degli impianti. Tuttavia il CTU ha anche chiarito che, sulla base di quanto previsto dalle procedure in essere all'epoca dei fatti di causa, il rilascio dell'attestazione non Per_2 riveste la fattispecie di autorizzazione o approvazione, risultando un passaggio amministrativo di un iter più complesso, nella specie non completato, come si avrà modo di osservare anche più avanti.
Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione di conformità dell'impianto, la sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società convenuta all'epoca dei fatti, SI. , Parte_3
è stata fin da subito contestata dalla società convenuta, che ha proposto contro di essa anche querela di falso. Poiché, tuttavia, parte attrice ha chiesto contemporaneamente la verificazione ex art. 216 c.p.c. di detto documento, si è ritenuto di non dover ulteriormente aggravare il presente procedimento, limitandosi a licenziare una CTU grafologica, la quale ha comunque sconfessato quanto sostenuto dalla società attrice, negando la paternità di tale sottoscrizione in capo al SI. , legale rappresentante della società convenuta all'epoca dei fatti. Parte_3 Parte attrice, sempre nel tentativo di dimostrare l'avvenuta consegna della dichiarazione di conformità dell'impianto alla data del 2/07/2012, ha quindi sostenuto che la predetta sottoscrizione fosse stata in realtà apposta dalla figlia del SI. , SI.ra , Pt_3 CP_4 attuale legale rappresentante della società convenuta, che pure aveva seguito i lavori a suo tempo. E' stata quindi licenziata ulteriore CTU grafologica, la quale ha questa volta confermato che la firma in questione era stata apposta dalla SI.ra , a imitazione di quella del padre. Pt_3
Questa circostanza, tuttavia, non pare rilevante al fine di comprovare la fondatezza della domanda di parte attrice. In primo luogo, infatti, la condotta della SI.ra - di cui parte Pt_3 convenuta era comunque a conoscenza, tanto da indicare tale circostanza come capitolo di prova (n. 13) da sottoporre a interrogatorio formale - non poteva impegnare la società e non poteva quindi produrre alcun effetto giuridico in capo alla stessa, non provenendo da un soggetto dotato all'epoca di poteri di rappresentanza. Inoltre, come osservato dal CTU, detta certificazione risulta carente in tema di allegati tecnici e schemi esecutivi e non risulta essere stata trasmessa agli enti competenti.
Ma, in via ulteriore e assorbente, l'adempimento contrattuale di parte attrice risulta palesemente smentito da un'altra circostanza, allegata da parte convenuta e che ha trovato conforto sia nell'escussione dei testi da questa indicati sia nella CTU. Ci si riferisce al fatto che nel corso dell'esecuzione del contratto sono intercorse modifiche alla normativa tecnica CEI, delle quali le parti, segnatamente la società attrice, erano perfettamente a conoscenza.
Infatti, come indicato dal CTU, la norma CEI 0-21 «Regola tecnica di riferimento per la connessione di
Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica», avente lo scopo di definire i criteri tecnici per la connessione degli utenti alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale in corrente alternata fino a 1000 V, era entrata in vigore, nella sua prima versione, in data 1 gennaio 2012 solo per gli utenti passivi, mentre la seconda edizione, che ha sostituito completamente la precedente, era entrata in vigore in data 1 luglio 2012. Successivamente, in data 21 dicembre 2012, era entrata in vigore la variante V1 di tale norma, contenente alcune precisazioni tecniche. Occorre precisare che si tratta di normative tecniche obbligatorie, le cui prescrizioni sono imprescindibili al fine di ottenere e mantenere l'allacciamento dell'impianto elettrico alla rete di distribuzione nazionale.
Il contratto di appalto stipulato tra le parti prevedeva tra gli obblighi della società attrice la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato all'accesso all'incentivazione ai sensi del D.M. 19/12/2007, nel rispetto delle delibere AEEG vigenti e della normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.
Il CTU ha spiegato che l'impianto in questione avrebbe dovuto rispettare la norma CEI 0-21 seconda edizione, in vigore dal 01/07/2012, che conteneva nuove disposizioni in materia di criteri tecnici per la connessione degli utenti alle reti elettriche di distribuzione e circa l'avviamento, l'esercizio e il distacco dell'impianto di produzione. Con riferimento all'impianto in oggetto, come opportunamente segnalato dal CTU, trova significativa rilevanza il capitolo 8 della norma, che definisce i nuovi servizi che l'inverter dovrà fornire alla rete, tra cui: condizioni di connessione, riconnessione ed erogazione graduale della potenza, limiti all'immissione di corrente continua in rete, erogazione della potenza reattiva, limitazione della potenza attiva generata, verifica della insensibilità degli abbassamenti di tensione, caratteristiche della Sistema di Protezione di Interfaccia. Nel caso di specie l'impianto progettato e realizzato prevedeva la posa di inverter tipo rispondenti alle norme CEI 110-1 CEI 110-6 Controparte_5
CEI 110-8 CEI 11-20. Detti inverter, tuttavia, come da dichiarazione rilasciata dalla ditta produttrice, alla data di realizzazione dell'impianto non erano conformi alla nuova norma CEI
0-21. Tale certificazione risulta infatti ottenuta in epoca successiva (27/03/2013) al completamento dell'impianto a cura dell'impresa Soland Srl e all'esperimento di larga parte delle formalità per la connessione. La circostanza è anche confermata dalla comunicazione trasmessa alla società attrice da Enel Distribuzione, con la quale veniva richiesta, in riscontro all'istanza di allaccio, la sottoscrizione di un nuovo regolamento di esercizio in conseguenza del recepimento dell'allegato A70 del codice di Rete Terna. Detto regolamento è stato emesso nel mese di marzo del 2012, nell'ambito della nuova norma CEI 0-21, con conseguente attestazione di conformità dell'impianto alla stessa. L'esame della documentazione in atti ha inoltre portato il CTU a escludere che l'impianto fosse in allora dotato di sistema di protezione all'interfaccia, dispositivo obbligatorio per il rispetto dei nuovi requisiti di cui alla CEI 0-21 II edizione 2012.
Di qui la conclusione del CTU, per il quale l'impianto realizzato dalla società attrice non era conforme alle norme vigenti all'epoca della sua realizzazione e non poteva quindi essere messo in esercizio.
Non coglie quindi nel segno quanto sostenuto dalla società attrice, ossia che alla data di febbraio 2012 l'impianto doveva considerarsi terminato. Al contrario, come evidenziato dal
CTU, a quella data lo stesso risultava realizzato in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie e, pertanto, non poteva essere messo in funzione, in quanto non ne poteva essere attestata la regolarità, come al contrario avvenuto con nuova istanza di allaccio e autocertificazione del
30/01/2013. La domanda di connessione citata non risulta aver condotto all'effettiva connessione dell'impianto, se non dopo la produzione delle integrazioni richieste a seguito della revisione del regolamento di esercizio connesso all'entrata in vigore della nuova norma CEI 0-
21. A tal proposito il CTU ha confermato che all'atto dell'entrata in vigore della predetta norma
CEI 0-21 il titolo edilizio non risultava ancora perfezionato, in attesa del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Dal primo luglio 2012 l'impianto avrebbe invece dovuto essere conforme a detta norma tecnica, con la conseguenza che gli inverter installati prima di tale data, sino ad allora conformi alla vigente normativa, risultavano da quel momento non più certificabili ai sensi delle nuove disposizioni. Per tale motivo, come pure evidenziato dal CTU, non potendo più eseguirsi la connessione dell'impianto, per adempiere al contratto per cui è causa la società attrice avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione o all'implementazione delle componenti, come successivamente effettuato dalla Soland Srl.
Quanto sopra ha trovato conferma anche all'esito dell'escussione dei testimoni indicati da parte convenuta. Il teste , dipendente della più volte menzionata Soland Srl, ha dichiarato Tes_1 che al mese di dicembre 2012 l'impianto in questione era completo, ma non poteva essere messo in esercizio perché mancante dei dispositivi di sicurezza, ovvero del sistema di protezione di interfaccia SPI e del relativo dispositivo di interfaccia DDI. Mancava anche la posa del misuratore di produzione, che doveva essere posato dal distributore a seguito della stipula del regolamento di esercizio, che a sua volta poteva ottenersi previo invio della documentazione tecnica dell'impianto nel rispetto della normativa in vigore. Il teste ha poi confermato che, al mese di dicembre 2012, l'impianto era privo dei requisiti della normativa
CEI-021, in quanto l'inverter installato ( era privo della certificazione CEI- CP_5
021. Il teste ha poi ulteriormente confermato che, a seguito degli interventi tecnici svolti dalla
Soland Srl, l'impianto è entrato regolarmente in esercizio in data 13.02.2013 e che successivamente sono state inoltrate le richieste di riconoscimento dell'incentivo al GSE.
Il teste, rispondendo a una richiesta di chiarimento, ha poi precisato che l'inverter CP_6 era stato installato durante il periodo di disciplina transitoria della delibera n. 84 del
[...] marzo 2012, che ne consentiva l'utilizzo a condizione che fossero conformi alle norme DK
5940 e adeguati alla suddetta delibera e purché il necessario aggiornamento fosse effettuato nei termini previsti dalla medesima delibera, mediante invio al Distributore della documentazione necessaria per ottenere il regolamento di esercizio (ovvero della dichiarazione di fine lavori, della dichiarazione di conformità dell'impianto, schema elettrico formato dal progettista, documentazione di adeguamento dell'inverter alla delibera n. 84/2012).
A questo proposito si sottolinea nuovamente il fatto che, come pure annotato dal CTU ed evidenziato in precedenza, non vi è agli atti la prova dell'invio al Distributore della contestata dichiarazione di conformità dell'impianto e dell'altra documentazione necessaria ai fini della messa in esercizio dell'impianto.
Il teste ha anche specificato che l'invio della predetta documentazione al Distributore Tes_1 può essere a carico sia del produttore dell'impianto sia di chi lo installa e che ciò dipende dagli accordi delle parti. Come pure rilevato dal CTU, parte attrice, in sede di osservazioni alla bozza peritale, ha affermato che il contratto prevedeva che fosse quest'ultima a dover curare l'espletamento delle pratiche amministrative e, quindi, a dover inviare al Distributore la documentazione necessaria ai fini della messa in esercizio dell'impianto.
Circa la c.d. attestazione della quale pure si è già detto, il teste ha poi Per_2 Tes_1 confermato che la stessa viene rilasciata senza verifiche sulla concreta messa in funzione dell'impianto. Il medesimo teste, sentito in controprova sui capitoli ammessi di parte attrice, ha poi dichiarato non essere vero che l'impianto era stato connesso al GSE dalla società attrice, essendo stata Soland Srl a provvedere alle modifiche necessarie a ottemperare alla norma
CEI021, a ottenere il regolamento di esercizio dal Distributore, confezionato la pratica con richiesta di incentivo al GSE e ottenuto la stipula della relativa convenzione.
Sulla base di quanto sopra può quindi dirsi raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale della società attrice che - stante l'impossibilità di mettere in esercizio l'impianto commissionato, se non dopo l'intervento posto in essere dalla Soland Srl - deve qualificarsi grave, ex art. 1455
c.c., con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta. A tal proposito appare infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. formulata dall'attrice, in quanto, non essendo stata consegnata l'opera, deve farsi applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 1455 ss. c.c..
Dalla predetta dichiarazione di risoluzione del contratto discende il diritto della società convenuta al risarcimento del danno, che deve essere individuato nella somma che quest'ultima ha documentato di avere versato alla Soland Srl per il completamento e la messa in funzione dell'impianto, pari a € 15.895,00 IVA inclusa, ma non anche nella restituzione dell'importo pagato in acconto alla società attrice, tenuto conto sia dell'impossibilità di restituzione dell'impianto sia dei residui vantaggi comunque usufruiti dalla convenuta in ragione dell'attività svolta dalla prima e che è stata portata a termine dalla Soland Srl.
La società convenuta ha poi chiesto, sempre in via riconvenzionale, anche il risarcimento dell'ulteriore danno consistente nel mancato guadagno derivante dall'impossibilità di accedere agli incentivi economici del IV contro energia, superiori a quelli dalla stessa percepiti e ricadenti nel V conto energia. Secondo la convenuta, infatti, se fosse stato possibile mettere in funzione l'impianto prima del 26/08/2012, ultimo giorno utile per la messa in servizio dell'impianto nell'ambito del IV conto energia, la stessa avrebbe potuto incassare un importo di € 23.471,69 fino al 30/06/2024 e ulteriori € 17.783,13 per il periodo intercorrente tra l'1/07/2024 e il
12/02/2033, data di conclusione dell'incentivazione economica, per un totale di € 41.254,82.
A questo proposito, anche sulla scorta di quanto evidenziato dal CTU, si osserva che può ritenersi pacifica la circostanza che la realizzazione dell'impianto sia iniziata prima del rilascio della necessaria autorizzazione amministrativa paesaggistica (trattandosi di opera da svolgere in un'area soggetta a vincolo paesaggistico), pervenuta soltanto in data 20/07/2012. A tale data, quindi, per stessa ammissione di parte attrice, l'impianto era stato realizzato ma, come detto, lo stesso non poteva essere messo in esercizio a causa della sopravvenuta normativa tecnica cui pure si è fatto ampio cenno. Ciò non toglie che la società attrice, avendo assunto contrattualmente l'obbligo di consegnare alla convenuta un impianto funzionante e che poteva essere messo in esercizio, consapevole del fatto che nel frattempo sarebbe entrata in vigore la nuova normativa tecnica, avrebbe dovuto, in base a un elementare canone di diligenza, sostituire per tempo le componenti tecniche ormai fuori norma. Come sostenuto da parte convenuta e confermato dal CTU, se detto impianto fosse stato adeguato alla nuova normativa tecnica in vigore dall'1/07/2012, nel momento in cui è poi pervenuta l'autorizzazione paesaggistica, ossia in data 20/07/2012, la società attrice avrebbe infatti avuto tempo fino al
28/07/2012 per richiederne la connessione, in tal modo beneficiando degli incentivi economici del IV contro energia. La quantificazione del relativo danno emergente operata da parte convenuta, pari a € 41.254,82, è stata ritenuta corretta e condivisibile dal CTU e viene quindi confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte attrice, sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 1701,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 1204,00; c) fase istruttoria, valore massimo, € 2709,00;
d) fase decisionale, valore medio, € 2905,00.
Non si ritengono infine sussistenti gli estremi per la condanna della società attrice ex art. 96
c.p.c., pure richiesta da parte della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
a. respinge la domanda di parte attrice;
b. in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento imputabile all'attrice e, per l'effetto, condanna in concordato preventivo, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore di in personal del legale rappresentante pro tempore, liquidato Controparte_3 nell'importo complessivo di € 57.149,82, per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
c. pone definitivamente a carico di in concordato preventivo, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese della CTU grafologica svolta nei confronti della sottoscrizione asseritamente apposta dal SI. e della CTU tecnica Parte_3 dell'Ing. nell'importo per esse già liquidato in corso di causa, e la condanna al Per_3
Co rimborso in favore di in personal del legale rappresentante pro CP_3 tempore, delle spese sostenute per i rispettivi consulenti tecnici di parte, per un totale di
€ 2.851,36;
d. pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della
CTU grafologica svolta nei confronti della sottoscrizione asseritamente apposta dalla
SI.ra , nell'importo già liquidato in corso di causa;
CP_4
e. condanna in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore di
[...]
in personal del legale rappresentante pro tempore, liquidate, come in CP_3 motivazione, nella misura di € 518,00 a titolo di spese anticipate e di € 8.519,00 a titolo di competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 12 Giugno 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 4128/2020 promossa da: in concordato preventivo, C.F. e P.I. , con sede legale a Genova Parte_1 P.IVA_1
(GE), in piazza Cattaneo n. 26 (CAP 16128), in persona dell'Amministratore Unico Dott.
rappresentata in uno con il liquidatore Dott. assistita e Controparte_1 Controparte_2 difesa, unitamente e disgiuntamente, come da procure in atti, dall'Avv. Stefano Garbarino, C.F.
, e dall'Avv. Gianpaolo Dalessio Clementi, C.F. , C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Genova, Piazza Dante n. 6/4,
- Attrice -
CONTRO
P.IVA corrente in Deiva Marina (SP), nella persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante SI.ra , nata a [...] il [...], c.f. CP_4
, elettivamente domiciliata in Sarzana (SP), presso e nello studio C.F._3 dell'Avv. Edi Spinelli (c.f. ), Via Del Murello n. 6, che la rappresenta e C.F._4 difende come da mandato in atti,
- Convenuta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'attrice.
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. accertare l'attività tutta posta in essere da in esecuzione del contratto di appalto Parte_1 sottoscritto con e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la Società attrice, a seguito di ciò, ha Controparte_3 un credito pari ad € 34.100,00 IVA compresa come da fattura n. 95 del 2011;
2. per l'effetto, condannare a versare l'importo pari ad € 34.100,00 IVA compresa a Controparte_3 favore di in concordato preventivo oltre agli interessi di mora commerciali da calcolarsi sino al Parte_1 giorno dell'effettivo pagamento del dovuto;
3. in subordine, condannare al pagamento dell'importo meglio visto, oltre agli interessi Controparte_3 di mora commerciali da calcolarsi ttivo pagamento del dovuto.
4. Con la radicazione della presente causa, contesta formalmente a di Parte_1 Controparte_3 averle parimenti causato ingenti danni a causa del mancato pagamento della fattura n. 95/2011 e, nel far ciò, si riserva di richiedere con separato giudizio l'accertamento e la condanna di al pagamento Controparte_3 dei danni tutti patiti e patiendi a causa della indisponibilità della somma liquida non ancora versata.
5. Vinte le spese”.
Precisazione delle conclusioni per la convenuta.
“Voglia l'Ill.ma S.V respinta ogni avversa eccezione e conclusione: NEL MERITO Respingere le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e non provate;
IN VIA RICONVENZIONALE In via principale:
- ACCERTARE E DICHIARARE l'inadempimento della società in concordato preventivo Parte_1 in merito alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto stipulato con la società Controparte_3 in data 27 settembre 2011 per le motivazioni esposte in narrativa e conseguentemente
- DICHIARARE l'intervenuta risoluzione del contratto stesso e
- CONDANNARE la società in Concordato preventivo nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante alla restituzione in favore della società del corrispettivo indebitamente Controparte_3 percepito di € 22.000,00 cui vanno aggiunti gli interessi commerciali decorrenti dalla data del pagamento avvenuta il 2 febbraio 2012 fino al pagamento effettivo, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e da subire da parte della società da quantificarsi nella somma di € 15.895,00 cui deve Controparte_3 aggiungersi l'importo di € 39.600,00 e quella ulteriore somma che verrà determinata dal Giudice a seguito dell'espletanda istruttoria anche in via di giustizia da corrispondere alla convenuta anche in compensazione con eventuali somme dovute alla controparte per le motivazioni esposte in narrativa;
In subordine: nella denegata ipotesi in cui la domanda riconvenzionale formulata in via principale non venisse accolta
- ACCERTARE E DICHIARARE che la società ha percepito indebitamente dalla Società Parte_1
la somma di € 22.000,00 non dovuta e per l'effetto CONDANNARE la società Controparte_3 attrice all'indennizzo ex art 2041 cc. in favore della società convenuta delle somme indebitamente percepite che si quantificano in € 22.000,00 cui vanno aggiunti gli interessi commerciali decorrenti dalla data del pagamento avvenuta il 2 febbraio 2012 fino al pagamento effettivo, ovvero in quella diversa somma che risulterà accertata o comunque dovuta anche in via di giustizia e/o in compensazione;
In ogni caso ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità aggravata di in concordato preventivo per Parte_1 il mancato riscontro alla proposta di accordo di negoziazione assistita ex art 96 cpc comma 3, e per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente CONDANNARE parte attrice al risarcimento in favore della convenuta di tutti i danni subiti per aver dovuto partecipare ad un processo che poteva essere evitato e/o privo di fondamento alcuno da quantificarsi adottando la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96, ult. cpv., c.p.c. anche in assenza di prova del danno, nella misura che vorrà determinare il Giudice adito. - Vinte le spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, IVA (se dovuta) e CNA come per legge. In via istruttoria, si rietera la richiesta di ammissione della querela di falso proposta da parte convenuta in data 12 ottobre 2020 e non ammessa del Giudice con provvedimento del 4 luglio 2021; si reitera l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi dal Giudice così come richiesti nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art 183 comma 6 n. 2 e n. 3 cpc depositate e per l'ammissione dei capitoli di prova e testimoni non ammessi e indicati in atti e nelle memorie ex art 183 sesto comma cpc. Si insiste nell'accoglimento delle contestazioni fatte in ordine alle istanze istruttorie avanzate da parte attrice e si reiterano le contestazioni fatte alla CTU grafologica espletata dalla dott.ssa richiamando le motivazioni addotte a verbale di udienza e nella Persona_1 memoria autorizzata del 6 dicembre 2023 di parte convenuta con richiesta al Giudice di ordinare la rinnovazione della CTU con la nomina di un nuovo consulente”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice, premesso di essere stata incaricata dell'installazione di un impianto fotovoltaico presso l'immobile della convenuta e di avere ricevuto il pagamento in acconto della somma di € 22.000,00, ha agito in giudizio per il saldo di quanto dovuto, indicato nella somma di € 34.100,00 comprensivo di IVA, allegando di avere integralmente eseguito il contratto. La società convenuta si è costituita in giudizio eccependo, al contrario, l'inadempimento di parte attrice al predetto contratto, chiedendone quindi in via riconvenzionale la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno. A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183
c.p.c. è stato necessario far fronte a una lunga e complessa attività istruttoria, sia in forma orale sia per il mezzo di ben tre CTU. All'esito, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La società attrice, come detto, ha allegato che tra le parti in causa era stato sottoscritto un contratto di appalto avente a oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico presso l'immobile della società convenuta e che quest'ultima, a fronte del pattuito compenso di €
51.000,00 oltre IVA, aveva corrisposto soltanto il primo acconto richiesto, pari a € 22.000,00, rimanendo debitrice del restante importo a saldo. La società convenuta, pur confermando le predette circostanze, ha tuttavia eccepito l'inadempimento di parte attrice, chiedendo quindi in via riconvenzionale la dichiarazione di risoluzione del contratto. Quest'ultima, in particolare, premesso che il predetto contratto prevedeva un termine di consegna delle opere di 120 giorni solari dall'inizio dei lavori e che la società appaltatrice, oltre alla realizzazione dell'impianto, aveva l'onere di curare tutte le pratiche amministrative per ottenere le necessarie autorizzazioni, ha sostenuto che la consegna dei materiali non era stata completata, che gli inverter consegnati non erano conformi alla normativa e che non erano stati installati il sistema di protezione interfaccia (SPI) e il relativo dispositivo di interfaccia (DDI). L'impianto, quindi, secondo le allegazioni della convenuta, non era stato portato a termine e non era stato messo in funzione, né tantomeno era stato collaudato. E ciò in quanto l'impianto, tardivamente realizzato dalla società attrice, non rispettava le specifiche tecniche vigenti al momento della sua installazione e, pertanto, non poteva essere messo in funzione. Detto impianto, sempre secondo le allegazioni della convenuta, essendo ormai conclamato l'inadempimento della società attrice, era quindi stato completato e messo in funzione da altra società, ovvero la Soland Srl.
All'esito dello svolgimento dell'istruttoria, si ritiene che la società attrice non sia riuscita a provare il fondamento della propria domanda, avendo viceversa trovato conferma le eccezioni sollevate dalla società convenuta e le allegazioni dalla stessa versate a fondamento della propria domanda riconvenzionale.
Parte attrice, come evidenziato da ultimo nelle memorie di replica alla conclusionale avversaria, ha sempre sostenuto che l'impianto era stato terminato e poteva quindi essere messo in funzione già nel mese di febbraio del 2012. Invero la società attrice ha inteso provare tale circostanza mediante la produzione di svariata documentazione, tra la quale si segnalano in particolare la c.d. attestazione del 19/06/2012 e la dichiarazione di conformità Per_2 dell'impianto del 2/07/2012 (documenti n. 6 e 9). Ora, con riguardo al primo documento, il
CTU, Ing. ha spiegato che tale attestazione viene rilasciata da in relazione Per_3 Parte_2 all'adempimento degli obblighi informativi previsti dalle vigenti procedure in materia di connessione degli impianti. Tuttavia il CTU ha anche chiarito che, sulla base di quanto previsto dalle procedure in essere all'epoca dei fatti di causa, il rilascio dell'attestazione non Per_2 riveste la fattispecie di autorizzazione o approvazione, risultando un passaggio amministrativo di un iter più complesso, nella specie non completato, come si avrà modo di osservare anche più avanti.
Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione di conformità dell'impianto, la sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società convenuta all'epoca dei fatti, SI. , Parte_3
è stata fin da subito contestata dalla società convenuta, che ha proposto contro di essa anche querela di falso. Poiché, tuttavia, parte attrice ha chiesto contemporaneamente la verificazione ex art. 216 c.p.c. di detto documento, si è ritenuto di non dover ulteriormente aggravare il presente procedimento, limitandosi a licenziare una CTU grafologica, la quale ha comunque sconfessato quanto sostenuto dalla società attrice, negando la paternità di tale sottoscrizione in capo al SI. , legale rappresentante della società convenuta all'epoca dei fatti. Parte_3 Parte attrice, sempre nel tentativo di dimostrare l'avvenuta consegna della dichiarazione di conformità dell'impianto alla data del 2/07/2012, ha quindi sostenuto che la predetta sottoscrizione fosse stata in realtà apposta dalla figlia del SI. , SI.ra , Pt_3 CP_4 attuale legale rappresentante della società convenuta, che pure aveva seguito i lavori a suo tempo. E' stata quindi licenziata ulteriore CTU grafologica, la quale ha questa volta confermato che la firma in questione era stata apposta dalla SI.ra , a imitazione di quella del padre. Pt_3
Questa circostanza, tuttavia, non pare rilevante al fine di comprovare la fondatezza della domanda di parte attrice. In primo luogo, infatti, la condotta della SI.ra - di cui parte Pt_3 convenuta era comunque a conoscenza, tanto da indicare tale circostanza come capitolo di prova (n. 13) da sottoporre a interrogatorio formale - non poteva impegnare la società e non poteva quindi produrre alcun effetto giuridico in capo alla stessa, non provenendo da un soggetto dotato all'epoca di poteri di rappresentanza. Inoltre, come osservato dal CTU, detta certificazione risulta carente in tema di allegati tecnici e schemi esecutivi e non risulta essere stata trasmessa agli enti competenti.
Ma, in via ulteriore e assorbente, l'adempimento contrattuale di parte attrice risulta palesemente smentito da un'altra circostanza, allegata da parte convenuta e che ha trovato conforto sia nell'escussione dei testi da questa indicati sia nella CTU. Ci si riferisce al fatto che nel corso dell'esecuzione del contratto sono intercorse modifiche alla normativa tecnica CEI, delle quali le parti, segnatamente la società attrice, erano perfettamente a conoscenza.
Infatti, come indicato dal CTU, la norma CEI 0-21 «Regola tecnica di riferimento per la connessione di
Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica», avente lo scopo di definire i criteri tecnici per la connessione degli utenti alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale in corrente alternata fino a 1000 V, era entrata in vigore, nella sua prima versione, in data 1 gennaio 2012 solo per gli utenti passivi, mentre la seconda edizione, che ha sostituito completamente la precedente, era entrata in vigore in data 1 luglio 2012. Successivamente, in data 21 dicembre 2012, era entrata in vigore la variante V1 di tale norma, contenente alcune precisazioni tecniche. Occorre precisare che si tratta di normative tecniche obbligatorie, le cui prescrizioni sono imprescindibili al fine di ottenere e mantenere l'allacciamento dell'impianto elettrico alla rete di distribuzione nazionale.
Il contratto di appalto stipulato tra le parti prevedeva tra gli obblighi della società attrice la realizzazione di un impianto fotovoltaico finalizzato all'accesso all'incentivazione ai sensi del D.M. 19/12/2007, nel rispetto delle delibere AEEG vigenti e della normativa in materia di contenimento dei consumi energetici.
Il CTU ha spiegato che l'impianto in questione avrebbe dovuto rispettare la norma CEI 0-21 seconda edizione, in vigore dal 01/07/2012, che conteneva nuove disposizioni in materia di criteri tecnici per la connessione degli utenti alle reti elettriche di distribuzione e circa l'avviamento, l'esercizio e il distacco dell'impianto di produzione. Con riferimento all'impianto in oggetto, come opportunamente segnalato dal CTU, trova significativa rilevanza il capitolo 8 della norma, che definisce i nuovi servizi che l'inverter dovrà fornire alla rete, tra cui: condizioni di connessione, riconnessione ed erogazione graduale della potenza, limiti all'immissione di corrente continua in rete, erogazione della potenza reattiva, limitazione della potenza attiva generata, verifica della insensibilità degli abbassamenti di tensione, caratteristiche della Sistema di Protezione di Interfaccia. Nel caso di specie l'impianto progettato e realizzato prevedeva la posa di inverter tipo rispondenti alle norme CEI 110-1 CEI 110-6 Controparte_5
CEI 110-8 CEI 11-20. Detti inverter, tuttavia, come da dichiarazione rilasciata dalla ditta produttrice, alla data di realizzazione dell'impianto non erano conformi alla nuova norma CEI
0-21. Tale certificazione risulta infatti ottenuta in epoca successiva (27/03/2013) al completamento dell'impianto a cura dell'impresa Soland Srl e all'esperimento di larga parte delle formalità per la connessione. La circostanza è anche confermata dalla comunicazione trasmessa alla società attrice da Enel Distribuzione, con la quale veniva richiesta, in riscontro all'istanza di allaccio, la sottoscrizione di un nuovo regolamento di esercizio in conseguenza del recepimento dell'allegato A70 del codice di Rete Terna. Detto regolamento è stato emesso nel mese di marzo del 2012, nell'ambito della nuova norma CEI 0-21, con conseguente attestazione di conformità dell'impianto alla stessa. L'esame della documentazione in atti ha inoltre portato il CTU a escludere che l'impianto fosse in allora dotato di sistema di protezione all'interfaccia, dispositivo obbligatorio per il rispetto dei nuovi requisiti di cui alla CEI 0-21 II edizione 2012.
Di qui la conclusione del CTU, per il quale l'impianto realizzato dalla società attrice non era conforme alle norme vigenti all'epoca della sua realizzazione e non poteva quindi essere messo in esercizio.
Non coglie quindi nel segno quanto sostenuto dalla società attrice, ossia che alla data di febbraio 2012 l'impianto doveva considerarsi terminato. Al contrario, come evidenziato dal
CTU, a quella data lo stesso risultava realizzato in assenza delle necessarie autorizzazioni edilizie e, pertanto, non poteva essere messo in funzione, in quanto non ne poteva essere attestata la regolarità, come al contrario avvenuto con nuova istanza di allaccio e autocertificazione del
30/01/2013. La domanda di connessione citata non risulta aver condotto all'effettiva connessione dell'impianto, se non dopo la produzione delle integrazioni richieste a seguito della revisione del regolamento di esercizio connesso all'entrata in vigore della nuova norma CEI 0-
21. A tal proposito il CTU ha confermato che all'atto dell'entrata in vigore della predetta norma
CEI 0-21 il titolo edilizio non risultava ancora perfezionato, in attesa del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Dal primo luglio 2012 l'impianto avrebbe invece dovuto essere conforme a detta norma tecnica, con la conseguenza che gli inverter installati prima di tale data, sino ad allora conformi alla vigente normativa, risultavano da quel momento non più certificabili ai sensi delle nuove disposizioni. Per tale motivo, come pure evidenziato dal CTU, non potendo più eseguirsi la connessione dell'impianto, per adempiere al contratto per cui è causa la società attrice avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione o all'implementazione delle componenti, come successivamente effettuato dalla Soland Srl.
Quanto sopra ha trovato conferma anche all'esito dell'escussione dei testimoni indicati da parte convenuta. Il teste , dipendente della più volte menzionata Soland Srl, ha dichiarato Tes_1 che al mese di dicembre 2012 l'impianto in questione era completo, ma non poteva essere messo in esercizio perché mancante dei dispositivi di sicurezza, ovvero del sistema di protezione di interfaccia SPI e del relativo dispositivo di interfaccia DDI. Mancava anche la posa del misuratore di produzione, che doveva essere posato dal distributore a seguito della stipula del regolamento di esercizio, che a sua volta poteva ottenersi previo invio della documentazione tecnica dell'impianto nel rispetto della normativa in vigore. Il teste ha poi confermato che, al mese di dicembre 2012, l'impianto era privo dei requisiti della normativa
CEI-021, in quanto l'inverter installato ( era privo della certificazione CEI- CP_5
021. Il teste ha poi ulteriormente confermato che, a seguito degli interventi tecnici svolti dalla
Soland Srl, l'impianto è entrato regolarmente in esercizio in data 13.02.2013 e che successivamente sono state inoltrate le richieste di riconoscimento dell'incentivo al GSE.
Il teste, rispondendo a una richiesta di chiarimento, ha poi precisato che l'inverter CP_6 era stato installato durante il periodo di disciplina transitoria della delibera n. 84 del
[...] marzo 2012, che ne consentiva l'utilizzo a condizione che fossero conformi alle norme DK
5940 e adeguati alla suddetta delibera e purché il necessario aggiornamento fosse effettuato nei termini previsti dalla medesima delibera, mediante invio al Distributore della documentazione necessaria per ottenere il regolamento di esercizio (ovvero della dichiarazione di fine lavori, della dichiarazione di conformità dell'impianto, schema elettrico formato dal progettista, documentazione di adeguamento dell'inverter alla delibera n. 84/2012).
A questo proposito si sottolinea nuovamente il fatto che, come pure annotato dal CTU ed evidenziato in precedenza, non vi è agli atti la prova dell'invio al Distributore della contestata dichiarazione di conformità dell'impianto e dell'altra documentazione necessaria ai fini della messa in esercizio dell'impianto.
Il teste ha anche specificato che l'invio della predetta documentazione al Distributore Tes_1 può essere a carico sia del produttore dell'impianto sia di chi lo installa e che ciò dipende dagli accordi delle parti. Come pure rilevato dal CTU, parte attrice, in sede di osservazioni alla bozza peritale, ha affermato che il contratto prevedeva che fosse quest'ultima a dover curare l'espletamento delle pratiche amministrative e, quindi, a dover inviare al Distributore la documentazione necessaria ai fini della messa in esercizio dell'impianto.
Circa la c.d. attestazione della quale pure si è già detto, il teste ha poi Per_2 Tes_1 confermato che la stessa viene rilasciata senza verifiche sulla concreta messa in funzione dell'impianto. Il medesimo teste, sentito in controprova sui capitoli ammessi di parte attrice, ha poi dichiarato non essere vero che l'impianto era stato connesso al GSE dalla società attrice, essendo stata Soland Srl a provvedere alle modifiche necessarie a ottemperare alla norma
CEI021, a ottenere il regolamento di esercizio dal Distributore, confezionato la pratica con richiesta di incentivo al GSE e ottenuto la stipula della relativa convenzione.
Sulla base di quanto sopra può quindi dirsi raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale della società attrice che - stante l'impossibilità di mettere in esercizio l'impianto commissionato, se non dopo l'intervento posto in essere dalla Soland Srl - deve qualificarsi grave, ex art. 1455
c.c., con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta. A tal proposito appare infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. formulata dall'attrice, in quanto, non essendo stata consegnata l'opera, deve farsi applicazione della disciplina generale di cui agli artt. 1455 ss. c.c..
Dalla predetta dichiarazione di risoluzione del contratto discende il diritto della società convenuta al risarcimento del danno, che deve essere individuato nella somma che quest'ultima ha documentato di avere versato alla Soland Srl per il completamento e la messa in funzione dell'impianto, pari a € 15.895,00 IVA inclusa, ma non anche nella restituzione dell'importo pagato in acconto alla società attrice, tenuto conto sia dell'impossibilità di restituzione dell'impianto sia dei residui vantaggi comunque usufruiti dalla convenuta in ragione dell'attività svolta dalla prima e che è stata portata a termine dalla Soland Srl.
La società convenuta ha poi chiesto, sempre in via riconvenzionale, anche il risarcimento dell'ulteriore danno consistente nel mancato guadagno derivante dall'impossibilità di accedere agli incentivi economici del IV contro energia, superiori a quelli dalla stessa percepiti e ricadenti nel V conto energia. Secondo la convenuta, infatti, se fosse stato possibile mettere in funzione l'impianto prima del 26/08/2012, ultimo giorno utile per la messa in servizio dell'impianto nell'ambito del IV conto energia, la stessa avrebbe potuto incassare un importo di € 23.471,69 fino al 30/06/2024 e ulteriori € 17.783,13 per il periodo intercorrente tra l'1/07/2024 e il
12/02/2033, data di conclusione dell'incentivazione economica, per un totale di € 41.254,82.
A questo proposito, anche sulla scorta di quanto evidenziato dal CTU, si osserva che può ritenersi pacifica la circostanza che la realizzazione dell'impianto sia iniziata prima del rilascio della necessaria autorizzazione amministrativa paesaggistica (trattandosi di opera da svolgere in un'area soggetta a vincolo paesaggistico), pervenuta soltanto in data 20/07/2012. A tale data, quindi, per stessa ammissione di parte attrice, l'impianto era stato realizzato ma, come detto, lo stesso non poteva essere messo in esercizio a causa della sopravvenuta normativa tecnica cui pure si è fatto ampio cenno. Ciò non toglie che la società attrice, avendo assunto contrattualmente l'obbligo di consegnare alla convenuta un impianto funzionante e che poteva essere messo in esercizio, consapevole del fatto che nel frattempo sarebbe entrata in vigore la nuova normativa tecnica, avrebbe dovuto, in base a un elementare canone di diligenza, sostituire per tempo le componenti tecniche ormai fuori norma. Come sostenuto da parte convenuta e confermato dal CTU, se detto impianto fosse stato adeguato alla nuova normativa tecnica in vigore dall'1/07/2012, nel momento in cui è poi pervenuta l'autorizzazione paesaggistica, ossia in data 20/07/2012, la società attrice avrebbe infatti avuto tempo fino al
28/07/2012 per richiederne la connessione, in tal modo beneficiando degli incentivi economici del IV contro energia. La quantificazione del relativo danno emergente operata da parte convenuta, pari a € 41.254,82, è stata ritenuta corretta e condivisibile dal CTU e viene quindi confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte attrice, sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 1701,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 1204,00; c) fase istruttoria, valore massimo, € 2709,00;
d) fase decisionale, valore medio, € 2905,00.
Non si ritengono infine sussistenti gli estremi per la condanna della società attrice ex art. 96
c.p.c., pure richiesta da parte della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
a. respinge la domanda di parte attrice;
b. in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti per grave inadempimento imputabile all'attrice e, per l'effetto, condanna in concordato preventivo, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore di in personal del legale rappresentante pro tempore, liquidato Controparte_3 nell'importo complessivo di € 57.149,82, per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
c. pone definitivamente a carico di in concordato preventivo, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, le spese della CTU grafologica svolta nei confronti della sottoscrizione asseritamente apposta dal SI. e della CTU tecnica Parte_3 dell'Ing. nell'importo per esse già liquidato in corso di causa, e la condanna al Per_3
Co rimborso in favore di in personal del legale rappresentante pro CP_3 tempore, delle spese sostenute per i rispettivi consulenti tecnici di parte, per un totale di
€ 2.851,36;
d. pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della
CTU grafologica svolta nei confronti della sottoscrizione asseritamente apposta dalla
SI.ra , nell'importo già liquidato in corso di causa;
CP_4
e. condanna in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore di
[...]
in personal del legale rappresentante pro tempore, liquidate, come in CP_3 motivazione, nella misura di € 518,00 a titolo di spese anticipate e di € 8.519,00 a titolo di competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 12 Giugno 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago